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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/10/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2959/2019 R.G., promossa da:
, C.F. , residente in [...](Germania) Parte_1 C.F._1
Marklandstrasse n.134, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Marcinnò in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Cacciatori delle
Alpi n. 48;
ATTORE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Torino, Piazza San Carlo n. 156, incorporante per fusione, con atto a rogito Notaio Dott. Per_1
Carlo di Milano, del 26 marzo 2021, Rep. n. 16080 e Racc. n. 8638, di Controparte_2
, società incorporata, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato
[...] dall'Avv. Paolo Coppari, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, alla Via Leopardi
n. 2;
CONVENUTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio poi Parte_1 CP_3 incorporata da perché accertata e dichiarata“la responsabilità della Controparte_4 convenuta nella esecuzione dei bonifici indicati in narrativa per l'importo complessivo di €
41.761,00, comprensivo delle commissioni addebitate per ogni bonifico” venisse condannata “alla restituzione ovvero al rimborso, in favore dell'attore della somma di € 41.761,00, con valuta retrodatata al momento delle singole operazioni effettuate, oltre interessi legali calcolati dal giorno dei singoli pagamenti fino all'effettivo rimborso”.
L'attore a sostegno delle proprie ragioni riferiva che il 6 febbraio 2015 è venuto a conoscenza che dal conto corrente acceso presso in data 24 novembre 2014 era stato effettuato un bonifico CP_3 per l'importo di € 10.503,50, comprensivo di € 3.50 di commissioni, a beneficio di Per_2
Riferiva di non avere disposto alcun bonifico e di non avere dato alcun ordine alla banca
[...] in tal senso. Ha riferito di avere contattato il personale della banca per avere spiegazioni e in Pt_2 quel momento ha appreso che oltre al bonifico suddetto ne erano stati effettuati altri e segnatamente di € 15.003,50 il 20 febbraio 2014; di € 16.003,50 il 29 maggio 2014; di € 6.003,50 il 30 giugno 2014, comprensivi ciascuno di € 3,50 di commissioni, sempre a beneficio di Persona_2
Riferiva di avere chiesto il blocco del conto corrente e di essersi recato in data 24 febbraio 2015 presso la filiale della per avere spiegazioni. Controparte_5
Riferiva che in detta occasione la direttrice della filiale e la dipendente giustificavano i prelievi disconosciuti dall'attore esibendogli una serie di lettere apparentemente scritte di pugno dall'attore e recanti la sua sottoscrizione, inviate sia a mezzo fax sia mezzo mail con cui il medesimo attore aveva chiesto alla all'agenzia di Perugia n.2 di effettuare i bonifici in favore di Persona_2
Evidenzia che con la lettera del 26 febbraio 2014 l'attore, ma verosimilmente Persona_2 beneficiario delle somme inviate dalla banca, ha chiesto di stornare il bonifico di € 15.000,00 effettuato il 20 febbraio 2014, sostenendo che si trattava di un errore, in quanto era stato indicato un codice IBAN differente rispetto a quello riconducibile al medesimo. Ha riferito Persona_2 che non solo la banca non si è insospettita e non ha riaccreditato l'importo sul conto dell'attore, ma ha continuato a dare corso agli ordini di bonifico nei confronti del medesimo beneficiario.
Riferisce di avere in detta occasione comunicato alla banca che aveva lavorato Persona_2 in Germania presso la gelateria di cui l'attore era titolare dal 2008 al 2010. Riferiva di avere quindi chiesto che venissero riaccreditate le somme sul suo conto senza successo alcuno.
Riferiva di avere nel frattempo sporto denuncia querela contro e di avere inizito Persona_2 ad inviare diffide alla Banca delle Marche, la quale contestava ogni addebito offrendo all'attore la somma di € 5.000,00 a totale definizione della questione.
L'attore rileva che l'importo complessivamente inviato a a mezzo bonifici Persona_2 bancari dal conto corrente n.362/1966 ammonta ad € 56.721,00 alla cui somma va detratta la somma di € 14.960,00 frutto del riaccredito avvenuto l'8 aprile 2014.
Riferisce, infine, di avere esperito il tentativo di mediazione a cui ha aderito la banca che però si è concluso con verbale negativo per mancato accordo.
L'attore ritiene che la fattispecie sia disciplinata dal D. lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 in materia di servizi di pagamento nel mercato interno che, oltre a prevedere obblighi specifici a carico delle parti, stabilisce un regime probatorio invertito in caso di un difetto di autorizzazione dell'operazione di pagamento per i casi in cui il difetto di autorizzazione sia ricollegabile all'utilizzo “abusivo” di uno strumento di pagamento.
Ha quindi insistito nelle proprie conclusioni. Con comparsa di costituzione e risposta si è ritualmente costituita in giudizio la Controparte_6 quale ha concluso, in via pregiudiziale, perché venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta e, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
La convenuta in via assolutamente subordinata, in applicazione dell'art. 1227 cc, ha concluso perché venisse ridotto l'importo della pretesa risarcitoria nella misura da determinarsi in corso di causa, tenuto conto della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Ritiene che sussista il difetto di legittimazione passiva in capo ad essa convenuta. A tale proposito ricorda che con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal MEF con decreto del 22 novembre 2015, la Banca D'Italia ha disposto l'avvio della risoluzione di Banca delle Marche spa in a.s., già Banca delle Marche spa, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180, con effetto dal 22 novembre 2015.
Riferisce poi che con decreto-legge del 22 novembre 2015 n. 183, confluito nel comma 842 dell'articolo 1, legge n. 208/2015, è stata costituita ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo
180/15, con decorrenza 23 novembre 2015, la Controparte_7
Riferisce che successivamente con atto a rogito notaio Dott. del 10 maggio 2017, Persona_3 repertorio n. 54320/27213, la ha variato la propria sede e Controparte_7 denominazione sociale in Banca Adriatica spa, con sede in Bergamo, e infine, con atto a rogito notaio
Dott. di Brescia del 16 ottobre 2017, repertorio n. 104553/36489, è stata fusa Persona_4 per incorporazione nella capogruppo con effetto dal giorno 23 ottobre 2017. CP_3
Ritiene che alla luce di tale evoluzione, considerato che i bonifici costituiscono eventi contestati, circoscritti ed estinti nell'anno 2015, sia carente di legittimazione, trattandosi di Controparte_1 rapporti estinti in data anteriore alla costituzione della che non è Controparte_7 subentrata nella titolarità dei rapporti dedotti in giudizio.
Nel merito rileva che la domanda è infondata in quanto dalla stessa verifica delle sottoscrizioni asseritamente ritenute false è emerso che le firme apposte sulle disposizioni contestate sono conformi ad altre sottoscrizioni effettuate dall'attore, così come riportate sullo specimen di firma e su altra documentazione contenuta nel fascicolo della posizione. Riferisce poi che il personale della Filiale di
Banca delle Marche spa prima di dare corso alle richieste operazioni di bonifico, ha avuto cura di accertare e controllare che l'attore avesse allegato un documento di riconoscimento ai relativi ordini di disposizione oltre ad avere contattato telefonicamente l'attore per verificarne l'identità ed avere ulteriore conferma dell'intenzione del disponente di autorizzare le richieste operazioni di bonifico.
Riferisce che l'interlocutore telefonico era anche a conoscenza degli investimenti e delle scadenze tanto che le disposizioni di bonifico venivano impartite utilizzando il controvalore disponibile dei titoli appena scaduti. Ritiene che la Filiale di Perugia abbia utilizzato la massima prudenza nell'eseguire le operazioni.
In punto di diritto ritiene che il principio applicabile al caso di specie sia che la banca è liberata se esegue il pagamento al creditore apparente, cioè a chi appare legittimato a riceverlo avvalendosi di un titolo che in apparenza le conferisce la facoltà di chiedere l'esecuzione dell'obbligazione.
Evidenzia poi che in tema di contratti bancari, l'ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca, ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitele dal cliente. Sotto tale profilo ritiene escluso che la Banca debba accertare volta per volta l'autenticità dell'ordine, dei suoi canali di provenienza e delle sue motivazioni, per cui sostiene inevitabile il ricorso alla convenzione (clausola di specimen), per cui la Banca esegue bene l'ordine quando la sottoscrizione dell'ordine stesso è conforme a quella depositata, ovvero la difformità non risulti ad un esame condotto con la normale diligenza.
Ritiene quindi che la filiale di Perugia abbia agito diligentemente.
Evidenzia infine che l'attore si è sempre rifiutato di usufruire del servizio del self banking asserendo di non aver dimestichezza con l'uso del computer, ma la banca per andare incontro al cliente ha con lui concordato le modalità suddette di gestione del conto corrente.
Ritiene infine che la responsabilità debba essere attribuita all'attore il quale non ha usato la diligenza richiesta per evitare i danni e/o per ridurre i danni asseritamente subiti dal contegno illegittimo di tale
Persona_2
Rileva infine che la denuncia inoltrata alla Banca da parte dell'attore è tardiva avendo atteso l'ultimo bonifico asseritamente illegittimo prima di esprimere la prima contestazione.
Evidenzia infine che l'attore non ha dato alcuna prova delle azioni recuperatorie poste in essere nei confronti di né ha dato conto degli sviluppi del procedimento penale innescato Persona_2 con la proposizione della querela che ha sporto.
La convenuta ha quindi insistito nelle proprie conclusioni.
Alla prima udienza, tenutasi a trattazione scritta, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc e la causa veniva rinviata al 21 dicembre 2021 per la discussione sulle richieste istruttorie. A detta udienza il giudice formulava alle parti proposta transattiva che prevedeva il pagamento da parte della convenuta in favore dell'attore di € 12.000,00. La causa era quindi rinviata per la verifica alla nuova udienza dell'8 marzo 2022. A detta udienza tenuta a trattazione scritta il giudice si riservava.
Con provvedimento dell'8 marzo 2022 venivano ammesse solo le prove richieste dalla parte convenuta e veniva fissata l'udienza del 22 novembre 2022 per l'escussione dei testi. All'udienza del 16 maggio 2023 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 marzo 2025, poi rinviata, con provvedimento del 2 gennaio 2025, al 18 giugno 2025. Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 21 febbraio
2025 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente che confermava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 giugno 2025. Udienza sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con provvedimento reso a detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'attore è fondata e pertanto deve essere accolta per i motivi che seguono.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla banca convenuta deve essere rigettata.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 10 maggio 2017 la è Controparte_7
Cont stata ceduta al socio unico e, con provvedimento della Banca d'Italia, è stata e dichiarata la cessazione della qualifica di ente-ponte. Risulta che nella stessa data la Controparte_7 ha adottato un nuovo statuto modificando la propria denominazione sociale in Banca Adriatica Spa.
Risulta altresì che con atto di fusione del 16 ottobre 2017 la Banca Adriatica spa si è fusa per Contr incorporazione in così fino all'acquisto da parte di . Controparte_6
Va poi evidenziato che la procedura di risoluzione della Banca delle Marche è stata applicata sulla scorta degli artt. 42, 43 e 44 del d.lgs.180/2015, con la cessione ad un ente-ponte costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, ciò per mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, in presenza di condizioni di mercato adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate.
In attuazione di detta disciplina con dl. n.183/2015 è stata costituita la Controparte_7
quale ente-ponte, mentre la Banca delle Marche spa è stata sottoposta alla procedura di
[...] risoluzione.
Con provvedimento del 22 novembre 2015, la Banca d'Italia ha disposto il trasferimento alla CP_7
Banca delle Marche dell'azienda bancaria Banca delle Marche, con azzeramento del capitale e delle azioni. L'art. 43 del d.lgs.180/2015 recita: “la cessione, in una o più soluzioni, a un ente ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione,
o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi", mentre il quarto comma della stessa norma specifica che
"fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione”.
In applicazione di tale previsione la Banca d'Italia, esercitando il potere di escludere talune attività o passività dalla cessione, nel provvedimento del 22 novembre 2015 ha specificato che “restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art.1, lettera ppp), del D.lgs. 16 novembre 2015, n.180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione”, con ciò riferendosi solo ad alcune categorie di titoli subordinati, pure elencati nel provvedimento.
Va infine richiamato l'atto di cessione all'ente-ponte dei diritti, delle attività e delle passività di Banca delle Marche spa, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.1241108/15 del 22 novembre
2015 che all'art.1 dispone: “…è fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti ex art.artt.43 e 47 del d.lgs. n. 180/15, all'ente-ponte. Ai sensi dell'art.43, comma 4, del d.leg.
n.180/15, l'ente-ponte succede, senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti e nei giudizi di cui al precedente comma 1”.
La cessione ha avuto efficacia dal giorno di costituzione dell'ente ponte - 22 novembre 2015 - con la conseguenza che l'eccezione va disattesa.
Va poi evidenziato che la fattispecie in esame rientra nell'ambito dei “servizi di pagamento”, ossia nell'ambito di prestazioni rese da un intermediario professionale che si interpone fra il pagatore e il beneficiario della somma di denaro. Prestazione di contenuto vario che generalmente vengono effettuate attraverso gli strumenti elettronici o, come nel caso di specie, attraverso canali a distanza.
Tra la banca e l'utilizzatore del servizio vengono stabiliti dei criteri per l'ordine di pagamento per poi questo essere eseguito dalla banca.
Detto ciò, va evidenziato che il D.lgs. 11/2010 disciplina gli aspetti fondamentali della materia relativi alla responsabilità dell'intermediario bancario per la mancata o l'inesatta esecuzione dei servizi di pagamento e segnatamente gli artt. 10, 11 e 28.
Da detta normativa è possibile comprendere che dipeso daore del servizio di pagamento è gravato da specifici obblighi la cui violazione dà luogo ad una forma aggravata di responsabilità contrattuale in quanto la banca deve dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione secondo la diligenza dell'accorto banchiere ex art. 1176 secondo comma cc o di non aver potuto adempiere per causa ad essa non imputabile o che l'evento dannoso sia dipeso da dolo o da colpa grave dell'utilizzatore del servizio.
In tale contesto deve quindi ritersi che, poiché l'obbligazione contrattuale assunta dalla banca con la fornitura del servizio di pagamento ha ad oggetto la messa a disposizione di un sistema di pagamento sicuro con strumenti di autenticazione idonei a scongiurare il rischio di utilizzi non autorizzati o fraudolenti da parte di terzi, l'onere probatorio gravante sulla banca deve avere ad oggetto la corretta esecuzione di detta prestazione. È quindi necessario verificare se la banca abbia realizzato o meno una rete di autenticazione protetta e sicura secondo le conoscenze tecnologiche disponibili e attuabili, tali da scongiurare il rischio dedotto.
A tale proposito va ricordato che secondo la giurisprudenza “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (tra le altre Cass. 16417/2022) e che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente, mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente” (Cass. 26916/2020).
Chiarito ciò, passando all'esame del caso di specie, va evidenziato che la parte attrice ha fornito la prova che dal conto corrente accesso presso la banca convenuta sono stati richiesti ed effettuati dei bonifici anomali non autorizzati da intestatario del conto corrente. I testi escussi Parte_1 hanno confermato detta circostanza.
La teste , direttrice della filiale all'epoca dei fatti, ha riferito che “il rapporto con Testimone_1 [...] era un rapporto storico risalente a prima del 2000”. La teste ha poi aggiunto che quando Pt_1 arrivò in filiale nel 2012 venne verificato come si erano svolti i rapporti con l'attore che viveva in
Germania e venne accertato che questi mandava corrispondenza per effettuare qualsiasi operazione bancaria e veniva chiesta dalla banca anche “la raccomandata per verificare se l'indirizzo di provenienza risultante dal timbro postale fosse quello a noi noto”, aggiungendo che sino a quando
è stata direttore della filiale “mai erano state effettuate richieste di bonifico prima di quelle contestate”. La teste ha poi riferito di avere parlato una volta con l'interlocutore che conosceva i nomi dei precedenti colleghi, della esistenza di un dossier titoli, della loro scadenza e di avere pensato che, poiché non era attivo Internet banking, solo il titolare del conto poteva conoscere dette informazioni “anche perché le disposizioni di bonifico avvenivano sempre successivamente alla scadenza dei titoli”.
La direttrice ha poi aggiunto che ad un certo punto vennero contattati “dal vero che però Pt_1 venne scambiato per la “persona che di spacciava per il non riconoscendo i miei colleghi Pt_1 la voce al telefono in quanto loro avevano sempre parlato con l'altro interlocutore”. Ha riferito di avere quindi chiesto la presenza fisica dell'attore per chiarire la situazione, anche se detta presenza era stata chiesta “all'interlocutore che si era sempre opposto” perché viveva in Germania dove aveva una pizzeria e non si poteva spostare e perché tutte le operazioni erano sempre state eseguite per corrispondenza. Ha riferito poi di non ricordare se a quell'epoca esisteva il sistema di alert via sms, ma rileva che nel caso di specie non fosse possibile attivarlo non essendo attivo l'home banking, evidenziando di avere sempre spedito la contabile all'indirizzo del cliente, oltre l'estratto conto riepilogativo ogni tre mesi. Ha infine aggiunto che non venne chiesto un documento di manleva perché tutte le operazioni erano sempre avvenute per corrispondenza, rilevando che “le modalità della corrispondenza per l'operatività non è prevista dalla banca”, ma a seguito di confronto con i colleghi che avevano attivato detta modalità, oltre che con l'ufficio legale, le indicazioni ricevute erano quelle di individuare in modo certo l'identità della persona con la richiesta di attivare quanto prima home banking.
La teste , vice direttrice della filiale al momento dei fatti, ha riferito che le risposte che Testimone_2 dava l'interlocutore erano “forti”, sicure e senza esitazione e che l'importo dei bonifici era sempre entro la disponibilità del conto corrente e le richieste di bonifico coincidevano con la scadenza dei titoli e delle cedole degli investimenti dell'attore.
Ha riferito che dopo i fatti quando l'attore venne convocato nella filiale gli venne chiesto di attivare l'home banking, ma rifiutò così che venne predisposto dall'Ufficio Centrale un documento con cui l'attore poteva dare disposizioni con una mail e una parola d'ordine. Prassi quest'ultima che poteva essere seguita su richiesta del cliente quando non si recava in banca. Ha infine aggiunto che non venne sottoscritto un patto di manleva.
In tale contesto probatorio a cui va aggiunta la documentazione versata in atti (denuncia, integrazione denuncia e lettere di contestazione), può agevolmente affermarsi che la convenuta si è resa inadempiente rispetto all'obbligo di fornire al cliente strumenti di pagamento sicuri, in quanto le tutele adottate - telefonata in viva voce per chiedere i dati anagrafici e la verifica del timbro postale - sono risultati inadeguati, in quanto detti sistemi hanno portato i dipendenti a ritenere che “l'interlocutore” fosse l'attore e quindi legittimo titolare del conto corrente tanto più che, come è emerso dalle deposizioni dei testi, l'attore non aveva mai effettuato bonifici fino ad allora e non ha mai sottoscritto autorizzazioni specifiche o manleva per operare con modalità rischiose.
D'altra parte, non può essere sottaciuto che solo nel 2015, dopo la scoperta di tali comportamenti fraudolenti e le contestazioni dell'attore, la convenuta ha provveduto a regolarizzare la posizione, tanto che l'attore ha firmato una manleva per poter continuare ad operare secondo le modalità pattuite.
In tale contesto deve ritersi che la convenuta si è resa inadempiente rispetto all'obbligo di fornire al cliente strumenti di pagamento sufficientemente sicuri, oltre ad essere venuta meno al dovere di vigilare non avendo attivato preventivamente strumenti di “alert” che denotano un grave deficit organizzativo le cui conseguenze non possono che ricadere sulla convenuta. La banca per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto attivare un immediato e automatico controllo di verifica tanto più, come suddetto, che mai sino ad allora aveva effettuato bonifici. E' quindi Parte_1 evidente che la banca è responsabile non solo perché lo strumento di pagamento non era sicuro, essendosi resa possibile la sottrazione da parte di soggetti terzi, ma anche per non aver tempestivamente provveduto, come normalmente accade in presenza di pagamenti sospetti, ad allertare il cliente che si ribadisce ulteriormente, sino ad allora non aveva mai dato disposizioni per bonifici.
Infine non può essere meritevole di accoglimento la tesi sostenuta dalla banca e cioè che sarebbe ipotizzabile il concorso di colpa dell'attore, in quanto la stessa avrebbe dovuto fornire la prova che l'attore per evitare il danno avrebbe dovuto usare l'ordinaria diligenza. La mancata custodia dei dati personali da parte dell'attore non è provata così come non è provata la negligenza, per quanto sopra detto, della parte attrice.
Il comportamento della banca in ogni caso si pone in contrasto con la tutela dell'affidamento del cliente di cui al d.lgs. 11/2010, che conduce nell'area del rischio professionale del prestatore del servizio di pagamento anche il pericolo di sottrazione degli strumenti di accesso al servizio, salvo la dimostrazione che tale sottrazione risulti concretamente attribuibile a dolo del titolare o a comportamenti assolutamente incauti di quest'ultimo.
Del resto la giurisprudenza sul punto è pacifica e sostiene che “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo ”(tra le altre Cass. 26916/2020). In conclusione, deve affermarsi che la banca per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto dimostrare che i fatti sono dipesi o da una situazione di caso fortuito o da forza maggiore, ovvero da un comportamento doloso o gravemente colposo dell'attore. Prova che come sin qui detto non è stata raggiunta, essendo emerso invece che sono stati autorizzati dalla banca dei bonifici senza accertare la volontà dell'attore che sino ad allora non li aveva mai richiesti ed autorizzati.
Sul quantum risulta provato che la perdita dell'attore a causa della sottrazione della somma ammonta alla complessiva somma di € 41.761,00, comprensivo delle commissioni addebitate per ogni bonifico.
Importo questo che dovrà essere restituito dalla conventa a . Trattandosi di debito di Parte_1 valore devono essere riconosciuti, gli interessi e la rivalutazione monetaria a decorrere dal verificarsi del danno stesso, ossia dal momento in cui gli importi sono stati sottratti dal conto corrente dell'attore.
