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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 17801 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. AMORINI GIUSEPPE SESTILIO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_2 contumace
(cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_3 quale mandataria della (cod. fisc. ) Controparte_3 P.IVA_4 col procuratore domiciliatario avv. TRUSIANI MASSIMO, DI SI TA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“1) ritenere e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, nella produzione dell'evento lesivo, della proprietaria dell'Iveco Daily targato FM919SN, e/o del conducente di Controparte_1 detto veicolo per guida imperita, imprudente ed inosservante di legge. 2) Ritenere e dichiarare il diritto della in persona Parte_1 dell'Amministratore e legale rapp.te p.t., di ottenere dai convenuti, in solido, CP_4
l'integrale risarcimento dei danni subiti, ammontanti a complessivi Euro 81.000,00 per le causali ed i titoli di cui in premessa, per come già accertati in sede peritale ( doc. 4 prodotto ). 3) Condannare, conseguentemente, in solido, la … e Controparte_1 Controparte_5
… al pagamento, in favore della … della somma di Euro Parte_1
81.000,00 per le causali ed i titoli di cui in premessa, oltre interessi compensativi sulla somma
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 17801 / 2023 - pag. 1 liquidata, rivalutata secondo indici Istat, dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“nel merito in via principale: respingere tutte le domande formulate dalla società
[...]
in quanto infondate … ” Parte_1
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 28.4.2023, la società attrice esponeva che:
• verso le ore 7.30 del 12 maggio 2022, “il furgone isotermico con gruppo frigorifero Renault Master targato FY355BR, di proprietà della Società attrice, partito da AZ del LL (TP) e diretto a CH AN (PT) per consegnare prodotti ittici ( Pt_2
, e ) alla percorreva l'Autostrada A11,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 direzione Pisa Nord ( doc. 1 )” allorquando, all'altezza del km 76,100 era stato colpito dalla ruota di scorta sganciatasi dal veicolo che lo precedeva, cioè dall'IVECO DAILY targato FM 919SN, di proprietà della convenuta società e assicurato Controparte_1 per la R.C. presso la Controparte_5
• a causa di tale urto, il furgone RENAULT dell'attrice aveva riportato “danni al radiatore, la rottura della gomma anteriore, del cerchione lato guida e del parafango”;
• “il sinistro costringeva il furgone Renault ad arrestarsi nella corsia di emergenza, in attesa del soccorso stradale poi prestato dalla EU SS ( doc. 3 ), ed allo spegnimento del motore”;
• nel frattempo, era venuta meno “l'alimentazione al cassone isotermico, con inevitabile deterioramento della mente congelata, venutasi a trovare ad una temperatura notevolmente inferiore a quella prevista e dovuta” sicché “la merce veniva riportata a AZ del LL, presso stabilimento autorizzato alla lavorazione dei prodotti ittici, per essere “rilavorata”, ma veniva recuperata solo in minima parte”;
• il perito incaricato dall'assicuratore RC dell'attrice aveva stimato il danno, “al netto della merce recuperata, in complessivi Euro 81.000,00”;
• l'assicuratore del responsabile, nondimeno, aveva respinto la richiesta di risarcimento;
• risultava “pacifica … la responsabilità, nella produzione dell'evento lesivo, della
[...]
proprietaria dell'Iveco Daily targato FM919SN, e/o del conducente di detto CP_1 veicolo per guida imperita, imprudente ed inosservante di legge”;
• risultava inoltre “pacifico … il diritto della … di ottenere Parte_1 dai convenuti, in solido, il risarcimento dei danni subiti, ammontanti a complessivi Euro 81.000,00”. La parte attrice pertanto concludeva chiedendo la condanna in solido dei convenuti a risarcire il danno nella misura indicata.
Con provvedimento ex a. 171 ter cpc dell'8.7.2023 venivano dichiarate contumaci le due società
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 17801 / 2023 - pag. 2 convenute.
