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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 6.2.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023 al n. 3263, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso dall'Avv. Andrea Ranalli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, via M. Mastroianni n. 14,
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1
aveva lavorato per circa 8 anni come operaio esterno presso il Comune di Ceccano e, successivamente, per circa 21 anni, come escavatorista ed operatore di mezzi meccanici per movimento terra;
2) l'attività come operaio comunale, esercitata 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana, era essenzialmente incentrata sulla manutenzione di strade e di condotte idriche e fognarie;
3) oltre a dover guidare la macchina meccanica cd. Terna, aveva svolto anche un'attività consistita nel costante utilizzo di piccone, pala e rullo a mano per la realizzazione di scavi, da svuotare e poi riempire e ripianare, ovvero per riparare buche sulla strada stendendo con la pala breccia ed asfalto;
4) come titolare di ditta individuale di movimento terra ed escavatorista,
l'attività, incentrata anche in tal caso sulla manutenzione di strade ed impianti idrici, era svolta per
8-10 ore al giorno per 5-6- giorni a settimana ed era consistita nel trasportare col camion terra, breccia, asfalto o blocchi di cemento dai luoghi di carico fino ai vari cantiere, dover riversare anche manualmente il carico;
5) l'attività svolta con sottoposizione a movimenti continui e ripetuti, continua assunzione sotto sforzo di posture incongrue, con costante affaticamento del dorso e della schiena, frequentemente in posizione ricurva per tempi prolungati, con sovraccarico continuo e ripetitivo del tratto lombo sacrale, con repentini e ripetuti passaggi da una posizione eretta ad una posizione ricurva o accovacciata, aveva comportato l'insorgenza a suo carico di una spondilodiscoartrosi lombosacrale e retrolistesi di L5 per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il riconoscimento della predetta malattia CP_1
professionale e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico pari all'8%, o comunque superiore al 6%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1
prestazione dovuta, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
I testi escussi hanno confermato che l'attore era titolare di una ditta che si occupava di movimento terra e scavi. L'attività consisteva nella guida di mezzi pesanti quali ruspa, camion, trattore ed escavatore e comportava l'utilizzo di strumenti quali pala e picco, lavorando sempre a mano.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare a riflesso funzionale con risentimento radicolare, con un danno biologico nella misura dell'8%, come ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente nella predetta misura il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nella voce 193 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste integralmente a carico dell'Istituto soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare a riflesso funzionale con risentimento radicolare, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura dell'8%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3 3) condanna l'Istituto a rifondere al ricorrente le spese del giudizio liquidate in €.1.800,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 06/02/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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