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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG 234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel. est
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo n. 234 dell'anno 2025, promossa da
entrambi con l'Avv. Dale Abozzi Parte_1 Parte_2
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: separazione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Tribunale Parte_1 Parte_2 affinché pronunciasse la loro separazione personale Le parti hanno dedotto:
-di avere contratto matrimonio concordatario in data 7 agosto 1993 in Riano, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Riano dell'anno 1993, Parte
2, n. 10, Seria A;
- che dalla loro unione sono nati due figli: (Roma, 9 ottobre 1999) e Per_1 Per_2
(Roma, 6 luglio 1994);
- da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, l'unione coniugale si è rivelata infelice, a causa anche dell'insorgenza di situazioni di insanabile contrasto;
- i coniugi hanno tentato in ogni modo di sanare i contrasti con un comportamento comprensivo e volto alla tutela dell'unione familiare, ma senza successo;
- i coniugi, dunque hanno maturato la decisione di addivenire alla separazione consensuale alle seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- assegnare la casa coniugale alla moglie. ove continuerà ad abitare;
il marito si allontanerà entro il termine di mesi sei dalla omologazione portando con sé i suoi effetti personali;
le spese ordinarie relative alla casa coniugale verranno ripartite nel seguente modo: il Sig. pagherà per intero le utenze di luce e acqua e la Tari;
le spese di Parte_2 riscaldamento (pellet e gas) verranno ripartite in ragione del 50% con la Sig.ra Pt_1
- i coniugi di chiarano di essere economicamente autosufficienti.
All'udienza del 4 aprile 2025, sostituita del deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e il loro difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la separazione consensuale dei coniugi.
I coniugi hanno dichiarato che non vi è più possibilità di riconciliazione. Il Collegio, accertata l'impossibilità di riconciliazione, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 234 dell'anno
2025:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 11 Parte_1
agosto 1967 e nato a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2
descritte;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riano di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Presidente
Michele Cappai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel. est
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo n. 234 dell'anno 2025, promossa da
entrambi con l'Avv. Dale Abozzi Parte_1 Parte_2
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: separazione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Tribunale Parte_1 Parte_2 affinché pronunciasse la loro separazione personale Le parti hanno dedotto:
-di avere contratto matrimonio concordatario in data 7 agosto 1993 in Riano, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Riano dell'anno 1993, Parte
2, n. 10, Seria A;
- che dalla loro unione sono nati due figli: (Roma, 9 ottobre 1999) e Per_1 Per_2
(Roma, 6 luglio 1994);
- da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, l'unione coniugale si è rivelata infelice, a causa anche dell'insorgenza di situazioni di insanabile contrasto;
- i coniugi hanno tentato in ogni modo di sanare i contrasti con un comportamento comprensivo e volto alla tutela dell'unione familiare, ma senza successo;
- i coniugi, dunque hanno maturato la decisione di addivenire alla separazione consensuale alle seguenti condizioni:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- assegnare la casa coniugale alla moglie. ove continuerà ad abitare;
il marito si allontanerà entro il termine di mesi sei dalla omologazione portando con sé i suoi effetti personali;
le spese ordinarie relative alla casa coniugale verranno ripartite nel seguente modo: il Sig. pagherà per intero le utenze di luce e acqua e la Tari;
le spese di Parte_2 riscaldamento (pellet e gas) verranno ripartite in ragione del 50% con la Sig.ra Pt_1
- i coniugi di chiarano di essere economicamente autosufficienti.
All'udienza del 4 aprile 2025, sostituita del deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e il loro difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la separazione consensuale dei coniugi.
I coniugi hanno dichiarato che non vi è più possibilità di riconciliazione. Il Collegio, accertata l'impossibilità di riconciliazione, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 234 dell'anno
2025:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 11 Parte_1
agosto 1967 e nato a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2
descritte;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riano di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Presidente
Michele Cappai