La mandataria della società convenuta si costituiva tardivamente con comparsa depositata il 23.10.2023 contestando il fatto come riferito dall'attrice nonché la quantificazione proposta dall'attrice, osservando in particolare che:
• non era affatto “pacifica” la responsabilità della proprietaria del Controparte_1 mezzo Iveco Daily, tg. FM919SN, nella produzione dell'evento lesivo”;
• non era neppure pacifico il diritto della società attrice a vedersi risarcire dai convenuti pei danni subiti;
• incombeva dunque sull'attrice l'onere di “provare la dinamica del sinistro, la riconducibilità all'evento sinistroso del danno ex adverso lamentato ed il quantum delle pretese avanzate”;
• quanto all'asserito deterioramento dei prodotti ittici asseritamente trasportati mancava la prova che ER , ER e si trovassero effettivamente sul Pt_2 Pt_3 Parte_4 furgone Renault Master al momento del sinistro e anzi la convenuta negava tale circostanza, sottolineando che nello svolgimento dell'incarico a lui assegnato dalla il perito aveva scattato varie fotografie della merce Controparte_6 asseritamente deteriorata in occasione del sinistro, ritraendo fra l'altro “un'etichetta relativa al prodotto II Congelato – lotto: 220512000012” (doc. 4 pag 16 di Parte_4
42) che, secondo quanto si legge nel documento di trasporto ex adverso prodotto (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice), si sarebbe trovato sul furgone Renault Master, tg. FY355BR il giorno dell'evento” senonché nella stessa etichetta “si legge che il prodotto ittico de quo sarebbe stato 'pescato e congelato il 12/05/2022'” laddove “nel documento di trasporto prodotto da parte attrice si legge invece che il trasporto della merce da AZ EL LL (TP) verso CH AN (PT) sarebbe iniziato il 10.05.2022” e pertanto doveva escludersi che quel prodotto potesse trovarsi sul furgone Renault Master, tg. FY355BR, il giorno del sinistro, posto che il sinistro sarebbe avvenuto prima ancora che il prodotto venisse pescato;
• mancava inoltre la prova dell'effettivo deterioramento di tali prodotti a causa del sinistro, così come mancava la prova che quei prodotti fossero stati acquistati per la commercializzazione e mancava la prova del loro effettivo valore;
• doveva escludersi che tali prove potessero desumersi dalla firma del modulo CAI qui prodotto, tanto più che sul posto non era intervenuta nessuna autorità;
• ancora, l'attrice ascriveva “il deterioramento della merce, asseritamente trasportata, allo spegnimento del motore del mezzo dovuto, sempre a detta di controparte, al sinistro per cui è causa: in particolare, secondo quanto affermato in atto di citazione, “il sinistro costringeva il furgone Renault ad arrestarsi nella corsia di emergenza, in attesa del soccorso stradale poi prestato dalla EU SS (doc. 3), ed allo spegnimento del motore. Veniva conseguentemente meno l'alimentazione del cassone isotermico, con inevitabile deterioramento della merce congelata (…)” (cfr. pagg.
1-2 atto di citazione)” ma la convenuta negava che dal sinistro fossero “derivati danni al motore o al radiatore
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 17801 / 2023 - pag. 3 del furgone attoreo” giacché il perito incaricato di una perizia tecnica sul predetto furgone non aveva accertato nessun danno al motore né al radiatore: invero, le fotografie scattate dal perito mostravano “chiaramente come i danni arrecati al furgone dallo scontro con lo pneumatico sganciatosi dal veicolo antistante, hanno danneggiato solamente la carrozzeria e lo pneumatico anteriore sinistro”;
• d'altra parte, “sul modulo CAI non vengono indicati danni, ma solo il punto d'urto nel lato anteriore sinistro del furgone. Nessuna fattura di riparazione e/o preventivo viene fornita da controparte a prova del danneggiamento del motore e/o del radiatore. Lo spegnimento del motore non è dunque dipeso dal sinistro, bensì da una scelta operata dal conducente in modo arbitrario e autonomo”;
• “considerata l'elevata sinistrosità pregressa accertata sulla società Parte_1
l'assicuratore aveva incaricato un investigatore che, interpellato ,
[...] Persona_1 conducente del veicolo Renault Master, al momento del sinistro, aveva dichiarato d'avere
“spento il furgone di propria iniziativa e senza consultare la ditta” sicché il motore era funzionante e il conducente, nonostante il pregiato carico asseritamente trasportato, aveva
