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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1787/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1787/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. elettivamente domiciliata come da procura in Parte_1 atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. TRAVERSO Controparte_1 P.IVA_1
SILVIA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione in data 19.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi di gravame ed in riforma della sentenza n.2344/2021 emessa dal Tribunale di Firenze il
21/09/2021, pubblicata in pari data e notificata il 24/09/2021, così statuire.
In tesi Dichiarare la responsabilità ex art.2051 e/o ex art.2043 c.c. del in persona del Controparte_1 pro tempore, dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei CP_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificati in complessivi Parte_1
€.72,213,00 od in quella minor somma come ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal fatto al saldo.
In ipotesi
Dichiarare la responsabilità ex art.2051 e/o ex art.2043 c.c. del in persona del Controparte_1 pro tempore, dell'evento per cui è causa, ed ove l'adita Corte lo ritenga necessario, rimettere la CP_2 causa sul ruolo per l'espletamento di CTU medico legale sull'odierno appellante onde quantificare il danno e condannare detto Ente al relativo risarcimento in favore di Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, richiamate tutte le difese e le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., previe le declaratorie del caso e riservata ogni ulteriore conclusione, deduzione ed eccezione, in via preliminare e/o pregiudiziale, alla luce dell'art. 342 c.p.c accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per la carenza dei presupposti di legge, con conseguente conferma delle statuizioni della sentenza impugnata e condanna della controparte alle spese del grado di giudizio, sia della fase cautelare che di merito, in favore della parte appellata;
nel merito, accertata l'infondatezza dei motivi tutti di appello proposti, sia in fatto che in diritto e, comunque, non provati, dichiarare l'infondatezza dello stesso e respingerlo, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione, con ogni declaratoria di legge anche in ordine alle spese di lite del grado di giudizio, sia della fase cautelare che di merito;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, n.
2344/2021 del Tribunale di Firenze, Giudice Dott.ssa Susanna Zanda, pubblicata il 21.09.2021,
Repert. n. 5285/2021 del 22/09/2021, notificata il 24.09.2021, nel procedimento R.G. n.
7529/2018, e nell'inconcessa ipotesi in cui venga riformata in peius la medesima sentenza oggetto di impugnazione, ridursi l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa, tenendo conto ed accertando il concorso causale da parte del danneggiato stesso nell'aggravamento del preteso danno, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
In via istruttoria, si insiste come nelle memorie ex artt. 183 vi° comma nn. 2 e 3 c.p.c. ritualmente e tempestivamente depositate in prime cure, come da paragrafo 10 che precede. In ogni caso non si accetta il contraddittorio su domande nuove formulate in questa sede e comunque in corso di causa dalla controparte.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2344/2021 del Tribunale di Firenze in materia di risarcimento del danno da responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che ha rigettato la sua domanda di risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c. nei confronti del Controparte_1 condannandolo al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle proprie istanze nel pregresso giudizio l'attore deduceva che la notte del
29/08/2016 attorno alle ore 24 mentre alla guida della propria bicicletta percorreva la pista ciclabile del Ponte alla Carraia in con direzione Oltrarno – Piazza Goldoni, CP_1 giunto pressochè alla fine della stessa e dovendosi portare un poco a sinistra poiché la parte destra verso il marciapiede era occupata da altro ciclista fermo, andava ad urtare la ruota anteriore contro un cordolo apposto dall'Amministrazione Comunale in prosecuzione della striscia longitudinale continua dipinta sulla carreggiata per delimitare la pista ciclabile stessa. In seguito all'impatto l'attore cadeva a terra riportando lesioni, in particolare al ginocchio sinistro;
recatosi il giorno successivo al P.S. dell'Ospedale di
Careggi, stante l'ingravescenza della patologia, gli veniva diagnosticata la “eminenza intercondiloidea ed emipiatto tibiale laterale ginocchio sinistro"; infarcimento emorragico del gemello mediale, distorsione polso sinistro, contusioni”. In data 01/09/2016 veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della spina tibiale anteriore del ginocchio e dimesso il 05/09/2016 . Sottopostosi a visita medico legale, il perito Dr. Persona_1 stabiliva che le lesioni subite avevano determinato una inabilità temporanea , fra
[...] totale e parziale di giorni 200 con residuati postumi permanenti del 14%. In diritto l'odierno appellante riteneva sussistere una responsabilità del ex Controparte_1 art.2051 c.c. e/o ex art.2043 c.c. per il fatto che al momento dell'evento, il cordolo in questione era privo degli elementi verticali rifrangenti pertanto non era tempestivamente percepibile in orario notturno quando la visibilità è ridotta. Quantificava il danno non patrimoniale subito in circa €.60.000,00 oltre spese vive per oltre €.1.000,00.
Si costituiva il contestando l'avversa domanda sia in punto di “an” Controparte_1 che di “quantum debeatur” allegando che l'evento lesivo era da ricondursi al “caso fortuito” rappresentato dal comportamento del medesimo danneggiato dal momento che il cordolo era visibile e alcun obbligo vi era da parte del di installare sul detto manufatto i CP_1 segnalatori verticali in laminato rinfrangente, ai fini della sua visibilità.
Istruita la causa attraverso produzioni documentali e prove testimoniali, il Tribunale di
Firenze, previa qualificazione della fattispecie quale azione di responsabilità ex art. 2051
c.c. rigettava la domanda di parte attrice così motivando : Il teste che stava a Testimone_1 metà Ponte alla Carraia dietro l'attore che invece era giunto quasi al termine del ponte, percorrendo la pista ciclabile e arrivato poco prima delle strisce pedonali ha dichiarato: “Ricordo che la pista era ingombrata per presenza di una persona in sella alla sua bicicletta ma ferma e una persona fuori dalla pista e il è caduto in terra proprio a quell'altezza della pista ingombrata. Non ho idea non Pt_1 ricordo se il avesse azionato il dispositivo sonoro della bici alla vista della pista ingombrata”. Il Pt_1 teste del convenuto , direttore della direzione nuove infrastrutture e Testimone_2 mobilita' del ha dichiarato: “ va detto che questi cordoli sono previsti dall'art. 178 del Controparte_1 regolamento di att. cds che determina le caratteristiche in linea di massima e poi viene integrato dal
Ministero delle infrastrutture con decreto. Con approvazione specifica per ciascun dispositivo, ciascuna marca e modello di cordolo viene omologato specificamente;
questa normativa prevede che i cordoli siano sostitutivi della striscia gialla;
il comma 4 del detto articolo precisa che i cordoli di delimitazione possono essere dotati di inserti rifrangenti quindi questi elementi verticali non sono obbligatori. Il mio ufficio aveva formulato un quesito specifico al ministero circa l'utilizzo di questi cordoli e il ministero competente per la sicurezza stradale ci ha risposto che il loro utilizzo è possibile solo se il cordolo è stato approvato con questa previsione di elemini verticali. Quindi bisogna vedere se il dispositivo verticale era previsto nel momento dell'approvazione del cordolo . Sul capo 10 rispondo che il decreto di omologazione di quel cordolo di Ponte alla carraia non prevedeva elementi verticali. Al momento dell'installazione però furono installati questi elementi verticali. Al momento in cui cadde il non so se c'erano. Il cordolo è giallo Pt_1 come la striscia perchè sia il cordolo che la striscia sono insormontabili nella logica del codice, non si può stare sulla striscia. Capo 11 si ma la data non la ricordo. Questi sono dotati di specifica omologazione a differenza di quelli di Ponte alla Carraia. Preciso che il decreto che omologa il cordolo è separato dal decreto che omologa l'elemento verticale. Possono essere messi in accoppiamento o separatamente”.
Esaminate le dichiarazioni e vista la foto n. 6 del Ponte alla Carraia prodotta dall'attore, emerge che il cordolo era ben visibile proseguiva nella stessa linea della striscia a terra gialla e non si poteva scambiare con la precedente striscia;
si trovava nell'ultimo tratto di pista percorsa dall'attore poco prima delle strisce pedonali e dove, dunque, massima doveva essere la prudenza dell'attore, alla guida di un “veicolo” a tutti gli effetti;
è emerso che non era obbligatorio che il cordolo fosse dotato di elementi catarifrangenti verticali, e sotto questo profilo non è dirimente che li avesse avuti in passato poi non ricollocati;
in quel momento poi la pista era ingombrata nell'ultimo tratto vicino a piazza Goldoni per la presenza di persone e ciò avrebbe dovuto suggerire all'attore di prestare un'attenzione maggiore, che gli avrebbe certamente evitato di urtare contro un cordolo significativo come quello descritto in foto n. 6, il quale, così come la striscia precedente delimitatrice della pista, non poteva essere valicato disinvoltamente trattandosi di elemento invalicabile, anche con pista ingombrata. Dunque la domanda è infondata e va rigettata, essendo emerso che il sinistro
è dipeso da colpa esclusiva dell'attore e dalla sua disattenzione e imprudenza in ora tarda della notte, con illuminazione regolarmente accesa anche se meno intensa. L'attore comunque era edotto che c'era un delineatore di pista perché l'aveva già percorsa e dunque anche su quel tratto non poteva non sapere che la pista era separata dalla rimanente carreggiata sia pure mediante elemento solido. Si trattava comunque di una pista separata dalla carreggiata fino alle strisce pedonali, in parte pitturata con striscia gialla e per circa uno o due metri nella parte finale, con delimitatore solido. Su quel punto della dedotta caduta era presumibilmente presente anche la luce della piazza Goldoni.
L'attore giungendo nel punto in cui la pista era ingombrata poco prima delle strisce ben avrebbe fatto a rallentare e fermarsi se necessario senza buttarsi imprudentemente a sinistra urtando sul cordolo. Tale manovra peraltro era stata compiuta da lui tardivamente poco prima delle strisce. Sulla dinamica poi non
è nemmeno infondata l'obiezione del in punto di prova insufficiente;
sul punto si riporta una CP_1 recente sent. della Corte app. 1478/2021 Firenze che recita “non possono essere considerati indizi gravi precisi e concordanti neppure gli ulteriori elementi indicati dall'appellante, ai fini dell'accertamento della responsabilità del come la prova della "zona" ove è caduto il Va., il colore identico tra CP_1 cordolo e pavimento”. Qui effettivamente il presente al fatto ma trovandosi a metà ponte, non TE ha nemmeno saputo riferire dell'esatta dinamica del sinistro e in particolare che la causa della caduta dell'attore, in quel contesto di ingombri della pista, sia davvero avvenuto per un urto dell'attore contro il cordolo;
egli ha riferito di essere sopraggiunto dopo la caduta e di aver visto che la caduta si era verificata in un punto della pista all'altezza di cordolo e dunque in prossimità delle strisce pedonali. Anche arrivato al pronto soccorso l'attore nelle immediate dichiarazioni parla di caduta accidentale dalla bici, senza minimo riferimento a responsabilità di terzi. Dunque non è emersa alcuna responsabilità del CP_1 non essendo né provato che la caduta sia dipesa dallo stato pericoloso della cosa in custodia, ed essendo per converso emerso che anche stando alla prospettazione attorea, il cordolo fosse prevedibile ed evitabile e dunque la condotta del danneggiato ha avuto efficienza causale autonoma in termini di fortuito.”
Avverso siffatta decisione l'attore ha proposto appello affidato ad un unico ampio motivo con cui ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, in particolare della testimonianza del teste là dove ha affermato che TE difettasse la prova che la caduta del ciclista sia avvenuta per effetto dell'urto della ruota anteriore della bicicletta contro il cordolo presente sulla carreggiata;
ha poi lamentato come erronea l'esclusione della pericolosità intrinseca della cosa, per non aver il
Tribunale adeguatamente considerato lo stato dei luoghi, in particolare il posizionamento del cordolo e la sua scarsa visibilità in orario notturno, per mancanza degli elementi catarifrangenti verticali di cui invece era dotato al momento della sua installazione. Infine ha rilevato come proprio per tali caratteristiche il cordolo rappresentasse comunque una insidia per gli utenti della strada e pertanto ha chiesto, in riforma della sentenza gravata, condannarsi il ex artt. 2051 o 2043 c.c. al risarcimento del danno, Controparte_1 eventualmente previo espletamento di ctu-medico legale.
Si è costituita la amministrazione appellata eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c e comunque la sua infondatezza, concludendo per la conferma della sentenza gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta il 16.10.2023, poi rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 19.12.2024 per impedimento del Consigliere relatore, quindi trattenuta di nuovo in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 19.2.2025 , sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 .
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. –
Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui parte appellata ha sostenuto l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare e delle ragioni che inducono a ritenerla erronea. La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi e i punti della decisione gravata di cui si chiede la riforma.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura al provvedimento impugnato e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un
"progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della decisione appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n. 10916/2017; Cass n.
2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha individuato i punti e i capi della sentenza di primo grado considerati errati, descrivendo compiutamente le ragioni di doglianza ed esplicitando dettagliatamente le modifiche auspicate in caso di accoglimento del gravame.
È infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr.
Cass. n° 18932/2016). Dal ché l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.La ricostruzione dei fatti ed il perimetro della decisione –
Non è controverso tra le parti che attorno alle ore 24 del 29.8.2016 Parte_1 stesse percorrendo alla guida della sua bicicletta la pista ciclabile del Ponte alla
[...]
Carraia in con direzione Oltrarno – Piazza Goldoni e che giunto pressochè alla CP_1 fine del percorso ciclabile si fosse trovato sul lato destro della pista , quello vicino al marciapiede, un altro ciclista fermo in sella al velocipede.
Nemmeno è contestato che il ragazzo sia caduto in prossimità del cordolo apposto dall'Amministrazione Comunale in prosecuzione della striscia longitudinale continua dipinta sulla carreggiata per delimitare la pista ciclabile. E' altresì pacifico che l'illuminazione notturna dei luoghi fosse presente.
Pacifica infine è la corrispondenza dello stato dei luoghi al momento del sinistro con quello rappresentato dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore in allegato all'atto di citazione di primo grado ( doc. 7) : La controversia si incentra dunque sulla dinamica del sinistro e sul ruolo causale assunto rispetto alla caduta dalla res, ovvero dal cordolo.
3. La prova della dinamica del sinistro e il ruolo della res
Nelle plurime doglianze in cui si articola l'unico motivo di gravame, l'appellante in via principale lamenta l'erronea e lacunosa ricostruzione degli accadimenti e del nesso di causalità da parte del primo giudice, nonchè una non corretta applicazione dell'istituto del caso fortuito quale esimente della responsabilità da cose in custodia.
Invero in atto di citazione la dinamica del sinistro è così descritta: “giunto verso la fine del tratto discendente del ponte e dovendosi portare sulla sinistra della pista poichè occupata la parte destra da altro ciclista, andava inaspettatamente ad urtare con la ruota anteriore un cordolo in plastica che, per pochi metri e senza soluzione di continuità, inizia dalla striscia gialla longitudinale continua dipinta sulla carreggiata per delimitare la pista ciclabile stessa e termina pressochè alla confluenza dei Lungarni Vespucci – in conseguenza di detto urto la ruota anteriore della bicicletta andava sottosterzo e Per_2
l'odierno attore rovinava a terra unitamente al mezzo da lui condotto”.
L'unico testimone oculare , amico del danneggiato, ha dichiarato che egli si Testimone_1 trovava a bordo della propria biciletta a metà del ponte quando si è verificato il sinistro, mentre lo precedeva ed era arrivato quasi alla fine della ciclabile in Parte_2 prossimità delle strisce pedonali;
ha confermato che la pista era ingombrata da una persona in sella alla sua bicicletta ma ferma e da un'altra fuori dalla pista lato marciapiede ed a quell'altezza lo ha visto cadere a terra . Il teste ha poi precisato di non aver assistito alla caduta, specificando in particolare di non aver visto la bici urtare il cordolo, ma di aver notato, nel momento in cui è sopraggiunto per soccorrere l'amico, la presenza del predetto ostacolo vicino a dove si trovava la bici. Quest'ultimo elemento appare di poca rilevanza se si considera che il sinistro è avvenuto alla fine della pista ciclabile in direzione
P.zza Goldoni, ove appunto si trovava posizionato il cordolo sopra l'ultimo tratto della striscia gialla longitudinale non superabile ( che delimita la carreggiata deputata al traffico delle autovetture dalla pista) e che il danneggiato procedeva sulla parte sinistra della pista, ovvero quella lato carreggiata. L'oggetto rigoroso della prova attiene infatti alla modalità di verificazione del sinistro, rispetto alla quale il punto di caduta da solo costituisce un mero indizio. Nel caso di specie non è affatto dimostrato, neanche in via presuntiva, che l'attore si sia spostato ulteriormente a sinistra per la presenza sul lato destro della ciclabile di un'altra bici –che peraltro si trovava nel proprio senso di marcia anche se ferma- e che abbia urtato con la ruota anteriore il cordolo che delimitava la pista ciclabile dalla sede stradale. La res in questione inoltre, come emerge dalle stesse fotografie prodotte dall'attore, era assolutamente visibile e percepibile per effetto dell'illuminazione pubblica, indipendentemente dall'assenza di sistemi catarifrangenti. Neppure peraltro è stato chiarito dall'attore se la bici avesse in funzione le luci dei fari, che di certo avrebbero ulteriormente reso avvistabile il cordolo, il quale dunque non aveva una sua intrinseca pericolosità ed attitudine dannosa, né tantomeno presentava anomalie o malformazioni incidenti sul suo stato di conservazione.
Si rammenta che ai fini della configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato ha l'onere di allegare e provare la sussistenza del nesso di causalità tra res custodita e l'evento dannoso, in particolare la cosa non deve trovarsi rispetto all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di regolarità causale, pertanto affinché possa dirsi che l'evento è stato prodotto dalla cosa, questa deve porsi rispetto al medesimo come un antecedente dello stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o della c.d. regolarità causale).
Tale verifica presuppone la valutazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si
è verificato il sinistro e la valutazione della congruità della condotta del danneggiato rispetto alle circostanze del caso concreto. L'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme ed eccezionale (Cass. 29634/2023; Cass. 33074/2023). Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno va poi adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico e ad escludere la responsabilità del custode.
Su tali premesse va dunque confermato quanto ritenuto dal Tribunale, ovvero che, anche ipotizzando che la caduta sia avvenuta per effetto dell'urto della ruota anteriore della bici contro il cordolo, la presenza di quest'ultimo è stata mera occasione dell'evento, riconducibile invece, sul piano eziologico in via esclusiva alla condotta del danneggiato idonea, ai sensi dell'art. 2051 c.c ad integrare il caso fortuito.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado come liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia ( scaglione fra € 52.000 ed €
260.000 ) considerato uno sforzo difensivo medio, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata. Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2344/2021 del Tribunale di Parte_1
Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 9991,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1787/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. elettivamente domiciliata come da procura in Parte_1 atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. TRAVERSO Controparte_1 P.IVA_1
SILVIA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione in data 19.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi di gravame ed in riforma della sentenza n.2344/2021 emessa dal Tribunale di Firenze il
21/09/2021, pubblicata in pari data e notificata il 24/09/2021, così statuire.
In tesi Dichiarare la responsabilità ex art.2051 e/o ex art.2043 c.c. del in persona del Controparte_1 pro tempore, dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei CP_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificati in complessivi Parte_1
€.72,213,00 od in quella minor somma come ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal fatto al saldo.
In ipotesi
Dichiarare la responsabilità ex art.2051 e/o ex art.2043 c.c. del in persona del Controparte_1 pro tempore, dell'evento per cui è causa, ed ove l'adita Corte lo ritenga necessario, rimettere la CP_2 causa sul ruolo per l'espletamento di CTU medico legale sull'odierno appellante onde quantificare il danno e condannare detto Ente al relativo risarcimento in favore di Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, richiamate tutte le difese e le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., previe le declaratorie del caso e riservata ogni ulteriore conclusione, deduzione ed eccezione, in via preliminare e/o pregiudiziale, alla luce dell'art. 342 c.p.c accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per la carenza dei presupposti di legge, con conseguente conferma delle statuizioni della sentenza impugnata e condanna della controparte alle spese del grado di giudizio, sia della fase cautelare che di merito, in favore della parte appellata;
nel merito, accertata l'infondatezza dei motivi tutti di appello proposti, sia in fatto che in diritto e, comunque, non provati, dichiarare l'infondatezza dello stesso e respingerlo, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione, con ogni declaratoria di legge anche in ordine alle spese di lite del grado di giudizio, sia della fase cautelare che di merito;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, n.
2344/2021 del Tribunale di Firenze, Giudice Dott.ssa Susanna Zanda, pubblicata il 21.09.2021,
Repert. n. 5285/2021 del 22/09/2021, notificata il 24.09.2021, nel procedimento R.G. n.
7529/2018, e nell'inconcessa ipotesi in cui venga riformata in peius la medesima sentenza oggetto di impugnazione, ridursi l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa, tenendo conto ed accertando il concorso causale da parte del danneggiato stesso nell'aggravamento del preteso danno, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
In via istruttoria, si insiste come nelle memorie ex artt. 183 vi° comma nn. 2 e 3 c.p.c. ritualmente e tempestivamente depositate in prime cure, come da paragrafo 10 che precede. In ogni caso non si accetta il contraddittorio su domande nuove formulate in questa sede e comunque in corso di causa dalla controparte.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2344/2021 del Tribunale di Firenze in materia di risarcimento del danno da responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che ha rigettato la sua domanda di risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c. nei confronti del Controparte_1 condannandolo al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle proprie istanze nel pregresso giudizio l'attore deduceva che la notte del
29/08/2016 attorno alle ore 24 mentre alla guida della propria bicicletta percorreva la pista ciclabile del Ponte alla Carraia in con direzione Oltrarno – Piazza Goldoni, CP_1 giunto pressochè alla fine della stessa e dovendosi portare un poco a sinistra poiché la parte destra verso il marciapiede era occupata da altro ciclista fermo, andava ad urtare la ruota anteriore contro un cordolo apposto dall'Amministrazione Comunale in prosecuzione della striscia longitudinale continua dipinta sulla carreggiata per delimitare la pista ciclabile stessa. In seguito all'impatto l'attore cadeva a terra riportando lesioni, in particolare al ginocchio sinistro;
recatosi il giorno successivo al P.S. dell'Ospedale di
Careggi, stante l'ingravescenza della patologia, gli veniva diagnosticata la “eminenza intercondiloidea ed emipiatto tibiale laterale ginocchio sinistro"; infarcimento emorragico del gemello mediale, distorsione polso sinistro, contusioni”. In data 01/09/2016 veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della spina tibiale anteriore del ginocchio e dimesso il 05/09/2016 . Sottopostosi a visita medico legale, il perito Dr. Persona_1 stabiliva che le lesioni subite avevano determinato una inabilità temporanea , fra
[...] totale e parziale di giorni 200 con residuati postumi permanenti del 14%. In diritto l'odierno appellante riteneva sussistere una responsabilità del ex Controparte_1 art.2051 c.c. e/o ex art.2043 c.c. per il fatto che al momento dell'evento, il cordolo in questione era privo degli elementi verticali rifrangenti pertanto non era tempestivamente percepibile in orario notturno quando la visibilità è ridotta. Quantificava il danno non patrimoniale subito in circa €.60.000,00 oltre spese vive per oltre €.1.000,00.
Si costituiva il contestando l'avversa domanda sia in punto di “an” Controparte_1 che di “quantum debeatur” allegando che l'evento lesivo era da ricondursi al “caso fortuito” rappresentato dal comportamento del medesimo danneggiato dal momento che il cordolo era visibile e alcun obbligo vi era da parte del di installare sul detto manufatto i CP_1 segnalatori verticali in laminato rinfrangente, ai fini della sua visibilità.
Istruita la causa attraverso produzioni documentali e prove testimoniali, il Tribunale di
Firenze, previa qualificazione della fattispecie quale azione di responsabilità ex art. 2051
c.c. rigettava la domanda di parte attrice così motivando : Il teste che stava a Testimone_1 metà Ponte alla Carraia dietro l'attore che invece era giunto quasi al termine del ponte, percorrendo la pista ciclabile e arrivato poco prima delle strisce pedonali ha dichiarato: “Ricordo che la pista era ingombrata per presenza di una persona in sella alla sua bicicletta ma ferma e una persona fuori dalla pista e il è caduto in terra proprio a quell'altezza della pista ingombrata. Non ho idea non Pt_1 ricordo se il avesse azionato il dispositivo sonoro della bici alla vista della pista ingombrata”. Il Pt_1 teste del convenuto , direttore della direzione nuove infrastrutture e Testimone_2 mobilita' del ha dichiarato: “ va detto che questi cordoli sono previsti dall'art. 178 del Controparte_1 regolamento di att. cds che determina le caratteristiche in linea di massima e poi viene integrato dal
Ministero delle infrastrutture con decreto. Con approvazione specifica per ciascun dispositivo, ciascuna marca e modello di cordolo viene omologato specificamente;
questa normativa prevede che i cordoli siano sostitutivi della striscia gialla;
il comma 4 del detto articolo precisa che i cordoli di delimitazione possono essere dotati di inserti rifrangenti quindi questi elementi verticali non sono obbligatori. Il mio ufficio aveva formulato un quesito specifico al ministero circa l'utilizzo di questi cordoli e il ministero competente per la sicurezza stradale ci ha risposto che il loro utilizzo è possibile solo se il cordolo è stato approvato con questa previsione di elemini verticali. Quindi bisogna vedere se il dispositivo verticale era previsto nel momento dell'approvazione del cordolo . Sul capo 10 rispondo che il decreto di omologazione di quel cordolo di Ponte alla carraia non prevedeva elementi verticali. Al momento dell'installazione però furono installati questi elementi verticali. Al momento in cui cadde il non so se c'erano. Il cordolo è giallo Pt_1 come la striscia perchè sia il cordolo che la striscia sono insormontabili nella logica del codice, non si può stare sulla striscia. Capo 11 si ma la data non la ricordo. Questi sono dotati di specifica omologazione a differenza di quelli di Ponte alla Carraia. Preciso che il decreto che omologa il cordolo è separato dal decreto che omologa l'elemento verticale. Possono essere messi in accoppiamento o separatamente”.
Esaminate le dichiarazioni e vista la foto n. 6 del Ponte alla Carraia prodotta dall'attore, emerge che il cordolo era ben visibile proseguiva nella stessa linea della striscia a terra gialla e non si poteva scambiare con la precedente striscia;
si trovava nell'ultimo tratto di pista percorsa dall'attore poco prima delle strisce pedonali e dove, dunque, massima doveva essere la prudenza dell'attore, alla guida di un “veicolo” a tutti gli effetti;
è emerso che non era obbligatorio che il cordolo fosse dotato di elementi catarifrangenti verticali, e sotto questo profilo non è dirimente che li avesse avuti in passato poi non ricollocati;
in quel momento poi la pista era ingombrata nell'ultimo tratto vicino a piazza Goldoni per la presenza di persone e ciò avrebbe dovuto suggerire all'attore di prestare un'attenzione maggiore, che gli avrebbe certamente evitato di urtare contro un cordolo significativo come quello descritto in foto n. 6, il quale, così come la striscia precedente delimitatrice della pista, non poteva essere valicato disinvoltamente trattandosi di elemento invalicabile, anche con pista ingombrata. Dunque la domanda è infondata e va rigettata, essendo emerso che il sinistro
è dipeso da colpa esclusiva dell'attore e dalla sua disattenzione e imprudenza in ora tarda della notte, con illuminazione regolarmente accesa anche se meno intensa. L'attore comunque era edotto che c'era un delineatore di pista perché l'aveva già percorsa e dunque anche su quel tratto non poteva non sapere che la pista era separata dalla rimanente carreggiata sia pure mediante elemento solido. Si trattava comunque di una pista separata dalla carreggiata fino alle strisce pedonali, in parte pitturata con striscia gialla e per circa uno o due metri nella parte finale, con delimitatore solido. Su quel punto della dedotta caduta era presumibilmente presente anche la luce della piazza Goldoni.
L'attore giungendo nel punto in cui la pista era ingombrata poco prima delle strisce ben avrebbe fatto a rallentare e fermarsi se necessario senza buttarsi imprudentemente a sinistra urtando sul cordolo. Tale manovra peraltro era stata compiuta da lui tardivamente poco prima delle strisce. Sulla dinamica poi non
è nemmeno infondata l'obiezione del in punto di prova insufficiente;
sul punto si riporta una CP_1 recente sent. della Corte app. 1478/2021 Firenze che recita “non possono essere considerati indizi gravi precisi e concordanti neppure gli ulteriori elementi indicati dall'appellante, ai fini dell'accertamento della responsabilità del come la prova della "zona" ove è caduto il Va., il colore identico tra CP_1 cordolo e pavimento”. Qui effettivamente il presente al fatto ma trovandosi a metà ponte, non TE ha nemmeno saputo riferire dell'esatta dinamica del sinistro e in particolare che la causa della caduta dell'attore, in quel contesto di ingombri della pista, sia davvero avvenuto per un urto dell'attore contro il cordolo;
egli ha riferito di essere sopraggiunto dopo la caduta e di aver visto che la caduta si era verificata in un punto della pista all'altezza di cordolo e dunque in prossimità delle strisce pedonali. Anche arrivato al pronto soccorso l'attore nelle immediate dichiarazioni parla di caduta accidentale dalla bici, senza minimo riferimento a responsabilità di terzi. Dunque non è emersa alcuna responsabilità del CP_1 non essendo né provato che la caduta sia dipesa dallo stato pericoloso della cosa in custodia, ed essendo per converso emerso che anche stando alla prospettazione attorea, il cordolo fosse prevedibile ed evitabile e dunque la condotta del danneggiato ha avuto efficienza causale autonoma in termini di fortuito.”
Avverso siffatta decisione l'attore ha proposto appello affidato ad un unico ampio motivo con cui ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, in particolare della testimonianza del teste là dove ha affermato che TE difettasse la prova che la caduta del ciclista sia avvenuta per effetto dell'urto della ruota anteriore della bicicletta contro il cordolo presente sulla carreggiata;
ha poi lamentato come erronea l'esclusione della pericolosità intrinseca della cosa, per non aver il
Tribunale adeguatamente considerato lo stato dei luoghi, in particolare il posizionamento del cordolo e la sua scarsa visibilità in orario notturno, per mancanza degli elementi catarifrangenti verticali di cui invece era dotato al momento della sua installazione. Infine ha rilevato come proprio per tali caratteristiche il cordolo rappresentasse comunque una insidia per gli utenti della strada e pertanto ha chiesto, in riforma della sentenza gravata, condannarsi il ex artt. 2051 o 2043 c.c. al risarcimento del danno, Controparte_1 eventualmente previo espletamento di ctu-medico legale.
Si è costituita la amministrazione appellata eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c e comunque la sua infondatezza, concludendo per la conferma della sentenza gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta il 16.10.2023, poi rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 19.12.2024 per impedimento del Consigliere relatore, quindi trattenuta di nuovo in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 19.2.2025 , sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 .
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. –
Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui parte appellata ha sostenuto l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare e delle ragioni che inducono a ritenerla erronea. La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi e i punti della decisione gravata di cui si chiede la riforma.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura al provvedimento impugnato e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un
"progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della decisione appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n. 10916/2017; Cass n.
2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha individuato i punti e i capi della sentenza di primo grado considerati errati, descrivendo compiutamente le ragioni di doglianza ed esplicitando dettagliatamente le modifiche auspicate in caso di accoglimento del gravame.
È infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr.
Cass. n° 18932/2016). Dal ché l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.La ricostruzione dei fatti ed il perimetro della decisione –
Non è controverso tra le parti che attorno alle ore 24 del 29.8.2016 Parte_1 stesse percorrendo alla guida della sua bicicletta la pista ciclabile del Ponte alla
[...]
Carraia in con direzione Oltrarno – Piazza Goldoni e che giunto pressochè alla CP_1 fine del percorso ciclabile si fosse trovato sul lato destro della pista , quello vicino al marciapiede, un altro ciclista fermo in sella al velocipede.
Nemmeno è contestato che il ragazzo sia caduto in prossimità del cordolo apposto dall'Amministrazione Comunale in prosecuzione della striscia longitudinale continua dipinta sulla carreggiata per delimitare la pista ciclabile. E' altresì pacifico che l'illuminazione notturna dei luoghi fosse presente.
Pacifica infine è la corrispondenza dello stato dei luoghi al momento del sinistro con quello rappresentato dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore in allegato all'atto di citazione di primo grado ( doc. 7) : La controversia si incentra dunque sulla dinamica del sinistro e sul ruolo causale assunto rispetto alla caduta dalla res, ovvero dal cordolo.
3. La prova della dinamica del sinistro e il ruolo della res
Nelle plurime doglianze in cui si articola l'unico motivo di gravame, l'appellante in via principale lamenta l'erronea e lacunosa ricostruzione degli accadimenti e del nesso di causalità da parte del primo giudice, nonchè una non corretta applicazione dell'istituto del caso fortuito quale esimente della responsabilità da cose in custodia.
Invero in atto di citazione la dinamica del sinistro è così descritta: “giunto verso la fine del tratto discendente del ponte e dovendosi portare sulla sinistra della pista poichè occupata la parte destra da altro ciclista, andava inaspettatamente ad urtare con la ruota anteriore un cordolo in plastica che, per pochi metri e senza soluzione di continuità, inizia dalla striscia gialla longitudinale continua dipinta sulla carreggiata per delimitare la pista ciclabile stessa e termina pressochè alla confluenza dei Lungarni Vespucci – in conseguenza di detto urto la ruota anteriore della bicicletta andava sottosterzo e Per_2
l'odierno attore rovinava a terra unitamente al mezzo da lui condotto”.
L'unico testimone oculare , amico del danneggiato, ha dichiarato che egli si Testimone_1 trovava a bordo della propria biciletta a metà del ponte quando si è verificato il sinistro, mentre lo precedeva ed era arrivato quasi alla fine della ciclabile in Parte_2 prossimità delle strisce pedonali;
ha confermato che la pista era ingombrata da una persona in sella alla sua bicicletta ma ferma e da un'altra fuori dalla pista lato marciapiede ed a quell'altezza lo ha visto cadere a terra . Il teste ha poi precisato di non aver assistito alla caduta, specificando in particolare di non aver visto la bici urtare il cordolo, ma di aver notato, nel momento in cui è sopraggiunto per soccorrere l'amico, la presenza del predetto ostacolo vicino a dove si trovava la bici. Quest'ultimo elemento appare di poca rilevanza se si considera che il sinistro è avvenuto alla fine della pista ciclabile in direzione
P.zza Goldoni, ove appunto si trovava posizionato il cordolo sopra l'ultimo tratto della striscia gialla longitudinale non superabile ( che delimita la carreggiata deputata al traffico delle autovetture dalla pista) e che il danneggiato procedeva sulla parte sinistra della pista, ovvero quella lato carreggiata. L'oggetto rigoroso della prova attiene infatti alla modalità di verificazione del sinistro, rispetto alla quale il punto di caduta da solo costituisce un mero indizio. Nel caso di specie non è affatto dimostrato, neanche in via presuntiva, che l'attore si sia spostato ulteriormente a sinistra per la presenza sul lato destro della ciclabile di un'altra bici –che peraltro si trovava nel proprio senso di marcia anche se ferma- e che abbia urtato con la ruota anteriore il cordolo che delimitava la pista ciclabile dalla sede stradale. La res in questione inoltre, come emerge dalle stesse fotografie prodotte dall'attore, era assolutamente visibile e percepibile per effetto dell'illuminazione pubblica, indipendentemente dall'assenza di sistemi catarifrangenti. Neppure peraltro è stato chiarito dall'attore se la bici avesse in funzione le luci dei fari, che di certo avrebbero ulteriormente reso avvistabile il cordolo, il quale dunque non aveva una sua intrinseca pericolosità ed attitudine dannosa, né tantomeno presentava anomalie o malformazioni incidenti sul suo stato di conservazione.
Si rammenta che ai fini della configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato ha l'onere di allegare e provare la sussistenza del nesso di causalità tra res custodita e l'evento dannoso, in particolare la cosa non deve trovarsi rispetto all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di regolarità causale, pertanto affinché possa dirsi che l'evento è stato prodotto dalla cosa, questa deve porsi rispetto al medesimo come un antecedente dello stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o della c.d. regolarità causale).
Tale verifica presuppone la valutazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si
è verificato il sinistro e la valutazione della congruità della condotta del danneggiato rispetto alle circostanze del caso concreto. L'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme ed eccezionale (Cass. 29634/2023; Cass. 33074/2023). Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno va poi adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico e ad escludere la responsabilità del custode.
Su tali premesse va dunque confermato quanto ritenuto dal Tribunale, ovvero che, anche ipotizzando che la caduta sia avvenuta per effetto dell'urto della ruota anteriore della bici contro il cordolo, la presenza di quest'ultimo è stata mera occasione dell'evento, riconducibile invece, sul piano eziologico in via esclusiva alla condotta del danneggiato idonea, ai sensi dell'art. 2051 c.c ad integrare il caso fortuito.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado come liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia ( scaglione fra € 52.000 ed €
260.000 ) considerato uno sforzo difensivo medio, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata. Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2344/2021 del Tribunale di Parte_1
Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 9991,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.