Art. 98.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1979, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , concernente riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1979, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , concernente riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.