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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2024, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
N. 3429/2022 R.G.
Corte di appello di Napoli sesta sezione civile
Verbale di udienza del 9 maggio 2024, innanzi al collegio così formato: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere
Chiamata la causa, nessuno è comparso.
Alle ore 10.40, la Corte, preso atto della regolarità delle comunicazioni telematiche ai difensori delle parti del provvedimento che, ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c., ha fissato l'odierna udienza, decide la causa pronunciando la sentenza che segue.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere relatore dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3429/2022 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.110/2022 del 18 gennaio 2022
t r a
(nato a [...] il [...]; , Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...]; ) e Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(nata a [...] il [...]; ), rappresentati e Pt_3 C.F._3 difesi dagli avvocati Aldo Natale e Davide Natale (con studio in Casagiove alla Via Arcivescovo Pontillo n°75 e domicili digitali e davide. Email_1 Email_2
e la con sede in Controparte_1
Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele, Palazzo Vallelonga, nn. 92/100, codice fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Criscoli (con CP_2 studio in Benevento alla Via Cardinal di Rende n. 8 e domicilio digitale
Email_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con decreto del 4 marzo 2024 (comunicato lo stesso giorno ai difensori delle parti, ai rispettivi domicili digitali) è stata disposta la trattazione scritta della causa, a norma dell'articolo 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 marzo 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni.
Entro la data anzidetta non sono state depositate note di parte, per cui, come previsto dall'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c., con ordinanza del 22 marzo 2024 (consegnata lo stesso giorno alle caselle di destinazione), è stata fissata l'odierna udienza del 9 maggio 2024, andata deserta.
Dalla mancata comparizione delle parti all'udienza deriva l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come stabilito dal quarto comma dell'articolo 127-ter citato.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 ultimo comma c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso il 9 maggio 2024.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
Corte di appello di Napoli sesta sezione civile
Verbale di udienza del 9 maggio 2024, innanzi al collegio così formato: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere
Chiamata la causa, nessuno è comparso.
Alle ore 10.40, la Corte, preso atto della regolarità delle comunicazioni telematiche ai difensori delle parti del provvedimento che, ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c., ha fissato l'odierna udienza, decide la causa pronunciando la sentenza che segue.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere relatore dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3429/2022 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.110/2022 del 18 gennaio 2022
t r a
(nato a [...] il [...]; , Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...]; ) e Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(nata a [...] il [...]; ), rappresentati e Pt_3 C.F._3 difesi dagli avvocati Aldo Natale e Davide Natale (con studio in Casagiove alla Via Arcivescovo Pontillo n°75 e domicili digitali e davide. Email_1 Email_2
e la con sede in Controparte_1
Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele, Palazzo Vallelonga, nn. 92/100, codice fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Criscoli (con CP_2 studio in Benevento alla Via Cardinal di Rende n. 8 e domicilio digitale
Email_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con decreto del 4 marzo 2024 (comunicato lo stesso giorno ai difensori delle parti, ai rispettivi domicili digitali) è stata disposta la trattazione scritta della causa, a norma dell'articolo 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 marzo 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni.
Entro la data anzidetta non sono state depositate note di parte, per cui, come previsto dall'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c., con ordinanza del 22 marzo 2024 (consegnata lo stesso giorno alle caselle di destinazione), è stata fissata l'odierna udienza del 9 maggio 2024, andata deserta.
Dalla mancata comparizione delle parti all'udienza deriva l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come stabilito dal quarto comma dell'articolo 127-ter citato.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 ultimo comma c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso il 9 maggio 2024.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore