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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/10/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 423/2022;
promossa da:
, c.f. , c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, c.f. , n.q. di eredi di , rappresentati Parte_3 CodiceFiscale_3 Persona_1
e difesi dall'Avv. Arnaldo Giocondi (p.e.c.: ; Email_1
appellanti
contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Controparte_1 C.F._4
Minuti con domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. Email_2
appellato
Oggetto: azione di usucapione della servitù di passaggio e costituzione di servitù coattiva su fondo intercluso.
pagina 1 di 12 Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n. 1015, pubblicata in Persona_1 data 30.12.2021, con la quale erano state rigettate tutte le domande proposte da lei e da e accolta la domanda di accertamento della servitù di passaggio Controparte_1 coattiva, anche carrabile, in favore di e Parte_4 Parte_5 formulata anche nei confronti di Controparte_1
Col primo motivo di appello, rubricato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e
163 c.p.c. - errata lettura ed interpretazione della domanda - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1027, 1028, 1029 c.c. - errata, incongrua, illogica, contraddittoria, incomprensibile, insufficiente motivazione - omessa e/o errata valutazione dei fatti e degli atti di causa nonché delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alle prove per testi espletate ed agli elaborati depositati dal c.t.u.”, ha Persona_1 inteso contrastare la sentenza laddove ha ritenuto generica la domanda da lei avanzata, 2 assumendo che le proprie pretese erano ben comprensibili sin dall'atto introduttivo del giudizio. Ha spiegato che il fondo sul quale aveva chiesto accertarsi la servitù di passaggio era stato ben identificato, unitamente alle richieste modalità di passaggio
(pedonale e carrabile), ed era stata evidenziata l'utilitas perseguita, ovvero manutenere e ristrutturare il fabbricato che era disabitato da anni, anche per gli impedimenti che le aveva frapposto denegando il passaggio nel fondo di sua proprietà Controparte_1 al fine di raggiungere le cantine di cui sarebbe proprietaria, poste nella particella n. 159.
Ha sostenuto, infatti, che: il passaggio oggetto di servitù potesse avvenire, già a piedi e con i mezzi, attraverso la proprietà di almeno dagli anni cinquanta, per CP_1 ingresso dalla corte comune (particella n. 160); era chiaro dagli atti di compravendita immobiliare che anche prima del 1994 altri soggetti avevano posseduto l'unità sub. 3 prima di lei, e in particolare la madre dal 2001 al 2007, nonché Persona_2
l'affittuario , ivi residente dal 1995 al 2001, e che la madre non potesse Persona_3 passare, anche perché persona molto anziana, attraverso la scala in muratura che andava dalla particella n. 160 fin sulla pubblica via;
l'utilitas del fondo deriverebbe dal pagina 2 di 12 passaggio pedonale e carrabile necessario sia ai fini della ristrutturazione e abitabilità del fabbricato esistente, sia ai fini dell'utilizzo delle cantine al pian terreno.
Col secondo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c. comma
1° - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1052 commi 1 e 2 - omessa o insufficiente valutazione della ctu depositata - omessa o insufficiente motivazione della discordanza da quanto ritenuto dal ctu - incongrua, errata, illogica, insufficiente motivazione - omessa valutazione dei fatti e documenti di causa e delle risultanze istruttorie”, ha sostenuto che: vi fosse l'interclusione relativa del fondo ex art. 1051 c.c., accertata dalla c.t.u. depositata, per cui poteva procurarsi accesso pedonale e carrabile alla pubblica via solo con notevole dispendio o disagio, avendo limitato il passaggio nella particella di sua CP_1 proprietà con la conseguenza che poteva muoversi soltanto pericolosamente attraverso la gradinata in muratura tant'è che, per raggiungere le cantine, si muoveva da anni attraverso la particella n. 162 di proprietà di si potrebbe accogliere la CP_1 domanda, anche ai sensi dell'art. 1052 c.c., non soltanto per esigenze agricole ma anche di sviluppo della persona umana, secondo un principio solidaristico di stampo costituzionale, perché essa era già stata dichiarata invalida. 3
Si è costituito precisando che: la particella n. 162 di sua proprietà Controparte_1 non fosse mai stata utilizzata da per accedere alle cantine essendo sempre Per_1 passata dalla particella n. 160 in proprietà comune con i confinanti di appunto CP_1
e la domanda formulata da sarebbe generica in quanto non Parte_5 Parte_4 Per_1 vi sarebbe prova del passaggio o di attività su altri fondi di causa né relative al passaggio con autovetture, giacché essa poteva utilizzare un altro passaggio (più agevole) dalla pubblica via;
sarebbero, comunque, deficitari gli elementi a sostegno della domanda di usucapione, non avendo fornito la prova del momento e delle Per_1 modalità di acquisto del possesso;
rimarrebbe indimostrata la continuità del possesso tra il dante causa di ( e l'acquirente dell'immobile, divenutane Per_1 Persona_4 proprietaria per atto inter vivos soltanto dall'11.1.1994 e che, in ogni caso, non fossero trascorsi i venti anni utili ad usucapire la servitù di passaggio;
il fondo oggetto di usucapione di servitù non potesse essere ritenuto intercluso, giacché non corrispondeva a verità né a riscontro probatorio il dato che le cantine di proprietà di fossero Per_1 raggiungibili soltanto attraverso la particella n. 162 di cui era lui proprietario, essendo,
pagina 3 di 12 anzi, vero che il percorso più facile per raggiungere le stesse passasse per la particella n.
160, corte superiore e inferiore (corte comune ad altre particelle di proprietà di Per_1
e e , e per la pubblica via, come
[...] Parte_4 Parte_5 confermato dal c.t.u.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025 con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e per le repliche.
E' necessario chiarire anzitutto alcune questioni di rito.