Ai fini della relativa liquidazione, si fa riferimento al criterio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, secondo cui detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici Istat. A ciò devono aggiungersi gli interessi dalla pronuncia al saldo effettivo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura intermedia tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 147/2022, scaglione sino a € 52.000,00, considerata l'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2959/2019, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della convenuta;
- accoglie la domanda attorea;
- condanna , in persona del legale rappresentante, a restituire in favore di Controparte_8
la somma € 41.761,00, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
Parte_1
- condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore Controparte_8 di , delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso Parte_1 professionale, € 518.00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2959/2019 R.G., promossa da:
, C.F. , residente in [...](Germania) Parte_1 C.F._1
Marklandstrasse n.134, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Marcinnò in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Cacciatori delle
Alpi n. 48;
ATTORE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Torino, Piazza San Carlo n. 156, incorporante per fusione, con atto a rogito Notaio Dott. Per_1
Carlo di Milano, del 26 marzo 2021, Rep. n. 16080 e Racc. n. 8638, di Controparte_2
, società incorporata, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato
[...] dall'Avv. Paolo Coppari, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, alla Via Leopardi
n. 2;
CONVENUTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio poi Parte_1 CP_3 incorporata da perché accertata e dichiarata“la responsabilità della Controparte_4 convenuta nella esecuzione dei bonifici indicati in narrativa per l'importo complessivo di €
41.761,00, comprensivo delle commissioni addebitate per ogni bonifico” venisse condannata “alla restituzione ovvero al rimborso, in favore dell'attore della somma di € 41.761,00, con valuta retrodatata al momento delle singole operazioni effettuate, oltre interessi legali calcolati dal giorno dei singoli pagamenti fino all'effettivo rimborso”.
L'attore a sostegno delle proprie ragioni riferiva che il 6 febbraio 2015 è venuto a conoscenza che dal conto corrente acceso presso in data 24 novembre 2014 era stato effettuato un bonifico CP_3 per l'importo di € 10.503,50, comprensivo di € 3.50 di commissioni, a beneficio di Per_2
Riferiva di non avere disposto alcun bonifico e di non avere dato alcun ordine alla banca
[...] in tal senso. Ha riferito di avere contattato il personale della banca per avere spiegazioni e in Pt_2 quel momento ha appreso che oltre al bonifico suddetto ne erano stati effettuati altri e segnatamente di € 15.003,50 il 20 febbraio 2014; di € 16.003,50 il 29 maggio 2014; di € 6.003,50 il 30 giugno 2014, comprensivi ciascuno di € 3,50 di commissioni, sempre a beneficio di Persona_2
Riferiva di avere chiesto il blocco del conto corrente e di essersi recato in data 24 febbraio 2015 presso la filiale della per avere spiegazioni. Controparte_5
Riferiva che in detta occasione la direttrice della filiale e la dipendente giustificavano i prelievi disconosciuti dall'attore esibendogli una serie di lettere apparentemente scritte di pugno dall'attore e recanti la sua sottoscrizione, inviate sia a mezzo fax sia mezzo mail con cui il medesimo attore aveva chiesto alla all'agenzia di Perugia n.2 di effettuare i bonifici in favore di Persona_2
Evidenzia che con la lettera del 26 febbraio 2014 l'attore, ma verosimilmente Persona_2 beneficiario delle somme inviate dalla banca, ha chiesto di stornare il bonifico di € 15.000,00 effettuato il 20 febbraio 2014, sostenendo che si trattava di un errore, in quanto era stato indicato un codice IBAN differente rispetto a quello riconducibile al medesimo. Ha riferito Persona_2 che non solo la banca non si è insospettita e non ha riaccreditato l'importo sul conto dell'attore, ma ha continuato a dare corso agli ordini di bonifico nei confronti del medesimo beneficiario.
Riferisce di avere in detta occasione comunicato alla banca che aveva lavorato Persona_2 in Germania presso la gelateria di cui l'attore era titolare dal 2008 al 2010. Riferiva di avere quindi chiesto che venissero riaccreditate le somme sul suo conto senza successo alcuno.
Riferiva di avere nel frattempo sporto denuncia querela contro e di avere inizito Persona_2 ad inviare diffide alla Banca delle Marche, la quale contestava ogni addebito offrendo all'attore la somma di € 5.000,00 a totale definizione della questione.
L'attore rileva che l'importo complessivamente inviato a a mezzo bonifici Persona_2 bancari dal conto corrente n.362/1966 ammonta ad € 56.721,00 alla cui somma va detratta la somma di € 14.960,00 frutto del riaccredito avvenuto l'8 aprile 2014.
Riferisce, infine, di avere esperito il tentativo di mediazione a cui ha aderito la banca che però si è concluso con verbale negativo per mancato accordo.
L'attore ritiene che la fattispecie sia disciplinata dal D. lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 in materia di servizi di pagamento nel mercato interno che, oltre a prevedere obblighi specifici a carico delle parti, stabilisce un regime probatorio invertito in caso di un difetto di autorizzazione dell'operazione di pagamento per i casi in cui il difetto di autorizzazione sia ricollegabile all'utilizzo “abusivo” di uno strumento di pagamento.
Ha quindi insistito nelle proprie conclusioni. Con comparsa di costituzione e risposta si è ritualmente costituita in giudizio la Controparte_6 quale ha concluso, in via pregiudiziale, perché venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta e, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
La convenuta in via assolutamente subordinata, in applicazione dell'art. 1227 cc, ha concluso perché venisse ridotto l'importo della pretesa risarcitoria nella misura da determinarsi in corso di causa, tenuto conto della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Ritiene che sussista il difetto di legittimazione passiva in capo ad essa convenuta. A tale proposito ricorda che con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal MEF con decreto del 22 novembre 2015, la Banca D'Italia ha disposto l'avvio della risoluzione di Banca delle Marche spa in a.s., già Banca delle Marche spa, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180, con effetto dal 22 novembre 2015.
Riferisce poi che con decreto-legge del 22 novembre 2015 n. 183, confluito nel comma 842 dell'articolo 1, legge n. 208/2015, è stata costituita ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo
180/15, con decorrenza 23 novembre 2015, la Controparte_7
Riferisce che successivamente con atto a rogito notaio Dott. del 10 maggio 2017, Persona_3 repertorio n. 54320/27213, la ha variato la propria sede e Controparte_7 denominazione sociale in Banca Adriatica spa, con sede in Bergamo, e infine, con atto a rogito notaio
Dott. di Brescia del 16 ottobre 2017, repertorio n. 104553/36489, è stata fusa Persona_4 per incorporazione nella capogruppo con effetto dal giorno 23 ottobre 2017. CP_3
Ritiene che alla luce di tale evoluzione, considerato che i bonifici costituiscono eventi contestati, circoscritti ed estinti nell'anno 2015, sia carente di legittimazione, trattandosi di Controparte_1 rapporti estinti in data anteriore alla costituzione della che non è Controparte_7 subentrata nella titolarità dei rapporti dedotti in giudizio.
Nel merito rileva che la domanda è infondata in quanto dalla stessa verifica delle sottoscrizioni asseritamente ritenute false è emerso che le firme apposte sulle disposizioni contestate sono conformi ad altre sottoscrizioni effettuate dall'attore, così come riportate sullo specimen di firma e su altra documentazione contenuta nel fascicolo della posizione. Riferisce poi che il personale della Filiale di
Banca delle Marche spa prima di dare corso alle richieste operazioni di bonifico, ha avuto cura di accertare e controllare che l'attore avesse allegato un documento di riconoscimento ai relativi ordini di disposizione oltre ad avere contattato telefonicamente l'attore per verificarne l'identità ed avere ulteriore conferma dell'intenzione del disponente di autorizzare le richieste operazioni di bonifico.
Riferisce che l'interlocutore telefonico era anche a conoscenza degli investimenti e delle scadenze tanto che le disposizioni di bonifico venivano impartite utilizzando il controvalore disponibile dei titoli appena scaduti. Ritiene che la Filiale di Perugia abbia utilizzato la massima prudenza nell'eseguire le operazioni.
In punto di diritto ritiene che il principio applicabile al caso di specie sia che la banca è liberata se esegue il pagamento al creditore apparente, cioè a chi appare legittimato a riceverlo avvalendosi di un titolo che in apparenza le conferisce la facoltà di chiedere l'esecuzione dell'obbligazione.
Evidenzia poi che in tema di contratti bancari, l'ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca, ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitele dal cliente. Sotto tale profilo ritiene escluso che la Banca debba accertare volta per volta l'autenticità dell'ordine, dei suoi canali di provenienza e delle sue motivazioni, per cui sostiene inevitabile il ricorso alla convenzione (clausola di specimen), per cui la Banca esegue bene l'ordine quando la sottoscrizione dell'ordine stesso è conforme a quella depositata, ovvero la difformità non risulti ad un esame condotto con la normale diligenza.
Ritiene quindi che la filiale di Perugia abbia agito diligentemente.
Evidenzia infine che l'attore si è sempre rifiutato di usufruire del servizio del self banking asserendo di non aver dimestichezza con l'uso del computer, ma la banca per andare incontro al cliente ha con lui concordato le modalità suddette di gestione del conto corrente.
Ritiene infine che la responsabilità debba essere attribuita all'attore il quale non ha usato la diligenza richiesta per evitare i danni e/o per ridurre i danni asseritamente subiti dal contegno illegittimo di tale
Persona_2
Rileva infine che la denuncia inoltrata alla Banca da parte dell'attore è tardiva avendo atteso l'ultimo bonifico asseritamente illegittimo prima di esprimere la prima contestazione.
Evidenzia infine che l'attore non ha dato alcuna prova delle azioni recuperatorie poste in essere nei confronti di né ha dato conto degli sviluppi del procedimento penale innescato Persona_2 con la proposizione della querela che ha sporto.
La convenuta ha quindi insistito nelle proprie conclusioni.
Alla prima udienza, tenutasi a trattazione scritta, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc e la causa veniva rinviata al 21 dicembre 2021 per la discussione sulle richieste istruttorie. A detta udienza il giudice formulava alle parti proposta transattiva che prevedeva il pagamento da parte della convenuta in favore dell'attore di € 12.000,00. La causa era quindi rinviata per la verifica alla nuova udienza dell'8 marzo 2022. A detta udienza tenuta a trattazione scritta il giudice si riservava.
Con provvedimento dell'8 marzo 2022 venivano ammesse solo le prove richieste dalla parte convenuta e veniva fissata l'udienza del 22 novembre 2022 per l'escussione dei testi. All'udienza del 16 maggio 2023 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 marzo 2025, poi rinviata, con provvedimento del 2 gennaio 2025, al 18 giugno 2025. Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 21 febbraio
2025 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente che confermava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 giugno 2025. Udienza sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con provvedimento reso a detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'attore è fondata e pertanto deve essere accolta per i motivi che seguono.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla banca convenuta deve essere rigettata.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 10 maggio 2017 la è Controparte_7
Cont stata ceduta al socio unico e, con provvedimento della Banca d'Italia, è stata e dichiarata la cessazione della qualifica di ente-ponte. Risulta che nella stessa data la Controparte_7 ha adottato un nuovo statuto modificando la propria denominazione sociale in Banca Adriatica Spa.
Risulta altresì che con atto di fusione del 16 ottobre 2017 la Banca Adriatica spa si è fusa per Contr incorporazione in così fino all'acquisto da parte di . Controparte_6
Va poi evidenziato che la procedura di risoluzione della Banca delle Marche è stata applicata sulla scorta degli artt. 42, 43 e 44 del d.lgs.180/2015, con la cessione ad un ente-ponte costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, ciò per mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, in presenza di condizioni di mercato adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate.
In attuazione di detta disciplina con dl. n.183/2015 è stata costituita la Controparte_7
quale ente-ponte, mentre la Banca delle Marche spa è stata sottoposta alla procedura di
[...] risoluzione.
Con provvedimento del 22 novembre 2015, la Banca d'Italia ha disposto il trasferimento alla CP_7
Banca delle Marche dell'azienda bancaria Banca delle Marche, con azzeramento del capitale e delle azioni. L'art. 43 del d.lgs.180/2015 recita: “la cessione, in una o più soluzioni, a un ente ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione,
o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi", mentre il quarto comma della stessa norma specifica che
"fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione”.
In applicazione di tale previsione la Banca d'Italia, esercitando il potere di escludere talune attività o passività dalla cessione, nel provvedimento del 22 novembre 2015 ha specificato che “restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art.1, lettera ppp), del D.lgs. 16 novembre 2015, n.180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione”, con ciò riferendosi solo ad alcune categorie di titoli subordinati, pure elencati nel provvedimento.
Va infine richiamato l'atto di cessione all'ente-ponte dei diritti, delle attività e delle passività di Banca delle Marche spa, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.1241108/15 del 22 novembre
2015 che all'art.1 dispone: “…è fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti ex art.artt.43 e 47 del d.lgs. n. 180/15, all'ente-ponte. Ai sensi dell'art.43, comma 4, del d.leg.
n.180/15, l'ente-ponte succede, senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti e nei giudizi di cui al precedente comma 1”.
La cessione ha avuto efficacia dal giorno di costituzione dell'ente ponte - 22 novembre 2015 - con la conseguenza che l'eccezione va disattesa.
Va poi evidenziato che la fattispecie in esame rientra nell'ambito dei “servizi di pagamento”, ossia nell'ambito di prestazioni rese da un intermediario professionale che si interpone fra il pagatore e il beneficiario della somma di denaro. Prestazione di contenuto vario che generalmente vengono effettuate attraverso gli strumenti elettronici o, come nel caso di specie, attraverso canali a distanza.
Tra la banca e l'utilizzatore del servizio vengono stabiliti dei criteri per l'ordine di pagamento per poi questo essere eseguito dalla banca.
Detto ciò, va evidenziato che il D.lgs. 11/2010 disciplina gli aspetti fondamentali della materia relativi alla responsabilità dell'intermediario bancario per la mancata o l'inesatta esecuzione dei servizi di pagamento e segnatamente gli artt. 10, 11 e 28.
Da detta normativa è possibile comprendere che dipeso daore del servizio di pagamento è gravato da specifici obblighi la cui violazione dà luogo ad una forma aggravata di responsabilità contrattuale in quanto la banca deve dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione secondo la diligenza dell'accorto banchiere ex art. 1176 secondo comma cc o di non aver potuto adempiere per causa ad essa non imputabile o che l'evento dannoso sia dipeso da dolo o da colpa grave dell'utilizzatore del servizio.
In tale contesto deve quindi ritersi che, poiché l'obbligazione contrattuale assunta dalla banca con la fornitura del servizio di pagamento ha ad oggetto la messa a disposizione di un sistema di pagamento sicuro con strumenti di autenticazione idonei a scongiurare il rischio di utilizzi non autorizzati o fraudolenti da parte di terzi, l'onere probatorio gravante sulla banca deve avere ad oggetto la corretta esecuzione di detta prestazione. È quindi necessario verificare se la banca abbia realizzato o meno una rete di autenticazione protetta e sicura secondo le conoscenze tecnologiche disponibili e attuabili, tali da scongiurare il rischio dedotto.
A tale proposito va ricordato che secondo la giurisprudenza “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (tra le altre Cass. 16417/2022) e che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente, mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente” (Cass. 26916/2020).
Chiarito ciò, passando all'esame del caso di specie, va evidenziato che la parte attrice ha fornito la prova che dal conto corrente accesso presso la banca convenuta sono stati richiesti ed effettuati dei bonifici anomali non autorizzati da intestatario del conto corrente. I testi escussi Parte_1 hanno confermato detta circostanza.
La teste , direttrice della filiale all'epoca dei fatti, ha riferito che “il rapporto con Testimone_1 [...] era un rapporto storico risalente a prima del 2000”. La teste ha poi aggiunto che quando Pt_1 arrivò in filiale nel 2012 venne verificato come si erano svolti i rapporti con l'attore che viveva in
Germania e venne accertato che questi mandava corrispondenza per effettuare qualsiasi operazione bancaria e veniva chiesta dalla banca anche “la raccomandata per verificare se l'indirizzo di provenienza risultante dal timbro postale fosse quello a noi noto”, aggiungendo che sino a quando
è stata direttore della filiale “mai erano state effettuate richieste di bonifico prima di quelle contestate”. La teste ha poi riferito di avere parlato una volta con l'interlocutore che conosceva i nomi dei precedenti colleghi, della esistenza di un dossier titoli, della loro scadenza e di avere pensato che, poiché non era attivo Internet banking, solo il titolare del conto poteva conoscere dette informazioni “anche perché le disposizioni di bonifico avvenivano sempre successivamente alla scadenza dei titoli”.
La direttrice ha poi aggiunto che ad un certo punto vennero contattati “dal vero che però Pt_1 venne scambiato per la “persona che di spacciava per il non riconoscendo i miei colleghi Pt_1 la voce al telefono in quanto loro avevano sempre parlato con l'altro interlocutore”. Ha riferito di avere quindi chiesto la presenza fisica dell'attore per chiarire la situazione, anche se detta presenza era stata chiesta “all'interlocutore che si era sempre opposto” perché viveva in Germania dove aveva una pizzeria e non si poteva spostare e perché tutte le operazioni erano sempre state eseguite per corrispondenza. Ha riferito poi di non ricordare se a quell'epoca esisteva il sistema di alert via sms, ma rileva che nel caso di specie non fosse possibile attivarlo non essendo attivo l'home banking, evidenziando di avere sempre spedito la contabile all'indirizzo del cliente, oltre l'estratto conto riepilogativo ogni tre mesi. Ha infine aggiunto che non venne chiesto un documento di manleva perché tutte le operazioni erano sempre avvenute per corrispondenza, rilevando che “le modalità della corrispondenza per l'operatività non è prevista dalla banca”, ma a seguito di confronto con i colleghi che avevano attivato detta modalità, oltre che con l'ufficio legale, le indicazioni ricevute erano quelle di individuare in modo certo l'identità della persona con la richiesta di attivare quanto prima home banking.
La teste , vice direttrice della filiale al momento dei fatti, ha riferito che le risposte che Testimone_2 dava l'interlocutore erano “forti”, sicure e senza esitazione e che l'importo dei bonifici era sempre entro la disponibilità del conto corrente e le richieste di bonifico coincidevano con la scadenza dei titoli e delle cedole degli investimenti dell'attore.
Ha riferito che dopo i fatti quando l'attore venne convocato nella filiale gli venne chiesto di attivare l'home banking, ma rifiutò così che venne predisposto dall'Ufficio Centrale un documento con cui l'attore poteva dare disposizioni con una mail e una parola d'ordine. Prassi quest'ultima che poteva essere seguita su richiesta del cliente quando non si recava in banca. Ha infine aggiunto che non venne sottoscritto un patto di manleva.
In tale contesto probatorio a cui va aggiunta la documentazione versata in atti (denuncia, integrazione denuncia e lettere di contestazione), può agevolmente affermarsi che la convenuta si è resa inadempiente rispetto all'obbligo di fornire al cliente strumenti di pagamento sicuri, in quanto le tutele adottate - telefonata in viva voce per chiedere i dati anagrafici e la verifica del timbro postale - sono risultati inadeguati, in quanto detti sistemi hanno portato i dipendenti a ritenere che “l'interlocutore” fosse l'attore e quindi legittimo titolare del conto corrente tanto più che, come è emerso dalle deposizioni dei testi, l'attore non aveva mai effettuato bonifici fino ad allora e non ha mai sottoscritto autorizzazioni specifiche o manleva per operare con modalità rischiose.
D'altra parte, non può essere sottaciuto che solo nel 2015, dopo la scoperta di tali comportamenti fraudolenti e le contestazioni dell'attore, la convenuta ha provveduto a regolarizzare la posizione, tanto che l'attore ha firmato una manleva per poter continuare ad operare secondo le modalità pattuite.
In tale contesto deve ritersi che la convenuta si è resa inadempiente rispetto all'obbligo di fornire al cliente strumenti di pagamento sufficientemente sicuri, oltre ad essere venuta meno al dovere di vigilare non avendo attivato preventivamente strumenti di “alert” che denotano un grave deficit organizzativo le cui conseguenze non possono che ricadere sulla convenuta. La banca per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto attivare un immediato e automatico controllo di verifica tanto più, come suddetto, che mai sino ad allora aveva effettuato bonifici. E' quindi Parte_1 evidente che la banca è responsabile non solo perché lo strumento di pagamento non era sicuro, essendosi resa possibile la sottrazione da parte di soggetti terzi, ma anche per non aver tempestivamente provveduto, come normalmente accade in presenza di pagamenti sospetti, ad allertare il cliente che si ribadisce ulteriormente, sino ad allora non aveva mai dato disposizioni per bonifici.
Infine non può essere meritevole di accoglimento la tesi sostenuta dalla banca e cioè che sarebbe ipotizzabile il concorso di colpa dell'attore, in quanto la stessa avrebbe dovuto fornire la prova che l'attore per evitare il danno avrebbe dovuto usare l'ordinaria diligenza. La mancata custodia dei dati personali da parte dell'attore non è provata così come non è provata la negligenza, per quanto sopra detto, della parte attrice.
Il comportamento della banca in ogni caso si pone in contrasto con la tutela dell'affidamento del cliente di cui al d.lgs. 11/2010, che conduce nell'area del rischio professionale del prestatore del servizio di pagamento anche il pericolo di sottrazione degli strumenti di accesso al servizio, salvo la dimostrazione che tale sottrazione risulti concretamente attribuibile a dolo del titolare o a comportamenti assolutamente incauti di quest'ultimo.
Del resto la giurisprudenza sul punto è pacifica e sostiene che “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo ”(tra le altre Cass. 26916/2020). In conclusione, deve affermarsi che la banca per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto dimostrare che i fatti sono dipesi o da una situazione di caso fortuito o da forza maggiore, ovvero da un comportamento doloso o gravemente colposo dell'attore. Prova che come sin qui detto non è stata raggiunta, essendo emerso invece che sono stati autorizzati dalla banca dei bonifici senza accertare la volontà dell'attore che sino ad allora non li aveva mai richiesti ed autorizzati.
Sul quantum risulta provato che la perdita dell'attore a causa della sottrazione della somma ammonta alla complessiva somma di € 41.761,00, comprensivo delle commissioni addebitate per ogni bonifico.
Importo questo che dovrà essere restituito dalla conventa a . Trattandosi di debito di Parte_1 valore devono essere riconosciuti, gli interessi e la rivalutazione monetaria a decorrere dal verificarsi del danno stesso, ossia dal momento in cui gli importi sono stati sottratti dal conto corrente dell'attore.
Ai fini della relativa liquidazione, si fa riferimento al criterio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, secondo cui detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici Istat. A ciò devono aggiungersi gli interessi dalla pronuncia al saldo effettivo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura intermedia tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 147/2022, scaglione sino a € 52.000,00, considerata l'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2959/2019, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della convenuta;
- accoglie la domanda attorea;
- condanna , in persona del legale rappresentante, a restituire in favore di Controparte_8
la somma € 41.761,00, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
Parte_1
- condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore Controparte_8 di , delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso Parte_1 professionale, € 518.00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)