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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 83/2025 promossa da: nata a [...], il [...], ivi residente in [...]
, domiciliata in Livorno, Via Adua, 2 C.F._1 presso e nello st rrini ATTORE/I contro nato a [...] il [...] residente in [...], Controparte_1
Beccherie, 76/B, (C.F. ) C.F._2 difeso, rappresentato e assistito dall'Avv. Claudia Marianelli
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
scioglimento del matri pagina 1 di 8 08/08/2009.
Parte ricorrente ha inoltre rassegnato le seguenti conclusioni:
1) “Nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970, disponendo la reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio che contempli anche la figlia minore;
2) la figlia minore, , sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 pieno esercizio della responsabilita genitoriale e con collocamento paritario della stessa;
3) il Padre avra facolta di vedere in alternanza di due/tre giorni, con la madre. Per_1
trascorrerà, del pa niera alternata con i genitori sia le vacanze Per_1 natalizie che quelle pasquali, ossia i periodi di sospensione delle attivita scolastiche, mentre per il periodo estivo - extrascolastico la figlia potrà trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
Le figlie maggiorenni e - e con il graduale raggiungimento della maggiore eta Per_2 Per_3 da parte di he arte sua - potranno frequentare i genitori secondo la Per_1 propria pref tendosi in maniera autonoma.
4) Le decisioni relative alle questioni attinenti all' ordinaria amministrazione potranno essere prese dal singolo genitore che avra con sé la figlia, sempre e comunque in base all'interesse di quest'ultima.
5) ll Signor provvedera a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con CP_1 decorrenza tributo per il mantenimento delle tre figlie, un assegno mensile di euro 200,00 per la figlia che le corrispondera direttamente e, di euro 250,00 Per_2 ciascuna per le due figlie e che verranno corrisposte alla Per_3 Per_1 Pt_1 quindi, euro 700,00 co ive rivalutabili secondo gli indici contribuirà, altresì, alle spese straordinarie (mediche, di istruzione e quelle relative ad eventuali attività sportive/ricreative ecc. determinate secondo protocollo CNF e che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ove indicato dal predetto protocollo) che saranno a carico di entrambi nella misura del 75% per il Sig. CP_1
e per il 25% a carico della Sig.ra la quale ultima continuera a percepire il Pt_1
100% degli assegni per il nucleo fa tualmente denominato Assegno Unico).
Con cadenza mensile i genitori redigeranno la lista di competenza del mese precedente, con i relativi giustificativi di spesa, di quanto anticipato per le figlie e provvederanno, pertanto, con le rispettive restituzioni/compensazioni sulle spese straordinarie, impegnandosi a non coinvolgere le figlie minori in questa attivita.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.”.
pagina 2 di 8 Parte resistente non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha concluso come segue:
1) “che i coniugi possano vivere separati portandosi reciproco rispetto e liberi di porre la residenza ove vogliono, disponendo la reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto
o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio che contempi anche Per_4
oggi ancora minore;
[...]
2) disporre l'affido congiunto della figlia minore con pieno esercizio, in favore di entrambe, della potestà genitoriale e con collocamento paritario della stessa.
3) il Padre avrà facoltà di vedere la figlia minore con alternanza due/ tre giorni Per_1 sempre in maniera alternata con la madre e l ascorrerà, del pari, in maniera alternata con i genitori sia le vacanze natalizie che quelle pasquali, ossia i periodi di sospensione delle attività scolastiche, mentre per il periodo estivo - extrascolastico la stessa potranno trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore e, pertanto, nel periodo extra scolastico i diritto di visita verrà regolato secondo il calendario ordinario, mentre le die figlie maggiorenni, e - e con il graduale Per_2 Per_3 raggiungimento della maggiore età da parte di anche da parte loro -, potranno Per_1 frequentare i genitori secondo le loro auton ferenze, gestendosi in maniera autonoma;
4) Le decisioni relative alle questioni attinenti l'ordinaria amministrazione potranno essere prese dal singolo genitore che avrà con sé , sempre e comunque in base Per_1 all'interesse di quest'ultima;
5) il Signor provvederà a corrispondere quale contributo per il mantenimento CP_1 delle tre ssegno mensile di euro 200,00 per che le corrisponderà Per_2 direttamente e, di euro 250,00 ciascuna per e quindi, euro 700,00 Per_3 Per_1 complessive mensili, rivalutabili secondo gli in tat irà, altresì, alle spese mediche, di istruzione e quelle relative ad eventuali attività sportive/ricreative che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno, mentre la Sig.ra continuerà a percepire il Pt_1
100% degli assegni per il nucleo familiare.