L'originario atto di appello è stato ritualmente notificato in data 30.6.2022 (anche) a e presso il domicilio eletto e, quindi, presso il Parte_4 Parte_5 difensore nominato per il precedente giudizio. Successivamente è deceduto il procuratore della parte appellante in data 31.10.2023 e il processo è stato dichiarato interrotto e riassunto dall'appellante con comparsa in prosecuzione del 27.3.2024 tanto nei confronti del principale contraddittore tanto nei confronti degli Controparte_1 altri appellati, ovvero e con notificazioni Parte_4 Parte_5 perfezionate il 13.5.2024. A fronte del mancato perfezionamento delle notificazioni a 4 mezzo posta, a seguito del successivo decesso di in data 1.8.2024, è Parte_4 stato dato atto, infine, dell'irreperibilità dei destinatari con note depositate il 17.2.2025, con le quali l'appellante, ritenendo le cause scindibili, ha precisato:“… considerato che nel giudizio risultano introdotte due cause, una tra contro ed altra tra Persona_1 Controparte_1 quest'ultimo ed i si ritiene che possa ben rinunciare alla loro Controparte_2 Persona_1 presenza in causa (tanto più che quest'ultima ha avuto esito per loro favorevole)”. Ha così inteso all'evidenza rinunciare espressamente al perfezionamento della notificazione del ricorso in riassunzione nei confronti degli eredi di e ad Parte_4 Parte_5 chiedendo di proseguire il giudizio nei soli confronti dell'appellato principale
[...]
Controparte_1
Tali dichiarazioni di “rinuncia alla presenza” e di “rinuncia alla notificazione” vanno lette come rinuncia all'integrazione del contraddittorio nel giudizio riassunto nei confronti degli altri appellati (e quindi nei confronti degli eredi di Parte_4 questi) e il cui esito è stato raggiunto rinunciando comunque Parte_5 anche alla successiva notificazione (anche in rinnovazione) del provvedimento di pagina 4 di 12 fissazione dell'udienza di riassunzione, che era stata fissata prima con decreto alla data del 3.10.2024 e, successivamente, con ordinanza, al 20.3.2025.
Gli appellati e erano comunque stati ritualmente notificati della Parte_5 Parte_4 litispendenza del grado di appello, prima con atto di gravame depositato in data
13.7.2022 e, successivamente, per mezzo della notificazione della comparsa di riassunzione in prosecuzione del giudizio del 27.3.2024, ma dopo il decesso di Parte_4 alcun atto di riassunzione è stato ritualmente notificato ai loro eredi. Dunque,
[...] stante la rinuncia alla notificazione nei loro confronti ed alla conseguente rinuncia all'ulteriore vocatio in ius (in seguito al provvedimento di fissazione dell'udienza del
20.3.2025), essi non sono più parti processuali.
È, infine, deceduta l'appellante in data 11.6.2025: il certificato di morte è stato allegato in comparsa conclusionale dall'appellato dando atto che la causa era CP_1 già stata assunta in decisione all'udienza del 15.5.2025, sicché, in applicazione dell'art. 300, u.c., c.p.c., l'evento non determina l'interruzione del processo e neppure, come sostenuto dall'appellato, l'estinzione del giudizio. Inoltre, l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. per morte della parte si determina per la dichiarazione del procuratore 5 della parte deceduta, non dalla dichiarazione dell'altro procuratore, fermo restando che con propria comparsa conclusionale di replica del 6.8.2025 gli eredi di Persona_1 hanno inteso volontariamente costituirsi in prosecuzione del presente giudizio.
Va, quindi, chiarito che non aveva formulato domande dirette nei Persona_1 confronti di e e che gli stessi sono risultati, Parte_4 Parte_5 invece, vittoriosi rispetto le pretese avanzate nei confronti di che, sul Controparte_1 punto, non ha formulato appello incidentale, con conseguente giudicato sull'accertamento della servitù di passaggio - anche carrabile - in favore di e Parte_4 sul vialetto insistente sulla particella n. 162, Foglio 7, id. cat. al Comune di Parte_5
Stroncone, di proprietà di Controparte_1
Il presente giudizio va allora definito tra (pur deceduta) e Persona_1 CP_1
e il thema decidendum è delineato dalla domanda riconvenzionale formulata da
[...] dinanzi al Giudice di Pace di Terni, poi coltivata in riassunzione innanzi al Persona_1 competente Tribunale, con la quale la stessa aveva domandato l'accertamento di usucapione di servitù di passaggio (per utilizzo ventennale) sulla particella n. 162, di pagina 5 di 12 esclusiva proprietà di Controparte_1
La residuale (o accessoria) domanda di costituzione coattiva della servitù – sull'assunto di che la particella n. 159 costituiva fondo intercluso alla pubblica Per_1 via, con cessazione delle attività moleste che ne impedivano il passaggio, e generica richiesta di risarcimento del danno - presuppone (rectius “avrebbe presupposto”) un necessario accertamento litisconsortile, giacché la c.t.u., alla pagina 5, ha rilevato che la particella n. 160 è corte comune o “bene comune non censibile” alle particelle 158 sub. 4,
e 159 sub. 2 e 3 (prop. Lucia Nobili), 158 sub. 5 (prop. e Parte_4 Parte_5
e 159 sub. 1 (prop. ), accertamento che con la rinuncia al
[...] Controparte_1 rinnovo della notificazione nei confronti degli eredi di e ad Parte_4 [...]
risulta precluso, ragion per cui la domanda (pur residuale) deve Parte_5 intendersi abbandonata.
L'accertamento in questione rimarrebbe comunque sterile in forza del rilievo tecnico del c.t.u., secondo cui l'unico percorso praticabile da per raggiungere le Per_1 cantine era quello attraverso la particella n. 162 di proprietà di in quanto sulla CP_1 stessa era già presente una strada di accesso carrabile che dalla pubblica via arrivava 6 fino alla part. n. 160, mentre l'accesso carrabile dalla pubblica via attraverso la part. n.
160, visto il dislivello fra la parte superiore ed inferiore della stessa avrebbe comportato la realizzazione di una rampa che di fatto avrebbe tolto la possibilità di utilizzare la parte superiore come parcheggio dei vari comproprietari (v. c.t.u. pag. 5).
In ordine al merito vale quanto segue.
Va superata la questione dell'indeterminatezza o genericità della domanda formulata dall'appellante perché il convenuto in riassunzione (qui appellato) aveva preso posizioni e difese rispetto le conclusive domande dell'appellante.
Tuttavia, ciò non conduce all'accoglimento dei motivi di appello. era divenuta proprietaria della part. n. 159, sub 2, con atto inter vivos Persona_1 stipulato con in data 11.1.1994 (v. doc. n. 8 della memoria ex art. 183, c.6, Persona_4
n.2 c.p.c. dell'appellante) e della part. n. 159, sub 3 (acquistata relativamente ai diritti di comproprietà di 36/54) con atto inter vivos del 11.03.2011 (v. doc. n. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 appellante).
In base a ciò che è emerso dalle risultanze istruttorie e guardando alla formulazione pagina 6 di 12 della domanda di accertamento (atto in riassunzione con domanda riconvenzionale del
7.10.2016), nulla depone per il cumulo del possesso utile all'usucapione tra il dante causa dell'appellante e la stessa, né può dirsi raggiunta la positiva prova del passaggio ventennale continuato tra i fondi di causa.
Emerge, invero, che avesse apposto un cancello per impedire Controparte_1
l'accesso alla particella n. 162 di sua proprietà nel 2011 (fatto questo comune alle parti tanto che la ne lamentava l'apposizione) e che la proprietà fosse coltivata ad orto Per_1
(fatto questo incontestato), ragion per cui non si trattava di strada comune né percorribile per la pubblica via;
avesse formalmente contestato (ma comunque permesso o tollerato rilasciando consenso) il passaggio delle autovetture di e Parte_5 nella sua proprietà nel corso del 2013 (v. doc. n. 7 della memoria ex art. 183, Parte_4 comma 6, n.2 c.p.c. del fascicolo dell'appellato), ciò da cui emerge, a contrariis, che non avesse contestato il passaggio nella particella di sua proprietà a Controparte_1
semplicemente perché non avveniva. Infatti, i testimoni intimati da Persona_1 Per_1
(figlio e sorella) hanno confermato che per accedere alle abitazioni (anzi alle cantine dato che le abitazioni erano disabitate da anni) vi erano due strade (comunque due 7 ingressi) e che lasciavano le auto sulla particella n. 160, corte comune superiore, per poi recarsi alle cantine transitando per la particella n. 162 di proprietà esclusiva di CP_1
Questo perché per accedere alle cantine era possibile sia transitare per la part. n. 162 che per le scalette che dal piazzale portavano davanti all'ingresso della casa ed arrivavano poi al piano stradale delle cantine. Non percorrendo le scale in muratura, avrebbe potuto raggiungere le cantine passando davanti la abitazione di Per_1 CP_1 facendo, quindi, il giro dell'isolato, ovverosia costeggiando la particella n. 161
[...] per poi passare sulla via pubblica confinante con la particella n. 175, fino a passare per la proprietà di raggiungendo così la part. n. 159. Trattasi, quest'ultimo, di un CP_1 passaggio che, avuto anche riguardo all'anzianità dell'appellante (nata nel 1930), già al tempo della domanda, ed alle condizioni di salute, avrebbe comportato maggior dispendio di energia e tempo di percorrenza, rispetto a percorrere i cinque scalini delle scale in muratura che arrivavano alle cantine passando per la part. n.160.
Non può escludersi però che negli anni addietro, e cioè sin dal 1994, quando era più in salute, l'appellante avesse inteso percorrere la via più breve per giungere alle proprie pagina 7 di 12 cantine, percorrendo così i pochi scalini in muratura che non interessano la proprietà di e che, per altro verso, magari perché proprio impossibilitata dalle Controparte_1 proprie condizioni di salute e dall'avanzare degli anni, avesse preferito non passare più per le scale in muratura ma effettuare il giro dell'isolato, fermo restando che CP_1 el 2011 aveva apposto un cancello per impedire il passaggio di terzi attraverso
[...] la sua proprietà. In tale incertezza, per vero non dissipata dalle risultanze istruttorie, il dato che rileva è che non è possibile stabilire il cumulo del possesso del passaggio ma, soprattutto la continuità del passaggio, posto anche che è emerso come il piano uno della abitazione di proprietà di fosse disabitato da anni. Per_1
Se l'appellante avesse iniziato a percorrere le scale in muratura e se poi, col passare degli anni, avesse invece preferito, anche per la propria sicurezza e condizioni di salute, di effettuare il giro dell'isolato, posto il termine apposto a difesa della proprietà da parte di emerge, parimenti, che non possono dirsi raggiunti i venti Controparte_1 anni di uso/passaggio continuato sul fondo in oggetto.
E allora, venendo ai motivi di appello, da trattarsi in forma unitaria perché l'atto di gravame non formula motivi specifici e tassativi avverso capi e punti della sentenza 8 impugnata ma risulta, infine, una critica, ovvero una diversa lettura o interpretazione delle risultanze istruttorie, ovvero le prove testimoniali e l'elaborato del c.t.u..
Ferma l'apposizione del cancello da parte di nel 2011, a fronte dei Controparte_1 diversi accessi o ingressi percorribili, non è possibile stabilire cosa abbia fatto Per_1 dal 1994 in poi, posto che vi erano due percorsi (e tre ingressi) per raggiungere le
[...] cantine di proprietà e che il primo piano della abitazione di cui alla part. n. 159 era disabitato da anni.
Né aiutano le deposizioni del figlio e della sorella della stessa, in particolare del figlio: in particolare ha riferito che da anni e anni Parte_1 Persona_2
(quantomeno sino al 2006, dato il suo decesso nel 2007) passava per la proprietà di per raggiungere la part. n. 158, sub. 4 e che, al fine di raggiungere la Controparte_1 proprietà di cui alla part. n. 159, fossero disponibili addirittura 3 ingressi.
Si nota, altresì, che le prove testimoniali si elidono perché due testi hanno avallato in qualche misura le ragioni dell'appellante (il figlio e la sorella di e altri Persona_1 due collimato, invece, con le tesi dell'appellato (il fratello e la nipote di CP_1
pagina 8 di 12 e avendo, in particolare CP_1 Parte_6 Parte_7 Parte_6 confermato che madre di avesse abbandonato l'immobile Persona_2 Persona_1 di cui alla part. n. 159 nel 1989, dopo la morte del marito, e non spostando nulla l'interrogatorio formale reso dall'appellante perché ha confermato la molteplicità degli accessi alla proprietà Per_1
Pertanto, rimane la c.t.u., che, corredata dai chiarimenti del 6.12.2021, offre il quadro dello stato dei luoghi, attestando (v. foto 7, 8 e 11 e all. B) l'esistenza di una scala che permetteva il passaggio tra la parte superiore e inferiore della particella 160 e che conduceva, infine, alle cantine di proprietà scala che, peraltro, aveva realizzato Per_1
Ciò serve per comprendere che il passaggio attraverso la scala in Controparte_1 muratura non consenta di costituire una servitù carrabile utile, né che il fondo possa ritenersi in qualche modo “intercluso”, proprio per l'esistenza della scala.
Per integrare il requisito necessario per usucapire la servitù sulla proprietà di
è sufficiente l'esistenza di un sentiero dal cui tracciato o anche da altra opera o CP_1 segno di raccordo su di esso esistente si possa desumere, senza incertezze o ambiguità, la funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente ed altresì che 9
l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante
(cfr. Cass. n. 15869/2006; conf. Cass. nn. 3389/2009, 3076/2005 e 8039/2004). Tuttavia, nella specie, vi è ambiguità tra i fondi di causa, dati ben tre accessi o ingressi che consentivano il raggiungimento delle cantine di proprietà di poste a piano terra, Per_1
e non può dirsi neppure raggiunta la prova del cumulo del possesso utile ad usucapire, vuoi perché indimostrata, vuoi perché i parenti di transitavano verso la Persona_1 particella n. 158 (e non verso la part. n. 159), vuoi, fine, perché il passaggio è stato interrotto nel corso del tempo e, comunque, impedito da con Controparte_1
l'apposizione di un cancello nel corso del 2011.
Va anche aggiunto che l'utilizzo delle cantine è stato sporadico e saltuario, in quanto pertinenza per sua naturale definizione (quale bene a servizio di altri beni), così da escludere anche per la natura del bene un utilizzo continuato ed ininterrotto, fermo ciò, che il piano sovrastante di proprietà di destinato ad abitazione fosse Persona_1 oramai inabitato e caduto in disuso da molti anni.
E l'esistenza di un'altra strada rispetto quella principale non è neppure pagina 9 di 12 astrattamente idonea ad integrare il requisito dell'apparenza, necessario per l'acquisto della servitù per usucapione, essendo, altresì, essenziale la prova che la stessa sia stata posta in essere allo scopo di dare accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante, con la presenza di visibili e permanenti segni ed opere, costituenti indice non equivoco, come mezzo necessario all'esercizio della servitù, del peso imposto al fondo servente;
è, inoltre, necessario verificare se dette opere siano state destinate o siano concretamente servite a esercitarla, pur non avendo rilievo il fatto che le stesse si trovino sul fondo servente.
Nulla di tutto questo è stato allegato dall'appellante, posto che il semplice fatto che esista un passaggio tra diverse proprietà non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso utile ad usucapire la servitù di passaggio.
E la tolleranza di proprietario del fondo vicinale consapevole dei Controparte_1 tre accessi/ingressi per raggiungere le cantine di proprietà di esaurita al Per_1 momento in cui lo stesso le aveva comunicato l'apposizione del cancello, è cosa diversa dal possesso.
Se dunque il passaggio di sul fondo di proprietà di non 10 Per_1 Controparte_1 avveniva come esercizio di un diritto di servitù, ma per cortesia e tolleranza del vicino di casa questi, dal canto suo, poteva sapere che il passaggio di Controparte_1 Per_1 su detta particella (sull'orto a coltivazione diretta) era saltuario, data la presenza delle scale in muratura (da lui stesso costruite) e l'ingresso dal piano sovrastante da cui raggiungere le cantine di proprietà. E per ottenere una declaratoria positiva di usucapione di una servitù di passaggio non basta neppure provare l'esistenza materiale di un transito, ma è necessario fornire prova continua e rigorosa di un possesso che sia continuato e non interrotto, per almeno venti anni, pacifico e pubblico e, soprattutto, inequivocabile, ovvero esercitato con l'intenzione di comportarsi come titolare del diritto (animus possidendi), e non per mera tolleranza del proprietario del fondo vicinale
(sic. Cass. Ord. n. 34222/2024).
Peraltro, l'appellante non ha allegato neppure la prova del termine di decorrenza dell'assunto possesso utile ad usucapire, che sarebbe comunque decorso dalla fine della tolleranza del proprietario del fondo vicino, e cioè dal 2011.
Rimangono allora indimostrati i presupposti costitutivi e fondanti la domanda pagina 10 di 12 principale avanzata da e proseguita, in successione del diritto controverso, Persona_1 dagli eredi legittimi.
L'appello va dunque rigettato.
La soccombenza ricade sull'appellante e, quindi, sugli eredi che hanno proseguito il giudizio, con riferimento al rapporto processuale instaurato con l'appellato CP_3
Ciò posto, ferma la sentenza e la liquidazione delle spese di c.t.u. del primo
[...] grado per l'assenza di specifici motivi e, più ancora, per sostanziale acquiescenza sul punto, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, le spese vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m.
n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n. 147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale per affare di bassa complessità stante la semplicità della questione trattata, disattendendo il valore dichiarato della controversia (€ 5.000,00) in assenza di indicazione del reddito dominicale del terreno, e seguendo, pertanto, l'art. 15, comma 3, c.p.c.. Va preso, dunque, quale corretto 11 parametro di riferimento il valore indeterminabile della formulata domanda in tema di diritti reali (scaglione di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad €
260.000,00) e detratto il compenso per la fase di trattazione e istruttoria perché non è stata richiesta.
Si dà atto che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento, ai sensi dell'art. 13,
c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da riassunto da e Persona_1 Parte_1 Parte_2
Parte_3 condanna e quali eredi di in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 solido a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio a che Controparte_1 liquida in € 6.600,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%,
pagina 11 di 12 i.v.a. c.a.p. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara che gli appellanti sono tenuti in solido, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 16.10.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
12
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 423/2022;
promossa da:
, c.f. , c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, c.f. , n.q. di eredi di , rappresentati Parte_3 CodiceFiscale_3 Persona_1
e difesi dall'Avv. Arnaldo Giocondi (p.e.c.: ; Email_1
appellanti
contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Controparte_1 C.F._4
Minuti con domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. Email_2
appellato
Oggetto: azione di usucapione della servitù di passaggio e costituzione di servitù coattiva su fondo intercluso.
pagina 1 di 12 Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n. 1015, pubblicata in Persona_1 data 30.12.2021, con la quale erano state rigettate tutte le domande proposte da lei e da e accolta la domanda di accertamento della servitù di passaggio Controparte_1 coattiva, anche carrabile, in favore di e Parte_4 Parte_5 formulata anche nei confronti di Controparte_1
Col primo motivo di appello, rubricato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e
163 c.p.c. - errata lettura ed interpretazione della domanda - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1027, 1028, 1029 c.c. - errata, incongrua, illogica, contraddittoria, incomprensibile, insufficiente motivazione - omessa e/o errata valutazione dei fatti e degli atti di causa nonché delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alle prove per testi espletate ed agli elaborati depositati dal c.t.u.”, ha Persona_1 inteso contrastare la sentenza laddove ha ritenuto generica la domanda da lei avanzata, 2 assumendo che le proprie pretese erano ben comprensibili sin dall'atto introduttivo del giudizio. Ha spiegato che il fondo sul quale aveva chiesto accertarsi la servitù di passaggio era stato ben identificato, unitamente alle richieste modalità di passaggio
(pedonale e carrabile), ed era stata evidenziata l'utilitas perseguita, ovvero manutenere e ristrutturare il fabbricato che era disabitato da anni, anche per gli impedimenti che le aveva frapposto denegando il passaggio nel fondo di sua proprietà Controparte_1 al fine di raggiungere le cantine di cui sarebbe proprietaria, poste nella particella n. 159.
Ha sostenuto, infatti, che: il passaggio oggetto di servitù potesse avvenire, già a piedi e con i mezzi, attraverso la proprietà di almeno dagli anni cinquanta, per CP_1 ingresso dalla corte comune (particella n. 160); era chiaro dagli atti di compravendita immobiliare che anche prima del 1994 altri soggetti avevano posseduto l'unità sub. 3 prima di lei, e in particolare la madre dal 2001 al 2007, nonché Persona_2
l'affittuario , ivi residente dal 1995 al 2001, e che la madre non potesse Persona_3 passare, anche perché persona molto anziana, attraverso la scala in muratura che andava dalla particella n. 160 fin sulla pubblica via;
l'utilitas del fondo deriverebbe dal pagina 2 di 12 passaggio pedonale e carrabile necessario sia ai fini della ristrutturazione e abitabilità del fabbricato esistente, sia ai fini dell'utilizzo delle cantine al pian terreno.
Col secondo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c. comma
1° - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1052 commi 1 e 2 - omessa o insufficiente valutazione della ctu depositata - omessa o insufficiente motivazione della discordanza da quanto ritenuto dal ctu - incongrua, errata, illogica, insufficiente motivazione - omessa valutazione dei fatti e documenti di causa e delle risultanze istruttorie”, ha sostenuto che: vi fosse l'interclusione relativa del fondo ex art. 1051 c.c., accertata dalla c.t.u. depositata, per cui poteva procurarsi accesso pedonale e carrabile alla pubblica via solo con notevole dispendio o disagio, avendo limitato il passaggio nella particella di sua CP_1 proprietà con la conseguenza che poteva muoversi soltanto pericolosamente attraverso la gradinata in muratura tant'è che, per raggiungere le cantine, si muoveva da anni attraverso la particella n. 162 di proprietà di si potrebbe accogliere la CP_1 domanda, anche ai sensi dell'art. 1052 c.c., non soltanto per esigenze agricole ma anche di sviluppo della persona umana, secondo un principio solidaristico di stampo costituzionale, perché essa era già stata dichiarata invalida. 3
Si è costituito precisando che: la particella n. 162 di sua proprietà Controparte_1 non fosse mai stata utilizzata da per accedere alle cantine essendo sempre Per_1 passata dalla particella n. 160 in proprietà comune con i confinanti di appunto CP_1
e la domanda formulata da sarebbe generica in quanto non Parte_5 Parte_4 Per_1 vi sarebbe prova del passaggio o di attività su altri fondi di causa né relative al passaggio con autovetture, giacché essa poteva utilizzare un altro passaggio (più agevole) dalla pubblica via;
sarebbero, comunque, deficitari gli elementi a sostegno della domanda di usucapione, non avendo fornito la prova del momento e delle Per_1 modalità di acquisto del possesso;
rimarrebbe indimostrata la continuità del possesso tra il dante causa di ( e l'acquirente dell'immobile, divenutane Per_1 Persona_4 proprietaria per atto inter vivos soltanto dall'11.1.1994 e che, in ogni caso, non fossero trascorsi i venti anni utili ad usucapire la servitù di passaggio;
il fondo oggetto di usucapione di servitù non potesse essere ritenuto intercluso, giacché non corrispondeva a verità né a riscontro probatorio il dato che le cantine di proprietà di fossero Per_1 raggiungibili soltanto attraverso la particella n. 162 di cui era lui proprietario, essendo,
pagina 3 di 12 anzi, vero che il percorso più facile per raggiungere le stesse passasse per la particella n.
160, corte superiore e inferiore (corte comune ad altre particelle di proprietà di Per_1
e e , e per la pubblica via, come
[...] Parte_4 Parte_5 confermato dal c.t.u.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025 con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e per le repliche.
E' necessario chiarire anzitutto alcune questioni di rito.
L'originario atto di appello è stato ritualmente notificato in data 30.6.2022 (anche) a e presso il domicilio eletto e, quindi, presso il Parte_4 Parte_5 difensore nominato per il precedente giudizio. Successivamente è deceduto il procuratore della parte appellante in data 31.10.2023 e il processo è stato dichiarato interrotto e riassunto dall'appellante con comparsa in prosecuzione del 27.3.2024 tanto nei confronti del principale contraddittore tanto nei confronti degli Controparte_1 altri appellati, ovvero e con notificazioni Parte_4 Parte_5 perfezionate il 13.5.2024. A fronte del mancato perfezionamento delle notificazioni a 4 mezzo posta, a seguito del successivo decesso di in data 1.8.2024, è Parte_4 stato dato atto, infine, dell'irreperibilità dei destinatari con note depositate il 17.2.2025, con le quali l'appellante, ritenendo le cause scindibili, ha precisato:“… considerato che nel giudizio risultano introdotte due cause, una tra contro ed altra tra Persona_1 Controparte_1 quest'ultimo ed i si ritiene che possa ben rinunciare alla loro Controparte_2 Persona_1 presenza in causa (tanto più che quest'ultima ha avuto esito per loro favorevole)”. Ha così inteso all'evidenza rinunciare espressamente al perfezionamento della notificazione del ricorso in riassunzione nei confronti degli eredi di e ad Parte_4 Parte_5 chiedendo di proseguire il giudizio nei soli confronti dell'appellato principale
[...]
Controparte_1
Tali dichiarazioni di “rinuncia alla presenza” e di “rinuncia alla notificazione” vanno lette come rinuncia all'integrazione del contraddittorio nel giudizio riassunto nei confronti degli altri appellati (e quindi nei confronti degli eredi di Parte_4 questi) e il cui esito è stato raggiunto rinunciando comunque Parte_5 anche alla successiva notificazione (anche in rinnovazione) del provvedimento di pagina 4 di 12 fissazione dell'udienza di riassunzione, che era stata fissata prima con decreto alla data del 3.10.2024 e, successivamente, con ordinanza, al 20.3.2025.
Gli appellati e erano comunque stati ritualmente notificati della Parte_5 Parte_4 litispendenza del grado di appello, prima con atto di gravame depositato in data
13.7.2022 e, successivamente, per mezzo della notificazione della comparsa di riassunzione in prosecuzione del giudizio del 27.3.2024, ma dopo il decesso di Parte_4 alcun atto di riassunzione è stato ritualmente notificato ai loro eredi. Dunque,
[...] stante la rinuncia alla notificazione nei loro confronti ed alla conseguente rinuncia all'ulteriore vocatio in ius (in seguito al provvedimento di fissazione dell'udienza del
20.3.2025), essi non sono più parti processuali.
È, infine, deceduta l'appellante in data 11.6.2025: il certificato di morte è stato allegato in comparsa conclusionale dall'appellato dando atto che la causa era CP_1 già stata assunta in decisione all'udienza del 15.5.2025, sicché, in applicazione dell'art. 300, u.c., c.p.c., l'evento non determina l'interruzione del processo e neppure, come sostenuto dall'appellato, l'estinzione del giudizio. Inoltre, l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. per morte della parte si determina per la dichiarazione del procuratore 5 della parte deceduta, non dalla dichiarazione dell'altro procuratore, fermo restando che con propria comparsa conclusionale di replica del 6.8.2025 gli eredi di Persona_1 hanno inteso volontariamente costituirsi in prosecuzione del presente giudizio.
Va, quindi, chiarito che non aveva formulato domande dirette nei Persona_1 confronti di e e che gli stessi sono risultati, Parte_4 Parte_5 invece, vittoriosi rispetto le pretese avanzate nei confronti di che, sul Controparte_1 punto, non ha formulato appello incidentale, con conseguente giudicato sull'accertamento della servitù di passaggio - anche carrabile - in favore di e Parte_4 sul vialetto insistente sulla particella n. 162, Foglio 7, id. cat. al Comune di Parte_5
Stroncone, di proprietà di Controparte_1
Il presente giudizio va allora definito tra (pur deceduta) e Persona_1 CP_1
e il thema decidendum è delineato dalla domanda riconvenzionale formulata da
[...] dinanzi al Giudice di Pace di Terni, poi coltivata in riassunzione innanzi al Persona_1 competente Tribunale, con la quale la stessa aveva domandato l'accertamento di usucapione di servitù di passaggio (per utilizzo ventennale) sulla particella n. 162, di pagina 5 di 12 esclusiva proprietà di Controparte_1
La residuale (o accessoria) domanda di costituzione coattiva della servitù – sull'assunto di che la particella n. 159 costituiva fondo intercluso alla pubblica Per_1 via, con cessazione delle attività moleste che ne impedivano il passaggio, e generica richiesta di risarcimento del danno - presuppone (rectius “avrebbe presupposto”) un necessario accertamento litisconsortile, giacché la c.t.u., alla pagina 5, ha rilevato che la particella n. 160 è corte comune o “bene comune non censibile” alle particelle 158 sub. 4,
e 159 sub. 2 e 3 (prop. Lucia Nobili), 158 sub. 5 (prop. e Parte_4 Parte_5
e 159 sub. 1 (prop. ), accertamento che con la rinuncia al
[...] Controparte_1 rinnovo della notificazione nei confronti degli eredi di e ad Parte_4 [...]
risulta precluso, ragion per cui la domanda (pur residuale) deve Parte_5 intendersi abbandonata.
L'accertamento in questione rimarrebbe comunque sterile in forza del rilievo tecnico del c.t.u., secondo cui l'unico percorso praticabile da per raggiungere le Per_1 cantine era quello attraverso la particella n. 162 di proprietà di in quanto sulla CP_1 stessa era già presente una strada di accesso carrabile che dalla pubblica via arrivava 6 fino alla part. n. 160, mentre l'accesso carrabile dalla pubblica via attraverso la part. n.
160, visto il dislivello fra la parte superiore ed inferiore della stessa avrebbe comportato la realizzazione di una rampa che di fatto avrebbe tolto la possibilità di utilizzare la parte superiore come parcheggio dei vari comproprietari (v. c.t.u. pag. 5).
In ordine al merito vale quanto segue.
Va superata la questione dell'indeterminatezza o genericità della domanda formulata dall'appellante perché il convenuto in riassunzione (qui appellato) aveva preso posizioni e difese rispetto le conclusive domande dell'appellante.
Tuttavia, ciò non conduce all'accoglimento dei motivi di appello. era divenuta proprietaria della part. n. 159, sub 2, con atto inter vivos Persona_1 stipulato con in data 11.1.1994 (v. doc. n. 8 della memoria ex art. 183, c.6, Persona_4
n.2 c.p.c. dell'appellante) e della part. n. 159, sub 3 (acquistata relativamente ai diritti di comproprietà di 36/54) con atto inter vivos del 11.03.2011 (v. doc. n. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 appellante).
In base a ciò che è emerso dalle risultanze istruttorie e guardando alla formulazione pagina 6 di 12 della domanda di accertamento (atto in riassunzione con domanda riconvenzionale del
7.10.2016), nulla depone per il cumulo del possesso utile all'usucapione tra il dante causa dell'appellante e la stessa, né può dirsi raggiunta la positiva prova del passaggio ventennale continuato tra i fondi di causa.
Emerge, invero, che avesse apposto un cancello per impedire Controparte_1
l'accesso alla particella n. 162 di sua proprietà nel 2011 (fatto questo comune alle parti tanto che la ne lamentava l'apposizione) e che la proprietà fosse coltivata ad orto Per_1
(fatto questo incontestato), ragion per cui non si trattava di strada comune né percorribile per la pubblica via;
avesse formalmente contestato (ma comunque permesso o tollerato rilasciando consenso) il passaggio delle autovetture di e Parte_5 nella sua proprietà nel corso del 2013 (v. doc. n. 7 della memoria ex art. 183, Parte_4 comma 6, n.2 c.p.c. del fascicolo dell'appellato), ciò da cui emerge, a contrariis, che non avesse contestato il passaggio nella particella di sua proprietà a Controparte_1
semplicemente perché non avveniva. Infatti, i testimoni intimati da Persona_1 Per_1
(figlio e sorella) hanno confermato che per accedere alle abitazioni (anzi alle cantine dato che le abitazioni erano disabitate da anni) vi erano due strade (comunque due 7 ingressi) e che lasciavano le auto sulla particella n. 160, corte comune superiore, per poi recarsi alle cantine transitando per la particella n. 162 di proprietà esclusiva di CP_1
Questo perché per accedere alle cantine era possibile sia transitare per la part. n. 162 che per le scalette che dal piazzale portavano davanti all'ingresso della casa ed arrivavano poi al piano stradale delle cantine. Non percorrendo le scale in muratura, avrebbe potuto raggiungere le cantine passando davanti la abitazione di Per_1 CP_1 facendo, quindi, il giro dell'isolato, ovverosia costeggiando la particella n. 161
[...] per poi passare sulla via pubblica confinante con la particella n. 175, fino a passare per la proprietà di raggiungendo così la part. n. 159. Trattasi, quest'ultimo, di un CP_1 passaggio che, avuto anche riguardo all'anzianità dell'appellante (nata nel 1930), già al tempo della domanda, ed alle condizioni di salute, avrebbe comportato maggior dispendio di energia e tempo di percorrenza, rispetto a percorrere i cinque scalini delle scale in muratura che arrivavano alle cantine passando per la part. n.160.
Non può escludersi però che negli anni addietro, e cioè sin dal 1994, quando era più in salute, l'appellante avesse inteso percorrere la via più breve per giungere alle proprie pagina 7 di 12 cantine, percorrendo così i pochi scalini in muratura che non interessano la proprietà di e che, per altro verso, magari perché proprio impossibilitata dalle Controparte_1 proprie condizioni di salute e dall'avanzare degli anni, avesse preferito non passare più per le scale in muratura ma effettuare il giro dell'isolato, fermo restando che CP_1 el 2011 aveva apposto un cancello per impedire il passaggio di terzi attraverso
[...] la sua proprietà. In tale incertezza, per vero non dissipata dalle risultanze istruttorie, il dato che rileva è che non è possibile stabilire il cumulo del possesso del passaggio ma, soprattutto la continuità del passaggio, posto anche che è emerso come il piano uno della abitazione di proprietà di fosse disabitato da anni. Per_1
Se l'appellante avesse iniziato a percorrere le scale in muratura e se poi, col passare degli anni, avesse invece preferito, anche per la propria sicurezza e condizioni di salute, di effettuare il giro dell'isolato, posto il termine apposto a difesa della proprietà da parte di emerge, parimenti, che non possono dirsi raggiunti i venti Controparte_1 anni di uso/passaggio continuato sul fondo in oggetto.
E allora, venendo ai motivi di appello, da trattarsi in forma unitaria perché l'atto di gravame non formula motivi specifici e tassativi avverso capi e punti della sentenza 8 impugnata ma risulta, infine, una critica, ovvero una diversa lettura o interpretazione delle risultanze istruttorie, ovvero le prove testimoniali e l'elaborato del c.t.u..
Ferma l'apposizione del cancello da parte di nel 2011, a fronte dei Controparte_1 diversi accessi o ingressi percorribili, non è possibile stabilire cosa abbia fatto Per_1 dal 1994 in poi, posto che vi erano due percorsi (e tre ingressi) per raggiungere le
[...] cantine di proprietà e che il primo piano della abitazione di cui alla part. n. 159 era disabitato da anni.
Né aiutano le deposizioni del figlio e della sorella della stessa, in particolare del figlio: in particolare ha riferito che da anni e anni Parte_1 Persona_2
(quantomeno sino al 2006, dato il suo decesso nel 2007) passava per la proprietà di per raggiungere la part. n. 158, sub. 4 e che, al fine di raggiungere la Controparte_1 proprietà di cui alla part. n. 159, fossero disponibili addirittura 3 ingressi.
Si nota, altresì, che le prove testimoniali si elidono perché due testi hanno avallato in qualche misura le ragioni dell'appellante (il figlio e la sorella di e altri Persona_1 due collimato, invece, con le tesi dell'appellato (il fratello e la nipote di CP_1
pagina 8 di 12 e avendo, in particolare CP_1 Parte_6 Parte_7 Parte_6 confermato che madre di avesse abbandonato l'immobile Persona_2 Persona_1 di cui alla part. n. 159 nel 1989, dopo la morte del marito, e non spostando nulla l'interrogatorio formale reso dall'appellante perché ha confermato la molteplicità degli accessi alla proprietà Per_1
Pertanto, rimane la c.t.u., che, corredata dai chiarimenti del 6.12.2021, offre il quadro dello stato dei luoghi, attestando (v. foto 7, 8 e 11 e all. B) l'esistenza di una scala che permetteva il passaggio tra la parte superiore e inferiore della particella 160 e che conduceva, infine, alle cantine di proprietà scala che, peraltro, aveva realizzato Per_1
Ciò serve per comprendere che il passaggio attraverso la scala in Controparte_1 muratura non consenta di costituire una servitù carrabile utile, né che il fondo possa ritenersi in qualche modo “intercluso”, proprio per l'esistenza della scala.
Per integrare il requisito necessario per usucapire la servitù sulla proprietà di
è sufficiente l'esistenza di un sentiero dal cui tracciato o anche da altra opera o CP_1 segno di raccordo su di esso esistente si possa desumere, senza incertezze o ambiguità, la funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente ed altresì che 9
l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante
(cfr. Cass. n. 15869/2006; conf. Cass. nn. 3389/2009, 3076/2005 e 8039/2004). Tuttavia, nella specie, vi è ambiguità tra i fondi di causa, dati ben tre accessi o ingressi che consentivano il raggiungimento delle cantine di proprietà di poste a piano terra, Per_1
e non può dirsi neppure raggiunta la prova del cumulo del possesso utile ad usucapire, vuoi perché indimostrata, vuoi perché i parenti di transitavano verso la Persona_1 particella n. 158 (e non verso la part. n. 159), vuoi, fine, perché il passaggio è stato interrotto nel corso del tempo e, comunque, impedito da con Controparte_1
l'apposizione di un cancello nel corso del 2011.
Va anche aggiunto che l'utilizzo delle cantine è stato sporadico e saltuario, in quanto pertinenza per sua naturale definizione (quale bene a servizio di altri beni), così da escludere anche per la natura del bene un utilizzo continuato ed ininterrotto, fermo ciò, che il piano sovrastante di proprietà di destinato ad abitazione fosse Persona_1 oramai inabitato e caduto in disuso da molti anni.
E l'esistenza di un'altra strada rispetto quella principale non è neppure pagina 9 di 12 astrattamente idonea ad integrare il requisito dell'apparenza, necessario per l'acquisto della servitù per usucapione, essendo, altresì, essenziale la prova che la stessa sia stata posta in essere allo scopo di dare accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante, con la presenza di visibili e permanenti segni ed opere, costituenti indice non equivoco, come mezzo necessario all'esercizio della servitù, del peso imposto al fondo servente;
è, inoltre, necessario verificare se dette opere siano state destinate o siano concretamente servite a esercitarla, pur non avendo rilievo il fatto che le stesse si trovino sul fondo servente.
Nulla di tutto questo è stato allegato dall'appellante, posto che il semplice fatto che esista un passaggio tra diverse proprietà non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso utile ad usucapire la servitù di passaggio.
E la tolleranza di proprietario del fondo vicinale consapevole dei Controparte_1 tre accessi/ingressi per raggiungere le cantine di proprietà di esaurita al Per_1 momento in cui lo stesso le aveva comunicato l'apposizione del cancello, è cosa diversa dal possesso.
Se dunque il passaggio di sul fondo di proprietà di non 10 Per_1 Controparte_1 avveniva come esercizio di un diritto di servitù, ma per cortesia e tolleranza del vicino di casa questi, dal canto suo, poteva sapere che il passaggio di Controparte_1 Per_1 su detta particella (sull'orto a coltivazione diretta) era saltuario, data la presenza delle scale in muratura (da lui stesso costruite) e l'ingresso dal piano sovrastante da cui raggiungere le cantine di proprietà. E per ottenere una declaratoria positiva di usucapione di una servitù di passaggio non basta neppure provare l'esistenza materiale di un transito, ma è necessario fornire prova continua e rigorosa di un possesso che sia continuato e non interrotto, per almeno venti anni, pacifico e pubblico e, soprattutto, inequivocabile, ovvero esercitato con l'intenzione di comportarsi come titolare del diritto (animus possidendi), e non per mera tolleranza del proprietario del fondo vicinale
(sic. Cass. Ord. n. 34222/2024).
Peraltro, l'appellante non ha allegato neppure la prova del termine di decorrenza dell'assunto possesso utile ad usucapire, che sarebbe comunque decorso dalla fine della tolleranza del proprietario del fondo vicino, e cioè dal 2011.
Rimangono allora indimostrati i presupposti costitutivi e fondanti la domanda pagina 10 di 12 principale avanzata da e proseguita, in successione del diritto controverso, Persona_1 dagli eredi legittimi.
L'appello va dunque rigettato.
La soccombenza ricade sull'appellante e, quindi, sugli eredi che hanno proseguito il giudizio, con riferimento al rapporto processuale instaurato con l'appellato CP_3
Ciò posto, ferma la sentenza e la liquidazione delle spese di c.t.u. del primo
[...] grado per l'assenza di specifici motivi e, più ancora, per sostanziale acquiescenza sul punto, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, le spese vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m.
n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n. 147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale per affare di bassa complessità stante la semplicità della questione trattata, disattendendo il valore dichiarato della controversia (€ 5.000,00) in assenza di indicazione del reddito dominicale del terreno, e seguendo, pertanto, l'art. 15, comma 3, c.p.c.. Va preso, dunque, quale corretto 11 parametro di riferimento il valore indeterminabile della formulata domanda in tema di diritti reali (scaglione di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad €
260.000,00) e detratto il compenso per la fase di trattazione e istruttoria perché non è stata richiesta.
Si dà atto che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento, ai sensi dell'art. 13,
c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da riassunto da e Persona_1 Parte_1 Parte_2
Parte_3 condanna e quali eredi di in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 solido a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio a che Controparte_1 liquida in € 6.600,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%,
pagina 11 di 12 i.v.a. c.a.p. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara che gli appellanti sono tenuti in solido, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 16.10.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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