“deliberatamente deciso di tenerlo spento in attesa del carroattrezzi”;
• inspiegabile risultava poi la decisione dell'attrice “di riportare i prodotti ittici a Mazzaro del LL, che dista a 1.389 Km dal luogo del sinistro, quando invece il luogo di destinazione previsto (CH AN) distava a soli 38 km (doc. 8). Parte attrice, considerato il prezioso carico, ben avrebbe potuto mantenere il motore acceso, sostituire lo pneumatico rotto con la ruota di scorta (obbligatoria per legge) e dirigersi verso la destinazione prevista sita a breve distanza. Controparte ha invece preferito chiamare un carroattrezzi per far portare il furgone presso la stazione di servizio limitrofa all'incidente per poi attendere tre/quattro ore a motore spento l'arrivo di un altro furgone per il trasporto del pesce a Mazzaro del LL. La condotta assunta dal conducente e avvallata da parte attrice, ha determinato o quantomeno aggravato notevolmente il danno lamentato da controparte”;
• invero, se l'attrice e il conducente del furgone avessero assunto diverse determinazioni, il prodotto sarebbe arrivato a destinazione integro o almeno sarebbe stato prevalentemente recuperato;
• negava che il prodotto non potesse “essere stoccato e/o lavorato presso la sede di CH AN presso cui era diretto”;
• “la dichiarata interruzione dell'alimentazione della catena del freddo del cassone isotermico, con conseguente innalzamento della temperatura ed ammaloramento della merce trasportata” non era perciò in alcun modo in nesso di causa col sinistro, essendo dipesa soltanto dalla “condotta assunta dal conducente del furgone attoreo e dalla stessa parte attrice”, in ciò assorbita la perplessità circa la mancanza di una batteria o di un generatore che potesse garantire un margine di autonomia nel caso di qualsivoglia anomalia, considerato il valore della merce trasportata, mancanza che costituiva grave imprudenza e che aveva quantomeno aggravato il danno;
• contestava anche la misura del risarcimento richiesto, sottolineando in proposito che la
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 17801 / 2023 - pag. 4 stima del perito era stata formulata soltanto sulla scorta delle mere CP_7 dichiarazioni dell'attrice. La parte convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 16.11.2023, venivano ammesse alcune delle prove orali dedotte dall'attrice. All'udienza del 14.3.2024 venivano interrogati quindi i testimoni e Tes_1 [...]
. Per_1
Considerato che dalle dichiarazioni rese dai suddetti testimoni emergevano evidenti e rilevanti elementi di responsabilità a carico dei medesimi e la cui piena attendibilità Tes_1 Per_1 era minata anche dal fatto che, come dagli stessi riferito, essi avevano usato il furgone dell'attrice in modo quanto meno improprio, e considerato che dalle medesime dichiarazioni era emerso che la causa fosse comune anche a loro, con provvedimento 19.3.2024 veniva perciò ordinato, ex a. 107 cpc, l'intervento in causa di e di Tes_1 Persona_1
All'udienza 23.1.2025 parte attrice dava atto di non avere provveduto alla chiamata in causa come sopra ordinata. La convenuta eccepiva perciò l'estinzione del giudizio ex a. 307 cpc. Il tribunale disponeva quindi la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex a. 281 sexies cpc, e all'esito tratteneva la causa per la decisione.
I motivi della decisione
L'attrice ha espressamente ammesso di non aver provveduto a integrare il contraddittorio nei termini previsti dall'ordinanza ex a. 107 cpc del 19.3.2024, ritualmente comunicata con PEC consegnata il 20.3.2024. Si deve qui ricordare che la chiamata in causa di un terzo ex a. 107 cpc è rimessa sempre alla discrezionalità del giudice, poiché implica valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo verso altri soggetti, valutazioni nella specie manifestamente giustificate dalle dichiarazioni rese dai due “testimoni” indicati dall'attrice, ai quali pare piuttosto ascrivibile l'esclusiva responsabilità dell'asserito ammaloramento del “prodotto ittico” asseritamente presente sul furgone (che, invero, più di un'ora prima del sinistro era già giunto alla sede presso la quale avrebbe dovuto scaricare il prodotto stesso).
Dall'ordine di chiamare in causa un terzo deriva dunque una situazione di litisconsorzio processuale necessario, colla conseguenza che è pienamente fondata l'eccezione di estinzione del procedimento per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 28043 del 05/10/2023).
Ciò assorbe ogni altra considerazione di merito, anche per quanto riguarda l'evidente fondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta sulla mancanza di prova (della quale era onerata l'attrice) di molteplici presupposti della responsabilità dei convenuti, fra cui:
• la mancanza di prova degli asseriti danni al radiatore, tanto che nella constatazione
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 17801 / 2023 - pag. 5 amichevole non v'è alcun cenno circa l'esistenza di tali danni;
• la mancanza di prova delle asserite riparazioni del radiatore;
• la mancanza di prova dell'impossibilità di portare sollecitamente la merce contenuta nel furgone -asseritamente danneggiato- non già di nuovo a AZ del LL, bensì direttamente alla vicina per scaricare la tonnellata e mezzo di Parte_5
“prodotto” asseritamente trasportato, circoscrivendo così il danno, tanto più che alla stessa il furgone era del resto diretto (e nel cui cortile era persino arrivato Parte_5 prima che, per improvvida decisione del -dipendente della Per_1 CP_8
e sollecitata dall' -dipendente della società attrice, la quale gli aveva
[...] Tes_1 affidato il furgone per trasportare la merce da AZ a CH AN- se ne allontanasse per soddisfare una bizzarra richiesta dello stesso , che aveva deciso Tes_1 di andare a incassare suoi imprecisati “titoli” a Livorno;
• la mancanza di prova di quali fossero tipo, quantità e valore del prodotto effettivamente presente sul furgone al momento del sinistro.
È appena il caso di ricordare che, trattandosi di mere difese, quelle sollevate dalla convenuta a proposito della fondatezza della domanda sono contestazioni certamente proponibili in ogni fase del giudizio, a nulla rilevando la tardiva costituzione della parte che le prospetta (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 3765 del 12/02/2021).
In conclusione, questo giudizio dev'essere dichiarato estinto in applicazione dell'a. 307 cpc e, tenuto conto anche della soccombenza virtuale dell'attrice, a norma dell'a. 91 cpc le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) letto l'a. 307 cpc, dichiara estinto il giudizio per mancata integrazione del contraddittorio come disposto dall'ordinanza ex a. 107 cpc;
(2) condanna l'attrice soc. a rifondere alla Parte_1
quale mandataria della le spese di Controparte_2 Controparte_3 lite, liquidare in EUR 12.000,00 oltre spese forfettarie, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso il giorno 27 gennaio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 17801 / 2023 - pag. 6
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 17801 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. AMORINI GIUSEPPE SESTILIO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_2 contumace
(cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_3 quale mandataria della (cod. fisc. ) Controparte_3 P.IVA_4 col procuratore domiciliatario avv. TRUSIANI MASSIMO, DI SI TA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“1) ritenere e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, nella produzione dell'evento lesivo, della proprietaria dell'Iveco Daily targato FM919SN, e/o del conducente di Controparte_1 detto veicolo per guida imperita, imprudente ed inosservante di legge. 2) Ritenere e dichiarare il diritto della in persona Parte_1 dell'Amministratore e legale rapp.te p.t., di ottenere dai convenuti, in solido, CP_4
l'integrale risarcimento dei danni subiti, ammontanti a complessivi Euro 81.000,00 per le causali ed i titoli di cui in premessa, per come già accertati in sede peritale ( doc. 4 prodotto ). 3) Condannare, conseguentemente, in solido, la … e Controparte_1 Controparte_5
… al pagamento, in favore della … della somma di Euro Parte_1
81.000,00 per le causali ed i titoli di cui in premessa, oltre interessi compensativi sulla somma
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 17801 / 2023 - pag. 1 liquidata, rivalutata secondo indici Istat, dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“nel merito in via principale: respingere tutte le domande formulate dalla società
[...]
in quanto infondate … ” Parte_1
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 28.4.2023, la società attrice esponeva che:
• verso le ore 7.30 del 12 maggio 2022, “il furgone isotermico con gruppo frigorifero Renault Master targato FY355BR, di proprietà della Società attrice, partito da AZ del LL (TP) e diretto a CH AN (PT) per consegnare prodotti ittici ( Pt_2
, e ) alla percorreva l'Autostrada A11,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 direzione Pisa Nord ( doc. 1 )” allorquando, all'altezza del km 76,100 era stato colpito dalla ruota di scorta sganciatasi dal veicolo che lo precedeva, cioè dall'IVECO DAILY targato FM 919SN, di proprietà della convenuta società e assicurato Controparte_1 per la R.C. presso la Controparte_5
• a causa di tale urto, il furgone RENAULT dell'attrice aveva riportato “danni al radiatore, la rottura della gomma anteriore, del cerchione lato guida e del parafango”;
• “il sinistro costringeva il furgone Renault ad arrestarsi nella corsia di emergenza, in attesa del soccorso stradale poi prestato dalla EU SS ( doc. 3 ), ed allo spegnimento del motore”;
• nel frattempo, era venuta meno “l'alimentazione al cassone isotermico, con inevitabile deterioramento della mente congelata, venutasi a trovare ad una temperatura notevolmente inferiore a quella prevista e dovuta” sicché “la merce veniva riportata a AZ del LL, presso stabilimento autorizzato alla lavorazione dei prodotti ittici, per essere “rilavorata”, ma veniva recuperata solo in minima parte”;
• il perito incaricato dall'assicuratore RC dell'attrice aveva stimato il danno, “al netto della merce recuperata, in complessivi Euro 81.000,00”;
• l'assicuratore del responsabile, nondimeno, aveva respinto la richiesta di risarcimento;
• risultava “pacifica … la responsabilità, nella produzione dell'evento lesivo, della
[...]
proprietaria dell'Iveco Daily targato FM919SN, e/o del conducente di detto CP_1 veicolo per guida imperita, imprudente ed inosservante di legge”;
• risultava inoltre “pacifico … il diritto della … di ottenere Parte_1 dai convenuti, in solido, il risarcimento dei danni subiti, ammontanti a complessivi Euro 81.000,00”. La parte attrice pertanto concludeva chiedendo la condanna in solido dei convenuti a risarcire il danno nella misura indicata.
Con provvedimento ex a. 171 ter cpc dell'8.7.2023 venivano dichiarate contumaci le due società
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 17801 / 2023 - pag. 2 convenute.
La mandataria della società convenuta si costituiva tardivamente con comparsa depositata il 23.10.2023 contestando il fatto come riferito dall'attrice nonché la quantificazione proposta dall'attrice, osservando in particolare che:
• non era affatto “pacifica” la responsabilità della proprietaria del Controparte_1 mezzo Iveco Daily, tg. FM919SN, nella produzione dell'evento lesivo”;
• non era neppure pacifico il diritto della società attrice a vedersi risarcire dai convenuti pei danni subiti;
• incombeva dunque sull'attrice l'onere di “provare la dinamica del sinistro, la riconducibilità all'evento sinistroso del danno ex adverso lamentato ed il quantum delle pretese avanzate”;
• quanto all'asserito deterioramento dei prodotti ittici asseritamente trasportati mancava la prova che ER , ER e si trovassero effettivamente sul Pt_2 Pt_3 Parte_4 furgone Renault Master al momento del sinistro e anzi la convenuta negava tale circostanza, sottolineando che nello svolgimento dell'incarico a lui assegnato dalla il perito aveva scattato varie fotografie della merce Controparte_6 asseritamente deteriorata in occasione del sinistro, ritraendo fra l'altro “un'etichetta relativa al prodotto II Congelato – lotto: 220512000012” (doc. 4 pag 16 di Parte_4
42) che, secondo quanto si legge nel documento di trasporto ex adverso prodotto (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice), si sarebbe trovato sul furgone Renault Master, tg. FY355BR il giorno dell'evento” senonché nella stessa etichetta “si legge che il prodotto ittico de quo sarebbe stato 'pescato e congelato il 12/05/2022'” laddove “nel documento di trasporto prodotto da parte attrice si legge invece che il trasporto della merce da AZ EL LL (TP) verso CH AN (PT) sarebbe iniziato il 10.05.2022” e pertanto doveva escludersi che quel prodotto potesse trovarsi sul furgone Renault Master, tg. FY355BR, il giorno del sinistro, posto che il sinistro sarebbe avvenuto prima ancora che il prodotto venisse pescato;
• mancava inoltre la prova dell'effettivo deterioramento di tali prodotti a causa del sinistro, così come mancava la prova che quei prodotti fossero stati acquistati per la commercializzazione e mancava la prova del loro effettivo valore;
• doveva escludersi che tali prove potessero desumersi dalla firma del modulo CAI qui prodotto, tanto più che sul posto non era intervenuta nessuna autorità;
• ancora, l'attrice ascriveva “il deterioramento della merce, asseritamente trasportata, allo spegnimento del motore del mezzo dovuto, sempre a detta di controparte, al sinistro per cui è causa: in particolare, secondo quanto affermato in atto di citazione, “il sinistro costringeva il furgone Renault ad arrestarsi nella corsia di emergenza, in attesa del soccorso stradale poi prestato dalla EU SS (doc. 3), ed allo spegnimento del motore. Veniva conseguentemente meno l'alimentazione del cassone isotermico, con inevitabile deterioramento della merce congelata (…)” (cfr. pagg.
1-2 atto di citazione)” ma la convenuta negava che dal sinistro fossero “derivati danni al motore o al radiatore
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 17801 / 2023 - pag. 3 del furgone attoreo” giacché il perito incaricato di una perizia tecnica sul predetto furgone non aveva accertato nessun danno al motore né al radiatore: invero, le fotografie scattate dal perito mostravano “chiaramente come i danni arrecati al furgone dallo scontro con lo pneumatico sganciatosi dal veicolo antistante, hanno danneggiato solamente la carrozzeria e lo pneumatico anteriore sinistro”;
• d'altra parte, “sul modulo CAI non vengono indicati danni, ma solo il punto d'urto nel lato anteriore sinistro del furgone. Nessuna fattura di riparazione e/o preventivo viene fornita da controparte a prova del danneggiamento del motore e/o del radiatore. Lo spegnimento del motore non è dunque dipeso dal sinistro, bensì da una scelta operata dal conducente in modo arbitrario e autonomo”;
• “considerata l'elevata sinistrosità pregressa accertata sulla società Parte_1
l'assicuratore aveva incaricato un investigatore che, interpellato ,
[...] Persona_1 conducente del veicolo Renault Master, al momento del sinistro, aveva dichiarato d'avere
“spento il furgone di propria iniziativa e senza consultare la ditta” sicché il motore era funzionante e il conducente, nonostante il pregiato carico asseritamente trasportato, aveva
“deliberatamente deciso di tenerlo spento in attesa del carroattrezzi”;
• inspiegabile risultava poi la decisione dell'attrice “di riportare i prodotti ittici a Mazzaro del LL, che dista a 1.389 Km dal luogo del sinistro, quando invece il luogo di destinazione previsto (CH AN) distava a soli 38 km (doc. 8). Parte attrice, considerato il prezioso carico, ben avrebbe potuto mantenere il motore acceso, sostituire lo pneumatico rotto con la ruota di scorta (obbligatoria per legge) e dirigersi verso la destinazione prevista sita a breve distanza. Controparte ha invece preferito chiamare un carroattrezzi per far portare il furgone presso la stazione di servizio limitrofa all'incidente per poi attendere tre/quattro ore a motore spento l'arrivo di un altro furgone per il trasporto del pesce a Mazzaro del LL. La condotta assunta dal conducente e avvallata da parte attrice, ha determinato o quantomeno aggravato notevolmente il danno lamentato da controparte”;
• invero, se l'attrice e il conducente del furgone avessero assunto diverse determinazioni, il prodotto sarebbe arrivato a destinazione integro o almeno sarebbe stato prevalentemente recuperato;
• negava che il prodotto non potesse “essere stoccato e/o lavorato presso la sede di CH AN presso cui era diretto”;
• “la dichiarata interruzione dell'alimentazione della catena del freddo del cassone isotermico, con conseguente innalzamento della temperatura ed ammaloramento della merce trasportata” non era perciò in alcun modo in nesso di causa col sinistro, essendo dipesa soltanto dalla “condotta assunta dal conducente del furgone attoreo e dalla stessa parte attrice”, in ciò assorbita la perplessità circa la mancanza di una batteria o di un generatore che potesse garantire un margine di autonomia nel caso di qualsivoglia anomalia, considerato il valore della merce trasportata, mancanza che costituiva grave imprudenza e che aveva quantomeno aggravato il danno;
• contestava anche la misura del risarcimento richiesto, sottolineando in proposito che la
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 17801 / 2023 - pag. 4 stima del perito era stata formulata soltanto sulla scorta delle mere CP_7 dichiarazioni dell'attrice. La parte convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 16.11.2023, venivano ammesse alcune delle prove orali dedotte dall'attrice. All'udienza del 14.3.2024 venivano interrogati quindi i testimoni e Tes_1 [...]
. Per_1
Considerato che dalle dichiarazioni rese dai suddetti testimoni emergevano evidenti e rilevanti elementi di responsabilità a carico dei medesimi e la cui piena attendibilità Tes_1 Per_1 era minata anche dal fatto che, come dagli stessi riferito, essi avevano usato il furgone dell'attrice in modo quanto meno improprio, e considerato che dalle medesime dichiarazioni era emerso che la causa fosse comune anche a loro, con provvedimento 19.3.2024 veniva perciò ordinato, ex a. 107 cpc, l'intervento in causa di e di Tes_1 Persona_1
All'udienza 23.1.2025 parte attrice dava atto di non avere provveduto alla chiamata in causa come sopra ordinata. La convenuta eccepiva perciò l'estinzione del giudizio ex a. 307 cpc. Il tribunale disponeva quindi la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex a. 281 sexies cpc, e all'esito tratteneva la causa per la decisione.
I motivi della decisione
L'attrice ha espressamente ammesso di non aver provveduto a integrare il contraddittorio nei termini previsti dall'ordinanza ex a. 107 cpc del 19.3.2024, ritualmente comunicata con PEC consegnata il 20.3.2024. Si deve qui ricordare che la chiamata in causa di un terzo ex a. 107 cpc è rimessa sempre alla discrezionalità del giudice, poiché implica valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo verso altri soggetti, valutazioni nella specie manifestamente giustificate dalle dichiarazioni rese dai due “testimoni” indicati dall'attrice, ai quali pare piuttosto ascrivibile l'esclusiva responsabilità dell'asserito ammaloramento del “prodotto ittico” asseritamente presente sul furgone (che, invero, più di un'ora prima del sinistro era già giunto alla sede presso la quale avrebbe dovuto scaricare il prodotto stesso).
Dall'ordine di chiamare in causa un terzo deriva dunque una situazione di litisconsorzio processuale necessario, colla conseguenza che è pienamente fondata l'eccezione di estinzione del procedimento per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 28043 del 05/10/2023).
Ciò assorbe ogni altra considerazione di merito, anche per quanto riguarda l'evidente fondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta sulla mancanza di prova (della quale era onerata l'attrice) di molteplici presupposti della responsabilità dei convenuti, fra cui:
• la mancanza di prova degli asseriti danni al radiatore, tanto che nella constatazione
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 17801 / 2023 - pag. 5 amichevole non v'è alcun cenno circa l'esistenza di tali danni;
• la mancanza di prova delle asserite riparazioni del radiatore;
• la mancanza di prova dell'impossibilità di portare sollecitamente la merce contenuta nel furgone -asseritamente danneggiato- non già di nuovo a AZ del LL, bensì direttamente alla vicina per scaricare la tonnellata e mezzo di Parte_5
“prodotto” asseritamente trasportato, circoscrivendo così il danno, tanto più che alla stessa il furgone era del resto diretto (e nel cui cortile era persino arrivato Parte_5 prima che, per improvvida decisione del -dipendente della Per_1 CP_8
e sollecitata dall' -dipendente della società attrice, la quale gli aveva
[...] Tes_1 affidato il furgone per trasportare la merce da AZ a CH AN- se ne allontanasse per soddisfare una bizzarra richiesta dello stesso , che aveva deciso Tes_1 di andare a incassare suoi imprecisati “titoli” a Livorno;
• la mancanza di prova di quali fossero tipo, quantità e valore del prodotto effettivamente presente sul furgone al momento del sinistro.
È appena il caso di ricordare che, trattandosi di mere difese, quelle sollevate dalla convenuta a proposito della fondatezza della domanda sono contestazioni certamente proponibili in ogni fase del giudizio, a nulla rilevando la tardiva costituzione della parte che le prospetta (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 3765 del 12/02/2021).
In conclusione, questo giudizio dev'essere dichiarato estinto in applicazione dell'a. 307 cpc e, tenuto conto anche della soccombenza virtuale dell'attrice, a norma dell'a. 91 cpc le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) letto l'a. 307 cpc, dichiara estinto il giudizio per mancata integrazione del contraddittorio come disposto dall'ordinanza ex a. 107 cpc;
(2) condanna l'attrice soc. a rifondere alla Parte_1
quale mandataria della le spese di Controparte_2 Controparte_3 lite, liquidare in EUR 12.000,00 oltre spese forfettarie, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso il giorno 27 gennaio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
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