Con specifico riferimento alle spese extra assegno di mantenimento i genitori dovranno formalizzare la richiesta della spesa con un anticipo di almeno 30 a mezzo sistema di messaggistica o comunque per scritto e, laddove l'altro genitore non manifesti il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, il silenzio verrà considerato come quiescenza rispetto alla o alle voci di spesa così indicate. Con cadenza mensile i genitori redigeranno la lista, con i relativi giustificativi di spesa, di quanto anticipato per le figlie e provvederanno, pertanto con le rispettive restituzioni/compensazioni, impegnandosi a non coinvolgere le figlie minori in questa attività.
pagina 3 di 8 Con vittoria, di competenze e anticipazioni come per legge.”.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le parti, infatti, conducono ormai da tempo vite separate ed autonome, atteso che il abita nella casa coniugale, mentre la vive con le tre figlie CP_1 Pt_1 altrov
È inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, che risale al 7.12.2023.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della sola minorenne, Per_1 essendo le figlie e divenute maggiorenni non ancora Per_2 Per_3 economicamente indipendenti.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
pagina 4 di 8 Ciò posto, in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore ed alla frequentazione della medesima con entrambi i genitori, vanno confermate le condizioni pattuite dalle parti in sede di separazione, atteso che i coniugi non hanno evidenziato alcuna criticità nel rapporto con la minore e la frequentazione risulta regolare.
Pertanto, la figlia minore, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori con pieno esercizio della responsabilità genitoriale e con collocamento paritario della stessa.
Il padre avrà facoltà di vedere in alternanza di due/tre giorni, con la Per_1 madre. trascorrerà, del pari, in maniera alternata con i genitori sia le vacanze Per_1 he quelle pasquali, ossia i periodi di sospensione delle attività scolastiche, mentre per il periodo estivo - extrascolastico la figlia potrà trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
Le decisioni relative alle questioni attinenti all' ordinaria amministrazione potranno essere prese dal singolo genitore che avrà con sé la figlia, sempre e comunque in base all'interesse di quest'ultima
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Tanto premesso, nel caso di specie, deve darsi atto che le parti sono concordi relativamente al quantum del mantenimento ordinario a carico del pari a CP_1
pagina 5 di 8 complessivi € 700,00 mensili, di cui € 200,00 per che il Per_2 CP_1 corrisponderà direttamente alla figlia, ed € 250,00 ciascu r le due f Per_3
e che verranno corrisposti alla nonché in ordine all'int Per_1 Pt_1 percepimento dell'assegno unico da parte della ricorrente;
le medesime parti sono, tuttavia, in disaccordo con riguardo alla ripartizione delle spese straordinarie, atteso che la vorrebbe che siano per il 25% a proprio Pt_1 carico e per il restante 75 o del come previsto in sede di CP_1 separazione;
il invece, vorrebbe che esse siano poste a carico di CP_1 entrambi i genit isura del 50% ciascuno.
Ciò posto, nel nostro caso, si rileva come la attualmente non sostiene Pt_1 alcuna spesa abitativa, in quanto è titolare di tratto di comodato d'uso gratuito per l'immobile in cui vive insieme alle figlie;
ella, inoltre, stante l'avvenuta cessione al marito della propria quota della casa coniugale, per la quale ha incassato parte del relativo corrispettivo, non risulta ad oggi titolare di alcun bene immobile e non possiede, dunque, alcuna capacità patrimoniale.
Il per contro, vive nella ex casa coniugale ed è – come detto – CP_1 di co proprietario di detto bene, per il quale paga la rata mensile di € 400,00 circa del mutuo contratto per l'acquisto della quota di proprietà della moglie.
Oltre a ciò, deve evidenziarsi che la – così come al tempo della Pt_1 separazione – non svolge attualmente al ità lavorativa e non percepisce alcun reddito (dalla documentazione reddituale prodotta in giudizio risulta, in particolare, che la nel 2022 ha percepito redditi di lavoro dipendente Pt_1 inferiori ad € 2000,00 e nel 2023 non ha percepito alcun reddito), potendo ella unicamente contare sul contributo al mantenimento versato dal e CP_1 sull'assegno unico per la prole che ella percepisce interamente, o ul sostegno economico della propria famiglia d'origine.
A fronte di ciò, il – così come al tempo della separazione – svolge una CP_1 stabile attività lav un reddito di circa € 2000,00 netti mensili e, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio, emerge che lo stesso, negli anni 2021-2023, ha percepito in media redditi complessivi di € 20.000,00 per ciascun periodo d'imposta.
Ciò posto, tenuto conto che tra le parti in causa residua una evidente disparità reddituale oltre che patrimoniale, considerato altresì il recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie, secondo cui “In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà
pagina 6 di 8 per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021 (Rv. 663278 – 01)), sul punto va confermato quanto disposto in sede di separazione, e cioè che le spese straordinarie siano poste per il 75% a carico del e per il residuo 25% a carico della CP_1 Pt_1
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
5. Le spese di lite meritano di essere compensate per intero, essendo risultate le parti in accordo sugli aspetti fondamentali della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in Parte_1 Controparte_1 data 08/08/2009 in COLLESALVETTI (LI) , trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 14 parte 1 anno 2009; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1) la figlia minore, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori con pieno esercizio della responsabilità genitoriale e con collocamento paritario della stessa;
2) il padre avra facolta di vedere in alternanza di due/tre giorni, Per_1 con la madre. trasc pari, in maniera alternata con i Per_1 genitori sia le atalizie che quelle pasquali, ossia i periodi di sospensione delle attivita scolastiche, mentre per il periodo estivo - extrascolastico la figlia potrà trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
Le figlie maggiorenni e - e con il graduale raggiungimento della Per_2 Per_3
pagina 7 di 8 maggiore eta da parte di anche da parte sua - potranno Per_1 frequentare i genitori second ia preferenza, gestendosi in maniera autonoma.
3) Le decisioni relative alle questioni attinenti all' ordinaria amministrazione potranno essere prese dal singolo genitore che avra con sé la figlia, sempre e comunque in base all'interesse di quest'ultima.
4) il provvederà a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
q uto per il mantenimento delle tre figlie, un assegno mensile di euro 200,00 per la figlia che le corrisponderà direttamente e, di euro Per_2
250,00 ciascuna per le due figlie e che verranno Per_3 Per_1 corrisposte alla quindi, e 700, essive mensili, Pt_1 rivalutabili second ci Istat;
5) Le spese straordinarie (mediche, di istruzione e quelle relative ad eventuali attività sportive/ricreative ecc. determinate secondo protocollo CNF e che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ove indicato dal predetto protocollo) saranno poste per il 75% a carico del e CP_1 per il 25% a carico della Pt_1
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
6) La continuerà a percepire il 100% degli assegni per il nucleo Pt_1 familiare (attualmente denominato Assegno Unico).
7) Dispone la reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio che contempi anche Per_4
oggi ancora minore.
[...]
Compensa le spese di lite;
Livorno, 26 maggio 2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 83/2025 promossa da: nata a [...], il [...], ivi residente in [...]
, domiciliata in Livorno, Via Adua, 2 C.F._1 presso e nello st rrini ATTORE/I contro nato a [...] il [...] residente in [...], Controparte_1
Beccherie, 76/B, (C.F. ) C.F._2 difeso, rappresentato e assistito dall'Avv. Claudia Marianelli
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
scioglimento del matri pagina 1 di 8 08/08/2009.
Parte ricorrente ha inoltre rassegnato le seguenti conclusioni:
1) “Nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970, disponendo la reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio che contempli anche la figlia minore;
2) la figlia minore, , sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 pieno esercizio della responsabilita genitoriale e con collocamento paritario della stessa;
3) il Padre avra facolta di vedere in alternanza di due/tre giorni, con la madre. Per_1
trascorrerà, del pa niera alternata con i genitori sia le vacanze Per_1 natalizie che quelle pasquali, ossia i periodi di sospensione delle attivita scolastiche, mentre per il periodo estivo - extrascolastico la figlia potrà trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
Le figlie maggiorenni e - e con il graduale raggiungimento della maggiore eta Per_2 Per_3 da parte di he arte sua - potranno frequentare i genitori secondo la Per_1 propria pref tendosi in maniera autonoma.
4) Le decisioni relative alle questioni attinenti all' ordinaria amministrazione potranno essere prese dal singolo genitore che avra con sé la figlia, sempre e comunque in base all'interesse di quest'ultima.
5) ll Signor provvedera a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con CP_1 decorrenza tributo per il mantenimento delle tre figlie, un assegno mensile di euro 200,00 per la figlia che le corrispondera direttamente e, di euro 250,00 Per_2 ciascuna per le due figlie e che verranno corrisposte alla Per_3 Per_1 Pt_1 quindi, euro 700,00 co ive rivalutabili secondo gli indici contribuirà, altresì, alle spese straordinarie (mediche, di istruzione e quelle relative ad eventuali attività sportive/ricreative ecc. determinate secondo protocollo CNF e che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ove indicato dal predetto protocollo) che saranno a carico di entrambi nella misura del 75% per il Sig. CP_1
e per il 25% a carico della Sig.ra la quale ultima continuera a percepire il Pt_1
100% degli assegni per il nucleo fa tualmente denominato Assegno Unico).
Con cadenza mensile i genitori redigeranno la lista di competenza del mese precedente, con i relativi giustificativi di spesa, di quanto anticipato per le figlie e provvederanno, pertanto, con le rispettive restituzioni/compensazioni sulle spese straordinarie, impegnandosi a non coinvolgere le figlie minori in questa attivita.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.”.
pagina 2 di 8 Parte resistente non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha concluso come segue:
1) “che i coniugi possano vivere separati portandosi reciproco rispetto e liberi di porre la residenza ove vogliono, disponendo la reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto
o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio che contempi anche Per_4
oggi ancora minore;
[...]
2) disporre l'affido congiunto della figlia minore con pieno esercizio, in favore di entrambe, della potestà genitoriale e con collocamento paritario della stessa.
3) il Padre avrà facoltà di vedere la figlia minore con alternanza due/ tre giorni Per_1 sempre in maniera alternata con la madre e l ascorrerà, del pari, in maniera alternata con i genitori sia le vacanze natalizie che quelle pasquali, ossia i periodi di sospensione delle attività scolastiche, mentre per il periodo estivo - extrascolastico la stessa potranno trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore e, pertanto, nel periodo extra scolastico i diritto di visita verrà regolato secondo il calendario ordinario, mentre le die figlie maggiorenni, e - e con il graduale Per_2 Per_3 raggiungimento della maggiore età da parte di anche da parte loro -, potranno Per_1 frequentare i genitori secondo le loro auton ferenze, gestendosi in maniera autonoma;
4) Le decisioni relative alle questioni attinenti l'ordinaria amministrazione potranno essere prese dal singolo genitore che avrà con sé , sempre e comunque in base Per_1 all'interesse di quest'ultima;
5) il Signor provvederà a corrispondere quale contributo per il mantenimento CP_1 delle tre ssegno mensile di euro 200,00 per che le corrisponderà Per_2 direttamente e, di euro 250,00 ciascuna per e quindi, euro 700,00 Per_3 Per_1 complessive mensili, rivalutabili secondo gli in tat irà, altresì, alle spese mediche, di istruzione e quelle relative ad eventuali attività sportive/ricreative che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno, mentre la Sig.ra continuerà a percepire il Pt_1
100% degli assegni per il nucleo familiare.
Con specifico riferimento alle spese extra assegno di mantenimento i genitori dovranno formalizzare la richiesta della spesa con un anticipo di almeno 30 a mezzo sistema di messaggistica o comunque per scritto e, laddove l'altro genitore non manifesti il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, il silenzio verrà considerato come quiescenza rispetto alla o alle voci di spesa così indicate. Con cadenza mensile i genitori redigeranno la lista, con i relativi giustificativi di spesa, di quanto anticipato per le figlie e provvederanno, pertanto con le rispettive restituzioni/compensazioni, impegnandosi a non coinvolgere le figlie minori in questa attività.
pagina 3 di 8 Con vittoria, di competenze e anticipazioni come per legge.”.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le parti, infatti, conducono ormai da tempo vite separate ed autonome, atteso che il abita nella casa coniugale, mentre la vive con le tre figlie CP_1 Pt_1 altrov
È inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, che risale al 7.12.2023.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della sola minorenne, Per_1 essendo le figlie e divenute maggiorenni non ancora Per_2 Per_3 economicamente indipendenti.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
pagina 4 di 8 Ciò posto, in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore ed alla frequentazione della medesima con entrambi i genitori, vanno confermate le condizioni pattuite dalle parti in sede di separazione, atteso che i coniugi non hanno evidenziato alcuna criticità nel rapporto con la minore e la frequentazione risulta regolare.
Pertanto, la figlia minore, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori con pieno esercizio della responsabilità genitoriale e con collocamento paritario della stessa.
Il padre avrà facoltà di vedere in alternanza di due/tre giorni, con la Per_1 madre. trascorrerà, del pari, in maniera alternata con i genitori sia le vacanze Per_1 he quelle pasquali, ossia i periodi di sospensione delle attività scolastiche, mentre per il periodo estivo - extrascolastico la figlia potrà trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
Le decisioni relative alle questioni attinenti all' ordinaria amministrazione potranno essere prese dal singolo genitore che avrà con sé la figlia, sempre e comunque in base all'interesse di quest'ultima
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Tanto premesso, nel caso di specie, deve darsi atto che le parti sono concordi relativamente al quantum del mantenimento ordinario a carico del pari a CP_1
pagina 5 di 8 complessivi € 700,00 mensili, di cui € 200,00 per che il Per_2 CP_1 corrisponderà direttamente alla figlia, ed € 250,00 ciascu r le due f Per_3
e che verranno corrisposti alla nonché in ordine all'int Per_1 Pt_1 percepimento dell'assegno unico da parte della ricorrente;
le medesime parti sono, tuttavia, in disaccordo con riguardo alla ripartizione delle spese straordinarie, atteso che la vorrebbe che siano per il 25% a proprio Pt_1 carico e per il restante 75 o del come previsto in sede di CP_1 separazione;
il invece, vorrebbe che esse siano poste a carico di CP_1 entrambi i genit isura del 50% ciascuno.
Ciò posto, nel nostro caso, si rileva come la attualmente non sostiene Pt_1 alcuna spesa abitativa, in quanto è titolare di tratto di comodato d'uso gratuito per l'immobile in cui vive insieme alle figlie;
ella, inoltre, stante l'avvenuta cessione al marito della propria quota della casa coniugale, per la quale ha incassato parte del relativo corrispettivo, non risulta ad oggi titolare di alcun bene immobile e non possiede, dunque, alcuna capacità patrimoniale.
