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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5107 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1574/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/12/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1574/2025 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente pro-tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.07.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, non riconosciuto a seguito di domanda del 01/12/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, accertando e dichiarando la ricorrente invalida civile con riduzione della capacità lavorativa al 67%.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 04/02/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 01/10/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione. Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato il ricorrente è affetto da esiti di remoto trauma della strada con lussazione del ginocchio e frattura del piatto tibiale a sinistra realizzanti moderato impegno statico deambulatorio e depressione reattiva.
Il consulente, chiamato a chiarimenti, riferiva: “Gli esiti funzionali della remota frattura trattata chirurgicamente, come descritto nell'esame obiettivo determinano impegno di grado moderato della capacità statico deambulatoria e pertanto sono da valutarsi nella misura del 55% in considerazione dell'incidenza funzionale. La depressione reattiva, benché non documentata, è certamente da accreditarsi ed è valutabile nella misura del 25% (riferendosi al codice tabellare 2205). Indi, tenuto conto delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata – utilizzando la formula a scalare (IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2) prevista ai sensi dell'art. lo 4 D.L.vo 509/88 per le infermità plurime coesistenti, ovvero
interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro – non tenendo conto delle infermità tra lo 0 ed il 10% - con un tasso invalidante pari al 67%.
Rilevando un nuovo evento acuto che ha interessato l'apparato cardiovascolare nel
Marzo del 2025 ( per cui si è sottoposto ad intervento di PTCA con apposizione CP_2
di stent medicato si può, allo stato ascrivere ad una I classe NYHA e pertanto valutarlo nella misura del 20% (cod. tab. 6445).
Pertanto applicando la formula a scalare si realizza una valutazione complessiva pari al 74%.” Difatti, il ctu concludeva: “Quindi, alla luce delle predette considerazioni è possibile affermare che il signor è da ritenersi “invalido civile nella misura del Parte_1
74% a decorrere dal marzo del 2025.”
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al momento della domanda amministrativa nonchè al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile (74%) a decorrere dal mese di marzo
2025;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 17/12/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/12/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1574/2025 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente pro-tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.07.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, non riconosciuto a seguito di domanda del 01/12/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, accertando e dichiarando la ricorrente invalida civile con riduzione della capacità lavorativa al 67%.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 04/02/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 01/10/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione. Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato il ricorrente è affetto da esiti di remoto trauma della strada con lussazione del ginocchio e frattura del piatto tibiale a sinistra realizzanti moderato impegno statico deambulatorio e depressione reattiva.
Il consulente, chiamato a chiarimenti, riferiva: “Gli esiti funzionali della remota frattura trattata chirurgicamente, come descritto nell'esame obiettivo determinano impegno di grado moderato della capacità statico deambulatoria e pertanto sono da valutarsi nella misura del 55% in considerazione dell'incidenza funzionale. La depressione reattiva, benché non documentata, è certamente da accreditarsi ed è valutabile nella misura del 25% (riferendosi al codice tabellare 2205). Indi, tenuto conto delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata – utilizzando la formula a scalare (IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2) prevista ai sensi dell'art. lo 4 D.L.vo 509/88 per le infermità plurime coesistenti, ovvero
interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro – non tenendo conto delle infermità tra lo 0 ed il 10% - con un tasso invalidante pari al 67%.
Rilevando un nuovo evento acuto che ha interessato l'apparato cardiovascolare nel
Marzo del 2025 ( per cui si è sottoposto ad intervento di PTCA con apposizione CP_2
di stent medicato si può, allo stato ascrivere ad una I classe NYHA e pertanto valutarlo nella misura del 20% (cod. tab. 6445).
Pertanto applicando la formula a scalare si realizza una valutazione complessiva pari al 74%.” Difatti, il ctu concludeva: “Quindi, alla luce delle predette considerazioni è possibile affermare che il signor è da ritenersi “invalido civile nella misura del Parte_1
74% a decorrere dal marzo del 2025.”
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al momento della domanda amministrativa nonchè al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile (74%) a decorrere dal mese di marzo
2025;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 17/12/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna