Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 20.03.2025 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 6098/2024 cui sono stati riuniti i proc. R.G. 6100/24; 6101/24 e
6103/24;
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2 nato a [...] il [...], Parte_3
nato a [...] il [...] Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall' avv. Carlo Napolitano, elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI
E
in persona del Direttore Controparte_1
Generale p.t., Avv. , rappresentata e difesa, dagli avv.ti Raffaele CP_2
Cuccurullo, Rita Castaldo e Anna Rega, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, ritualmente depositati il 11.03.24, successivamente riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., ciascuno con le seguenti decorrenze:
, a far data dal 19.7.2002 con contratto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo indeterminato con qualifica di infermiere – ctg D, in Servizio presso UOC Tecniche innovative in Cardiochirurgia del PO Monaldi;
a far data dall'1.8.2000 con contratto di lavoro Parte_2 subordinato a tempo indeterminato con qualifica di CPSI presso la UOC T.I.P.O. del PO
[...]
[...]
a far data dal 16.9.2003 con contratto di lavoro subordinato Controparte_3
a tempo indeterminato con qualifica di infermiere, ctg. D, presso la UOC
Cardiologia Vanvitelli del PO Monaldi.;
, a far data dal 20.8.1990 con contratto di lavoro Parte_4
Hanno esposto di essere turnisti, svolgendo la rispettiva prestazione lavorativa su turni di lavoro;
di avere svolto, in qualità di turnisti, la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali secondo i turni indicati nei fogli di servizio. Hanno precisato che per tale detta attività trova applicazione l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018 che ha sostituito l'art. 9 c. 6 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999; di non avere mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui hanno prestato lavoro nei giorni festivi;
di essere creditori, rispettivamente, degli importi di euro 3.160,24,
3467, 36 e 4017,04, calcolati secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31
C.C.N.L. di categoria 2016- 2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29 che ha sostituito l'art. 34 del C.C.N.L del 20/09/2001; di avere contabilizzato i crediti pretesi come da conteggi allegati ai ricorsi;
che a nulla sono valse le formali costituzioni in mora inoltrate al datore di lavoro.
Nel merito, in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, all'inquadramento e CCNL applicabile, nonché al proprio diritto alla maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20/09/2001 hanno invocato la norma contrattuale e la giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla loro tesi.
Hanno concluso chiedendo, ciascuno, di “ accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, dipendenti dell' all'applicazione dell'art. 9 del CCNL CP_4 comparto sanità integrativo del 20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del
CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive e precisamente per gli anni 2019/2020/2021/2022; per l'effetto condannare l'
[...]
a corrispondere a la somma complessiva di € Controparte_5 Parte_1
4.201,91; ad la somma complessiva di € 4061.99; a Parte_3 [...]
la somma complessiva di € 4.971.89; a la somma Parte_2 Parte_4 complessiva di € 3.107.93; giusta conteggi elaborati e sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
condannare l' alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del CP_4 giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario”.
Costituitasi tempestivamente in tutti i procedimenti, l' Controparte_1 ha eccepito la nullità dei ricorsi per violazione dell'art. 414 c.p.c. e dell'art.
[...]
2967 c.c. per carenza espositiva e nel merito l'infondatezza delle domande concludendo per il rigetto delle stesse, perché inammissibili. In via gradata. In ogni caso, stante la contestazione dei conteggi allegati chiedeva di accertarne la congruità. Vinte le spese di giudizio”. In particolare, l' resistente ha CP_1 eccepito l'intervenuta prescrizione del credito reclamato da e da Parte_2
evidenziando, in subordine, che dalla istruttoria GRU prot. n. Parte_1
38288 del 25 .10.2024, è emerso come i ricorrenti abbiano diritto in ogni caso alla minor somma di €3.859,64 ( ) e di € 2.928,24 ( ); che parimenti, è Parte_2 Pt_1 emerso dalla medesima istruttoria, che il ricorrente, , ha diritto Parte_3 alla minor somma di € 3.052,56; infine, ha eccepito di essere creditore della somma
2 pretesa da , conformemente a quanto emerso dall' istruttoria Parte_4
GRU prot. n. 3229 0 del 25.10.2024.
I ricorrenti nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, ritualmente depositate in data 13.03.2025, rilevavano come la resistente pur avendo chiesto un rinvio per adottare determina dirigenziale necessaria per il pagamento delle somme per la causale in esame, non aveva provveduto né comunicato alcunché.
In esito alla udienza del 20.03.2025 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, dato atto della intervenuta riunione dei procedimenti come sopra indicata, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevato che i ricorsi contengono la sufficiente esplicitazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno delle domande formulate, avendo consentito alla convenuta di apprestare un'adeguata difesa e al Giudice di conoscere il tema d'indagine, con la conseguenza che va rigettata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi stessi. Del pari, va disattesa l'eccezione di decadenza per non avere i lavoratori richiesto di poter godere del riposo nei trenta giorni successivi al lavoro prestato durante il festivo infrasettimanale. L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'esegesi letterale della norma consente di affermare che resta in facoltà del lavoratore di chiedere la corresponsione del compenso per il quale la norma contrattuale non pone un termine ultimo.
Va respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto le domande comprendono crediti maturati, quanto a e dal Parte_2 Parte_1
2019 ( prima festività per cui è richiesta quanto a entrambi, in ordine cronologico, è quella del 15.8.2019) al 2022, laddove gli atti interruttivi consistono nelle lettere di messa in mora da costoro notificate alla convenuta, risalenti al 04.04.2024, sicché dette notifiche hanno validamente interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti.
Quanto al merito, le domande dei ricorrenti sono fondate, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (n. 3075/2023 dr. n. 5983/2023 dr. Per_1
sentenza resa nel proc. 11737/2023, dr. ). Per_2 Persona_3
La questione controversa riguarda la richiesta dei ricorrenti di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, in base all'art. 9 del CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, da lui percepita, sia finalizzata solo a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno
3 festivo e che tale indennità non sia di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e
34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001. L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato in ricorso e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede, a sua volta: “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9 riprodotto, secondo i ricorrenti, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. L' convenuta nega il diritto invocato, assumendo che nulla è Controparte_1 dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che, altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
Orbene, tale tesi non convince.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44
è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare. A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di
4 categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui quella del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
Giova trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che
“questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e
12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"
(Cass. 10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il
c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà
5 dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5
% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del
c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' (...) CP_1 secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l.
20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di
6 interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. L' resistente sostiene di avere remunerato molte ore di lavoro Controparte_1 straordinario, di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere. In realtà, come condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, si tratta di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro. Del resto, non è ragionevole ipotizzare che l' Controparte_1 resistente, pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già
7 art. 9), al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione e abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali” (cfr. sentenza n. 8425/2024 RI Napoli, Giudice dott.ssa Lazzara ).
Pertanto, in ordine al quantum debeatur, appaiono corretti i conteggi elaborati nei ricorsi introduttivi, di cui si recepisce il contenuto.
Invero, la retribuzione corrisposta per il lavoro straordinario svolto durante i turni festivi infrasettimanali non fa venire meno il diritto del dipendente a percepire l'indennità di cui al citato art. 9, anche – e soprattutto – per il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quello ordinario. In altri termini, la maggiorazione del 30 % prevista dal CCNL per il lavoro festivo infrasettimanale si applica non solo alla paga oraria corrisposta per le ore di lavoro ordinario, ma anche su quella da corrispondere per il lavoro straordinario espletato nelle medesime giornate.” (in tal senso, sentenza n. 1872/2025 RI. Napoli , GL dott.ssa Liguori). Pertanto, sussiste il diritto dei ricorrenti all'applicazione nei loro confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla loro domanda, formulata in via principale, va riconosciuta in loro favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne. Non è comprensibile quanto affermato nella memoria di costituzione nel procedimento riunito ex n. 6103/24, promosso dal , posto che dalla Parte_4 relazione GRU allegata dalla convenuta emerge che l'importo richiesto con il ricorso è conforme a quanto dovuto per i titoli indicati nel ricorso stesso.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo prodotti dai ricorrenti e per la quantificazione è corretto il metodo adoperato dagli stessi, che hanno utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL in atti.
Pertanto, per quanto complessivamente sopra esplicitato, i ricorsi devono essere accolti. Va quindi disposta la condanna dell' al pagamento in favore Controparte_1 dei ricorrenti, rispettivamente, delle somme di euro 4.201,91 in favore di Parte_1
di euro 4061,99 in favore di di euro 4.971,89 in favore
[...] Parte_3 di , di euro 3.107,93 in favore di , oltre per Parte_2 Parte_4 tutti interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche in considerazione della natura seriale della controversia e delle avvenute riunioni, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dei ricorsi, condanna la convenuta, Controparte_1 per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore dei ricorrenti in favore di , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 rispettivamente e nell'ordine sopra indicato degli importi di euro 4.201,91, di euro 4061,99, di euro 4.971,89 e di euro 3.107,93, oltre per ciascuno di essi interessi legali dalle scadenze mensili dei singoli crediti al saldo;
8 Condanna l convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.725,00 comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 25.3.25 Il Giudice del lavoro
Dr. Elisa Tomassi
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