Il per contro, vive nella ex casa coniugale ed è – come detto – CP_1 di co proprietario di detto bene, per il quale paga la rata mensile di € 400,00 circa del mutuo contratto per l'acquisto della quota di proprietà della moglie.
Oltre a ciò, deve evidenziarsi che la – così come al tempo della Pt_1 separazione – non svolge attualmente al ità lavorativa e non percepisce alcun reddito (dalla documentazione reddituale prodotta in giudizio risulta, in particolare, che la nel 2022 ha percepito redditi di lavoro dipendente Pt_1 inferiori ad € 2000,00 e nel 2023 non ha percepito alcun reddito), potendo ella unicamente contare sul contributo al mantenimento versato dal e CP_1 sull'assegno unico per la prole che ella percepisce interamente, o ul sostegno economico della propria famiglia d'origine.
A fronte di ciò, il – così come al tempo della separazione – svolge una CP_1 stabile attività lav un reddito di circa € 2000,00 netti mensili e, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio, emerge che lo stesso, negli anni 2021-2023, ha percepito in media redditi complessivi di € 20.000,00 per ciascun periodo d'imposta.
Ciò posto, tenuto conto che tra le parti in causa residua una evidente disparità reddituale oltre che patrimoniale, considerato altresì il recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie, secondo cui “In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà
pagina 6 di 8 per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021 (Rv. 663278 – 01)), sul punto va confermato quanto disposto in sede di separazione, e cioè che le spese straordinarie siano poste per il 75% a carico del e per il residuo 25% a carico della CP_1 Pt_1
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
5. Le spese di lite meritano di essere compensate per intero, essendo risultate le parti in accordo sugli aspetti fondamentali della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in Parte_1 Controparte_1 data 08/08/2009 in COLLESALVETTI (LI) , trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 14 parte 1 anno 2009; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1) la figlia minore, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori con pieno esercizio della responsabilità genitoriale e con collocamento paritario della stessa;
2) il padre avra facolta di vedere in alternanza di due/tre giorni, Per_1 con la madre. trasc pari, in maniera alternata con i Per_1 genitori sia le atalizie che quelle pasquali, ossia i periodi di sospensione delle attivita scolastiche, mentre per il periodo estivo - extrascolastico la figlia potrà trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
Le figlie maggiorenni e - e con il graduale raggiungimento della Per_2 Per_3
pagina 7 di 8 maggiore eta da parte di anche da parte sua - potranno Per_1 frequentare i genitori second ia preferenza, gestendosi in maniera autonoma.
3) Le decisioni relative alle questioni attinenti all' ordinaria amministrazione potranno essere prese dal singolo genitore che avra con sé la figlia, sempre e comunque in base all'interesse di quest'ultima.
4) il provvederà a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
q uto per il mantenimento delle tre figlie, un assegno mensile di euro 200,00 per la figlia che le corrisponderà direttamente e, di euro Per_2
250,00 ciascuna per le due figlie e che verranno Per_3 Per_1 corrisposte alla quindi, e 700, essive mensili, Pt_1 rivalutabili second ci Istat;
5) Le spese straordinarie (mediche, di istruzione e quelle relative ad eventuali attività sportive/ricreative ecc. determinate secondo protocollo CNF e che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ove indicato dal predetto protocollo) saranno poste per il 75% a carico del e CP_1 per il 25% a carico della Pt_1
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
6) La continuerà a percepire il 100% degli assegni per il nucleo Pt_1 familiare (attualmente denominato Assegno Unico).
7) Dispone la reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio che contempi anche Per_4
oggi ancora minore.
[...]
Compensa le spese di lite;
Livorno, 26 maggio 2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
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