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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Signori
Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- CANTORE dott.ssa Laura - GIUDICE
3)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 173/2025 R.G.A.C.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Catalano Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti F. Metta e A. CP_1
A. Metta
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: Separazione personale
IN FATTO E IN DIRITTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del giorno 11.09.2025, i coniugi – che avevano contratto matrimonio concordatario in Bari il 17.01.2009 (trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno 2009) depositavano telematicamente il
04.07.2025 una convenzione, da loro sottoscritta in data 03.07.2025, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa e chiedevano l'omologazione della separazione personale alle condizioni ivi indicate, affinché fossero recepite in sentenza. Contestualmente, dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il rito da giudiziale è stato trasformato in consensuale e la causa è stata rimessa al Collegio in camera di consiglio.
Il P.M., intervenuto in giudizio, non ha tuttavia rassegnato le sue conclusioni.
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. e 711 e 473 bis.47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione del 04.07.2025, depositata telematicamente il 03.07.2025;
2. compensa le spese processuali.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 16.09.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Signori
Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- CANTORE dott.ssa Laura - GIUDICE
3)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 173/2025 R.G.A.C.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Catalano Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti F. Metta e A. CP_1
A. Metta
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: Separazione personale
IN FATTO E IN DIRITTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del giorno 11.09.2025, i coniugi – che avevano contratto matrimonio concordatario in Bari il 17.01.2009 (trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno 2009) depositavano telematicamente il
04.07.2025 una convenzione, da loro sottoscritta in data 03.07.2025, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa e chiedevano l'omologazione della separazione personale alle condizioni ivi indicate, affinché fossero recepite in sentenza. Contestualmente, dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il rito da giudiziale è stato trasformato in consensuale e la causa è stata rimessa al Collegio in camera di consiglio.
Il P.M., intervenuto in giudizio, non ha tuttavia rassegnato le sue conclusioni.
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. e 711 e 473 bis.47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione del 04.07.2025, depositata telematicamente il 03.07.2025;
2. compensa le spese processuali.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 16.09.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato