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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 2109/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 18/12/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Moreno Dalle Vedove e dall'avv. Alessandra Perin, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio CP_1 C.F._2 dall'avv.Andrea Tomasella, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Appellata
(C.F. ); CP_2 C.F._3
Appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 189322 pubblicata il 18/11/22 dal
Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito Dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione datato 21.06.2021 introduttivo del giudizio innanzi il Tribunale di Treviso (R.G. 4431/2021) nonché di tutti gli atti successivi, della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado e della sentenza n. 1893 del 18.11.2022 e conseguentemente rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
In ogni caso
Condannare l'attrice al pagamento nella misura integrale delle spese di CP_1
CTU, come liquidate al geom. . Controparte_3
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
Per parte appellata:
Nel merito: preso atto dell'eccezione di nullità della notifica, non ci si oppone alla declaratoria della stessa con la conseguente rimessione al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. Si chiede il rigetto della domanda di nullità della perizia elaborata dal Geom.
nel giudizio di primo grado e della domanda di condanna al pagamento CP_3 integrale delle spese di CTU del primo grado per i motivi in premessa richiamati.
Con compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio o, in subordine, con liquidazione delle stesse nei minimi previsti dalla L. 247/12 e sue modificazioni.
Ragioni Della Decisione
§1. Giudizio di primo grado Con atto di citazione conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Treviso, CP_1
e , chiedendo lo scioglimento della comunione insistente sul CP_2 Parte_1 compendio immobiliare sito in Comune di Mareno di Piave (TV) alla Via Gere n. 12, con assegnazione del compendio indiviso in via esclusiva all'attrice ed addebito dell'eccedenza da versare ai comproprietari convenuti.
All'udienza del 13/01/2022 il Giudice di primo grado dichiarava la contumacia dei convenuti e conferiva incarico al CTU per effettuare le verifiche sul compendio immobiliare oggetto di causa.
§2. Sentenza di primo grado Con sentenza n.1893/22 pubblicata il 18/11/22, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, accoglieva la domanda attorea disponendo lo scioglimento della comunione tra le parti e, accertata la non comoda divisibilità del bene, lo assegnava in pag. 2/7 proprietà esclusiva all'attrice, con obbligo di corresponsione a titolo di conguaglio della somma di €50.167,00 in favore di e di € 27.013,00 in favore di CP_2 Pt_1
. Poneva, inoltre, a carico delle parti, pro quota, le spese della CTU,
[...] compensando le spese di lite.
Nello specifico, il primo giudice, rilevata la contumacia dei convenuti, ha accolto la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il compendio immobiliare presenta abusi minori, non tali da determinare l'incommerciabilità del bene;
- parte attrice è comproprietaria per la quota maggioritaria di ½ del compendio immobiliare, il quale non è comodamente divisibile;
- le parti convenute non si sono costituite in giudizio dimostrando con ciò la mancanza di interesse all'assegnazione del bene.
§3. Giudizio di appello
3.1. Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello lamentando, con un Parte_1 unico motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la sua contumacia, allegando di non avere mai avuto conoscenza del giudizio promosso nei suoi confronti.
Insisteva, quindi, per la declaratoria di nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nonché di tutti gli atti successivi (in particolare, della consulenza tecnica espletata e della sentenza n. 1893 del 18.11.2022), con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354
c.p.c. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al pagamento nella CP_1 misura integrale delle spese di CTU, oltre che la rifusione delle spese ed onorari del grado di appello.
3.2. Resisteva al gravame , la quale, pur non opponendosi alla declaratoria di CP_1 nullità della notifica dell'atto di citazione, chiedeva il rigetto sia della domanda di nullità della CTU espletata nel giudizio di primo grado, sia della domanda di condanna al pagamento integrale delle spese di CTU del primo grado.
pag. 3/7 Quanto alle spese, domandava la compensazione integrale delle spese del secondo grado o, in subordine, la liquidazione delle stesse nei minimi previsti dalla L. 247/12 e sue modificazioni.
3.3. Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva invece contumace CP_2
3.4. All'udienza del 14/10/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti, richiamate le conclusioni e le difese svolte negli atti conclusivi depositati nei termini assegnati, chiedevano la rimessione della causa in decisione.
§ 4. Sui motivi di appello.
4.1. Con un unico motivo di appello, eccepisce la nullità della notifica Parte_1 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto avvenuta mediante spedizione al precedente indirizzo anagrafico dell'appellante, il quale al tempo della notifica aveva cambiato la propria residenza.
Il motivo va accolto.
Rilevata l'adesione della convenuta a tale motivo di appello, emerge in CP_1 ogni caso dagli atti che al 24/06/2021 – data in cui l'attrice in primo grado ha incaricato l' del Tribunale di Treviso della notifica, ex art. 139 c.p.c., dell'atto di CP_4 citazione tramite servizio postale all'indirizzo Arad (ROMANIA), Cal Timisorii 212/2 –
risiedeva all'indirizzo Timisoara (ROMANIA), Str. Cozia 88 SC B AP Parte_1
27 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione in appello).
Dalla disamina della documentazione versata in atti dall'attrice nel giudizio di prime cure risulta evidente che il primo Giudice ha errato nel ritenere perfezionata la notifica nei confronti di . Parte_1
Si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza, “In tema di notifica in materia civile, la categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a
pag. 4/7 soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/09/2024, n. 24329). Nel caso di specie, la convenuta ha incaricato dell'attività notificatoria l' del CP_1 CP_4
Tribunale di Treviso, individuando correttamente il destinatario, ma indicando un indirizzo di residenza un tempo riferibile al convenuto ma non più attuale all'epoca della notifica.
Ne consegue che, la Corte non può che rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, visto l'art. 354 c.p.c., dichiarare la nullità della sentenza 1893/2022 impugnata, con conseguente rimessione della causa al Tribunale di
Treviso, dinanzi al quale la causa medesima dovrà essere riassunta nel termine di legge, pari a mesi tre.
Parte appellante, nell'atto introduttivo del presente giudizio e nella comparsa conclusionale, chiede dichiararsi la nullità e/o inefficacia della CTU svolta nel giudizio di primo grado, nonché disporsi che le spese della consulenza tecnica liquidate nel giudizio di primo grado vengano poste interamente a carico della convenuta CP_1
.
[...]
Va osservato, preliminarmente, che secondo l'insegnamento della giurisprudenza “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass
n.12756 del 09/05/2024) e nel caso di specie l'appellante ha diffusamente rappresentato negli scritti l'interesse alla pronuncia su tale domanda, pur non riportata nel foglio di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, si rammenta che la nullità della notificazione dell'atto di citazione e, quindi, la mancata valida instaurazione del contraddittorio, comporta l'estensione della nullità a tutti gli atti successivi dipendenti, ex art. 159 c.p.c.
Ne discende che anche la CTU espletata in primo grado senza il contraddittorio dell'appellante è da ritenersi affetta da nullità, restando salva la possibilità per le parti di pag. 5/7 depositare le risultanze nel giudizio da riassumere dinnanzi al giudice di primo grado come documento di parte, che sarà soggetto alla valutazione del giudice.
Per quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello, va dichiarata la nullità della sentenza n. 1893/2022 del Tribunale di Treviso, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione innanzi il Tribunale di Treviso.
§5 Sulle spese
Trattandosi di rinvio ex art 354 c.p.c., la Corte deve provvedere, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse, liquidate come in dispositivo, la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI-2, ord. 6 maggio 2021,
n. 11865; Cass. civ., sez. III, ord. 30 aprile 2024, n. 11661). Il giudice d'appello, inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa (cfr. ex multis
Cass. civ., sez. VI-2, ord. 6 maggio 2021, n. 11865; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16765 del
16/7/2010).
Nel caso in esame l'irregolarità è addebitabile all'appellata, che non ha provveduto a munirsi di un certificato di residenza aggiornato dell'odierno appellante prima di procedere all'attività notificatoria.
E' da ritenersi irrilevante la richiesta di conferma della residenza inviata dal difensore di parte attrice al Municipio di Arad in Romania, che non avendo ricevuto riscontro imponeva, a maggior ragione, un'ulteriore indagine presso l'Ufficio anagrafe del
Comune di Moreno di Piave (TV).
Poiché dalla nullità della notifica discende la nullità della CTU, deve venire riformata la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha ripartito le spese della consulenza pro quota, sull'assunto dell'utilità del mezzo istruttorio comune alle due parti contumaci. Le spese di CTU devono pertanto venire poste interamente a carico dell'appellata . CP_1
pag. 6/7 Le spese del presente grado vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, secondo lo scaglione relativo al decisum indeterminabile di complessità bassa, nei valori prossimi ai minimi per le fasi svolte (studio e introduttiva), attesa la limitata attività svolta e l'adesione della convenuta alla prospettazione attorea sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, degli atti del giudizio inclusa la consulenza tecnica d'ufficio esperita e la nullità della sentenza n. 1893/2022 emessa dal Tribunale di Treviso e pubblicata in data
18/11/2022;
2. visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice, dinanzi al quale la causa medesima dovrà essere riassunta nel termine di legge;
3. pone interamente a carico dell'appellata le spese della CTU;
4. condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 lite del grado, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad € 829,60 per esborsi.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Caterina Caniato Dott. Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia Bettella.
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 2109/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 18/12/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Moreno Dalle Vedove e dall'avv. Alessandra Perin, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio CP_1 C.F._2 dall'avv.Andrea Tomasella, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Appellata
(C.F. ); CP_2 C.F._3
Appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 189322 pubblicata il 18/11/22 dal
Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito Dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione datato 21.06.2021 introduttivo del giudizio innanzi il Tribunale di Treviso (R.G. 4431/2021) nonché di tutti gli atti successivi, della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado e della sentenza n. 1893 del 18.11.2022 e conseguentemente rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
In ogni caso
Condannare l'attrice al pagamento nella misura integrale delle spese di CP_1
CTU, come liquidate al geom. . Controparte_3
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
Per parte appellata:
Nel merito: preso atto dell'eccezione di nullità della notifica, non ci si oppone alla declaratoria della stessa con la conseguente rimessione al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. Si chiede il rigetto della domanda di nullità della perizia elaborata dal Geom.
nel giudizio di primo grado e della domanda di condanna al pagamento CP_3 integrale delle spese di CTU del primo grado per i motivi in premessa richiamati.
Con compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio o, in subordine, con liquidazione delle stesse nei minimi previsti dalla L. 247/12 e sue modificazioni.
Ragioni Della Decisione
§1. Giudizio di primo grado Con atto di citazione conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Treviso, CP_1
e , chiedendo lo scioglimento della comunione insistente sul CP_2 Parte_1 compendio immobiliare sito in Comune di Mareno di Piave (TV) alla Via Gere n. 12, con assegnazione del compendio indiviso in via esclusiva all'attrice ed addebito dell'eccedenza da versare ai comproprietari convenuti.
All'udienza del 13/01/2022 il Giudice di primo grado dichiarava la contumacia dei convenuti e conferiva incarico al CTU per effettuare le verifiche sul compendio immobiliare oggetto di causa.
§2. Sentenza di primo grado Con sentenza n.1893/22 pubblicata il 18/11/22, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, accoglieva la domanda attorea disponendo lo scioglimento della comunione tra le parti e, accertata la non comoda divisibilità del bene, lo assegnava in pag. 2/7 proprietà esclusiva all'attrice, con obbligo di corresponsione a titolo di conguaglio della somma di €50.167,00 in favore di e di € 27.013,00 in favore di CP_2 Pt_1
. Poneva, inoltre, a carico delle parti, pro quota, le spese della CTU,
[...] compensando le spese di lite.
Nello specifico, il primo giudice, rilevata la contumacia dei convenuti, ha accolto la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il compendio immobiliare presenta abusi minori, non tali da determinare l'incommerciabilità del bene;
- parte attrice è comproprietaria per la quota maggioritaria di ½ del compendio immobiliare, il quale non è comodamente divisibile;
- le parti convenute non si sono costituite in giudizio dimostrando con ciò la mancanza di interesse all'assegnazione del bene.
§3. Giudizio di appello
3.1. Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello lamentando, con un Parte_1 unico motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la sua contumacia, allegando di non avere mai avuto conoscenza del giudizio promosso nei suoi confronti.
Insisteva, quindi, per la declaratoria di nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nonché di tutti gli atti successivi (in particolare, della consulenza tecnica espletata e della sentenza n. 1893 del 18.11.2022), con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354
c.p.c. Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al pagamento nella CP_1 misura integrale delle spese di CTU, oltre che la rifusione delle spese ed onorari del grado di appello.
3.2. Resisteva al gravame , la quale, pur non opponendosi alla declaratoria di CP_1 nullità della notifica dell'atto di citazione, chiedeva il rigetto sia della domanda di nullità della CTU espletata nel giudizio di primo grado, sia della domanda di condanna al pagamento integrale delle spese di CTU del primo grado.
pag. 3/7 Quanto alle spese, domandava la compensazione integrale delle spese del secondo grado o, in subordine, la liquidazione delle stesse nei minimi previsti dalla L. 247/12 e sue modificazioni.
3.3. Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva invece contumace CP_2
3.4. All'udienza del 14/10/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti, richiamate le conclusioni e le difese svolte negli atti conclusivi depositati nei termini assegnati, chiedevano la rimessione della causa in decisione.
§ 4. Sui motivi di appello.
4.1. Con un unico motivo di appello, eccepisce la nullità della notifica Parte_1 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto avvenuta mediante spedizione al precedente indirizzo anagrafico dell'appellante, il quale al tempo della notifica aveva cambiato la propria residenza.
Il motivo va accolto.
Rilevata l'adesione della convenuta a tale motivo di appello, emerge in CP_1 ogni caso dagli atti che al 24/06/2021 – data in cui l'attrice in primo grado ha incaricato l' del Tribunale di Treviso della notifica, ex art. 139 c.p.c., dell'atto di CP_4 citazione tramite servizio postale all'indirizzo Arad (ROMANIA), Cal Timisorii 212/2 –
risiedeva all'indirizzo Timisoara (ROMANIA), Str. Cozia 88 SC B AP Parte_1
27 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione in appello).
Dalla disamina della documentazione versata in atti dall'attrice nel giudizio di prime cure risulta evidente che il primo Giudice ha errato nel ritenere perfezionata la notifica nei confronti di . Parte_1
Si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza, “In tema di notifica in materia civile, la categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a
pag. 4/7 soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/09/2024, n. 24329). Nel caso di specie, la convenuta ha incaricato dell'attività notificatoria l' del CP_1 CP_4
Tribunale di Treviso, individuando correttamente il destinatario, ma indicando un indirizzo di residenza un tempo riferibile al convenuto ma non più attuale all'epoca della notifica.
Ne consegue che, la Corte non può che rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, visto l'art. 354 c.p.c., dichiarare la nullità della sentenza 1893/2022 impugnata, con conseguente rimessione della causa al Tribunale di
Treviso, dinanzi al quale la causa medesima dovrà essere riassunta nel termine di legge, pari a mesi tre.
Parte appellante, nell'atto introduttivo del presente giudizio e nella comparsa conclusionale, chiede dichiararsi la nullità e/o inefficacia della CTU svolta nel giudizio di primo grado, nonché disporsi che le spese della consulenza tecnica liquidate nel giudizio di primo grado vengano poste interamente a carico della convenuta CP_1
.
[...]
Va osservato, preliminarmente, che secondo l'insegnamento della giurisprudenza “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass
n.12756 del 09/05/2024) e nel caso di specie l'appellante ha diffusamente rappresentato negli scritti l'interesse alla pronuncia su tale domanda, pur non riportata nel foglio di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, si rammenta che la nullità della notificazione dell'atto di citazione e, quindi, la mancata valida instaurazione del contraddittorio, comporta l'estensione della nullità a tutti gli atti successivi dipendenti, ex art. 159 c.p.c.
Ne discende che anche la CTU espletata in primo grado senza il contraddittorio dell'appellante è da ritenersi affetta da nullità, restando salva la possibilità per le parti di pag. 5/7 depositare le risultanze nel giudizio da riassumere dinnanzi al giudice di primo grado come documento di parte, che sarà soggetto alla valutazione del giudice.
Per quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello, va dichiarata la nullità della sentenza n. 1893/2022 del Tribunale di Treviso, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione innanzi il Tribunale di Treviso.
§5 Sulle spese
Trattandosi di rinvio ex art 354 c.p.c., la Corte deve provvedere, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse, liquidate come in dispositivo, la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI-2, ord. 6 maggio 2021,
n. 11865; Cass. civ., sez. III, ord. 30 aprile 2024, n. 11661). Il giudice d'appello, inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa (cfr. ex multis
Cass. civ., sez. VI-2, ord. 6 maggio 2021, n. 11865; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16765 del
16/7/2010).
Nel caso in esame l'irregolarità è addebitabile all'appellata, che non ha provveduto a munirsi di un certificato di residenza aggiornato dell'odierno appellante prima di procedere all'attività notificatoria.
E' da ritenersi irrilevante la richiesta di conferma della residenza inviata dal difensore di parte attrice al Municipio di Arad in Romania, che non avendo ricevuto riscontro imponeva, a maggior ragione, un'ulteriore indagine presso l'Ufficio anagrafe del
Comune di Moreno di Piave (TV).
Poiché dalla nullità della notifica discende la nullità della CTU, deve venire riformata la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha ripartito le spese della consulenza pro quota, sull'assunto dell'utilità del mezzo istruttorio comune alle due parti contumaci. Le spese di CTU devono pertanto venire poste interamente a carico dell'appellata . CP_1
pag. 6/7 Le spese del presente grado vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, secondo lo scaglione relativo al decisum indeterminabile di complessità bassa, nei valori prossimi ai minimi per le fasi svolte (studio e introduttiva), attesa la limitata attività svolta e l'adesione della convenuta alla prospettazione attorea sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, degli atti del giudizio inclusa la consulenza tecnica d'ufficio esperita e la nullità della sentenza n. 1893/2022 emessa dal Tribunale di Treviso e pubblicata in data
18/11/2022;
2. visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice, dinanzi al quale la causa medesima dovrà essere riassunta nel termine di legge;
3. pone interamente a carico dell'appellata le spese della CTU;
4. condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 lite del grado, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad € 829,60 per esborsi.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Caterina Caniato Dott. Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia Bettella.
pag. 7/7