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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 12453/2023 R.G.
Oggi 27/03/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. FRIGNANI FEDERICO per parte ricorrente;
l'Avv. ZAMPESE
MASSIMO per parte resistente
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 12453/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12453/2023 R.G. promossa da
(P. IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti FUSCO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e FRIGNANI FEDERICO
OPPONENTE contro
, (P.I. ) con il patrocinio dell'Avv. ZAMPESE CP_1 P.IVA_2
MASSIMO
OPPOSTO nonché contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
OPPOSTO - CONTUMACE
OGGETTO: controversie di diritto amministrativo sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente
“In via principale, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
annullare l'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico pagina 2 di 10 sia da parte del sia da parte dell' , CP_2 Controparte_3 rimettersi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 commi dal 816 al 828 L.N. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della
Costituzione; per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
annullare l'atto opposto con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, rideterminare l'avviso di accertamento tenendo conto dell'impianto conteggiato due volte sull'avviso di accertamento;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.” per parte resistente CP_1
“Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 06/09/2023 (di Controparte_4 seguito ) ha adito l'intestato Tribunale esponendo di aver agito innanzi al Pt_1
Giudice di Pace di San Donà di Piave al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento N. 32/2022, notificato in data 07/11/2022, col quale (di CP_1 seguito , concessionaria del Comune di San Donà di Piave, aveva richiesto il CP_1 pagamento della somma di € 15.267,18, di cui € 13.832,31 a titolo di canone unico per la diffusione messaggi pubblicitari (CUP) anno 2021; € 629,21 a titolo di interessi;
€ 500,00 a titolo di sanzione;
€ 300,00 a titolo di oneri di riscossione;
€
0,48 di arrotondamento;
€ 5,18 a titolo di spese di notifica.
L'opponente ha allegato la carenza di legittimazione della concessionaria a richiedere il pagamento del CUP per i segnali pubblicitari posti su strade di competenza della Città metropolitana di Venezia e di Anas, non già del Comune di
San Donà Di Piave.
L'opponente ha, inoltre, lamentato che un segnale pubblicitario sarebbe stato pagina 3 di 10 conteggiato due volte.
ha chiesto – in via subordinata – che venisse sollevata questione di Pt_1 illegittimità costituzionale delle norme di riferimento ex art 1 commi dal 816 al 828
L.N. 160/2019, per asserito contrasto con il divieto di doppia imposizione ex art 53
Cost.
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, portante il N. r.g. 272/2023, si era costituita la che aveva preliminarmente eccepito il difetto di competenza per CP_1 valore. In subordine aveva chiesto il rigetto delle domande attoree, esponendo che il
CUP sarebbe dovuto al Comune di San Donà di Piave, in quanto la nuova normativa si porrebbe in continuità con le precedenti disposizioni, che prevedevano l'imposta di pubblicità in favore dei comuni, indipendentemente dalla collocazione dei cartelli su strade di competenza di altri enti, tenuti a rilasciare le preventive autorizzazioni;
pertanto, in tesi, a nulla varrebbe l'eventuale denominazione della strada come provinciale o statale, dal momento che gli impianti in discussione sarebbero diretti alla diffusione di messaggi pubblicitari sul territorio comunale.
Innanzi al Giudice di Pace il Comune di San Donà di Piave era rimasto contumace.
Il Giudice di Pace, ritenuta fondata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla all'udienza dd. 17/05/2023 aveva pronunziato CP_1 ordinanza di incompetenza, assegnando all'attore il termine di tre mesi per riassunzione innanzi al Tribunale di Venezia.
, riassunto tempestivamente il giudizio, ha notificato alle controparti il Pt_1 ricorso ed il decreto dd 19/09/2023, con cui il Giudice ha fissato udienza di comparizione chiamata al 22/02/2024.
Il Comune di San Donà di Piave non si è costituito, mentre si è CP_1 costituita in data 12/02/2024, riproponendo le domande e conclusioni in epigrafe riportate.
All'udienza del 22/02/2024 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed il Giudice, stante la natura documentale della causa, ha disposto il rinvio per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17/10/2024, poi differita per esigenze d'ufficio al 27/03/2025.
*** pagina 4 di 10 L'opposizione all'atto di accertamento emesso da è fondata e va accolta, CP_1 per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del Comune di San
Donà di Piave, che il 13/12/2023 ha ricevuto la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ma non si è costituito in giudizio.
Nel merito è emerso che la , per conto del Comune di San Donà Parte_2 di Piave, ha notificato ad l'avviso di accertamento N. 32/2021 attinente al Pt_1 pagamento del canone unico patrimoniale per l'anno 2021 in relazione ad alcuni cartelli pubblicitari installati nell'area di San Donà di Piave (VE).
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della richiesta di pagamento, sostenendo che i cartelli menzionati nell'atto di opposizione sono collocati su strade provinciali/statali, tanto che l'autorizzazione alla loro installazione era stata rilasciata da Anas e dalla Città metropolitana di Venezia. Pertanto, l'opposta non sarebbe legittimata sostanziale a richiedere il pagamento delle somme portate dall'avviso di accertamento gravato.
La ricorrente, inoltre, ha lamentato che l'impianto presente lungo la S.P.
4+765 lato sinistro sarebbe stato conteggiato due volte nell'avviso di accertamento notificato.
Tanto premesso occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
La normativa vigente, rappresentata dalla L. 160/2019, prevede (art. 1 comma
816) che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a pagina 5 di 10 prestazioni di servizi”. La disposizione ha, quindi, sostituito ed unificato i canoni ed i tributi ivi indicati, al fine di semplificare l'attività di riscossione degli Enti percettori.
Tenuto conto delle predette modifiche normative, non può affermarsi, come suggerisce l'opposta, che la legge preveda un doppio canale di pagamento della quota di Canone “ramo suolo” alla Provincia, cioè al proprietario della strada, sul presupposto dell'occupazione, e – allo stesso tempo – la quota di Canone “ramo pubblicità” al Comune, sul presupposto della diffusione del messaggio pubblicitario.
In verità il canone, declinato al singolare, è unico e viene riscosso da un solo Ente, con superamento dei precedenti regimi impositivi, (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Canone per l'Installazione dei Mezzi
Pubblicitari). Pertanto, la tesi interpretativa di non può essere accolta, in CP_1 quanto contrasta con il tenore letterale delle disposizioni richiamate. Infatti, “ogni interpretazione che è volta a riprodurre gli schemi interpretativi ed applicativi delle imposte e dei canoni sostituiti è contraria alla lettera della norma, oltre che in contrasto con la natura espressamente corrispettiva del Canone” (cfr. Tribunale di
Pavia sent. 921/2024).
Ai sensi del comma 819 dell'art 1 del d.lgs. 160/19 sono presupposti del prelievo de quo:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il canone, quindi, è richiesto sia nel caso di occupazione di suolo pubblico, sia nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari nelle forme di cui alla lettera b) del comma 819, che considera diverse modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari (o mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o su beni privati o sui veicoli).
Come si desume dal successivo comma 820, l'integrazione del presupposto sub b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di pagina 6 di 10 suolo pubblico considerate sub a) dal medesimo comma 819 (cfr. comma 820
“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”).
Ai sensi del comma 820, dunque, il canone dovuto per la diffusione dei messaggi realizzata con installazioni su suolo pubblico esclude l'applicazione del canone per tali occupazioni. Tale evenienza si verifica nel caso di specie, in cui Pt_1 ha installato su suolo pubblico messaggi pubblicitari, con la conseguenza che la ricorrente dovrà essere assoggettata al pagamento di un solo canone, quello previsto ai sensi del comma 819 sub b).
Premessa, quindi, l'unicità del canone dovuto da , deve procedersi alla Pt_1 verifica della legittimazione a richiedere il relativo pagamento
In proposito si evidenzia che non è contestato tra le parti che gli impianti oggetto di controversia siano collocati su strade provinciali e strada statale, e che la loro installazione sia stata autorizzata dalla Città Metropolitana ovvero da ANAS.
Trattasi degli impianti individuati da come segue: Pt_1
- s.s. 14, km 40+651 sinistro
- s.s. 14, km 41+520 destro
- s.p. 83, km 3+676 destro
- s.p. 55, km 4+790 sinistro
- via Calnova, km 3+480 destro
- via Martiri delle Foibe, km 4+740 sinistro
- via Calnova, km +575 destro
- s.s. 14, km 41+868 destro
- s.s. 14, km 40+466 destro
Si consideri, in proposito, che ai sensi del comma 818 L.cit. “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma
7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Il comma 7 dell'art. 2 del codice della strada statuisce, del resto, che “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o pagina 7 di 10 provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”. La disposizione da ultimo citata si riferisce, quindi a strade urbane di cui alle lettere D, E e F, mentre sono escluse dall'ambito di applicazione le strade extraurbane ex art 2 comma 3 lett. B e C, cioè esterne al centro abitato.
Tanto precisato, come si evince dall'all. 2 di parte opponente, gli impianti pubblicitari di cui si controverte sono stati autorizzati dalla Città Metropolitana di
Venezia o da Anas, in quanto destinati ad essere installati su tratti di strada “esterni al centro abitato di San Donà di Piave”. non ha mosso specifiche contestazioni CP_1 sul punto, con la conseguenza che deve escludersi qualsiasi competenza del Comune di San Donà di Piave rispetto ai tratti di strada qui considerati. Invero, su cui CP_1 incombeva il relativo onere probatorio, non ha preso specifica posizione circa la collocazione dei medesimi tratti di strada all'interno ovvero all'esterno del centro abitato, né riguardo agli abitanti del Comune di San Donà di Piave (cfr. p. 10 della comparsa di costituzione e risposta “si tratta di messaggi pubblicitari veicolati dai mezzi accertati visibili dal territorio comunale, a prescindere dal fatto che siano installati su tratti di strada di o su strada provinciale, venendo per tale via CP_5
a soddisfare a pieno titolo il requisito della diffusione di messaggio pubblicitario in territorio comunale”). Si dà, quindi, per assodato che si tratta di installazioni collocate su strade provinciali e statali esterne al centro abitato.
Il canone basato sul presupposto pubblicitario può, dunque, spettare alla Città
Metropolitana che, in questo caso, come documentato da , ha concesso Pt_1
l'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Tale interpretazione è suffragata dal disposto del comma 835 L.cit., secondo cui il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti – nella specie la Città Metropolitana – contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (art. 1 comma 835 l.160/19 “Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”). Il rilascio dell'autorizzazione pubblicitaria comporta per il soggetto che ne abbia fatto richiesta l'obbligo di pagamento del canone nei confronti dell'ente titolare del potere autorizzativo della strada sul quale il cartello insiste.
pagina 8 di 10 Pertanto, in forza della interpretazione letterale delle disposizioni in esame, deve concludersi che il titolare della pretesa impositiva del canone per le strade estranee alla competenza comunale di cui agli artt. 1, comma 818, l. 160/2019 e 2, comma 7, C.d.S. è l'ente proprietario del tratto stradale interessato dalla collocazione del cartello pubblicitario, titolare altresì del potere autorizzativo o concessorio (cfr.
Tribunale di Padova sent. 1880/2024), senza che tale conclusione sia infirmata dall'evenienza che i cartelli siano visibili dal centro abitato comunale, richiamata dall'opposta, e – tuttavia – non considerata dirimente dalla normativa.
Conforta tale conclusione l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui “La disposizione ex art 1 comma 816 legge 160/19, in collegamento con la norma ex comma 818 citata legge, limita la legittimazione del ad escutere il CP_2 corrispettivo per la diffusione pubblicitaria lungo le strade – non in sua proprietà – in relazione ai centri abitati. La Suprema Corte – Cass. sez. 1 n° 6336/96 – ha avuto modo di individuare detto concetto con il richiamo al disposto ex art 2 del Codice della Strada – raggruppamento di case segnalate da apposito cartello stradale – sicché la nuova norma in tema di corrispettivo per la pubblicità limita l'esazione a favore dei Comuni – con popolazione superiore a 10 mila abitanti – al solo tratto di strada non comunale di attraversamento dei “centri abitati“ e non già per la sola circostanza fattuale che detta strada è sita sul territorio amministrativo comunale”.
(cfr. Corte appello Trieste sez. II, 04/02/2025, n.21).
L'accoglimento dell'opposizione comporta l'annullamento dell'avviso di accertamento gravato, limitatamente agli impianti oggetto di contestazione.
Si compensano le spese di lite, essendovi in ordine alla questione trattata difformità di orientamenti giurisprudenziali di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
− ANNULLA, in accoglimento dell'opposizione presentata da parte ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo N. Parte_1
32/2021 emesso da parte resistente limitatamente agli CP_1 impianti pubblicitari oggetto di contestazione (s.s. 14, km 40+651 sinistro;
pagina 9 di 10 s.s. 14, km 41+520 destro;
s.p. 83, km 3+676 destro;
s.p. 55, km 4+790 sinistro;
via Calnova, km 3+480 destro;
via Martiri delle Foibe, km 4+740 sinistro;
via Calnova, km +575 destro;
s.s. 14, km 41+868 destro;
s.s. 14, km 40+466 destro;
s.p. 4+765 lato sinistro)
− COMPENSA le spese di lite
Venezia, così deciso il 27/03/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi, Funzionario
UPP]
pagina 10 di 10
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 12453/2023 R.G.
Oggi 27/03/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. FRIGNANI FEDERICO per parte ricorrente;
l'Avv. ZAMPESE
MASSIMO per parte resistente
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 12453/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12453/2023 R.G. promossa da
(P. IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti FUSCO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e FRIGNANI FEDERICO
OPPONENTE contro
, (P.I. ) con il patrocinio dell'Avv. ZAMPESE CP_1 P.IVA_2
MASSIMO
OPPOSTO nonché contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
OPPOSTO - CONTUMACE
OGGETTO: controversie di diritto amministrativo sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente
“In via principale, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
annullare l'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico pagina 2 di 10 sia da parte del sia da parte dell' , CP_2 Controparte_3 rimettersi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 commi dal 816 al 828 L.N. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della
Costituzione; per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
annullare l'atto opposto con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, rideterminare l'avviso di accertamento tenendo conto dell'impianto conteggiato due volte sull'avviso di accertamento;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.” per parte resistente CP_1
“Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 06/09/2023 (di Controparte_4 seguito ) ha adito l'intestato Tribunale esponendo di aver agito innanzi al Pt_1
Giudice di Pace di San Donà di Piave al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento N. 32/2022, notificato in data 07/11/2022, col quale (di CP_1 seguito , concessionaria del Comune di San Donà di Piave, aveva richiesto il CP_1 pagamento della somma di € 15.267,18, di cui € 13.832,31 a titolo di canone unico per la diffusione messaggi pubblicitari (CUP) anno 2021; € 629,21 a titolo di interessi;
€ 500,00 a titolo di sanzione;
€ 300,00 a titolo di oneri di riscossione;
€
0,48 di arrotondamento;
€ 5,18 a titolo di spese di notifica.
L'opponente ha allegato la carenza di legittimazione della concessionaria a richiedere il pagamento del CUP per i segnali pubblicitari posti su strade di competenza della Città metropolitana di Venezia e di Anas, non già del Comune di
San Donà Di Piave.
L'opponente ha, inoltre, lamentato che un segnale pubblicitario sarebbe stato pagina 3 di 10 conteggiato due volte.
ha chiesto – in via subordinata – che venisse sollevata questione di Pt_1 illegittimità costituzionale delle norme di riferimento ex art 1 commi dal 816 al 828
L.N. 160/2019, per asserito contrasto con il divieto di doppia imposizione ex art 53
Cost.
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, portante il N. r.g. 272/2023, si era costituita la che aveva preliminarmente eccepito il difetto di competenza per CP_1 valore. In subordine aveva chiesto il rigetto delle domande attoree, esponendo che il
CUP sarebbe dovuto al Comune di San Donà di Piave, in quanto la nuova normativa si porrebbe in continuità con le precedenti disposizioni, che prevedevano l'imposta di pubblicità in favore dei comuni, indipendentemente dalla collocazione dei cartelli su strade di competenza di altri enti, tenuti a rilasciare le preventive autorizzazioni;
pertanto, in tesi, a nulla varrebbe l'eventuale denominazione della strada come provinciale o statale, dal momento che gli impianti in discussione sarebbero diretti alla diffusione di messaggi pubblicitari sul territorio comunale.
Innanzi al Giudice di Pace il Comune di San Donà di Piave era rimasto contumace.
Il Giudice di Pace, ritenuta fondata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla all'udienza dd. 17/05/2023 aveva pronunziato CP_1 ordinanza di incompetenza, assegnando all'attore il termine di tre mesi per riassunzione innanzi al Tribunale di Venezia.
, riassunto tempestivamente il giudizio, ha notificato alle controparti il Pt_1 ricorso ed il decreto dd 19/09/2023, con cui il Giudice ha fissato udienza di comparizione chiamata al 22/02/2024.
Il Comune di San Donà di Piave non si è costituito, mentre si è CP_1 costituita in data 12/02/2024, riproponendo le domande e conclusioni in epigrafe riportate.
All'udienza del 22/02/2024 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed il Giudice, stante la natura documentale della causa, ha disposto il rinvio per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17/10/2024, poi differita per esigenze d'ufficio al 27/03/2025.
*** pagina 4 di 10 L'opposizione all'atto di accertamento emesso da è fondata e va accolta, CP_1 per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del Comune di San
Donà di Piave, che il 13/12/2023 ha ricevuto la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ma non si è costituito in giudizio.
Nel merito è emerso che la , per conto del Comune di San Donà Parte_2 di Piave, ha notificato ad l'avviso di accertamento N. 32/2021 attinente al Pt_1 pagamento del canone unico patrimoniale per l'anno 2021 in relazione ad alcuni cartelli pubblicitari installati nell'area di San Donà di Piave (VE).
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della richiesta di pagamento, sostenendo che i cartelli menzionati nell'atto di opposizione sono collocati su strade provinciali/statali, tanto che l'autorizzazione alla loro installazione era stata rilasciata da Anas e dalla Città metropolitana di Venezia. Pertanto, l'opposta non sarebbe legittimata sostanziale a richiedere il pagamento delle somme portate dall'avviso di accertamento gravato.
La ricorrente, inoltre, ha lamentato che l'impianto presente lungo la S.P.
4+765 lato sinistro sarebbe stato conteggiato due volte nell'avviso di accertamento notificato.
Tanto premesso occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
La normativa vigente, rappresentata dalla L. 160/2019, prevede (art. 1 comma
816) che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a pagina 5 di 10 prestazioni di servizi”. La disposizione ha, quindi, sostituito ed unificato i canoni ed i tributi ivi indicati, al fine di semplificare l'attività di riscossione degli Enti percettori.
Tenuto conto delle predette modifiche normative, non può affermarsi, come suggerisce l'opposta, che la legge preveda un doppio canale di pagamento della quota di Canone “ramo suolo” alla Provincia, cioè al proprietario della strada, sul presupposto dell'occupazione, e – allo stesso tempo – la quota di Canone “ramo pubblicità” al Comune, sul presupposto della diffusione del messaggio pubblicitario.
In verità il canone, declinato al singolare, è unico e viene riscosso da un solo Ente, con superamento dei precedenti regimi impositivi, (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Canone per l'Installazione dei Mezzi
Pubblicitari). Pertanto, la tesi interpretativa di non può essere accolta, in CP_1 quanto contrasta con il tenore letterale delle disposizioni richiamate. Infatti, “ogni interpretazione che è volta a riprodurre gli schemi interpretativi ed applicativi delle imposte e dei canoni sostituiti è contraria alla lettera della norma, oltre che in contrasto con la natura espressamente corrispettiva del Canone” (cfr. Tribunale di
Pavia sent. 921/2024).
Ai sensi del comma 819 dell'art 1 del d.lgs. 160/19 sono presupposti del prelievo de quo:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il canone, quindi, è richiesto sia nel caso di occupazione di suolo pubblico, sia nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari nelle forme di cui alla lettera b) del comma 819, che considera diverse modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari (o mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o su beni privati o sui veicoli).
Come si desume dal successivo comma 820, l'integrazione del presupposto sub b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di pagina 6 di 10 suolo pubblico considerate sub a) dal medesimo comma 819 (cfr. comma 820
“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”).
Ai sensi del comma 820, dunque, il canone dovuto per la diffusione dei messaggi realizzata con installazioni su suolo pubblico esclude l'applicazione del canone per tali occupazioni. Tale evenienza si verifica nel caso di specie, in cui Pt_1 ha installato su suolo pubblico messaggi pubblicitari, con la conseguenza che la ricorrente dovrà essere assoggettata al pagamento di un solo canone, quello previsto ai sensi del comma 819 sub b).
Premessa, quindi, l'unicità del canone dovuto da , deve procedersi alla Pt_1 verifica della legittimazione a richiedere il relativo pagamento
In proposito si evidenzia che non è contestato tra le parti che gli impianti oggetto di controversia siano collocati su strade provinciali e strada statale, e che la loro installazione sia stata autorizzata dalla Città Metropolitana ovvero da ANAS.
Trattasi degli impianti individuati da come segue: Pt_1
- s.s. 14, km 40+651 sinistro
- s.s. 14, km 41+520 destro
- s.p. 83, km 3+676 destro
- s.p. 55, km 4+790 sinistro
- via Calnova, km 3+480 destro
- via Martiri delle Foibe, km 4+740 sinistro
- via Calnova, km +575 destro
- s.s. 14, km 41+868 destro
- s.s. 14, km 40+466 destro
Si consideri, in proposito, che ai sensi del comma 818 L.cit. “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma
7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Il comma 7 dell'art. 2 del codice della strada statuisce, del resto, che “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o pagina 7 di 10 provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”. La disposizione da ultimo citata si riferisce, quindi a strade urbane di cui alle lettere D, E e F, mentre sono escluse dall'ambito di applicazione le strade extraurbane ex art 2 comma 3 lett. B e C, cioè esterne al centro abitato.
Tanto precisato, come si evince dall'all. 2 di parte opponente, gli impianti pubblicitari di cui si controverte sono stati autorizzati dalla Città Metropolitana di
Venezia o da Anas, in quanto destinati ad essere installati su tratti di strada “esterni al centro abitato di San Donà di Piave”. non ha mosso specifiche contestazioni CP_1 sul punto, con la conseguenza che deve escludersi qualsiasi competenza del Comune di San Donà di Piave rispetto ai tratti di strada qui considerati. Invero, su cui CP_1 incombeva il relativo onere probatorio, non ha preso specifica posizione circa la collocazione dei medesimi tratti di strada all'interno ovvero all'esterno del centro abitato, né riguardo agli abitanti del Comune di San Donà di Piave (cfr. p. 10 della comparsa di costituzione e risposta “si tratta di messaggi pubblicitari veicolati dai mezzi accertati visibili dal territorio comunale, a prescindere dal fatto che siano installati su tratti di strada di o su strada provinciale, venendo per tale via CP_5
a soddisfare a pieno titolo il requisito della diffusione di messaggio pubblicitario in territorio comunale”). Si dà, quindi, per assodato che si tratta di installazioni collocate su strade provinciali e statali esterne al centro abitato.
Il canone basato sul presupposto pubblicitario può, dunque, spettare alla Città
Metropolitana che, in questo caso, come documentato da , ha concesso Pt_1
l'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Tale interpretazione è suffragata dal disposto del comma 835 L.cit., secondo cui il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti – nella specie la Città Metropolitana – contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (art. 1 comma 835 l.160/19 “Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”). Il rilascio dell'autorizzazione pubblicitaria comporta per il soggetto che ne abbia fatto richiesta l'obbligo di pagamento del canone nei confronti dell'ente titolare del potere autorizzativo della strada sul quale il cartello insiste.
pagina 8 di 10 Pertanto, in forza della interpretazione letterale delle disposizioni in esame, deve concludersi che il titolare della pretesa impositiva del canone per le strade estranee alla competenza comunale di cui agli artt. 1, comma 818, l. 160/2019 e 2, comma 7, C.d.S. è l'ente proprietario del tratto stradale interessato dalla collocazione del cartello pubblicitario, titolare altresì del potere autorizzativo o concessorio (cfr.
Tribunale di Padova sent. 1880/2024), senza che tale conclusione sia infirmata dall'evenienza che i cartelli siano visibili dal centro abitato comunale, richiamata dall'opposta, e – tuttavia – non considerata dirimente dalla normativa.
Conforta tale conclusione l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui “La disposizione ex art 1 comma 816 legge 160/19, in collegamento con la norma ex comma 818 citata legge, limita la legittimazione del ad escutere il CP_2 corrispettivo per la diffusione pubblicitaria lungo le strade – non in sua proprietà – in relazione ai centri abitati. La Suprema Corte – Cass. sez. 1 n° 6336/96 – ha avuto modo di individuare detto concetto con il richiamo al disposto ex art 2 del Codice della Strada – raggruppamento di case segnalate da apposito cartello stradale – sicché la nuova norma in tema di corrispettivo per la pubblicità limita l'esazione a favore dei Comuni – con popolazione superiore a 10 mila abitanti – al solo tratto di strada non comunale di attraversamento dei “centri abitati“ e non già per la sola circostanza fattuale che detta strada è sita sul territorio amministrativo comunale”.
(cfr. Corte appello Trieste sez. II, 04/02/2025, n.21).
L'accoglimento dell'opposizione comporta l'annullamento dell'avviso di accertamento gravato, limitatamente agli impianti oggetto di contestazione.
Si compensano le spese di lite, essendovi in ordine alla questione trattata difformità di orientamenti giurisprudenziali di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
− ANNULLA, in accoglimento dell'opposizione presentata da parte ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo N. Parte_1
32/2021 emesso da parte resistente limitatamente agli CP_1 impianti pubblicitari oggetto di contestazione (s.s. 14, km 40+651 sinistro;
pagina 9 di 10 s.s. 14, km 41+520 destro;
s.p. 83, km 3+676 destro;
s.p. 55, km 4+790 sinistro;
via Calnova, km 3+480 destro;
via Martiri delle Foibe, km 4+740 sinistro;
via Calnova, km +575 destro;
s.s. 14, km 41+868 destro;
s.s. 14, km 40+466 destro;
s.p. 4+765 lato sinistro)
− COMPENSA le spese di lite
Venezia, così deciso il 27/03/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi, Funzionario
UPP]
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