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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.Claudio Baglioni Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 117/2022 del ruolo generale promossa da:
n.q. di procuratrice di Parte_1 Controparte_1
Parte_2
Appellante
(Avv.Massimo Luconi)
Contro
Controparte_2
Appellata
(Avv.Fulvio Carlo Maiorca)
In data 28/7/2009 contraeva un mutuo con la Controparte_2 Controparte_3
che gli concedeva a tale titolo un finanziamento di originari € 78.977,20
[...]
con obbligo di rimborso entro anni 35 a mezzo di n. 140 rate trimestrali comprensive di capitale ed interessi. Il 21/11/2016 certo si accollava ex art. 1273 c.c. il Persona_1
debito residuo del mutuo concesso dalla banca alla mutuataria e, quindi, Controparte_2
si assumeva gli obblighi derivanti dal suddetto contratto. Parte mutuataria si rendeva inadempiente agli obblighi derivanti dal rapporto negoziale quanto a tre rate, sin da quella a scadere in data 01/01/2019, e determinava così in virtù degli accordi negoziali e dell'art. 40 comma 2° d.lgs. 385/93, la risoluzione del contratto con il consequenziale diritto dell'Istituto concedente ad esigere l'integrale pagamento del credito residuo e
,pertanto, il 1/Febbraio/2020 la Banca creditrice notificava alla un atto Controparte_2 di precetto per €.65.089,40. Tale atto è stato oggetto di opposizione da parte della che si rivolgeva al Tribunale di Perugia chiedendo “ In via principale e CP_2 preliminare: dichiarare la nullità dell'opposto precetto, per violazione dell'art. 480 cpc in relazione agli artt 156, 617 2. Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve alla per le ragioni dedotte in narrativa e Controparte_3 conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato a in Controparte_2 data 01.02.2020”. Parte opponente rilevava a sostegno della propria tesi che nel precetto oggetto di contestazione era stata l'omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo nonché la mancata allegazione dello stesso, pertanto, ne deduceva l'impossibilità di poter avere una piena cognizione dell'oggetto della domanda, con preclusione del proprio diritto di difesa. Asseriva ancora l'inesistenza del credito azionato dall'opposta.
Per fatti estranei alla controversia in esame rilevati in una controversia vertente tra e ove si rileva che la aveva acquistato da certa Controparte_3 CP_4 CP_2
l'immobile oggetto di muto accollandosi il debito residuo e subentrando Persona_2
Contr nella medesima posizione negoziale;
avrebbe quindi impropriamente dato corso alla cancellazione totale della garanzia che gravava il bene e di qui l'azione tra gli
Istituti. Per tali motivazioni la aveva deciso di soprassedere alla CP_5
costituzione nel giudizio di opposizione a precetto e di non procedere con l'azione esecutiva. In data 25/11/2020, successivamente all'udienza di trattazione, si costituiva però quale procuratrice di Parte_1 Controparte_1
pag. 2/6 cessionaria del credito in questione in forza di scissione stipulata con Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:“Voglia l'Ill.mo Controparte_3
Tribunale adito, contrariis reiectiis, così provvedere: - in via preliminare ed assorbente:
-dichiarare la cessazione della materia del contendere, per quanto esposto al paragrafo §
2; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancata cessazione della materia del contendere, rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa: in via istruttoria: ai sensi dell'art. 2719 c.c., si insiste nel disconoscimento della conformità della copia fotostatica del precetto prodotta dalla signora all'originale in suo possesso consegnatole dall'agente postale. Con CP_2 vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014.” Con sentenza n. 1525/2021 pubblicata il
10/11/2021, il Tribunale di Perugia dichiarava cessata la materia del contendere con condanna della parte convenuta a rimborsare alla parte attrice-opponente le spese di lite sulla scorta di attribuzione della cd. soccombenza virtuale.
Parte appellante si duole della pronuncia di primo grado sottoponendo alla Corte il seguente motivo di gravame:
-Violazione ed errata applicazione degli artt. 474 c.p.c., 480 c.p.c., 2808 c.c. e 91 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto che fosse “virtualmente soccombente” per CP_6
inesistenza del titolo esecutivo e per averla condannata al pagamento delle spese di lite.
In particolare si contesta l'errata ricostruzione fattuale operata dal Primo Giudice laddove afferma che parte opposta avrebbe ammesso in giudizio di non avere titolo esecutivo, circostanza questa che precluderebbe l'azione esecutiva. Inoltre che il venir meno della garanzia ipotecaria inficerebbe irrimediabilmente l'efficacia e la validità dell'atto di precetto opposto. Ha rilevato assorbite le ulteriori eccezioni di validità dell'atto di precetto prospettate dall'opponente ed in virtù della cd. soccombenza virtuale ha gravato l'opposta delle spese di lite. Parte appellante ha ,pertanto, domandato, in accoglimento dell' appello parziale avverso la sentenza impugnata n.
1525/2021 pubblicata dalTribunale di Perugia il 10/11/2021 resa a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 985/2020 non notificata ai sensi dell'art. 170 c.p.c.: - riformare i capi di sentenza nei quali il Tribunale ha ritenuto che
[...]
fosse soccombente virtuale;
- per l'effetto, Parte_3
riformare il capo di sentenza in cui Parte_3
stata condannata al pagamento delle spese di lite;
- condannare la signora CP_2
pag. 3/6
alla restituzione, in favore di CP_2 Parte_3
della somma di € 4.290,54 alla stessa corrisposta in forza della sentenza di
[...]
primo grado. Con condanna alle spese del doppio grado.
Parte appellata dal canto suo, evidenziando l'infondatezza in fatto e diritto della doglianza, ha insistito per la reiezione del gravame ed il favore delle spese anche di questo grado di giudizio.
La Corte osserva preliminarmente che l'appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti all'indicazione delle parti del provvedimento che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la sua ammissibilità.
Questo Collegio non condivide le valutazioni del Tribunale laddove a sostegno della propria decisione afferma che la Soc. e per essa Parte_3
la avrebbe ammesso nel giudizio di primo grado di non Parte_1
essere in possesso di titolo esecutivo (pag.3 .. l'ammissione da parte del creditore della mancanza del titolo esecutivo preclude la prosecuzione del giudizio d'esecuzione, essendo intervenuto il riconoscimento dell'illegittimità della minacciata azione esecutiva…). Inoltre, sempre secondo la tesi del Tribunale, il venir meno della garanzia ipotecaria inficerebbe irrimediabilmente l'efficacia e la validità dell'atto di precetto opposto. Ad una attenta disamina degli atti difensivi di parte opposta la stessa non appare aver mai ammesso l'inesistenza del titolo esecutivo, anzi al contrario attesta che il mutuo fondiario azionato è pienamente valido ed efficace, essendo venuta meno solo la garanzia ipotecaria avendo la cedente rilasciato l'assenso per la cancellazione ipotecaria (assenso rilevato illegittimo e per il cui fatto vi è controversia tra cessionaria e cedente del credito derivante dal mutuo cui è subentrata la ). Parte Controparte_2
opposta non ha mai riconosciuto l'illegittimità della minacciata azione esecutiva ma ha solamente dedotto il venir meno della garanzia ipotecaria per fatto di terzo ( . CP_4
Tale carenza della garanzia non preclude certamente la possibilità di agire esecutivamente nei confronti della debitrice – atteso che tale debito Controparte_2
appare solamente degradato da ipotecario a chirografario. Parte opponente ha testualmente dedotto sul punto:” “il mancato annotamento della surroga a margine Cont dell'ipoteca, in luogo della quale ha proceduto alla comunicazione di estinzione
pag. 4/6
dell'obbligazione, ha impedito che la garanzia del credito si trasferisse alla
[...]
ma non di certo ha determinato il venir meno del Controparte_3
credito stesso. È, pertanto, indubbio che il credito, pur essendo stato privato della sua garanzia accessoria, ancora esiste, suffragato dal contratto di mutuo fondiario, ai sensi degli artt. 38 e ss. d.lgs. 385/1993, a rogito Notaio di Bastia Umbra del Persona_3
28 luglio 2009 rep. n. 21612 e racc. 12838, registrato a Perugia il 27 settembre 2009 al numero 13993” – non ponendo in essere alcun riconoscimento di carenza di titolo esecutivo – la circostanza di non aver dato corso all'attività esecutiva rappresenta una libera scelta insindacabile del creditore. Pertanto appare censurabile anche il consequenziale passaggio della pronuncia gravata ove si afferma “intervenuto il riconoscimento dell'illegittimità della minacciata azione esecutiva di cui l'esistenza di un valido titolo esecutivo, invece carente, costituiva il presupposto.” A ben vedere parte opposta ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere non già perché l'azione esecutiva fosse illegittima, bensì perché nelle more dell'opposizione era stata incardinata un'azione risarcitoria nei confronti della
[...]
al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in Controparte_7 conseguenza della mancata annotazione dell'iscrizione ipotecaria. Di tutta evidenza che un credito non assistito da nessuna garanzia ipotecaria ma consolidato in titolo esecutivo rimanga pur sempre un credito idoneo per procedere esecutivamente nei confronti del debitore senza che la carenza di una garanzia accessoria (ipotecaria nel caso di specie) comporti il venir meno della legittimità dell'azione esecutiva.
Fondati appaiono i rilievi ritenuti assorbiti nel primo giudizio afferenti la mancata indicazione nell'atto di precetto in contestazione della data di notificazione del titolo esecutivo e la mancata allegazione dello stesso e ciò in aperta violazione dell'art 480 cpc precludendo alla intimata la cognizione piena della minacciata azioni esecutiva senza incidere minimamente sulla sussistenza o meno del titolo stesso. Le valutazioni di sussistenza del titolo come contestate dalla correlate all'invalidità del precetto CP_2 notificato da consentono di pronunciare l'integrale compensazione delle spese Pt_3
di lite di entrambi i gradi di giudizio
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda pag. 5/6 cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle ulteriori domande Cass.11547/2013).
PQM
Riforma parzialmente la pronuncia gravata.
Conferma la cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Perugia il 20/1/2025
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
pag. 6/6