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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/24
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente Dott.ssa Roberta Collidà ConSIliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 713/2024 promossa in sede di appello da
elettivamente domiciliata in Torino, via San Quintino n. 31, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Carlo Aiello che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di elettivamente domiciliato in Torino, Piazza Adriano n. 17, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Chiara Baglioni che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellato avverso la sentenza emessa in data 15.12.2023 n. 5364/2023 dal Tribunale di Torino in ordine alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
dato atto che il Procuratore Generale non intende presentare le proprie conclusioni nella causa sopraindicata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni congiunte delle parti (come richiamate a verbale di udienza 11.4.2025):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
a parziale modifica della sentenza n. 5364/2023 del 27/12/2023 del Tribunale Ordinario di Torino, disporre quanto segue.
Regime di visita • A fine settimana alterni la minore trascorrerà con il padre dal sabato sera (ore 19:00) al lunedì mattina, secondo le seguenti modalità: il padre provvederà a prendere la bambina all'orario indicato, al termine della lezione di ginnastica artistica, e la madre provvederà a riprendere la bambina presso la casa paterna entro le ore 11:00 del lunedì mattina, in periodo non scolastico, all'uscita da scuola, durante il periodo scolastico. Se verrà meno l'impegno della ginnastica, il padre potrà prendere la figlia il sabato alle ore 11:00 presso la casa materna e la madre provvederà a riprendere la bambina entro le ore 11:00 del lunedì mattina presso la casa paterna, in periodo non scolastico, all'uscita da scuola, durante il periodo scolastico.
• Per le vacanze natalizie, la minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore, secondo le seguenti modalità: negli anni pari, dal primo giorno di interruzione della didattica, coincidente con l'inizio delle vacanze natalizie sino alla sera del 30 dicembre con il padre, quindi dal 30 dicembre sino al giorno antecedente la ripresa della scuola, con la madre. Negli anni dispari detti periodi saranno invertiti e, quindi, starà con la madre dal primo
ER giorno di interruzione della didattica, c ente con l'inizio delle vacanze natalizie sino alla sera del 30 dicembre e con il padre dal 30 dicembre sino al giorno antecedente la ripresa della scuola. In ogni caso, la piccola
ER trascorrerà il giorno di Natale e la vigilia con ciascun ge alternativamente, ciascun anno, a prescindere dalla settimana di competenza. A tal fine i genitori concorderanno quale dei due giorni trascorrere insieme ad , entro il 24 novembre di ciascun anno. In difetto
ER di accordo trasc negli anni pari, il giorno di Natale con il padre e
ER la vigilia c adre. Viceversa negli anni dispari.
• Per le vacanze pasquali, negli anni pari, il padre trascorrerà con la figlia dalla sera del venerdì precedente il giorno di Pasqua sino alla sera del lunedì di Pasquetta, con riaccompagnamento della bimba presso l'abitazione della madre entro le ore 19:00. Negli anni dispari detto periodo verrà trascorso con la mamma.
• Le vacanze di carnevale verranno trascorse ad anni alterni con il genitore con il quale non verranno trascorse le vacanze di Pasqua.
• Per quanto riguarda le altre festività di calendario ed ogni eventuale “ponte” (a titolo esemplificativo 01 novembre, 08 dicembre, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 24 giugno), salvo diverso accordo, con ciascun genitore alternativamente. Qualora la festività cada a ridosso di un fine settimana, la stessa verrà accorpata al week – end di competenza, in modo comunque da consentire alla bimba di trascorrere due o più festività, ogni anno, con ciascun genitore.
• Per quanto riguarda le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno. In difetto di accordo, deciderà il padre gli anni pari e la madre gli anni dispari e la relativa decisione verrà comunicata, per iscritto, all'altro genitore entro la data del 15 maggio del relativo anno di competenza.
• Salvo che intendano festeggiarlo insieme, i genitori festeggeranno ad anni alterni il giorno del compleanno di , mettendosi d'accordo entro la data ER del 30 maggio di ciascun anno. In difetto di accordo trascorrerà il ER proprio compleanno, negli anni pari, con il padre e, con la madre, negli anni dispari.
Contributo al mantenimento
• A far data dalla mensilità di aprile 2025, il SI. concorrerà al CP_1 mantenimento della figlia versando alla genitrice taria l'importo complessivo di euro 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino, da intendersi integralmente richiamato.
Spese legali
• Le spese legali della fase di gravame sono interamente compensate, ognuno provvederà dunque al saldo del proprio difensore. Le Parti dichiarano di aver già definito, in altra sede, i reciproci rapporti di dare e avere con riferimento alle spese liquidate nel giudizio di divorzio e, pertanto, si dichiarano reciprocamente soddisfatte in ordine alle stesse, non avendo più nulla a pretendere, a tale titolo, l'una dall'altra.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 15.12.2023, il Tribunale di Torino pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 14.05.2015; disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore (n. il 27.06.2015) ad entrambi i ER genitori con residenza anagrafica e dimora ale presso il domicilio materno e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva che il SI. potesse CP_1 vedere e tenere con sé la figlia minore secondo accordi fra le parti, e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
“-nei fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera (in mancanza di altro accordo, il padre preleverà la minore dall'abitazione materna entro le ore 11 del sabato e la madre andrà a riprendere la figlia presso l'abitazione paterna entro le ore 21 della domenica, dopo cena);
-due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dalla scuola seguiti da pernotto ed accompagnamento a scuola il mattino successivo (o entro le ore 11 presso l'abitazione materna nei periodi non scolastici); in difetto di diverso accordo, il martedì ed il giovedì seguiti da pernotto;
-periodi festivi come concordati in sede di separazione consensuale”, Sotto l'aspetto economico, disponeva che il padre corrispondesse alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'assegno di € 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino;
dichiarava compensate le spese di lite tra parti nella misura di 2/3; dichiarava tenuta e condannava la SI.ra a rifondere in favore del SI. Pt_1
il restante terzo delle spese di lite, terzo che si liquidava in complessivi € CP_1
2.538,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Quanto al regime di visita con il genitore non collocatario – motivo oggetto di appello – il Primo Giudice riteneva che, salve le precisazioni/integrazioni di orario indicate in dispositivo con riguardo al calendario di visita ordinario, intese a ridurre i motivi di contrasto fra le parti, non sussistessero ragioni per introdurre variazioni al calendario concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, confermato anche con il provvedimento presidenziale, in quanto esaustivo e rispondente all'eSIenza di garantire congrui periodi di permanenza della minore con ciascun genitore, secondo un criterio di alternanza. In relazione all'aspetto economico – secondo motivo oggetto di appello – rilevava il Giudicante essere opportuno, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata in atti, confermare il contributo al mantenimento già posto a carico del padre con l'ordinanza presidenziale, pari ad
€ 250,00 mensili, considerati i maggiori oneri abitativi gravanti sul SI. CP_1
(spese di mutuo) all'indomani della separazione e il risparmio di spesa conseguito, invece, dalla SI.ra in seguito al rilascio della casa ex coniugale in Pt_1 locazione ed al trasferimento presso l'abitazione del nuovo compagno, nonché le eSIenze economiche della minore correlate all'età. Avverso la citata pronuncia interponeva tempestivo gravame la SI.ra , la Pt_1 quale chiedeva, in parziale riforma della sentenza, una modifica del calendario di visite del padre;
chiedeva, inoltre, un aumento del contributo mensile per la figlia ad € 350,00, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio;
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto della proposta impugnazione e la conferma della sentenza appellata quanto al contributo al mantenimento della figlia;
chiedeva, invece, in parziale modifica della sentenza, un calendario di visite padre-figlia secondo le modalità analiticamente indicate nell'atto di costituzione.
All'udienza dell'11.4.2025, essendo intervenuta nelle more un'intesa complessiva tra le parti, le stesse hanno precisato conclusioni congiunte, come riportate in epigrafe, e la Corte ha trattenuto la causa immediatamente a decisione avendo le parti rinunciato ai termini per il deposito di memorie.
***
La Corte, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti e ritenuto lo stesso congruo all'interesse della figlia minore, dispone e dà atto in conformità all'accordo stesso, anche in relazione alle spese di lite, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Visto l'art. 359 e 279 c.p.c. Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 5364/23, pubblicata il 27/12/2023, resa con decisione del 15/12/2023 nella causa civile iscritta al n. 11446/21 R.G. avente per oggetto divorzio giudiziale,
dato atto dell'accordo delle parti, a parziale modifica della sentenza n. 5364/2023 del 27/12/2023 del Tribunale Ordinario di Torino, confermate le altre statuizioni della stessa, dispone quanto segue.
Regime di visita • A fine settimana alterni la minore trascorrerà con il padre dal sabato sera (ore 19:00) al lunedì mattina, secondo le seguenti modalità: il padre provvederà a prendere la bambina all'orario indicato, al termine della lezione di ginnastica artistica, e la madre provvederà a riprendere la bambina presso la casa paterna entro le ore 11:00 del lunedì mattina, in periodo non scolastico, all'uscita da scuola, durante il periodo scolastico. Se verrà meno l'impegno della ginnastica, il padre potrà prendere la figlia il sabato alle ore 11:00 presso la casa materna e la madre provvederà a riprendere la bambina entro le ore 11:00 del lunedì mattina presso la casa paterna, in periodo non scolastico, all'uscita da scuola, durante il periodo scolastico.
• Per le vacanze natalizie, la minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore, secondo le seguenti modalità: negli anni pari, dal primo giorno di interruzione della didattica, coincidente con l'inizio delle vacanze natalizie sino alla sera del 30 dicembre con il padre, quindi dal 30 dicembre sino al giorno antecedente la ripresa della scuola, con la madre. Negli anni dispari detti periodi saranno invertiti e, quindi, starà con la madre dal primo
ER giorno di interruzione della didattica, coincidente con l'inizio delle vacanze natalizie sino alla sera del 30 dicembre e con il padre dal 30 dicembre sino al giorno antecedente la ripresa della scuola. In ogni caso, la piccola
ER trascorrerà il giorno di Natale e la vigilia con ciascun genitore alternativamente, ciascun anno, a prescindere dalla settimana di competenza. A tal fine i genitori concorderanno quale dei due giorni trascorrere insieme ad , entro il 24 novembre di ciascun anno. In
ER difetto di accordo trascorrerà, negli anni pari, il giorno di Natale con il
ER padre e la vigilia con la madre. Viceversa negli anni dispari.
• Per le vacanze pasquali, negli anni pari, il padre trascorrerà con la figlia dalla sera del venerdì precedente il giorno di Pasqua sino alla sera del lunedì di Pasquetta, con riaccompagnamento della bimba presso l'abitazione della madre entro le ore 19:00. Negli anni dispari detto periodo verrà trascorso con la mamma.
• Le vacanze di carnevale verranno trascorse ad anni alterni con il genitore con il quale non verranno trascorse le vacanze di Pasqua.
• Per quanto riguarda le altre festività di calendario ed ogni eventuale “ponte” (a titolo esemplificativo 01 novembre, 08 dicembre, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 24 giugno), salvo diverso accordo, con ciascun genitore alternativamente. Qualora la festività cada a ridosso di un fine settimana, la stessa verrà accorpata al week – end di competenza, in modo comunque da consentire alla bimba di trascorrere due o più festività, ogni anno, con ciascun genitore.
• Per quanto riguarda le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno. In difetto di accordo, deciderà il padre gli anni pari e la madre gli anni dispari e la relativa decisione verrà comunicata, per iscritto, all'altro genitore entro la data del 15 maggio del relativo anno di competenza. • Salvo che intendano festeggiarlo insieme, i genitori festeggeranno ad anni alterni il giorno del compleanno di , mettendosi d'accordo entro la ER data del 30 maggio di ciascun anno. In difetto di accordo trascorrerà ER il proprio compleanno, negli anni pari, con il padre e, con la madre, negli anni dispari.
Contributo al mantenimento
• A far data dalla mensilità di aprile 2025 il SI. concorrerà al CP_1 mantenimento della figlia versando alla genitrice collocataria l'importo complessivo di euro 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino, da intendersi integralmente richiamato.
Spese legali
• Le spese legali della fase di gravame sono interamente compensate, ognuno provvederà dunque al saldo del proprio difensore.
• Le Parti danno atto di aver già definito, in altra sede, i reciproci rapporti di dare e avere con riferimento alle spese liquidate nel giudizio di divorzio e, pertanto, si dichiarano reciprocamente soddisfatte in ordine alle stesse, non avendo più nulla a pretendere, a tale titolo, l'una dall'altra.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di conSIlio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 11.4.2025.
Il ConSIliere estensore Dott.ssa Anna Giulia Melilli
Il Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente Dott.ssa Roberta Collidà ConSIliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 713/2024 promossa in sede di appello da
elettivamente domiciliata in Torino, via San Quintino n. 31, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Carlo Aiello che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di elettivamente domiciliato in Torino, Piazza Adriano n. 17, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Chiara Baglioni che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellato avverso la sentenza emessa in data 15.12.2023 n. 5364/2023 dal Tribunale di Torino in ordine alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
dato atto che il Procuratore Generale non intende presentare le proprie conclusioni nella causa sopraindicata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni congiunte delle parti (come richiamate a verbale di udienza 11.4.2025):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
a parziale modifica della sentenza n. 5364/2023 del 27/12/2023 del Tribunale Ordinario di Torino, disporre quanto segue.
Regime di visita • A fine settimana alterni la minore trascorrerà con il padre dal sabato sera (ore 19:00) al lunedì mattina, secondo le seguenti modalità: il padre provvederà a prendere la bambina all'orario indicato, al termine della lezione di ginnastica artistica, e la madre provvederà a riprendere la bambina presso la casa paterna entro le ore 11:00 del lunedì mattina, in periodo non scolastico, all'uscita da scuola, durante il periodo scolastico. Se verrà meno l'impegno della ginnastica, il padre potrà prendere la figlia il sabato alle ore 11:00 presso la casa materna e la madre provvederà a riprendere la bambina entro le ore 11:00 del lunedì mattina presso la casa paterna, in periodo non scolastico, all'uscita da scuola, durante il periodo scolastico.
• Per le vacanze natalizie, la minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore, secondo le seguenti modalità: negli anni pari, dal primo giorno di interruzione della didattica, coincidente con l'inizio delle vacanze natalizie sino alla sera del 30 dicembre con il padre, quindi dal 30 dicembre sino al giorno antecedente la ripresa della scuola, con la madre. Negli anni dispari detti periodi saranno invertiti e, quindi, starà con la madre dal primo
ER giorno di interruzione della didattica, c ente con l'inizio delle vacanze natalizie sino alla sera del 30 dicembre e con il padre dal 30 dicembre sino al giorno antecedente la ripresa della scuola. In ogni caso, la piccola
ER trascorrerà il giorno di Natale e la vigilia con ciascun ge alternativamente, ciascun anno, a prescindere dalla settimana di competenza. A tal fine i genitori concorderanno quale dei due giorni trascorrere insieme ad , entro il 24 novembre di ciascun anno. In difetto
ER di accordo trasc negli anni pari, il giorno di Natale con il padre e
ER la vigilia c adre. Viceversa negli anni dispari.
• Per le vacanze pasquali, negli anni pari, il padre trascorrerà con la figlia dalla sera del venerdì precedente il giorno di Pasqua sino alla sera del lunedì di Pasquetta, con riaccompagnamento della bimba presso l'abitazione della madre entro le ore 19:00. Negli anni dispari detto periodo verrà trascorso con la mamma.
• Le vacanze di carnevale verranno trascorse ad anni alterni con il genitore con il quale non verranno trascorse le vacanze di Pasqua.
• Per quanto riguarda le altre festività di calendario ed ogni eventuale “ponte” (a titolo esemplificativo 01 novembre, 08 dicembre, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 24 giugno), salvo diverso accordo, con ciascun genitore alternativamente. Qualora la festività cada a ridosso di un fine settimana, la stessa verrà accorpata al week – end di competenza, in modo comunque da consentire alla bimba di trascorrere due o più festività, ogni anno, con ciascun genitore.
• Per quanto riguarda le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno. In difetto di accordo, deciderà il padre gli anni pari e la madre gli anni dispari e la relativa decisione verrà comunicata, per iscritto, all'altro genitore entro la data del 15 maggio del relativo anno di competenza.
• Salvo che intendano festeggiarlo insieme, i genitori festeggeranno ad anni alterni il giorno del compleanno di , mettendosi d'accordo entro la data ER del 30 maggio di ciascun anno. In difetto di accordo trascorrerà il ER proprio compleanno, negli anni pari, con il padre e, con la madre, negli anni dispari.
Contributo al mantenimento
• A far data dalla mensilità di aprile 2025, il SI. concorrerà al CP_1 mantenimento della figlia versando alla genitrice taria l'importo complessivo di euro 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino, da intendersi integralmente richiamato.
Spese legali
• Le spese legali della fase di gravame sono interamente compensate, ognuno provvederà dunque al saldo del proprio difensore. Le Parti dichiarano di aver già definito, in altra sede, i reciproci rapporti di dare e avere con riferimento alle spese liquidate nel giudizio di divorzio e, pertanto, si dichiarano reciprocamente soddisfatte in ordine alle stesse, non avendo più nulla a pretendere, a tale titolo, l'una dall'altra.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 15.12.2023, il Tribunale di Torino pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 14.05.2015; disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore (n. il 27.06.2015) ad entrambi i ER genitori con residenza anagrafica e dimora ale presso il domicilio materno e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva che il SI. potesse CP_1 vedere e tenere con sé la figlia minore secondo accordi fra le parti, e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
“-nei fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera (in mancanza di altro accordo, il padre preleverà la minore dall'abitazione materna entro le ore 11 del sabato e la madre andrà a riprendere la figlia presso l'abitazione paterna entro le ore 21 della domenica, dopo cena);
-due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dalla scuola seguiti da pernotto ed accompagnamento a scuola il mattino successivo (o entro le ore 11 presso l'abitazione materna nei periodi non scolastici); in difetto di diverso accordo, il martedì ed il giovedì seguiti da pernotto;
-periodi festivi come concordati in sede di separazione consensuale”, Sotto l'aspetto economico, disponeva che il padre corrispondesse alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'assegno di € 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino;
dichiarava compensate le spese di lite tra parti nella misura di 2/3; dichiarava tenuta e condannava la SI.ra a rifondere in favore del SI. Pt_1
il restante terzo delle spese di lite, terzo che si liquidava in complessivi € CP_1
2.538,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Quanto al regime di visita con il genitore non collocatario – motivo oggetto di appello – il Primo Giudice riteneva che, salve le precisazioni/integrazioni di orario indicate in dispositivo con riguardo al calendario di visita ordinario, intese a ridurre i motivi di contrasto fra le parti, non sussistessero ragioni per introdurre variazioni al calendario concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, confermato anche con il provvedimento presidenziale, in quanto esaustivo e rispondente all'eSIenza di garantire congrui periodi di permanenza della minore con ciascun genitore, secondo un criterio di alternanza. In relazione all'aspetto economico – secondo motivo oggetto di appello – rilevava il Giudicante essere opportuno, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata in atti, confermare il contributo al mantenimento già posto a carico del padre con l'ordinanza presidenziale, pari ad
€ 250,00 mensili, considerati i maggiori oneri abitativi gravanti sul SI. CP_1
(spese di mutuo) all'indomani della separazione e il risparmio di spesa conseguito, invece, dalla SI.ra in seguito al rilascio della casa ex coniugale in Pt_1 locazione ed al trasferimento presso l'abitazione del nuovo compagno, nonché le eSIenze economiche della minore correlate all'età. Avverso la citata pronuncia interponeva tempestivo gravame la SI.ra , la Pt_1 quale chiedeva, in parziale riforma della sentenza, una modifica del calendario di visite del padre;
chiedeva, inoltre, un aumento del contributo mensile per la figlia ad € 350,00, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio;
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto della proposta impugnazione e la conferma della sentenza appellata quanto al contributo al mantenimento della figlia;
chiedeva, invece, in parziale modifica della sentenza, un calendario di visite padre-figlia secondo le modalità analiticamente indicate nell'atto di costituzione.
All'udienza dell'11.4.2025, essendo intervenuta nelle more un'intesa complessiva tra le parti, le stesse hanno precisato conclusioni congiunte, come riportate in epigrafe, e la Corte ha trattenuto la causa immediatamente a decisione avendo le parti rinunciato ai termini per il deposito di memorie.
***
La Corte, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti e ritenuto lo stesso congruo all'interesse della figlia minore, dispone e dà atto in conformità all'accordo stesso, anche in relazione alle spese di lite, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Visto l'art. 359 e 279 c.p.c. Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 5364/23, pubblicata il 27/12/2023, resa con decisione del 15/12/2023 nella causa civile iscritta al n. 11446/21 R.G. avente per oggetto divorzio giudiziale,
dato atto dell'accordo delle parti, a parziale modifica della sentenza n. 5364/2023 del 27/12/2023 del Tribunale Ordinario di Torino, confermate le altre statuizioni della stessa, dispone quanto segue.
Regime di visita • A fine settimana alterni la minore trascorrerà con il padre dal sabato sera (ore 19:00) al lunedì mattina, secondo le seguenti modalità: il padre provvederà a prendere la bambina all'orario indicato, al termine della lezione di ginnastica artistica, e la madre provvederà a riprendere la bambina presso la casa paterna entro le ore 11:00 del lunedì mattina, in periodo non scolastico, all'uscita da scuola, durante il periodo scolastico. Se verrà meno l'impegno della ginnastica, il padre potrà prendere la figlia il sabato alle ore 11:00 presso la casa materna e la madre provvederà a riprendere la bambina entro le ore 11:00 del lunedì mattina presso la casa paterna, in periodo non scolastico, all'uscita da scuola, durante il periodo scolastico.
• Per le vacanze natalizie, la minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore, secondo le seguenti modalità: negli anni pari, dal primo giorno di interruzione della didattica, coincidente con l'inizio delle vacanze natalizie sino alla sera del 30 dicembre con il padre, quindi dal 30 dicembre sino al giorno antecedente la ripresa della scuola, con la madre. Negli anni dispari detti periodi saranno invertiti e, quindi, starà con la madre dal primo
ER giorno di interruzione della didattica, coincidente con l'inizio delle vacanze natalizie sino alla sera del 30 dicembre e con il padre dal 30 dicembre sino al giorno antecedente la ripresa della scuola. In ogni caso, la piccola
ER trascorrerà il giorno di Natale e la vigilia con ciascun genitore alternativamente, ciascun anno, a prescindere dalla settimana di competenza. A tal fine i genitori concorderanno quale dei due giorni trascorrere insieme ad , entro il 24 novembre di ciascun anno. In
ER difetto di accordo trascorrerà, negli anni pari, il giorno di Natale con il
ER padre e la vigilia con la madre. Viceversa negli anni dispari.
• Per le vacanze pasquali, negli anni pari, il padre trascorrerà con la figlia dalla sera del venerdì precedente il giorno di Pasqua sino alla sera del lunedì di Pasquetta, con riaccompagnamento della bimba presso l'abitazione della madre entro le ore 19:00. Negli anni dispari detto periodo verrà trascorso con la mamma.
• Le vacanze di carnevale verranno trascorse ad anni alterni con il genitore con il quale non verranno trascorse le vacanze di Pasqua.
• Per quanto riguarda le altre festività di calendario ed ogni eventuale “ponte” (a titolo esemplificativo 01 novembre, 08 dicembre, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 24 giugno), salvo diverso accordo, con ciascun genitore alternativamente. Qualora la festività cada a ridosso di un fine settimana, la stessa verrà accorpata al week – end di competenza, in modo comunque da consentire alla bimba di trascorrere due o più festività, ogni anno, con ciascun genitore.
• Per quanto riguarda le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno. In difetto di accordo, deciderà il padre gli anni pari e la madre gli anni dispari e la relativa decisione verrà comunicata, per iscritto, all'altro genitore entro la data del 15 maggio del relativo anno di competenza. • Salvo che intendano festeggiarlo insieme, i genitori festeggeranno ad anni alterni il giorno del compleanno di , mettendosi d'accordo entro la ER data del 30 maggio di ciascun anno. In difetto di accordo trascorrerà ER il proprio compleanno, negli anni pari, con il padre e, con la madre, negli anni dispari.
Contributo al mantenimento
• A far data dalla mensilità di aprile 2025 il SI. concorrerà al CP_1 mantenimento della figlia versando alla genitrice collocataria l'importo complessivo di euro 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino, da intendersi integralmente richiamato.
Spese legali
• Le spese legali della fase di gravame sono interamente compensate, ognuno provvederà dunque al saldo del proprio difensore.
• Le Parti danno atto di aver già definito, in altra sede, i reciproci rapporti di dare e avere con riferimento alle spese liquidate nel giudizio di divorzio e, pertanto, si dichiarano reciprocamente soddisfatte in ordine alle stesse, non avendo più nulla a pretendere, a tale titolo, l'una dall'altra.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di conSIlio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 11.4.2025.
Il ConSIliere estensore Dott.ssa Anna Giulia Melilli
Il Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere