Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 09/01/2023, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00285/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2016, proposto da
De ON IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Sinagra, Lorenzo Minisci, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Associato Sinagra-Sabatini-Sanci in Roma, viale Gorizia, 14, come da procura in atti;
contro
Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della lettera - provvedimento del rettore dell'università degli studi la sapienza di roma del 25.9.15, spedita il 30.10.15 e ricevuta il 5.11.15, contenente determinazioni sulla diffida del ricorrente notificata il 20.7.15, nonchè di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, segnatamente del dpr n.3254 del 26.9.12
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso portato a notifica il 28 dicembre 2015 e depositato il 5 gennaio 2016, il prof. IA de ON ha impugnato la lettera-provvedimento del Rettore dell'Università degli Studi "Sapienza" di Roma del 25.9.2015, spedita il 30.10.2015 e ricevuta il 5.11.2015, contenente determinazioni sulla diffida del ricorrente, notificata il 20.07.2015, nonché il D.R. n. 3254 del 26.09.2012, atti con i quali, a seguito della fine della procedura selettiva di cui Decreto Rettorale del Rettore dell'Università degli Studi "Sapienza" n. 4776 del 30 dicembre 2011 per la copertura di posti di Professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ex art. 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, per un totale di 74 posti suddivisi per ciascuna Area CUN, in relazione alle risorse residue per ulteriori assunzioni è stato comunicato al ricorrente che “ si rappresenta che, a seguito di un'attenta analisi, non si ritiene sussistano i presupposti per un accoglimento dello stesso, in quanto non risultano essere disponibili risorse destinate al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale per la chiamata di professore di II fascia di candidati presenti nella graduatoria di merito della procedura selettiva per la copertura di 74 posti di professore universitario di ruolo di II fascia indetta con D.R. n.4776/2011 del 30.12.2011” .
In particolare, il ricorrente espone:
- che con Decreto Rettorale del Rettore dell'Università degli Studi “La Sapienza" n. 4776 del 30 dicembre 2011 veniva bandita la procedura selettiva per la copertura di 9 posti di Professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ex art. 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, per un totale di 74 posti suddivisi per ciascuna Area CUN;
- che con Decreto Rettorale n. 3254 del 26 settembre 2012 venivano approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura selettiva per l'Area CUN 08. Al termine di tale procedura, venivano individuati i destinatari della proposta di chiamata da parte dei Dipartimenti di riferimento e veniva altresì approvata una graduatoria di merito composta da altri 24 candidati che venivano ritenuti dalla Commissione giudicatrice suscettibili di eventuale chiamata da parte dei Dipartimenti di riferimento "solo nel caso di sussistenza di risorse residue a seguito di specifica assegnazione da parte del Senato Accademico" (art. 3 del D.R. citato);
- che i 9 candidati individuati dalla Commissione giudicatrice per la proposta di chiamata hanno preso tutti servizio, ma sarebbe residuata una notevole disponibilità rispetto ai fondi originariamente attribuiti per la procedura in questione, che avrebbe consentito la sua destinazione per la presa di servizio nei ruoli dei Professori associati di altri candidati ritenuti meritevoli di chiamata da parte della Commissione giudicatrice (art. 3 del D.R. 3254 del 26 settembre 2012);
- che con Decreto Rettorale n. 4111 del 19 novembre 2012 venivano attribuite ai corrispondenti Dipartimenti risorse pari a complessivi P.O. (Punti organici) 4.8 ai fini dell'eventuale proposta di chiamata, con riguardo ai successivi 9 candidati ritenuti idonei e di cui al già citato Decreto Rettorale n. 3254, art. 3, onde le relative risorse sono state già assegnate ed impegnate;
- che, in particolare, con riferimento alla chiamata del Prof. IA De ON (primo escluso della graduatoria di cui all'art. 3 del D.R. n. 3254 Prot. n. 0056797 del 26 settembre 2012), con Delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale del 13 febbraio 2013, il Consiglio chiedeva "al Rettore che vengano destinati al Dipartimento i punti organico necessari alla chiamata" - recuperati per effetto della intervenuta "chiamata diretta" come "studioso all'estero" del Prof. Stefano Pampanin con utilizzazione di altre e differenti risorse di fonte ministeriale - segnalando ancora come " la programmazione didattica del Dipartimento contempla l'inserimento del Prof. De ON per il soddisfacimento delle necessità della sede di Latina ”;
- che pertanto, il Prof. IA De ON in data 20.07.2015 notificava atto di diffida al Rettore della Università, affinché fosse dato tempestivo seguito alla sua chiamata e presa di servizio.
Alla diffida seguiva la proposizione del ricorso n. 11448 del 2015 con cui il prof. de ON ha impugnato il silenzio sulla medesima.
Interveniva, quindi, “la lettera-provvedimento del Rettore dell'Università degli Studi "Sapienza" di Roma del 25.09.2015, spedita il 30.10.2015 e ricevuta il 5.11.2015, contenente determinazioni sulla diffida del Prof. IA De ON, notificata il 20.07.2015, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, segnatamente del D.R. n. 3254 del 26.09.2012.”
2. – Tale determinazione è stata impugnata dal ricorrente nel presente giudizio con un unico mezzo rubricato “Violazione di legge. Eccesso di potere per sviamento”, nel quale il prof. De ON denunzia l’illogicità del sillogismo che egli assume essere stato applicato dall’Ateneo: a) i fondi per la copertura della chiamate sono stati assegnati ai dipartimenti, b) i fondi assegnati al dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per le chiamate dei concorrenti collocati nelle graduatorie dal 10° al 19° posto si sono esauriti in quanto utilizzati per la chiamata, da parte di tale dipartimento, del Prof. Paolo Di Girolamo; c) non v'è, pertanto, copertura finanziaria per la chiamata del Prof. IA De ON.
A dire del ricorrente tale modo di procedere sarebbe illegittimo.
Infatti, il piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia, introdotto dall'art. 1, comma 24, L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), regolato, in prima applicazione, dall'art. 29, comma 9, della legge 30.12.2010 n. 24, è stato attuato, oltre che mediante decreti ministeriali, a valle anche con circolare del 28.12.2011 (prot. 0011889) del MIUR, il quale ha provveduto ad assegnare agli Atenei le risorse (all'Università "Sapienza" per € 1.096,819,00 pari a 51,9 punti organico con invito "ad assumere i relativi impegni di spesa con i decreti rettorali che individuano la destinazione generale delle assegnazioni ministeriali', nonché a "indire selezioni che, a seconda delle dimensioni dell'ateneo e delle disponibilità di punto organico, dovrebbero coincidere con una o più Aree CUN”.
La prima delle due raccomandazioni, tuttavia, non sarebbe stata seguita da “La Sapienza”, che con il D.R. 3254/2012 (pure impugnato in questa sede) ha sì utilizzato i fondi per il finanziamento dei posti del secondo gruppo di nove professori degli idonei secondo la graduatoria, ma avrebbe anche istituito un collegamento tra fondi così ripartiti e dipartimenti di afferenza degli idonei.
Tale modo di procedere sarebbe illegittimo in quanto, in presenza di risorse finanziarie derivanti, come nel caso, dall'utilizzo di altre fonti di finanziamento per la chiamata di uno degli idonei (il Prof. Pampanin), impedirebbe, invece, la chiamata del ricorrente, mediante l'impiego dei fondi stanziati per l'attuazione del piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia di cui all’ art. 1, comma 24, L. 220/2010.
3. – L’Università “La Sapienza” si è costituita in giudizio con atto di stile.
4. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2022.
5. – Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, esso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati, individuabili nei partecipanti utilmente collocati in graduatoria (anche a seguito dello scorrimento di nove ulteriori posti rispetto ai nove originariamente previsti) alla procedura selettiva di cui al Decreto del Rettore dell'Università degli Studi “La Sapienza" n. 4776 del 30 dicembre 2011 relativa alla chiamata ex art. 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010.
Tale necessaria chiamata in giudizio discende dal tenore stesso dell’atto impugnato, il quale ha respinto l’istanza di cui all’atto di diffida del ricorrente “ … in quanto non risultano essere disponibili risorse destinate al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale per la chiamata a professore di II fascia di candidati presenti nella graduatoria di merito della procedura selettiva per la copetura di 74 posti di professore universitario di ruolo di II fascia indetta con D. R. n. 4776\2011 del 30.12.2011. ”
In altri termini, atteso che l’Università ha ritenuto che la chiamata del ricorrente fosse impossibile per l’esaurimento delle risorse destinate alla copertura dei posti di professore di II fascia assegnati mediante la graduatoria della procedura di cui al decreto rettorale citato, sarebbe stato necessario che il contraddittorio fosse esteso, in questo giudizio, ai soggetti che avevano beneficiato dell’assegnazione di tali risorse: ossia, come detto, ai docenti utilmente collocati in graduatoria, e per questo chiamati in servizio.
Alla mancata evocazione in giudizio di almeno uno di costoro segue l’inammissibilità del ricorso.
6. – Le spese, per la limitata attività difensiva dell’Amministrazione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente, Estensore
Roberto Vitanza, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO