Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2011/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 10.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
IORIO MARCELLO ANGELO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Dottor elettivamente domiciliato come in atti;
Persona_1
PARTE RESISTENTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta EL Sordo, giusta CP_2 P.IVA_2
procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Retribuzione professionale docenti.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Scuola dell'Infanzia di Manoppello (PE) giusta contratto a tempo determinato con prossima scadenza al 30.06.2025, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1
per ivi sentirlo condannare al pagamento in suo favore della retribuzione
[...]
professionale docente relativa a supplenze brevi e saltuarie prestate in virtù di contratti a tempo determinato per l'A.S. 2021/2022 nella misura complessiva di € 1.463,28 o di quell'altra somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
Conveniva in giudizio anche l' al fine di ottenere la regolarizzazione contributiva e CP_2
previdenziale.
Lamentava parte ricorrente la illegittimità del comportamento adottato dal il quale, in CP_1 palese violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE 1999/70/CE, riconosceva detto emolumento soltanto in favore dei docenti di ruolo o di quelli titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Tale modus operandi comportava una evidente disparità di trattamento tra il suddetto personale e i destinatari di supplenze brevi e saltuarie ai quali, invece, tale emolumento non viene erogato.
Sottolineava, infatti, che una tale disparità avrebbe potuto essere giustificata soltanto da ragioni oggettivi, nella specie assolutamente non rinvenibili.
Si costituiva con rituale memoria difensiva il , il quale Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto instando per il rigetto della domanda da controparte avanzata in quanto infondata. Parte resistente, infatti, sottolineava la piena legittimità del proprio modus operandi rappresentando l'esistenza di ragioni oggettive che giustificano una disparità di trattamento tra personale di ruolo e titolare di supplenze annuali e personale, invece, titolare di supplenze brevi;
a detta del , infatti, i docenti in virtù di contratto a termine CP_1
breve non partecipano in pari modo all'offerta formativa né all'attività di programmazione scolastica sì che del tutto corretto deve ritenersi il mancato riconoscimento dell'emolumento domandato.
Si costituiva altresì l' il quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva con riguardo alla ricostruzione di carriera del personale scolastico e all'eventuale inquadramento economico. Rappresentava, in ogni caso, che qualsivoglia versamento contributivo sarebbe stato effettuato nei limiti del termine prescrizionale di legge, operando la prescrizione previdenziale ex lege. La causa di natura prettamente documentale e vertente su una mera questione di diritto veniva decisa all'udienza del 10.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che qui di seguito si esporranno.
La retribuzione professionale docente è un emolumento introdotto dall'art. 7 del CCNL del
15/03/2001 il quale espressamente prevede che “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24
e 25 del CCNL 4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo, quindi, il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
L'introduzione della retribuzione professionale docente risponde ad esigenze di valorizzazione della funzione docente e di miglioramento del servizio scolastico. Dunque, tale beneficio appare finalizzato alla realizzazione di obiettivi programmatici non costituendo – come, invece, il lascerebbe intendere – un compenso per determinate e specifiche attività che, a suo CP_1
dire, soltanto il personale a tempo indeterminato e quello titolare di supplenza annuale sarebbe chiamato a svolgere.
La questione oggetto del presente giudizio è stata oramai da tempo risolta in senso positivo dalla
Corte di legittimità, la quale, con l'importante Ordinanza n. 20015/2018, ha osservato che “l'Art.
25 del CCNI del 31.8.1999, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Dunque, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017).
In ragione di ciò, deve, pertanto, ritenersi che l'emolumento de quo rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". Come è noto, la Clausola 4 dell'Accordo quadro è stata oggetto in più occasioni di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha osservato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di Per_2
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL
Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
Nella medesima ordinanza appena richiamata, la stessa Corte ha, altresì, ricordato che l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
È chiaro, quindi, che l'interpretazione delle clausole contrattuali vada fatta in ossequio al principio di non discriminazione sancito dal richiamato art. 4 e recepito a livello nazionale dall'art. 6 del Dlgs. N. 368/2001 sì che, non rinvenendosi ragioni oggettive che possano giustificare un diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti titolari di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche da un lato, e docenti precari titolari di supplenze brevi, deve ritenersi, come affermato dalla Corte di legittimità, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni CP_1
di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese". Il principio di diritto come sopra enunciato, che si ritiene di condividere, è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, in cui è stata ritenuta "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio".
Applicando, dunque, tali oramai consolidati principi – condivisi in maniera pressocchè totalitaria dalla giurisprudenza di merito – al caso che occupa, preme rilevare che le affermazioni effettuate dal circa la diversità di attività che i docenti di ruolo e i titolari di supplenza annuale CP_1
sarebbero chiamati a svolgere rispetto ai docenti assunti con contratti a tempo determinato brevi
(i quali, a suo dire, non parteciperebbero ai collegi dei docenti così come alla programmazione e ai colloqui con i genitori) risultano del tutto indimostrate e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio dovendosi, di contro, ritenere che vi sia una totale equiparazione tra tali categorie di docenti ai quali deve, pertanto, garantirsi piena parità di trattamento.
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di prescrizione pure sollevata dal convenuto non CP_1
risultando nel caso di specie maturata alcuna prescrizione in ragione del fatto che l'unico anno scolastico in relazione al quale si domanda la liquidazione dell'emolumento è quello relativo al
2021/2022, dunque non anteriore al quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
In punto di determinazione del quantum dovuto alla preme rilevare che il Pt_1 CP_1 nella propria memoria si è limitato ad una generica contestazione dell'importo domandato dalla ricorrente ritenendolo non corretto contravvenendo, quindi, al principio secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile" (vedi Cass. N.
945/2006; n. 4051/2011).
Ad ogni buon conto, il Tribunale prende atto che, in seguito alle suddette contestazioni
(divergendo i calcoli effettuati dalle parti per soli € 9 in eccesso per la ), la difesa di Per_3 parte ricorrente ha rideterminato la propria pretesa in € 1.450, ivi inclusa anche l'incidenza sul
TF (della quale non tiene conto il calcolo operato dall'Amministrazione).
In accoglimento della domanda, il va, pertanto, condannato alla corresponsione in CP_1
favore di dell'importo di € 1.450, oltre accessori come per legge, a titolo di Parte_1
retribuzione professionale docente per l'A.S. 2021/2022.
Al riconoscimento della voce retributiva richiesta segue l'obbligo del convenuto alla CP_1 regolarizzazione della posizione contributiva mediante versamento all' dei contributi CP_2
previdenziali, nella misura di legge, sulle differenze retributive riconosciute, relativamente a cui la ricorrente ha avanzato specifica domanda, con conseguente sussistenza di legittimazione passiva dell' convenuto (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 14853 del 30/05/2019 rv. 654024 – 01; CP_2
Cass. Sez. L. n. 8956 del 14/05/2020 rv. 657651 – 02).
Le spese tra la parte ricorrente ed il convenuto seguono la soccombenza e si liquidano CP_1 come in dispositivo, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale della controversia (tenuto conto in identica materia sono stati proposti numerosi altri giudizi, conseguendone l'applicazione in via analogica, ricorrendo la medesima ratio, dell'art. 151 disp. att. c.p.c., che prevede la riduzione delle spese in caso di riunione delle cause connesse per identità di questioni giuridiche).
Possono, invece, essere compensate le spese processuali relative alla posizione dell' non CP_2 risultando il soccombente nei suoi confronti in quanto non destinatario di domande CP_1
dirette.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 2011/2024 R.G.L., ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti, con riferimento ai contratti menzionati nel ricorso, che liquida in complessivi €
1.450,00 (ivi compresa l'incidenza sul TF), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
condanna, altresì, il alla conseguente regolarizzazione contributiva nei confronti CP_1 dell' , mediante versamento all' dei contributi previdenziali (nella misura di legge e nei CP_2 CP_2
limiti della prescrizione di legge) sulle differenze retributive riconosciute;
condanna il a rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese del presente giudizio – da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi
[...]
antistatario ex art. 93 c.p.c. - che liquida in complessivi € 200,00, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CAP come per legge;
compensa le spese di lite con riguardo alla posizione processuale dell' . CP_2
Così deciso in Pescara in data 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista