Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
S E N TE N ZA
nella causa iscritta al n. 1499/2020 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., (P. IVA Parte_1
, elettivamente domiciliata in AM (TP), Viale Italia n.2/F, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Pasquale Tocco, che la rappresenta e difende per mandato in atti
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., (P. IVA Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Houel n. 5, presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Giuseppe Serio, che la rappresenta e difende per mandato in atti
Appellato e Appellante incidentale
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1617/2020 pubblicata in data 04/06/2020 all'esito del giudizio n.r.g. 8328/2016 vertente tra ha Parte_2 revocato il d.i. n.1468/2016; condannato la al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 37.250,00, oltre interessi dal deposito del ricorso Parte_1 monitorio al soddisfo;
compensato integralmente le spese di lite tra le parti;
posto le spese di
Avverso la detta sentenza ha interposto appello eccependone Parte_1
l'erroneità sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato le difese dell'appellante e Controparte_1 proposto a sua volta appello incidentale.
In corso di causa è stata espletata CTU tecnica diretta a rispondere alle osservazioni critiche reiterate da Parte_1
Successivamente, scaduto il termine perentorio del 14/06/2024 per il deposito di note scritte limitate alla precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con un primo articolato motivo di appello, l'appellante contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la al Controparte_2 pagamento della limitata somma di € 37.250,00 sul presupposto che l'impianto consegnato avesse dei difetti di funzionamento quantificati dal CTU in € 53.750,00.
A sostegno della propria prospettazione ha allegato di aver fornito l'intero sistema di controllo ed attuazione della suindicata struttura per impianto fotovoltaico che ad oggi risulta ancora utilizzata dall'appellata, e grazie alla quale quest'ultima ha comunque raggiunto l'incremento di produzione atteso. Peraltro, secondo la ricostruzione di quelli Parte_1 evidenziati dalla CTU non sarebbero difetti ma caratteristiche progettuali dell'impianto ed a sostegno di tale tesi ha allegato documentazione a firma della (società produttrice degli CP_3 attuatori), del perito di parte e del progettista elettrico della struttura in esame.
Afferma, ancora, che le lamentate problematiche di funzionamento riguarderebbero l'impianto fotovoltaico e non gli elementi strutturali dalla stessa forniti e che, in definitiva, le componenti analizzate dal CTU (attuatori, encoder incrementali, finecorsa) sarebbero idonee all'uso per cui erano state vendute. Di conseguenza, stante la funzionalità dell'impianto, nessun inadempimento contrattuale può essere contestato alla deducente la quale insiste per il pagamento del saldo della fattura n. 44/2012
(pari ad € 91.000,00).
2.Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi solo dalla data del deposito del ricorso monitorio (e sino al soddisfo) quando, nelle transazioni commerciali, gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento senza necessità di costituzione in mora (art.4 del D. Lgs.
231 del 09/10/2002).
3. Con il terzo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha compensato tra le parti le spese di lite;
chiede che siano poste a carico dell'appellata per non avere, quest'ultima, saldato la fattura n.44/2012.
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MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE
1.Con appello incidentale, impugna a sua volta la sentenza nella parte in cui Controparte_1 ha rigettato la domanda di risarcimento del danno sul presupposto che la venditrice non aveva assunto alcun impegno in ordine alla produzione annuale di energia e tenuto conto dell'effettiva produttività dell'impianto anche in ragione dei risultati in concreto raggiunti.
L'appellata ribadisce, invece, che i difetti nel funzionamento dell'impianto ad inseguimento solare accertati in primo grado hanno determinato una minore produzione di energia elettrica da fonte solare nel periodo 2011-2016 che si è tradotta nel danno economico pari alla perdita dell'incentivo statale e dei ricavi da vendita di energia elettrica. Contesta la CTU espletata in primo grado, laddove con riferimento al periodo 2011-2015, ha di contro riconosciuto un incremento di produttività per merito del sistema ad inseguimento solare pari al 13,54%, desumendolo dai dati forniti dal per impianti consimili, senza considerare le peculiarità e l'ubicazione della CP_4 struttura per cui è causa.
afferma che la produttività raggiunta nel 2017, dopo gli interventi dalla Controparte_1 stessa operati, come dimostrato dal documento estratto dal portale E-Distribuzione depositato in data 07/09/2018, sarebbe superiore alla percentuale individuata dal consulente d'ufficio e si avvicinerebbe ai livelli attesi come da progetto esecutivo, per, addirittura, superarli nel 2020. Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, chiede la condanna di
[...] al risarcimento dei danni parametrati alla perdita di 878.598,91 Kwh rispetto Parte_1 alle aspettative progettuali del periodo 2011-2016 nonché ai maggiori costi di manutenzione;
e altresì la restituzione di tutte le somme già versate all'appellante.
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Il primo motivo dell'appello principale è infondato. La consulenza tecnica rinnovata in questo grado di appello ha confermato quanto già accertato dal consulente tecnico nominato dal
Tribunale e, dunque, l'esistenza dei difetti lamentati da sulle componenti Controparte_1 acquistate da (attuatori più corti del necessario e inidoneità Parte_1 dell'enconder incrementale e dei fine corsa meccanici rispetto al tipo di impianto in cui è stato applicato).
Occorre premettere che, nell'ambito delle opere di realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguimento della potenza di 925,54 kWp, l'odierna appellante ha fornito alla Controparte_1 il sistema di controllo ed attuazione dell'inseguimento solare, costituito essenzialmente da
[...] attuatori, da quadri elettrici per il funzionamento dei motori, da un sistema di monitoraggio PLC comprensivo di computer e dal sistema anti-torsione delle strutture (cfr. fattura 44/2012 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto). Non è contestato che, entrato in esercizio il 30
Luglio 2011, l'impianto fotovoltaico ha presentato da subito rilevanti anomalie, consistenti nel frequente blocco di alcune vele e in guasti agli attuatori prodotti da e forniti da CP_3
rispetto alle quali quest'ultima ha cercato di porre rimedio senza Parte_1 seri risultati, sino a quando nel 2016 la stessa ha a sue spese posto in essere Controparte_1 consistenti modifiche al sistema di inseguimento e controllo solare, tant'è che oggi l'impianto fotovoltaico risulta profondamente modificato rispetto a quello progettato. I 199 attuatori forniti da ciascuno dei quali movimenta una vela fotovoltaica, sono stati Parte_1 rinvenuti ruotati di 180 gradi rispetto alle previsioni di progetto e fissati su supporti modificati. Il
Ctu nominato in primo grado ha proposto di ricorrere a nuovi attuatori elettromeccanici con corsa maggiorata da 600 mm e dotati di sensore di posizione potenziometrico, ciò in quanto gli attuatori venduti da non avrebbero rispettato le caratteristiche Parte_1 tecniche previste dal manuale d'uso della (società fornitrice). In particolare, è risultato CP_3 accertato che gli attuatori venduti, per adattarsi alle peculiarità dell'impianto della , CP_1 fossero un ibrido tra il modello Ali 3 ed il modello Ali 4. E tuttavia, il manuale d'uso rilasciato da er l'installazione degli stessi era chiaro nello stabilire che “per corse superiori a 20 volte CP_3 il diametro dello stelo filettato si deve prevedere, ad asta traslante fuori, un'extra corsa di circa
150 mm in luogo di 10 mm per evitare disallineamenti fra asta e cannotto …”. Come riportato nella CTU di primo grado, lo stelo filettato degli attuatori forniti ha un diametro di 18 mm (pezzo modello ALI 4), mentre la corsa dell'asta traslante (450 mm) risulta superiore ai 360 mm (20 x 18 mm) prescritti dal manuale d'uso del modello ALI 4. Quindi per evitare disallineamenti tra asta e cannotto occorre che ad asta traslante fuori, restino nel cannotto almeno 150 mm. Tali considerazioni, fortemente contestate da sono state in definitiva Parte_1 confermate dal CTU nominato da questa Corte d'Appello (“resta il fatto che gli attuatori forniti da
secondo quanto appurato dall'ing. non rispettano le prescrizioni dei manuali Parte_1 Per_1
d'uso e manutenzione che essa stessa ha fornito” cfr. pag. 26 CTU redatta dall'ing. ). Persona_2
Passando ad esaminare gli altri vizi valorizzati dalla sentenza di primo grado, il CTU AM ha confermato che gli enconder incrementali non fossero idonei per il tipo di applicazione (salvo a precisare che potrebbero essere ritenuti un'opzione progettuale piuttosto che un difetto del prodotto), così come i finecorsa meccanici. Quanto alle altre problematiche relative all'impianto fotovoltaico contestate da ed indipendenti dalla fornitura dalla Parte_1 stessa effettuata, il CTU ha precisato che trattasi di questioni marginali rispetto all'intero funzionamento del sistema, le quali di per sé non possono ritenersi avere inciso sulla produttività dell'impianto. Peraltro, il CTU ha, anche, chiarito che ha posto in essere una serie di CP_1 attività per rendere il sistema più efficiente e, in particolare, modifica dei punti di ancoraggio di
199 attuatori lineari;
- rotazione di 180° degli attuatori rispetto all'origine; - ricorso a grasso speciale per lubrificare i 199 attuatori;
- posa in opera e programmazione delle 52 schede Arduino;
- costante presenza presso l'impianto di personale;
- costi di rimozione e smaltimento. CP_1
Sebbene, pertanto, ad oggi vi è prova che l'impianto funzioni e produca, e nonostante gli attuatori allo stato utilizzati siano quelli forniti da non può sottacersi che Parte_1 alcune componenti fornite dall'appellante fossero difettose o, comunque, inidonee all'uso per le quali erano state acquistate e che abbia fatto uno sforzo tecnico ed Controparte_1 economico notevole per rendere affidabile il sistema d' inseguimento solare concepito e fornito da Deve, pertanto, trovare conferma la decisione di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha detratto dalla somma ancora dovuta da quanto necessario Controparte_1 per porre rimedio ai difetti riscontrati rimettendosi al costo stimato dal CTU in complessivi euro
53.750,00.
2.Il secondo motivo di appello è fondato. Come noto, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti (cfr. Cassazione civile sez. III,
05/11/2024, n.28413). Deve, pertanto, essere parzialmente modificata la sentenza di primo grado, con conseguente condanna della alla corresponsione degli interessi Controparte_1 con decorrenza dalla data della fattura azionata in giudizio.
L'appello incidentale è infondato. dichiara di avere apportato, nel 2016, Controparte_1
a proprie spese, una serie di adeguamenti e modifiche che hanno risolto i denunciati difetti di funzionamento del sistema ad inseguimento solare e che l'impianto avrebbe raggiunto i risultati progettuali attesi nel 2017, per superarli nel 2020, con un incremento di produttività maggiore in misura percentuale rispetto a quanto stabilito dal CTU in primo grado.
Ha quindi chiesto per il periodo 2011-2016 il risarcimento del danno da perdita dell'incentivo statale e da minore vendita dell'energia elettrica dovuto alla minore produzione di energia elettrica data dalla differenza (anno per anno) tra risultati raggiunti e risultati attesi.
La domanda non può trovare accoglimento. Non vi è, infatti, prova che le parti avessero pattuito il raggiungimento del livello atteso posto da a fondamento della sua Controparte_1 domanda. A questo proposito, l'ing. n sede di stesura della relazione di CTU in primo Per_1 grado ha chiarito che il dato progettuale di produzione cui fa riferimento parte appellata (pari ad1.750.000 kWh annui) è estrapolato da un algoritmo di calcolo previsionale basato su dati di simulazione e che, in ogni caso, la relazione tecnica generale del “Progetto di una centrale fotovoltaica da 925,54 kW sito nel comune di Mazara del Vallo” depositata in giudizio fosse priva della timbratura di autentica da parte dei tecnici incaricati Ingg. e con conseguente inattendibilità CP_5 CP_6 della stessa.
Viceversa, i dati utilizzati dal CTU di I grado per verificare (e riscontrare) l'incremento di produttività dell'impianto fotovoltaico per merito del sistema ad inseguimento solare derivano da valori reali ricavati dai rapporti sul solare fotovoltaico forniti ufficialmente dal
[...]
e dai dati misurati sull'impianto per cui è causa dallo stesso Controparte_7 CP_4
Anche su tale punto deve, pertanto, trovare conferma la sentenza di primo grado. Sulla correzione dell'errore materiale in cui è incorso il CTU ing. Per_1
Deve, infine, trovare accoglimento l'eccezione sollevata da e relativa ad un Controparte_1 errore di calcolo posto in essere dal CTU nel corso del primo grado di giudizio, laddove lo stesso ha calcolato l'importo di €250,00 per la sostituzione degli attuatori e lo ha moltiplicato per 189 attuatori in luogo dei 199 forniti da Considerato che Parte_1 Controparte_1 ha già provveduto a dare esecuzione alla sentenza di primo grado mediante la corresponsione
[...]
a della somma di €37.250,00, quest'ultima dev'essere condannata Parte_1 alla restituzione di € 2.500,00 (250,00 per 10).
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Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della sostanziale soccombenza reciproca delle parti anche in questo grado di giudizio, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
in parziale accoglimento dell'appello principale avverso la sentenza n. 1617/2020 emessa dal
Tribunale di Palermo il 4/06/2020:
- condanna a corrispondere a gli Controparte_1 Parte_1 interessi moratori con decorrenza dalla data della fattura n. 44/2012; in parziale accoglimento dell'appello incidentale:
- condanna a restituire, a la somma di € Parte_1 Controparte_1
2.500,00;
- compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data
23/12/2024.
Palermo, 9/01/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo