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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 250 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 250 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il CP_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BOSCHETTI CHIARA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. DONINI ALBERTO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/02/2025 con il quale e CP_1 CP_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 22.07.2016, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati: il marito conserverà la residenza nella casa coniugale in Santarcangelo di R. (RN), Via Aldo Moro n. 26, int.1, mentre la Sig. , unitamente ai CP_1
propri figli, e , trasferirà la residenza nella nuova abitazione Persona_1 Persona_2
in Santarcangelo di R. (RN), Via Ronchi n. 407. A tali fini, la Sig.ra si impegna a compiere CP_1
ogni attività eventualmente richiestale per il trasferimento del contratto di locazione (con ACER) al
Sig. e questi, allorché risulterà effettivo intestatario del contratto, provvederà a volturare CP_2
tutte le utenze a suo nome. Nel frattempo, ogni onere per canoni ed utenze sarà sostenuto integralmente dal Sig. impegnandosi la Sig.ra a rimettere al medesimo quanto CP_2 CP_1
necessario affinché possa provvedervi.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere pertanto autonomamente al rispettivo mantenimento, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia assegno periodico;
3. A definizione di ogni questione economica tra le parti, il Sig. si impegna a versare CP_2 in favore della Sig. l'importo omnicomprensivo di € 1.000,00 (euro mille/00), di cui € CP_1
500,00 al momento della sottoscrizione del presente ricorso ed ulteriori € 500,00 al momento della emissione dell'omologa della separazione. Resta pertanto inteso che i rispettivi finanziamenti e/o altri eventuali impegni assunti nell'interesse della famiglia sono e restano a carico del soggetto a cui sono formalmente intestati e con il pagamento della suddetta somma, le parti non avranno null'altro a che pretendere per nessuna ragione o causa;
4. Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori alla solidarietà di cui all'art. 13 c. VIII Legge n. 247/2012.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di alle CP_1 CP_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 22 Parte I Anno 2016 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 250 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il CP_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BOSCHETTI CHIARA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. DONINI ALBERTO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/02/2025 con il quale e CP_1 CP_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 22.07.2016, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati: il marito conserverà la residenza nella casa coniugale in Santarcangelo di R. (RN), Via Aldo Moro n. 26, int.1, mentre la Sig. , unitamente ai CP_1
propri figli, e , trasferirà la residenza nella nuova abitazione Persona_1 Persona_2
in Santarcangelo di R. (RN), Via Ronchi n. 407. A tali fini, la Sig.ra si impegna a compiere CP_1
ogni attività eventualmente richiestale per il trasferimento del contratto di locazione (con ACER) al
Sig. e questi, allorché risulterà effettivo intestatario del contratto, provvederà a volturare CP_2
tutte le utenze a suo nome. Nel frattempo, ogni onere per canoni ed utenze sarà sostenuto integralmente dal Sig. impegnandosi la Sig.ra a rimettere al medesimo quanto CP_2 CP_1
necessario affinché possa provvedervi.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere pertanto autonomamente al rispettivo mantenimento, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia assegno periodico;
3. A definizione di ogni questione economica tra le parti, il Sig. si impegna a versare CP_2 in favore della Sig. l'importo omnicomprensivo di € 1.000,00 (euro mille/00), di cui € CP_1
500,00 al momento della sottoscrizione del presente ricorso ed ulteriori € 500,00 al momento della emissione dell'omologa della separazione. Resta pertanto inteso che i rispettivi finanziamenti e/o altri eventuali impegni assunti nell'interesse della famiglia sono e restano a carico del soggetto a cui sono formalmente intestati e con il pagamento della suddetta somma, le parti non avranno null'altro a che pretendere per nessuna ragione o causa;
4. Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori alla solidarietà di cui all'art. 13 c. VIII Legge n. 247/2012.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di alle CP_1 CP_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 22 Parte I Anno 2016 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi