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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 11/02/2026, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1244/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4875/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 6 90127 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 657/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41088 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 645/2025 depositato il
18/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 14.09.2024 al comune di Palermo e trasmesso il 10.10.2024 alla
Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza n. 657/2024, pronunciata il 09.02.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 4^ di Palermo, e depositata il 19.02.2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso.
Il contenzioso trae origine dall'avviso di accertamento n. 41088 del 10.12.2021, notificato dal comune di Palermo al contribuente, Ing. Ricorrente_1, il 24.03.2022, per il mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2016 di € 426,20 euro con riguardo alle seguenti unità immobiliari:
1) Dati_Catastali_1 – Sub 0026 – Indirizzo_1, Cat. A/2;
2) Dati_Catastali_2 – Sub 0075 – Indirizzo_2, Cat. C/6;
3) Dati_Catastali_3 – Sub 0033 – Indirizzo_3, Cat. C/1
4) Dati_Catastali_4 – Sub 0034 – Indirizzo_4, Cat. C/1
Con il ricorso introduttivo il Contribuente eccepiva: a) il mancato riconoscimento dell'agevolazione IMU per immobili locati ai sensi della L.431/98 art.2, comma 3 di cui all'unità 1) Dati_Catastali_1 sub 26; b) il mancato riconoscimento dell'agevolazione per pertinenza dell'abitazione principale, di cui all'unità 2) Dati_Catastali_2 sub 75; c) l'errata individuazione, da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Palermo, della data di trascrizione nel Registro Immobiliare degli immobili sub. 3) e sub. 4).
Il comune di Palermo non si costituiva in giudizio.
Il Comune con nota prot. 1503720 del 29.11.2022 notificata il 29.11.2022 ha parzialmente modificato l'originario importo richiesto (da € 426,20 ad € 346,11) riconoscendo la deduzione di cui all'immobile sub 2) in quanto pertinenza dell'abitazione principale dell'appellante.
I primi Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso perché l'avviso di accertamento è stato notificato il
24.03.2022 mentre il ricorso è stato proposto tardivamente, oltre i 60 giorni, il 31.08.2022.
Con l'odierno atto di appello il Contribuente contesta la sentenza di primo grado preliminarmente deducendone la tempestività per via dell'accertamento con adesione presentato il 13.04.2022; reitera le eccezioni addotte in primo grado e chiede la riforma della sentenza di primo grado
Il comune di Palermo non risulta costituito.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Contribuente è fondato e va accolto.
Preliminarmente, circa l'ammissibilità e tempestività del ricorso introduttivo, occorre evidenziare che il contribuente ha prodotto l'accertamento con adesione notificato il 13.04.2022 nonché copia della pec di trasmissione.
L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 218/97 prevede che nel caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, i termini per impugnare l'atto sono sospesi per 90 giorni. Il contribuente, pertanto, ai fini della proposizione del ricorso, avrà a disposizione oltre ai rituali 60 giorni anche ulteriori 90 giorni previsti dalla legge.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente il 24.03.2022, pertanto - considerato che l'accertamento con adesione è stato proposto il 13.04.2022 ed il periodo di sospensione feriale - il termine per la proposizione del ricorso spirava il 22.09.2022.
Il ricorso, pertanto, è tempestivo.
Riguardo agli altri motivi di appello: a) il contribuente ha depositato nel giudizio di primo grado il contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98, per cui va accolta la richiesta di riduzione dell'imposta del 25%; b) il contribuente ha prodotto i decreti di trasferimento delle unità immobiliari sub. 3)
e sub 4) dai quali si evince che per il primo non vi sono imposte da pagare per il 2016, mentre per il secondo soltanto i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.
In conclusione deve essere accolto l'appello del contribuente, riformata la sentenza di primo grado ed annullato l'avviso di accertamento originariamente impugnato.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Contribuente e condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 200,00 per il primo grado ed € 300,00 per il secondo grado.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4875/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 6 90127 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 657/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41088 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 645/2025 depositato il
18/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 14.09.2024 al comune di Palermo e trasmesso il 10.10.2024 alla
Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza n. 657/2024, pronunciata il 09.02.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 4^ di Palermo, e depositata il 19.02.2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso.
Il contenzioso trae origine dall'avviso di accertamento n. 41088 del 10.12.2021, notificato dal comune di Palermo al contribuente, Ing. Ricorrente_1, il 24.03.2022, per il mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2016 di € 426,20 euro con riguardo alle seguenti unità immobiliari:
1) Dati_Catastali_1 – Sub 0026 – Indirizzo_1, Cat. A/2;
2) Dati_Catastali_2 – Sub 0075 – Indirizzo_2, Cat. C/6;
3) Dati_Catastali_3 – Sub 0033 – Indirizzo_3, Cat. C/1
4) Dati_Catastali_4 – Sub 0034 – Indirizzo_4, Cat. C/1
Con il ricorso introduttivo il Contribuente eccepiva: a) il mancato riconoscimento dell'agevolazione IMU per immobili locati ai sensi della L.431/98 art.2, comma 3 di cui all'unità 1) Dati_Catastali_1 sub 26; b) il mancato riconoscimento dell'agevolazione per pertinenza dell'abitazione principale, di cui all'unità 2) Dati_Catastali_2 sub 75; c) l'errata individuazione, da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Palermo, della data di trascrizione nel Registro Immobiliare degli immobili sub. 3) e sub. 4).
Il comune di Palermo non si costituiva in giudizio.
Il Comune con nota prot. 1503720 del 29.11.2022 notificata il 29.11.2022 ha parzialmente modificato l'originario importo richiesto (da € 426,20 ad € 346,11) riconoscendo la deduzione di cui all'immobile sub 2) in quanto pertinenza dell'abitazione principale dell'appellante.
I primi Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso perché l'avviso di accertamento è stato notificato il
24.03.2022 mentre il ricorso è stato proposto tardivamente, oltre i 60 giorni, il 31.08.2022.
Con l'odierno atto di appello il Contribuente contesta la sentenza di primo grado preliminarmente deducendone la tempestività per via dell'accertamento con adesione presentato il 13.04.2022; reitera le eccezioni addotte in primo grado e chiede la riforma della sentenza di primo grado
Il comune di Palermo non risulta costituito.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Contribuente è fondato e va accolto.
Preliminarmente, circa l'ammissibilità e tempestività del ricorso introduttivo, occorre evidenziare che il contribuente ha prodotto l'accertamento con adesione notificato il 13.04.2022 nonché copia della pec di trasmissione.
L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 218/97 prevede che nel caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, i termini per impugnare l'atto sono sospesi per 90 giorni. Il contribuente, pertanto, ai fini della proposizione del ricorso, avrà a disposizione oltre ai rituali 60 giorni anche ulteriori 90 giorni previsti dalla legge.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente il 24.03.2022, pertanto - considerato che l'accertamento con adesione è stato proposto il 13.04.2022 ed il periodo di sospensione feriale - il termine per la proposizione del ricorso spirava il 22.09.2022.
Il ricorso, pertanto, è tempestivo.
Riguardo agli altri motivi di appello: a) il contribuente ha depositato nel giudizio di primo grado il contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98, per cui va accolta la richiesta di riduzione dell'imposta del 25%; b) il contribuente ha prodotto i decreti di trasferimento delle unità immobiliari sub. 3)
e sub 4) dai quali si evince che per il primo non vi sono imposte da pagare per il 2016, mentre per il secondo soltanto i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.
In conclusione deve essere accolto l'appello del contribuente, riformata la sentenza di primo grado ed annullato l'avviso di accertamento originariamente impugnato.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Contribuente e condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 200,00 per il primo grado ed € 300,00 per il secondo grado.