Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/04/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3723/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'udienza del 3 aprile 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3723/2021 r.g.a.c. tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. ANTIGNANO CARMINE;
- attore
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli Avv. Controparte_1 P.IVA_1
1
- convenuta nonché
CP_2
-convenuta contumace
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assorbente rispetto ad ogni questione proposta va dichiarata cessata la materia del contendere.
Com' è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere può essere di- chiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione ricono- sciuta ed ammessa dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950); in te- ma, si afferma che la situazione fattuale evincibile dagli atti di causa è sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo noto peraltro che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare i fatti per i quali è sopravvenuta
l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n.
8822).
Nella fattispecie senz'altro appaiono sussistere i presupposti per tale pronuncia, tenuto conto che parte attrice ha dato atto del raggiungimento di un accordo tra le par- ti in ordine alla rinuncia alla domanda (note di trattazione scritta del 17 e 24 marzo
2025), e che parte convenuta ha confermato tale circostanza, chiedendo la compensa- zione delle spese di lite (note di trattazione scritta del 24 marzo 2025).
P.Q.M.
2
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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