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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 13/02/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6485/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...], Cod. Fisc.
( ),rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Micali cod. Fisc. C.F._1
( ) , fax n. 090.6514180, ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Messina via XXVII
Luglio, 35 is. 195, giusta procura conferita in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni, C.F. PEC C.F._3
C
in virtù di mandato generale alle liti del Email_2
23.01.2023 n. 37590 a rogito del Notaio in Roma, elettivamente Per_1
domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Messina, Via Armeria 1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 il ricorrente esponeva che di aver presentato in data 29\01\2021 alla competente Commissione Medica, regolare domanda al fine di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell'articolo
11 della legge 24 dicembre 1993 n° 537 e successive modificazioni e del correlato regolamento, per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al 100% ai sensi e per gli effetti delle leggi 30 marzo 1971 n° 118 e 11 febbraio 1980 n°18 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di ottenere i benefici economici della pensione ordinaria invalidità spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta .
Che a seguito della visita medico-collegiale della C.M.V. parte ricorrente veniva riconosciuto invalido nella misura del 50% con definizione del 14\03\2022.
Che aveva presentato, in data 27.06.2022, ricorso ex art. 445 bis c.p.c., regolarmente depositato ed iscritto al numero 3419/2022 R.G., con il quale richiedeva di nominare un consulente tecnico d'ufficio medico-legale, fissando la data di inizio delle operazioni peritali, al fine della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di invalidità civile nella misura del 100% formulata in atti e/o di accertare il grado di invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118, con tutte le conseguenti statuizioni e provvedimenti di cui agli artt. 445 bis e 696 bis c.p.c., anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del procedimento
Disposta la CTU medico legale, veniva nominata la Dott. , la Persona_2
quale, sulla base degli esami prodotti e della perizia medico-legale espletata, riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 63%, ; che in data 20.11.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Eccepiva nel merito che nella suddetta perizia il ctu non ha assolutamente valutato che le gravi ed inemendabili patologie da cui è affetta parte ricorrente sono tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta, invalidità civile, per come analiticamente dedotte ed allegate a comprova della sussistenza del requisito sanitario sotteso alla chiesta prestazione.
2 In particolare l'odierna difesa fa rilevare specificatamente, e contesta expressis verbis che il ctu di primo grado non ha assolutamente tenuto in congrua considerazione le gravi ed inemendabili patologie, così come risultanti e refertate dal certificato medico introduttivo e nella documentazione prodotta , dalle quali si evince la erroneità in cui è incorso il perito in ordine alla stima per difetto dell'aspetto clinico per come dedotto ed allegato in sede di accertamento tecnico preventivo.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, di ritenere e dichiarare, ammissibile ed accoglibile il presente ricorso sulla scorta delle eccezioni e specifiche motivazioni di contestazione che precedono, per l'effetto dichiarare che ricorrendo i presupposti di legge, parte ricorrente possiede il requisito sanitario per la concessione dello status di invalido civile nella misura del 100% ( pensione di invalidità civile ordinaria) , ai sensi e per gli effetti delle leggi 30 marzo 1971
n°118 e successive modificazioni ed integrazioni.
CP_ Condannare l' in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., al riconoscimento della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
o ultima accertata dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio. CP_
Condannare l' in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 29.04.2024 eccependo in via preliminarmente l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, e chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio..
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
3 La domanda non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato nella presente fase di merito Dott. ha accertato Persona_3 che il ricorrente è affetto: “«Disturbo ossessivo-compulsivo cronico e depressione reattiva moderata con turbe secondarie del comportamento. Cardiopatia ipertensiva in prima-seconda classe funzionale NYHA. Diverticolosi del colon in soggetto con esiti di pregressa diverticolite acuta trattata con intervento chirurgico di resezione del retto-sigma. Spondilodiscopatia cervicale con cervicobrachialgia bilaterale in soggetto con sindrome del tunnel carpale bilaterale. Ipotiroidismo multinodulare in trattamento sostitutivo”.
Affermando che : “Per le minorazioni poste in diagnosi e per le ragioni ampiamente esposte a proposito delle considerazioni medico-legali, è possibile dichiarare che il ricorrente è INVALIDO con RIDUZIONE permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale dell'85% senza diritto alla pensione di inabilità.”
E' condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basato su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, imponga dunque il rigetto della domanda al riconoscimento della pensione di inabilità civile.
La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Gli esborsi relativi alla c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dell' con separato decreto,
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P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 19.12.2023 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. del CP_ 27.06.2022 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, lette le note scritte depositate da parte ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, sia della fase di merito sia della fase di Atp, con separati decreti
Messina, 14 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Domenico Condello
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