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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/08/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italianoil Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
nella causa n R.G. 2105/2024, promossa da nato a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ), titolare della omonima impresa individuale, (P.IV ), C.F._1 P.IV_1 corrente in Verrua Savoia (TO), Località Cavezzino n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi
MARZI (C.F. ), giusta procura in calce all'atto di citazione. C.F._2
-attore-
Contro
(P.IV ), corrente in Via Controparte_1 P.IV_2 del Fanghetto, n.6 Caselle Torinese, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Perotto (C.F.
, giusta procura acclusa telematicamente alla comparsa di costituzione e C.F._3 risposta
-parte convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“C O N C L U S I O N I =
Voglia l'On.le Tribunale e, per quanto di sua competenza, l'Ill.mo Sig. Giudice.
= Dato atto che l'attore in opposizione dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande di controparte, che avessero a risultare nuove o diverse rispetto a quelle validamente proposte in causa. = Respinta ogni diversa domanda della controparte, in particolare quella di dichiarazione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, difettando in capo al procuratore della società convenuta opposta, il potere di rinuncia alle domande e/o all'azione e non essendo stata comunque la rinuncia accettata.
= Dato atto che l'esecuzione forzata, prospettata dalla nei confronti di Controparte_1
con la notifica dell'atto di precetto datato 3.07.2024 difetta dell'esistenza di un Parte_1 titolo esecutivo, non essendo tale il decreto ingiuntivo, contemplato dal precetto medesimo, in realtà pronunciato dal Tribunale di Ivrea non provvisoriamente esecutivo e tutt'ora oggetto di opposizione.
= Dichiarare conseguentemente che la non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti di . Parte_1
Col favore delle spese di giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
Per parte convenuta
IN VIA PRINCIPALE:
- Dichiarare cessata la materia del contendere nel presente giudizio di opposizione a precetto per intervenuta rinuncia all'atto opposto;
- Per l'effetto, condannare l'opponente, , alla rifusione integrale Parte_2 delle spese e dei compensi di lite del presente giudizio in favore della IN VIA Controparte_1
SUBORDINATA:
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare cessata la materia del contendere e disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
IN OGNI CASO: - Liquidare le spese di lite sulla base del valore dei compensi di precetto e non del valore del Decreto Ingiuntivo n. 744/2024, essendo quest'ultimo oggetto di separato contenzioso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c avverso l'atto di precetto notificato in data 10.07.2024 con il quale ha Controparte_1 intimato a , titolare dell'omonima impresa agricola, di pagare la somma di Euro Parte_1
46.699,11 oltre interessi successivi, tassa di registro del decreto ingiuntivo e spese legali per il successivo procedimento esecutivo ove necessario. ha proposto opposizione avverso il suddetto precetto deducendo quale unico Parte_1 articolato motivo di gravame l'assenza del titolo esecutivo per procedere esecutivamente atteso che il decreto ingiuntivo allegato in uno al precetto d.i. n.744/2024 del 02.05.2024 non era stato concesso provvisoriamente esecutivo e dunque non poteva costituire valido titolo per procedere ad esecuzione forzata.
Si è costituita in giudizio la con comparsa del 29.10.2024 dando atto di Controparte_1 rinunciare all'atto di precetto opposto, evidenziando di essere incorsa in un mero errore materiale per avere erroneamente notificato il precetto congiuntamente al decreto ingiuntivo ancorché questo non fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Sulla scorta di quanto sopra parte convenuta ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rimessa all'udienza del 23.07.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione della controversia ex art. 281 sexies c.p.c, udienza tenutasi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è documentale e può essere decisa sulla base del corredo probatorio in atti.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
-la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa,
a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
- ovvero quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere;
Si tenga, altresì, presente che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ovvero, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, sia valutata dal giudice.
Questi, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando conseguenzialmente le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza (cfr. “L'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, va dichiarata anche d'ufficio - Sez. 2, Ordinanza n.
19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01).
Nel caso di specie, applicando i già menzionati principi, non è possibile dichiarare la cessata materia del contendere poiché non vi è accordo fra le parti e anche se vi è stata sostanziale rinuncia all'atto di precetto, notificato erroneamente, il procuratore della parte convenuta non è munito di procura speciale ad hoc per operare in questi termini (al riguardo vedasi procura alle liti acclusa al d.i. notificato unitamente all'atto di precetto). Per essere valida la rinuncia deve provenire dalle parti o da loro procuratori speciali. “E' escluso che la procura alle liti data al difensore con l'utilizzo di formule ampie e generiche consenta a quest'ultimo di effettuare atti che importino disposizione del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinunzia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio.”
Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con ordinanza del 27 luglio 2018 n. 19907.
Non è valida, pertanto, la rinuncia prestata dal difensore che sia privo di procura ad hoc.
Ed ancora, a maggior ragione, rammentasi che: “La dichiarazione congiunta di "cessata materia del contendere per intervenuta transazione" è inidonea ad integrare sia la rinuncia agli atti del giudizio, sia la manifestazione di cessazione della materia del contendere, quando provenga da difensori privi della procura speciale conferente il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia. Sez. 2, Sentenza n. 149 del 08/01/2014 (Rv. 628955 - 01) (sulla necessità della procura speciale dei difensori ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, cfr. Cass. nn. 16785/03, 6324/02, 14101/01 e 5390/00; contra, n. 8822/03)
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite appare assorbente notare come il provvedimento gravato sia stato erroneamente notificato pur non essendo sorretto da idoneo titolo esecutivo, posto che come ribadito in premessa, il d.i. n. 744/2024 non era stato concesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Ivrea;
né può ritenersi che si versi in ipotesi di mero errore materiale.
Pertanto, sostanzialmente, l'azione promossa è senz'altro fondata tenuto conto che è stata preannunciata l'esecuzione (anticipata per l'appunto dal precetto gravato) in assenza di titolo esecutivo.
Nel caso di specie, le spese processuali devono essere integralmente poste a carico di parte convenuta soccombente liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (agg al D.M.
147/2022), avuto riguardo al valore della controversia (importo oggetto di causa) valori prossimi ai minimi per tutte e quattro le fasi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'assai limitata attività processuale svoltasi.
Ai sensi dell'art. 17, primo periodo, cod. proc. civ., «il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede», discendendone che «il valore della causa di opposizione all'esecuzione iniziata ex art. 615, si determina in base alla somma per la quale si procede ad esecuzione» (Cass. 23/08/2013, n. 19488; 27/06/2018, n. 16920).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: in accoglimento della domanda promossa da parte attrice;
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara conseguentemente che la
[...]
(P.IV ) non ha diritto di procedere ad Controparte_1 P.IV_2 esecuzione forzata nei confronti di in forza del precetto datato 03.07.2024; Parte_1
DA (P.IV ) in Controparte_1 P.IV_2 persona del legale rappresentante pro tempore al rimborso delle spese di lite nei riguardi di parte attrice (C.F. ), titolare della omonima impresa agricola, Parte_1 C.F._1
(P.IV ), che liquida in euro 3.809,00 oltre esposti documentati pari ad euro 545,00 P.IV_1 oltre spese forf. nel limite del 15%, oltre IV e CPA come per legge.
Ivrea, 04.08.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)