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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1496/2022
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1496/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'Altre controversie di diritto amministrativo – opposizione
avverso cartella esattoriale”, riservata in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 19.3.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro - P.IVA_1
tempore, rapp.to e difeso, in virtù di mandato accluso al fascicolo di primo grado, a valere in ogni stato e grado del giudizio, dell'Avv. Giovanna Iodice,
c.f. , elett.te dom.to presso il suo studio in Via Milano CodiceFiscale_1
n. 57, con richiesta di ricevere le comunicazioni ovvero tutte le Pt_1
notifiche previste dalla legge all'indirizzo PEC:
ovvero al nr fax 08119570269. Email_1 2
APPELLANTE
E
ente pubblico Controparte_1
economico, con sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, iscritta al registro delle imprese di Roma, C.F. e P.IVA n. , che, in virtù P.IVA_2
dell'art. 1 D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016, a decorrere dal
1/7/2017, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_2 [...]
in persona del Dott. , nella qualità di Controparte_3 Controparte_4
Responsabile degli Atti introduttivi del Giudizio Campania, autorizzato per procura speciale autenticata per atto del Notaio repertorio Persona_1
n. 177893 raccolta n. 11776 del 28/04/2022, rilasciata da
[...]
, il quale, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, su foglio separato, delega l'Avv. Antonio Vanore a rappresentare e difendere l' , eleggendo Controparte_1
domicilio presso il suo studio sito in alla via Toledo n. 256, fax 081 Pt_1
0132323, c.f. , il quale dichiara di voler ricevere CodiceFiscale_2
tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di PEC:
Email_2
APPELLATO
E
c.f. , in persona del Sindaco, legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nuvola Di
Mauro, c.f. , giusta procura generale ad lites CodiceFiscale_3
rilasciata dal Sindaco, con atto Rep. n. 22594 del 15/09/2022, rogato dal 3
Notaio , con esso elettivamente domiciliato presso la Casa Persona_2
Comunale, in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n.
1. Si richiede Pt_1
che eventuali comunicazioni via fax vengano trasmesse al n. 0817954645,
ovvero all'indirizzo PEC: apoli. Ema_3 Email_4 CP_5
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante in Parte_1
persona dell'amministratore, legale rappresentante pro - tempore, come da atto d'appello, e quindi:
“1) dichiarare la nullità della notifica della cartella esattoriale n.
071201660085347362 e dell'atto di accertamento presupposto;
2) dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria sottesa alla
cartella ed all'atto presupposto, anche nell'ipotesi in cui si ritenga valida ed
efficace la notifica di quest'ultimo;
3) in subordine, dichiarare comunque non dovuto il chiesto
pagamento, stante la già avvenuta corresponsione degli oneri quantificati
dagli uffici comunali in sede di concessione nr 36/2012;
4) con il favore di spese e compenso professionale del doppio grado di
giudizio, da distrarsi al procuratore.
Per l'appellata , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro – tempore, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta ed a tutte le proprie difese e, quindi, come di seguito indicato:
“-rigettare l'appello proposto, in quanto inammissibile, improponibile,
infondato in fatto ed in diritto;
4
-confermare la sentenza n. 8236/2021 emessa in data 5/10/2021 dal
Tribunale di Napoli, V Sezione Civile, in persona della Dott.ssa Stefania
Cannavale, pubblicata in data 11/10/2021, procedimento N. R.G. 29540/17,
non notificata;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze
di giudizio”.
Per l'appellato in persona del Sindaco, legale Controparte_5
rappresentante pro – tempore, come da conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e, quindi,
“1) in via preliminare, in rito, dichiarare nullo l'atto di appello per
mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt.342,1°comma e
163 c.p.c.;
2) sempre in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità
dell'appello per mancanza dei requisiti prescritti dall'art.342, I comma e, in
via gradata, sentite le parti, dichiararne comunque l'inammissibilità ex
art.348 bis c.p.c. in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di
essere accolto;
3) in via principale, ritenere infondati i motivi di appello esposti dal
ricorrente e rigettare in toto l'appello per le eccezioni preliminari e
subordinate sollevate, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in
fatto e in diritto, e comunque non provato;
4) rigettare l'atto di appello perchè infondato in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
5) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di
giudizio”. 5
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.4.2022, notificato in uno al decreto del 13.4.2022 di fissazione di udienza il 15.6.2022 alle parti convenute in primo grado, il
, in persona del legale Parte_2
rapp.te pro - tempore proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 8236/2021 dell'11.10.2021, con la quale detto giudice aveva rigettato l'opposizione proposta da esso istante, con ricorso del 26.10.2017,
avverso la cartella esattoriale n. 071201660085347362, asseritamente notificata il 9.6.2017, nei confronti dell' , Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e del - in Controparte_5
persona del legale rapp.te pro – tempore.
