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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile nella causa iscritta al n. 8789/2024 R.G. pendente tra
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
Difensore: Avv. Marco Saviotti
Domicilio eletto in Genova, Via Domenico Fiasella n. 6/19 presso lo studio del difensore come da procura in atti
E
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
Difensore: Avv. Aldo Bruzzone e Avv. Stefania Garbarino
Domicilio eletto in Genova, Via N. Bacigalupo 4/21 presso lo studio dei difensori come da procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 30.09.2024)
avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo intervenuto a verbale di udienza del 14.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o Parte_1 il padre o il marito) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio civile con in Controparte_1
Genova il 16.07.2011, come risultante dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti,
- Che dall'unione coniugale sono nate due figlie, , il 04.10.2011 Per_1 Per_ e , il 26.12.2006,
- Che le parti sono addivenute a separazione personale consensuale omologata con decreto del Tribunale di Genova del 26.05.2021 (RG 1504/2021),
- Che le condizioni economiche della moglie nel tempo erano migliorate avendo la stessa ereditato alcuni immobili produttivi di reddito in quanto concessi in locazione a terzi.
Su tali presupposti chiedeva:
- La modifica delle condizioni di separazione con la previsione dell'aumento del contributo di mantenimento da versare da parte del ricorrente a favore delle figlie da euro 580 ad euro 900,00 a figlia e la previsione della partecipazione dei genitori alle spese straordinarie delle figlie nella misura del 50% ciascuno, anziché del 100%.
Con vittoria delle spese in caso di opposizione.
(da ora anche la resistente o la madre o la Controparte_1 moglie) si costituiva mediante memoria con la quale allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di lavorare come insegnante con contratto a tempo determinato,
- Che permaneva disparità tra le condizioni economiche e patrimoniali delle parti a vantaggio del marito, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio,
- Che le condizioni economiche del marito nel tempo erano ancora migliorate essendo aumentati i redditi dello studio dentistico, ove lo stesso svolge la professione,
Su tali presupposti chiedeva:
- L'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di separazione con la previsione dell'aumento del contributo di mantenimento, da versare da parte del ricorrente, a favore delle figlie da euro 580 ad euro 900,00 a figlia,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - Il rigetto della previsione della partecipazione dei genitori alle spese straordinarie delle figlie nella misura del 50% ciascuno, anziché del 100%.
Con vittoria delle spese.
Occorre aggiungere che nel ricorso introduttivo il marito, aveva altresì allegato una serie di circostanze che, stando allo stesso ricorrente, avrebbero giustificato la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, che pure quanto meno espressamente non era stata richiesta;
inoltre è pendente tra le parti causa finalizzata all'accertamento del quantum dell'assegno; difatti, mentre nell'ambito delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale era stata stabilita la misura di euro 200, 00 mensili, le parti avevano poi stipulato memoria integrativa, della cui validità si discute in separato procedimento, nell'ambito della quale la misura dell'assegno di mantenimento in favore della moglie era stata indicata in euro 1000, 00 mensili.
Al fine di pervenire ad una soluzione amichevole il giudice delegato ha pertanto proposto alle parti di accantonare la questione relativa alla revoca dell'assegno e alla sua quantificazione, che potranno essere fatte valere la prima nell'ambito di separato giudizio o addirittura, di fatto, chiedendo la pronuncia di divorzio e opponendosi alla liquidazione di assegno divorzile, la seconda nell'ambito del giudizio pendente finalizzato all'accertamento della validità della scrittura integrativa;
e di accordarsi su tutte le altre questioni come da seguente proposta conciliativa formulata all'udienza del 14.1.2021:
- Modifica di quanto stabilito nei seguenti termini:
- Il corrisponderà alla , entro il giorno dieci di ogni mese Pt_1 CP_1 ed a partire dal febbraio 2025, la somma di euro 900.00 a figlia
- A partire da febbraio 2025 le spese straordinarie relative alle figlie, individuate e regolamentate come da verbale 15.9.2016 della riunione ex art. 47 ord. giud, della IV sezione civile del Tribunale di Genova saranno ripartite con le seguenti modalità: 80% padre;
20% madre;
- La questione sulla spettanza e sul quantum dell'assegno di mantenimento in favore della moglie sarà discussa in altra sede
- Fermo il resto
- Spese compensate
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Vista l'adesione delle parti a tale proposta, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve essere accolta la domanda di modifica delle condizioni di separazione, di cui al decreto di omologa del Tribunale di Genova del 26.05.2021, pronunciato fra le parti nel procedimento iscritto a RG 1504/2021, nei termini di cui all'accordo intervenuto fra le stesse e formalizzato all'udienza del 14.01.2025.
Le modifiche concordate dalle parti alle già menzionate condizioni di separazione, che si riportano in dispositivo, infatti, possono venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c., a parziale modifica ed integrazione del decreto di omologa del Tribunale di Genova del 26.05.2021 del verbale di separazione consensuale dei coniugi del 10.05.2021 pronunciato nel procedimento iscritto a RG 1504/2021,
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
(C.F. ), nato a [...] il 10 Parte_1 C.F._1 febbraio 1976
e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 19 luglio 1973
“- Modifica di quanto stabilito nei seguenti termini:
- Il corrisponderà alla , entro il giorno dieci di ogni mese Pt_1 CP_1 ed a partire dal febbraio 2025, la somma di euro 900.00 a figlia
- A partire da febbraio 2025 le spese straordinarie relative alle figlie, individuate e regolamentate come da verbale 15.9.2016 della riunione ex art. 47 ord. giud, della IV sezione civile del Tribunale di Genova saranno ripartite con le seguenti modalità: 80% padre;
20% madre;
- La questione sulla spettanza e sul quantum dell'assegno di mantenimento in favore della moglie sarà discussa in altra sede
- Fermo il resto
- Spese compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5