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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3324/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Giacomo Mancini, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Basile che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
TO e LD EN - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore - convenuto
Oggetto: opposizione ad avvisi di addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, annullare gli avvisi di addebito per tutte le ragioni sopra
esposte: - n. 334 2025 00008825 09 000 € 2.038,92; - n. 334 2025 00008824 08 000 €
1 1.530,08 notificati entrambi in data 02.07.2025. 2. Condannare l' alla rifusione delle CP_1
spese e competenze oltre I.V.A. e CAP come per legge, con distrazione ex art. 93 CPC …”.
CP_ Conclusioni dell' “… - rigettare l'opposizione proposta perché inammissibile e/o
infondata; - disporre contestuale condanna del ricorrente all'adempimento dell'obbligo
restitutorio oggetto di giudiziale contestazione, e, quindi, al pagamento degli importi in
dettaglio quantificati nel corpo degli avversati provvedimenti, maggiorati degli accessori di
legge; - disporre come per legge in ordine a spese e competenze di causa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'avviso di addebito n. 33420250000882509000, con
CP_ cui l' ha chiesto il pagamento di €. 2.038,92 a seguito di revoca dell'indennità di disoccupazione agricola per cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'annualità
CP_ 2013 ed all'avviso di addebito n. 33420250000882408000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 1.530,08 a seguito di revoca dell'indennità di disoccupazione agricola per cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'annualità 2011. La parte ricorrente ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 28.11.2025 le parti costituite hanno proceduto alla discussione.
La domanda risulta formulata da parte ricorrente anche nei confronti di Controparte_2
, non risultando tuttavia prospettata o prospettabile alcuna legittimazione passiva
[...]
CP_ dell'ente per la contestazione di avvisi di addebito dell'
In tal modo, si aggiunge, non si è disposto rinvio per la notifica ad Controparte_2
(che non risulta) in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale della Suprema
[...]
Corte (Cass. 15106/2013; Cass. 33574/2018; Cass. 12515/2019; Cass. 16141/2019; Cass.
11825/2025) secondo cui, in caso di manifesta inammissibilità della domanda, il Giudice
non deve procedere all'instaurazione del contraddittorio, trattandosi di formalità superflua
2 (in riferimento all'effettivo principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa della parte avversa) e di inutile dispendio di attività processuale.
Ciò posto, la parte ricorrente contesta:
- l'illegittimità della pretesa creditoria per l'affidamento incolpevole della parte ricorrente,
che avrebbe ricevuto le somme oggetto di giudizio in buona fede.
Tale eccezione è del tutto generica per il particolare caso in esame, atteso che la revoca
CP_ della prestazione, con conseguente indebito e richiesta di restituzione da parte dell'
è conseguente alla cancellazione delle giornate lavorative agricole, che è circostanza non
CP_ contestata dalla parte ricorrente, evidenziandosi anche che l' ha dato dimostrazione della comunicazione degli indebiti (conseguenti all'avvenuta cancellazione delle giornate agricole) nel 2017.
In tal modo, lasciandosi in disparte ulteriori valutazioni, non può configurarsi in alcun modo la buona fede della ricorrente per prestazioni ricevute per attività lavorativa in realtà
non prestata;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria (con decorrenza, indicata dalla stessa parte ricorrente, dal 2017) con argomentazione non fondata, atteso che la prescrizione in materia di indebito ex art. 2033 c.c. è decennale, mentre il termine quinquennale di prescrizione indicato da parte ricorrente riguarda la diversa ipotesi del versamento della contribuzione dovuta.
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
In ordine alle spese di lite, va rilevato che è in atti dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
della parte ricorrente.
Tuttavia, in merito, si ritiene che debba trovare applicazione l'ipotesi prevista dall'art. 96
c.p.c., dovendosi affermare la colpa grave (in termini di difetto di diligenza) della parte ricorrente nella proposizione della domanda (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 8672/2006;
3 Cass. 3464/2017), richiamandosi le argomentazioni svolte sulla manifesta infondatezza delle ragioni di opposizione.
Occorre considerare - non condividendosi le argomentazioni della Suprema Corte in senso difforme (cfr. Cass. Sez. Lav. 24526/2015; Cass. Sez. Lav. 12454/2022) - che il richiamo all'art. 96, comma 1, c.p.c. compiuto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere inteso con riferimento alla lite temeraria (id est alle ipotesi di mala fede o colpa grave) e non al risarcimento del danno che, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. tra le altre Cass.
21798/2015), presuppone l'onere di allegazione di un danno, se pur poi da liquidare in via equitativa, oltre all'istanza di parte.
La norma (che genericamente fa “… salvo quanto previsto dall'articolo 96, primo comma,
del codice di procedura civile …”) deve, in tal senso, interpretarsi nei termini di esenzione dal pagamento delle spese di lite (per la “ratio legis” di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio del diritto), fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (cfr. Cass. Sez. Lav. 11880/2003).
Del resto, si evidenzia, interpretare l'art. 152 disp. att. c.p.c. in riferimento ai soli casi in cui vi sono tutti i presupposti del risarcimento del danno previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c.,
configurerebbe un vuoto di previsione per le ipotesi in cui si ravvisa la manifesta infondatezza e temerarietà della lite e, tuttavia, non si procede alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. per la mancanza dell'istanza di parte o di allegazione di un danno risarcibile (che è circostanza di ben difficile - se non di fatto impossibile -
CP_ configurabilità nei giudizi previdenziali ed assistenziali in cui è parte convenuta l' .
Appare anche opportuno, sempre a fini interpretativi del disposto normativo, considerare che l'introduzione del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. [che invece è relativo ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010; Cass.
3311/2017), rispondendo alla “ratio” dei punitive damages quale sanzione economica
4 privata legata unicamente al comportamento della parte] è successiva alla riforma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., dovendosi dunque considerare il riferimento al solo comma 1 dell'art. 96 c.p.c. nell'ottica della legislazione vigente al momento della riforma dell'articolo citato.
In merito, appare contraddittorio negare la possibilità di applicazione dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. alla materia previdenziale in caso di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. della parte ricorrente - evidenziandosi che l'art. 96, comma 3, c.p.c. richiama la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, dunque, la condanna alle spese che non è prevista in caso di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -, anche sul rilievo già indicato, da sottolineare con particolare evidenza, per cui la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. ha una finalità
deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016).
In tali termini, consentire - in un settore notoriamente caratterizzato da carichi eccessivi di contenzioso - la proposizione di domande di manifesta infondatezza caratterizzate da colpa grave senza la possibilità di condanna alle spese della parte che agisce in giudizio comporterebbe un ulteriore incremento del contenzioso, con inevitabili ricadute in termini negativi in ordine alla ragionevole durata dei procedimenti.
Per tali ragioni, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per le medesime considerazioni la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma che appare equo determinare in €. 225,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Consegue altresì la condanna di parte ricorrente al pagamento in favore della delle CP_3
Ammende della somma di €. 500,00 (configurandosi equa tale quantificazione in ragione del valore della causa) ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda nei confronti dell'
dichiara inammissibile la domanda nei confronti di per Controparte_2
carenza di legittimazione passiva della parte convenuta;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti dell' delle spese di lite, che si quantificano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti dell' della somma di €. 225,00
ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende
ex art. 96, comma 4, c.p.c.;
nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
.
[...]
Cosenza, 28.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3324/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Giacomo Mancini, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Basile che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
TO e LD EN - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore - convenuto
Oggetto: opposizione ad avvisi di addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, annullare gli avvisi di addebito per tutte le ragioni sopra
esposte: - n. 334 2025 00008825 09 000 € 2.038,92; - n. 334 2025 00008824 08 000 €
1 1.530,08 notificati entrambi in data 02.07.2025. 2. Condannare l' alla rifusione delle CP_1
spese e competenze oltre I.V.A. e CAP come per legge, con distrazione ex art. 93 CPC …”.
CP_ Conclusioni dell' “… - rigettare l'opposizione proposta perché inammissibile e/o
infondata; - disporre contestuale condanna del ricorrente all'adempimento dell'obbligo
restitutorio oggetto di giudiziale contestazione, e, quindi, al pagamento degli importi in
dettaglio quantificati nel corpo degli avversati provvedimenti, maggiorati degli accessori di
legge; - disporre come per legge in ordine a spese e competenze di causa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'avviso di addebito n. 33420250000882509000, con
CP_ cui l' ha chiesto il pagamento di €. 2.038,92 a seguito di revoca dell'indennità di disoccupazione agricola per cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'annualità
CP_ 2013 ed all'avviso di addebito n. 33420250000882408000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 1.530,08 a seguito di revoca dell'indennità di disoccupazione agricola per cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'annualità 2011. La parte ricorrente ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 28.11.2025 le parti costituite hanno proceduto alla discussione.
La domanda risulta formulata da parte ricorrente anche nei confronti di Controparte_2
, non risultando tuttavia prospettata o prospettabile alcuna legittimazione passiva
[...]
CP_ dell'ente per la contestazione di avvisi di addebito dell'
In tal modo, si aggiunge, non si è disposto rinvio per la notifica ad Controparte_2
(che non risulta) in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale della Suprema
[...]
Corte (Cass. 15106/2013; Cass. 33574/2018; Cass. 12515/2019; Cass. 16141/2019; Cass.
11825/2025) secondo cui, in caso di manifesta inammissibilità della domanda, il Giudice
non deve procedere all'instaurazione del contraddittorio, trattandosi di formalità superflua
2 (in riferimento all'effettivo principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa della parte avversa) e di inutile dispendio di attività processuale.
Ciò posto, la parte ricorrente contesta:
- l'illegittimità della pretesa creditoria per l'affidamento incolpevole della parte ricorrente,
che avrebbe ricevuto le somme oggetto di giudizio in buona fede.
Tale eccezione è del tutto generica per il particolare caso in esame, atteso che la revoca
CP_ della prestazione, con conseguente indebito e richiesta di restituzione da parte dell'
è conseguente alla cancellazione delle giornate lavorative agricole, che è circostanza non
CP_ contestata dalla parte ricorrente, evidenziandosi anche che l' ha dato dimostrazione della comunicazione degli indebiti (conseguenti all'avvenuta cancellazione delle giornate agricole) nel 2017.
In tal modo, lasciandosi in disparte ulteriori valutazioni, non può configurarsi in alcun modo la buona fede della ricorrente per prestazioni ricevute per attività lavorativa in realtà
non prestata;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria (con decorrenza, indicata dalla stessa parte ricorrente, dal 2017) con argomentazione non fondata, atteso che la prescrizione in materia di indebito ex art. 2033 c.c. è decennale, mentre il termine quinquennale di prescrizione indicato da parte ricorrente riguarda la diversa ipotesi del versamento della contribuzione dovuta.
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
In ordine alle spese di lite, va rilevato che è in atti dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
della parte ricorrente.
Tuttavia, in merito, si ritiene che debba trovare applicazione l'ipotesi prevista dall'art. 96
c.p.c., dovendosi affermare la colpa grave (in termini di difetto di diligenza) della parte ricorrente nella proposizione della domanda (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 8672/2006;
3 Cass. 3464/2017), richiamandosi le argomentazioni svolte sulla manifesta infondatezza delle ragioni di opposizione.
Occorre considerare - non condividendosi le argomentazioni della Suprema Corte in senso difforme (cfr. Cass. Sez. Lav. 24526/2015; Cass. Sez. Lav. 12454/2022) - che il richiamo all'art. 96, comma 1, c.p.c. compiuto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere inteso con riferimento alla lite temeraria (id est alle ipotesi di mala fede o colpa grave) e non al risarcimento del danno che, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. tra le altre Cass.
21798/2015), presuppone l'onere di allegazione di un danno, se pur poi da liquidare in via equitativa, oltre all'istanza di parte.
La norma (che genericamente fa “… salvo quanto previsto dall'articolo 96, primo comma,
del codice di procedura civile …”) deve, in tal senso, interpretarsi nei termini di esenzione dal pagamento delle spese di lite (per la “ratio legis” di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio del diritto), fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (cfr. Cass. Sez. Lav. 11880/2003).
Del resto, si evidenzia, interpretare l'art. 152 disp. att. c.p.c. in riferimento ai soli casi in cui vi sono tutti i presupposti del risarcimento del danno previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c.,
configurerebbe un vuoto di previsione per le ipotesi in cui si ravvisa la manifesta infondatezza e temerarietà della lite e, tuttavia, non si procede alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. per la mancanza dell'istanza di parte o di allegazione di un danno risarcibile (che è circostanza di ben difficile - se non di fatto impossibile -
CP_ configurabilità nei giudizi previdenziali ed assistenziali in cui è parte convenuta l' .
Appare anche opportuno, sempre a fini interpretativi del disposto normativo, considerare che l'introduzione del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. [che invece è relativo ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010; Cass.
3311/2017), rispondendo alla “ratio” dei punitive damages quale sanzione economica
4 privata legata unicamente al comportamento della parte] è successiva alla riforma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., dovendosi dunque considerare il riferimento al solo comma 1 dell'art. 96 c.p.c. nell'ottica della legislazione vigente al momento della riforma dell'articolo citato.
In merito, appare contraddittorio negare la possibilità di applicazione dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. alla materia previdenziale in caso di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. della parte ricorrente - evidenziandosi che l'art. 96, comma 3, c.p.c. richiama la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, dunque, la condanna alle spese che non è prevista in caso di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -, anche sul rilievo già indicato, da sottolineare con particolare evidenza, per cui la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. ha una finalità
deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016).
In tali termini, consentire - in un settore notoriamente caratterizzato da carichi eccessivi di contenzioso - la proposizione di domande di manifesta infondatezza caratterizzate da colpa grave senza la possibilità di condanna alle spese della parte che agisce in giudizio comporterebbe un ulteriore incremento del contenzioso, con inevitabili ricadute in termini negativi in ordine alla ragionevole durata dei procedimenti.
Per tali ragioni, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per le medesime considerazioni la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma che appare equo determinare in €. 225,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Consegue altresì la condanna di parte ricorrente al pagamento in favore della delle CP_3
Ammende della somma di €. 500,00 (configurandosi equa tale quantificazione in ragione del valore della causa) ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda nei confronti dell'
dichiara inammissibile la domanda nei confronti di per Controparte_2
carenza di legittimazione passiva della parte convenuta;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti dell' delle spese di lite, che si quantificano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti dell' della somma di €. 225,00
ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende
ex art. 96, comma 4, c.p.c.;
nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
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Cosenza, 28.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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