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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13312/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 04/11/1964), cod. fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARINA;
C.F._1
(ROMA (RM), 17/05/1967), Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. GALIANI SAMANTHA C.F._2
ANNETTE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e hiedono Parte_1 Controparte_1
al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2017, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
Disporre che il sig. , quale contributo al mantenimento dei Parte_1 Per_ figli ed , entrambi maggiorenni ma non indipendenti Per_2 economicamente e conviventi con la madre, corrisponda alla sig.ra
[...] l'importo complessivo mensile di € 2.000,00 (euro Controparte_1 duemila/00), in ragione di € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascun figlio, da versarsi a mezzo di bonifico bancario a valuta fissa, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Disporre che il padre concorra al pagamento delle spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate tra i genitori e come dettagliate nel Protocollo d'intesa con il Foro di Roma del 17/12/2014, nella misura del 65%, restando a carico della madre il restante 35%.
Disporre altresì, quanto alle spese universitarie e comunque di qualsivoglia genere di istruzione superiore che sia nell'interesse dei figli, previamente concordate tra i genitori, che il padre concorra nella misura dell'85% e la madre per il restante 15%, intendendosi per tali spese quelle di iscrizione, alloggio, testi, tasse, corsi di perfezionamento e specializzazione, masters, specifiche formazioni professionali, anche fuori dal territorio del Comune di Roma. Dichiarare che ciascun ricorrente provvederà al proprio mantenimento.”
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 30/07/1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13312/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
30/07/1999 tra (ROMA (RM), 04/11/1964) e Parte_1
(ROMA (RM), 17/05/1967) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1662, Parte 1,
Serie 01, Anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 13/01/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13312/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 04/11/1964), cod. fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARINA;
C.F._1
(ROMA (RM), 17/05/1967), Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. GALIANI SAMANTHA C.F._2
ANNETTE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e hiedono Parte_1 Controparte_1
al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2017, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
Disporre che il sig. , quale contributo al mantenimento dei Parte_1 Per_ figli ed , entrambi maggiorenni ma non indipendenti Per_2 economicamente e conviventi con la madre, corrisponda alla sig.ra
[...] l'importo complessivo mensile di € 2.000,00 (euro Controparte_1 duemila/00), in ragione di € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascun figlio, da versarsi a mezzo di bonifico bancario a valuta fissa, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Disporre che il padre concorra al pagamento delle spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate tra i genitori e come dettagliate nel Protocollo d'intesa con il Foro di Roma del 17/12/2014, nella misura del 65%, restando a carico della madre il restante 35%.
Disporre altresì, quanto alle spese universitarie e comunque di qualsivoglia genere di istruzione superiore che sia nell'interesse dei figli, previamente concordate tra i genitori, che il padre concorra nella misura dell'85% e la madre per il restante 15%, intendendosi per tali spese quelle di iscrizione, alloggio, testi, tasse, corsi di perfezionamento e specializzazione, masters, specifiche formazioni professionali, anche fuori dal territorio del Comune di Roma. Dichiarare che ciascun ricorrente provvederà al proprio mantenimento.”
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 30/07/1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13312/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
30/07/1999 tra (ROMA (RM), 04/11/1964) e Parte_1
(ROMA (RM), 17/05/1967) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1662, Parte 1,
Serie 01, Anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 13/01/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi