Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 186/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 19/12/2024, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. VIGLIOTTI GENNARO ILIAS , Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-appellato in via incidentale-
e
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di , presso i cui uffici CP_1
domicilia, ope legis;
-appellato-appellante in via incidentale-
, rappresentato e Controparte_2
difeso da: avv.ti TROVATI ANTONELLA, GAMBINO ARMANDO e BARONE
CARMINE, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18/04/2024 ingegnere titolare di studio Parte_1
professionale, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 14/02/2024, depositata in pari data e notificata il 26/03/2024, con la quale era stata respinta l'opposizione, proposta con ricorso del 04/08/2021, avverso il verbale di accertamento e notificazione del
Servizio ispettivo dell'ITL di n. AQ00000/2020-533-01 del 24/08/2020, con il quale CP_1
le prestazioni rese dal settembre 2015 in poi dai propri collaboratori Parte_2
e , instaurate in Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
regime di lavoro autonomo, erano state riqualificate in rapporti di lavoro subordinato e gli erano state contestate esclusivamente le relative omissioni contributive (essendo la mancata comunicazione delle assunzioni al competente CPI e mancata consegna ai lavoratori delle dichiarazioni di assunzione, amministrativamente sanzionate, estinte per prescrizione), nonché avverso la comunicazione prot. n. 3800.17/2/2021.0023190 inviatagli dall' di CP_2 CP_1
il 17/02/2021, con la quale, sulla base del verbale ispettivo medesimo, veniva diffidato al pagamento dei contributi previdenziali omessi, quantificati in €. 156.992,70.
L'impugnata sentenza, premessa la sussistenza di legittimazione passiva anche dell'ITL convenuto, avendo l'opponente impugnato l'accertamento ispettivo che riqualificava i rapporti di lavoro intercorsi, ha ritenuto che: “i collaboratori del erano “persone Pt_1
non particolarmente qualificate e/o alle prime esperienze, e che svolgevano la loro prestazione esclusiva o quasi esclusiva in favore del ricorrente e quando avevano qualche altro lavoro si trattava di un lavoro residuale”; “l'organizzazione sia pure nella flessibilità di un rapporto in nero, flessibilità compatibile anche con il tipo di mansioni (o misurazioni da effettuare all'esterno o pratiche da definire entro una certa cadenza temporale ma che lasciano una certa libertà nella scelta di orario all'interno della giornata lavorativa) era piuttosto irregimentata, a dimostrazione di un'organizzazione diretta dal ricorrente alla quale i collaboratori si dovevano sottoporre sia sotto il profilo di quando lavorare sia dove lavorare sia per fare cosa e sotto il controllo del ricorrente;
anche gli strumenti utilizzati erano per lo più dello studio”; tutte le dichiarazioni testimoniali rese “sono nel senso di una subordinazione al ricorrente sia pure con quella flessibilità di cui si è detto”; “l'autonomia che ha connotato le prestazioni dei collaboratori è quella classica nell'esecuzione del lavoro non particolarmente qualificato: una pratica un impiegato la può normalmente svolgere oggi o domani, senza l'intervento del superiore e non si nega in questo caso la natura subordinata della prestazione dell'impiegato. È la possibilità di poter contare su una prestazione continuativa che si deve svolgere secondo le proprie disposizioni e per converso nell'essere destinatario di una certa quantità di lavoro da svolgere secondo le indicazioni di altri che erogano una somma cadenzata nel tempo che costituisce il nocciolo della subordinazione;
è
l'incontro continuativo secondo la volontà di uno di essi di domanda e offerta che si compenetrano nell'oggetto dell'attività di un soggetto che costituisce il nocciolo della subordinazione;
poi una certa flessibilità nell'esecuzione non stravolge la natura della prestazione”; ha quindi ritenuto la natura subordinata delle prestazioni lavorative dei predetti collaboratori, la legittima quantificazione delle sanzioni dovute sulla contribuzione omessa secondo il regime dell'evasione contributiva (in quanto: “chi afferma di dover pagare e non paga omette, chi afferma di non dover pagare e non paga evade”), l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , tenuto conto del periodo di sospensione Pt_1 di cui all'art. 37 c. 2 d.l. n. 18/2020, avendo l' proceduto al recupero contributivo dal CP_2
settembre 2015 in poi.
L'appellante principale, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, poiché:
1. per le attività necessarie alla realizzazione dei servizi richiesti dalla propria clientela si era avvalso di collaborazione autonoma di lavoratori specializzati (geometri, ingegneri ed affini),
i quali comparivano formalmente nei progetti ingegneristici, con responsabilità dirette e personali, e con accettazione del rischio professionale connesso a tali ruoli, ed erano impegnati in equipe nella realizzazione delle varie fasi dell'attività di progettazione ed esecuzione, con apporto individuale autonomo, senza orari di lavoro fissi né obbligo di presenza presso il proprio studio professionale e soggezione a direttive, compensandoli per single prestazioni, ed essendosi i collaboratori incontrati presso lo studio per ragioni di comodità e per potersi coordinare tra loro, avvalendosi della strumentazione ivi presente, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, che aveva erroneamente ritenuto trattarsi di prestazioni svolte da persone non qualificate e di lavori non particolarmente qualificati laddove si trattava di geometri o ingegneri iscritti all'albo ovvero operanti quali disegnatori già prima dell'inizio della collaborazione e che lavoravano anche per altri committenti, i relativi rapporti di lavoro non potevano essere qualificati come subordinati;
2. in subordine, era erronea l'applicazione, sui contributi omessi, delle sanzioni civili in regime di evasione contributiva, non avendo mai occultato i rapporti di lavoro in essere o i compensi erogati né avuto l'intenzione specifica di non versare i contributi, essendo stati i rapporti di collaborazione regolarmente denunciati.
L'appellante principale ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza quanto all'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro per cui è causa e l'infondatezza dei motivi, e proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, il verbale di accertamento ispettivo non è autonomamente impugnabile in sede giurisdizionale nei confronti dell'ITL procedente e comunque nella fattispecie non era stata contestata alcuna violazione amministrativamente sanzionata.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_2 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ITL appellante incidentale, avendo il relativo motivo, pur proposto come condizionato, carattere giuridicamente preliminare in quanto attinente alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio, ed essendo comunque la questione, pacificamente, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Sez. L. n.
41019 del 21/12/2021 rv. 663353 - 01).
Difatti, l'impugnata sentenza si è discostata, senza alcuna motivazione, dai pacifici principi giurisprudenziali in base ai quali, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. Sez. L. n. 32886 del 19/12/2018 rv. 651987 – 01, e i precedenti ivi richiamati, nonché le numerose pronunce conformi, tra cui, da ultimo, Cass.
Sez. L. n. 7211 del 310/1/2024-18/03/2024). Nel merito, quanto alla posizione dell' (nei cui confronti la domanda è ammissibile, CP_2 trattandosi come pacifico di azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo – cfr.
Cass. Sez. L. nn. 6199 del 07/03/2024 rv. 671652 – 01 e 16457 del 27/09/2012 rv. 624185 -
01), l'appello è infondato, per le seguenti considerazioni.
Come pacifico in giurisprudenza, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché in primo luogo va verificata la sussistenza di un potere direttivo del datore di disporre pienamente della prestazione altrui, nell'ambito delle esigenze della propria organizzazione produttiva, da escludersi se i lavoratori sono liberi di accettare le singole proposte contrattuali a fronte di pregressi impegni e di assumerne anche nei confronti dei terzi, in quanto il potere direttivo del datore di lavoro, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale, compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale;
in secondo luogo, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L. nn. 8444 del 04/05/2020 rv. 657648 – 01, 5436 del 25/02/2019 rv. 652921 – 01 e 29646 del 16/11/2018 rv. 651750 - 01).
In particolare, relativamente alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (cfr. Cass. Sez. L. n. 3594 del 14/02/2011 rv. 616086 -
01), ed al riguardo, ai fini dell'individuazione della nozione di etero-organizzazione rilevante per l'applicazione della disciplina della subordinazione ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015, è sufficiente che il coordinamento imposto dall'esterno sia funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione predisposta dal primo, inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, costituendo la unilaterale determinazione anche delle modalità spazio-temporali della prestazione una possibile, ma non necessaria, estrinsecazione del potere di etero-organizzazione (cfr. Cass.
Sez. L. nn. 1663 del 24/01/2020 rv. 656729 – 02 e 26891 del 24/09/2024-16/10/2024).
In base a tali principi, nella fattispecie va considerato che i lavoratori interessati all'accertamento ispettivo per cui è causa hanno riferito, in sede ispettiva, quanto segue.
La studentessa universitaria, di essersi occupata della parte amministrativa e della Pt_5
redazione di elaborati grafici progettuali delle pratiche edilizie assegnatele dal Pt_1
nonché di consegna e ritiro di documentazione presso gli uffici pubblici competenti, e di lavorare dal lunedì al venerdì, prevalentemente al mattino, con orario libero a seconda delle necessità, gestendosi ed organizzandosi il lavoro autonomamente;
di lavorare, al momento dell'accertamento, insieme al il quale svolgeva lavoro analogo al proprio ma nel settore Pt_2
degli accatastamenti, ed al il quale lavorava mattina e pomeriggio con orari regolari Pt_3
occupandosi di contabilità SAL, computi metrici e parte amministrativa e tecnica delle pratiche;
di avere avuto una propria postazione di lavoro, come i colleghi.
Il geometra abilitato ma non iscritto all'albo professionale, di avere collaborato Pt_2
stabilmente con il occupandosi di predisposizione di elaborati tecnici e redazione Pt_1
della documentazione relativa alle pratiche edilizie di ricostruzione post sisma, lavorando dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 circa, secondo le necessità ed il lavoro da svolgere, in base alle direttive su cosa fare per ciascuna pratica impartite dal di avere Pt_1
collaborato sporadicamente per altri studi professionali;
di lavorare, al momento dell'accertamento, insieme al ed alla i quali svolgevano lavoro analogo al Pt_3 Pt_5
proprio, ma il lavorando anche il pomeriggio;
di ricevere compensi fissi mensili. Pt_3
Il geometra, di avere svolto attività di disegnatore Autocad e di cura di pratiche di Pt_3
accatastamenti, computi metrici, domande di contributi post sisma, percependo compensi fissi mensili;
di lavorare dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno, in base alle direttive del
[...]
con obbligo di rispetto dell'orario di lavoro e di comunicazione di eventuali assenze;
Pt_1 di lavorare, al momento dell'accertamento, insieme alla ed al i quali Pt_5 Pt_2
svolgevano attività analoghe ma lavorando solo la mattina.
Il geometra non iscritto all'albo professionale, di avere lavorato per il a Pt_4 Pt_1
tempo pieno, dal lunedì al venerdì, occupandosi di rilievi tecnici e progettazioni Autocad, predisposizione di pratiche catastali e disbrigo di pratiche amministrative per le ricostruzioni post sisma, operando in base alle indicazioni del , con assegnazione di postazione di Pt_1 lavoro personale ed utilizzando le strumentazioni dello studio;
ha precisato che ciascun collaboratore del si occupava di una parte dei progetti ingegneristici che egli Pt_1
firmava e presentava, da lui assegnata, figurando nel progetto in qualità di collaboratore;
di avere lavorato insieme al che svolgeva attività analoghe alle proprie ma lavorando solo Pt_2
al mattino, alla la quale si occupava di progettazione architettonica e pratiche Pt_5
amministrative ma lavorando solo al mattino e con minore presenza in ufficio, al il Pt_3
quale era una sorta di factotum e si occupava di pratiche amministrative, progettazione architettonica, computi metrici e SAL e rapporti con i committenti, e alla , ingegnere, Pt_6
la quale elaborava POS, PSC, certificazioni energetiche, cronoprogrammi di lavori, progetti, lavorando solo al mattino per quattro ore al giorno.
La , ingegnere iscritta all'albo professionale, di avere lavorato per il Pt_6 Pt_1
accordandosi con lui per garantire una presenza settimanale di 20 ore, occupandosi di sopralluoghi di edifici, redazione di tavole progettuali e di pratiche amministrative relative alle ricostruzioni post sisma, di piani di sicurezza e coordinamento per i cantieri, in base alle direttive del , il quale le diceva cosa fare e quali erano i tempi per la riconsegna dei Pt_1
progetti, che non firmava personalmente;
di essere stata obbligata a comunicare al Pt_1
eventuali assenze, e di avere percepito compensi fissi mensili;
di avere lavorato insieme al ed al i quali svolgevano attività analoghe alle proprie, alla che si Pt_4 Pt_2 Pt_5
occupava di progettazione architettonica e pratiche amministrative, ed al il quale si Pt_3
occupava di tutte le attività dello studio;
ha precisato che le condizioni di lavoro erano le medesime per tutti i collaboratori dello studio.
Sentiti quali testi, i lavoratori hanno reso dichiarazioni in tutto analoghe, precisando: la di non avere titoli professionali, di avere lavorato per tre ore al giorno circa, con Pt_5
orario flessibile e possibilità di assentarsi senza necessità di giustificare, utilizzando una postazione dotata di pc su cui era installato il programma Autocad, coordinandosi con gli altri collaboratori dello studio, dando conto del proprio operato al , il quale controllava il Pt_1
lavoro svolto, e di avere avuto, nel medesimo periodo, piccole collaborazioni con altri studi professionali;
il di avere lavorato con orario flessibile, in base alle direttive del Pt_3 [...]
ed utilizzando la strumentazione del suo studio con autonomia esecutiva e controllo a Pt_1
posteriori del proprio operato;
il di avere lavorato coordinandosi con i colleghi in base Pt_2
alle indicazioni del , il quale illustrava le prestazioni che richiedeva a ciascuno, di Pt_1
non essere stato tenuto a rispettare orari di lavoro, di avere organizzato autonomamente il proprio lavoro, di aver percepito compensi mensili pressoché fissi e di avere collaborato, nello stesso periodo, anche per altri tecnici o imprese. Inoltre, va considerato che, come si rileva dal verbale ispettivo sopra richiamato, gli ispettori del Lavoro procedenti hanno verificato personalmente (con pieno valore probatorio fino a querela di falso, come pacifico – cfr. Cass. Sez. L. n. 23252 del 28/08/2024 rv. 672193 - 01) che nel periodo per cui è causa la il e il hanno emesso fatture per Pt_5 Pt_3 Pt_4
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei confronti del ed il ha Pt_1 Pt_2
emesso fatture per altri committenti solo in alcuni anni.
Sentiti quali testi, gli ispettori procedenti hanno precisato che, in base alla documentazione acquisita, il anche negli anni in cui ha lavorato per terzi, ha emesso la maggior parte Pt_2
delle fatture per il , mentre il operò per terzi con rapporti di tirocinio ed un Pt_1 Pt_4
lavoro intermittente.
In base a tali risultanze, correttamente l'impugnata sentenza (sia pure con la motivazione succinta ed atecnica riportata pressoché per intero in narrativa) ha ritenuto la sussistenza di subordinazione.
I lavoratori citati, difatti, hanno svolto attività non qualificabili come di natura professionale, sia in quanto privi, ad eccezione della , di idoneo titolo abilitante, e sia in quanto si Pt_6 trattava di prestazioni che non erano rese nell'esercizio di una professione intellettuale con assunzione delle relative responsabilità e non consistevano in compiute opere professionali individuali, ma in porzioni della complessiva prestazione professionale resa dal nei Pt_1
confronti dei suoi committenti, destinate a confluire negli elaborati tecnici da lui sottoscritti e di cui soltanto il si assumeva la responsabilità nei confronti del committente. Pt_1
Inoltre, le attività svolte avevano natura non solo intellettuale, ma anche impiegatizia (quanto al disbrigo delle pratiche amministrative attinenti ai progetti curarti dallo studio dell'appellante), e costituivano, come visto, singole porzioni (rilievi, computi metrici, disegni o tavole di progetto, adempimenti presso le pp.AA. competenti) delle prestazioni professionali del , in sé prive di autonoma compiutezza e svolte in base alle sue assegnazioni e Pt_1
ripartizioni di compiti, come tali non qualificabili come opera risultante da una prestazione lavorativa autonoma ex artt. 2222 segg. c.c..
Infine, le prestazioni dei lavoratori sono state svolte nell'ambito di un rapporto stabile e continuativo, sotto la direzione ed il controllo del , il quale di volta in volta decideva Pt_1
come ripartire tra i lavoratori le attività -necessarie per lo svolgimento delle prestazioni professionali commissionategli- che riteneva di assegnare loro, fissava il termine per la loro esecuzione e ne controllava l'operato, con utilizzo esclusivamente di postazioni di lavoro e strumentazione informatica di proprietà del medesimo, con orario di lavoro predeterminato, quantomeno per fasce orarie, e pressoché fisso (orario che tutti i lavoratori, tranne il Pt_2 hanno riferito di essere stati tenuti ad osservare, anche se con elasticità), con obbligo di accettare ed eseguire, nell'ambito delle rispettive fasce orarie di lavoro, le attività loro demandate, e percependo compensi periodici fissi, su base mensile, costituenti per essi la fonte pressoché esclusiva o quanto meno di gran lunga prevalente di reddito.
Con evidenza, quindi, in base ai principi di diritto sopra richiamati si è trattato di attività di natura subordinata in quanto pienamente inserite, con stabilità e continuità, nell'organizzazione dello studio professionale dell'appellante, il quale esercitava poteri direttivi non limitati ad un coordinamento delle proprie esigenze con un'autonoma attività dei lavoratori, ma estesi anche al controllo delle modalità ed ai tempi di svolgimento delle prestazioni e della conformità del contenuto delle prestazioni alle proprie direttive, di modo che l'attività dei lavoratori dipendeva direttamente e continuativamente dall'interesse dello studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.
Peraltro, in base ai principi medesimi, le predette attività costituirebbero comunque prestazioni coordinate e continuative strettamente inserite ed integrate con l'organizzazione dell'attività professionale dell'appellante, da qualificarsi fino al 31/12/2015, in quanto già in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, come collaborazioni coordinate e continuative prive di progetto e pertanto da qualificarsi come lavoro subordinato, ex artt. 69 e
69 bis d.lgs. n. 276/2003 e 52 d.lgs. n. 81/2015, e dal 01/01/2016 come collaborazioni etero- organizzate ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015, con conseguente applicazione, in ogni caso, della disciplina della subordinazione.
Quanto al secondo motivo di appello, correttamente l'impugnata sentenza (pur sempre con motivazione atecnica) ha ritenuto configurabile evasione contributiva ex art. 116 c. 8 lett. b) l.
n. 388/2000, essendo pacifico in giurisprudenza che l'accertamento dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di uno autonomo, benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116 c. 8 lett. b) l. n. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lett.
a) della medesima disposizione, in quanto l'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi, e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto unicamente in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (cfr. Cass. Sez. L. n. 6405 del 13/03/2017 rv. 643442 - 01).
Ne consegue il rigetto dell'appello principale e la conferma dell'impugnata sentenza, sia pure previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'ITL (essendo pacifico che la titolarità della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione – cfr. Cass. Sez. 3 n. 16904 del 27/06/2018 rv.
649436 - 01).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante principale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 62/2024 in data 14/02/2024 del Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara il difetto di legittimazione passiva di ITL;
condanna alla refusione in favore dell' e dell'ITL di delle Pt_1 Pt_1 CP_2 CP_1
spese del presente grado del giudizio, liquidate per ciascuna parte in €. 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, fermo restando il governo delle spese di primo grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante principale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila il 19/12/2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -