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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/07/2024, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 916 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 916/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. TOMMASO
FARERI (C.F.: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
(C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._3
BRETAGNA) il 31.03.1969 e residente in [...], Corso Roma n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. MARA CALEMBO (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4
suo studio come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 3 Oggetto: ricorso congiunto per modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nel merito, disporre la parziale modifica delle condizioni della sentenza n. 760/2016 di scioglimento del matrimonio alle condizioni previste come da ricorso congiunto. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07.05.2024, le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di modificare le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale della Spezia n. 760 del 30.09.2016 con cui
è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
Hanno invero dedotto che la suddetta sentenza statuiva, tra le varie condizioni, l'onere in capo a di versare a la somma di € 1.000,00 mensili a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
per il mantenimento dei figli e oltre al pagamento del 50% delle spese Per_1 Persona_2
straordinarie.
A sostegno della richiesta hanno aggiunto che:
- il figlio , oggi ventenne, è maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
- in ragione di ciò, sono venuti meno i presupposti per la corresponsione, da parte del padre, del contributo al mantenimento del figlio , oltre alla contribuzione dello stesso alle spese Per_1
straordinarie del figlio nella misura del 50%.
Hanno pertanto chiesto di modificare la sentenza del Tribunale della Spezia n. 760/2016 disponendo:
“la cessazione del contributo al mantenimento del figlio da parte del signor nei Parte_1
confronti e a favore del figlio in quanto lo stesso è divenuto economicamente Persona_3
indipendente, rimanendo invariate le altre condizioni di mantenimento statuite nella predetta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 2 di 3 Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni concordate dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto).
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli minorenni da tutelare. Le parti, infatti, hanno dato atto del raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio (già maggiorenne) e rimane ferma la previsione di Per_1
un adeguato contributo di mantenimento di maggiorenne ma non ancora Persona_2
economicamente autosufficiente, da parte del padre.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza o eccezione assorbita o disattesa, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza del Tribunale della Spezia n. 760 del 30.09.2016 che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, fermo il resto per quanto ancora compatibile con le modifiche richieste, dispone come da condizioni concordate fra le parti in seno a ricorso congiunto, riportate in parte motiva e qui da considerarsi interamente trascritte, di cui si prende atto.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.06.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 916/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. TOMMASO
FARERI (C.F.: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
(C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._3
BRETAGNA) il 31.03.1969 e residente in [...], Corso Roma n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. MARA CALEMBO (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4
suo studio come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 3 Oggetto: ricorso congiunto per modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nel merito, disporre la parziale modifica delle condizioni della sentenza n. 760/2016 di scioglimento del matrimonio alle condizioni previste come da ricorso congiunto. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07.05.2024, le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di modificare le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale della Spezia n. 760 del 30.09.2016 con cui
è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
Hanno invero dedotto che la suddetta sentenza statuiva, tra le varie condizioni, l'onere in capo a di versare a la somma di € 1.000,00 mensili a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
per il mantenimento dei figli e oltre al pagamento del 50% delle spese Per_1 Persona_2
straordinarie.
A sostegno della richiesta hanno aggiunto che:
- il figlio , oggi ventenne, è maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
- in ragione di ciò, sono venuti meno i presupposti per la corresponsione, da parte del padre, del contributo al mantenimento del figlio , oltre alla contribuzione dello stesso alle spese Per_1
straordinarie del figlio nella misura del 50%.
Hanno pertanto chiesto di modificare la sentenza del Tribunale della Spezia n. 760/2016 disponendo:
“la cessazione del contributo al mantenimento del figlio da parte del signor nei Parte_1
confronti e a favore del figlio in quanto lo stesso è divenuto economicamente Persona_3
indipendente, rimanendo invariate le altre condizioni di mantenimento statuite nella predetta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 2 di 3 Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni concordate dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto).
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli minorenni da tutelare. Le parti, infatti, hanno dato atto del raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio (già maggiorenne) e rimane ferma la previsione di Per_1
un adeguato contributo di mantenimento di maggiorenne ma non ancora Persona_2
economicamente autosufficiente, da parte del padre.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza o eccezione assorbita o disattesa, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza del Tribunale della Spezia n. 760 del 30.09.2016 che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, fermo il resto per quanto ancora compatibile con le modifiche richieste, dispone come da condizioni concordate fra le parti in seno a ricorso congiunto, riportate in parte motiva e qui da considerarsi interamente trascritte, di cui si prende atto.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.06.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3