L'istante conveniva quindi dette parti innanzi all'intestata Corte di
Appello, al fine di sentir accogliere, in riforma della gravata decisione e per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, l'originaria opposizione e, in conseguenza, dichiarare inesistente e/o nulla la predetta cartella esattoriale ed in conseguenza non dovuti gli importi richiesti nei titoli opposti, anche per sopravvenuta prescrizione del credito, con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore anticipatario.
Con comparsa del 2.11.2022 si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_6
chiedendo per il rigetto dell'appello e, nel riportarsi alle difese svolte in primo grado, ribadiva che: a) l'avvenuta notifica della cartella esattoriale n.
071201660085347362000, avvenuta in data 8.6.2017 a mani del “Signor
Iodice” qualificatosi amministratore del Condominio, come da relata di notifica facente fede fino a querela di falso;
b) la mancata proposizione di 6
opposizione a detta cartella non consentiva nessuna “tutela recuperatoria” con riferimento alle eccezioni relative agli atti presupposti, incluso l'avviso di accertamento;
c) l'omessa censura in ordine alla motivazione della sentenza impugnata per la parte in cui era stato affermato che la parte opponente non avesse fornito alcuna prova che l'intervenuto pagamento potesse riguardare il credito di cui alla cartella impugnata;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione tenuto conto della notifica intervenuta in data 8.6.2017, con cui il concessionario aveva dato prova di aver tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione.
Con comparsa del 7.11.2022 si costituiva il in Controparte_5
persona del legale rapp.te pro – tempore, il quale deduceva:
a) l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 342 1comma e 163 c.p.c. e per violazione degli artt. 342, 1 comma e 348bis c.p.c.; b) a fronte di una cartella di pagamento correttamente notificata, stante l'assenza di attività esecutive da parte dell'Amministrazione, l'inesistenza di un interesse ad agire da parte del ricorrente, che non avrebbe potuto impugnare la cartella di pagamento (e il ruolo con la stessa portato a conoscenza, peraltro non impugnabile con l'entrata in vigore della Legge n. 215/2021) correttamente notificata e non impugnata, né gli atti di una procedura esecutiva, in realtà mai iniziata;
c) la propria carenza di legittimazione passiva stante l'estraneità del CP_5
al procedimento amministrativo relativo alla formazione e notifica
[...]
delle cartelle esattoriali;
d) la fondatezza della pretesa creditoria tenuto conto che: 1) l'atto che aveva dato origine al ruolo coattivo impugnato era relativo all'anno 2012, e precisamente al periodo 8/2/2012 - 9/03/2012, provv. 7
n.9315.57/753, regolarmente notificato, come da ricevute già agli atti di causa;
2) l'istanza per ottenere la concessione di suolo era stata presentata dal
Condominio in data 21/12/2012, per cui nell'atto di concessione rilasciato era stato precisato che l'occupazione veniva autorizzata per 180 giorni dal
10/03/2012, su istanza si precisa nuovamente in data 21/12/2012, per cui i lavori sarebbero dovuti iniziare solo da quella data, mentre l'amministratore aveva dichiarato di aver iniziato l'occupazione in data 9/1/2012, in anticipo sui tempi stabiliti in concessione;
3) il regime tariffario previsto per le occupazioni di suolo pubblico di natura abusiva, nel caso di specie giornaliera,
era stato applicato dal sulla scorta delle norme vigenti Controparte_5
(lettera g) del comma 2 dell'art. 63 del D.lgs. 446/97 ed artt. 21 e 32 del
Regolamento Cosap, con applicazione delle relative sanzioni;
4) l'atto che aveva dato origine al ruolo coattivo impugnato era relativo a “anno 2012 dal
08/02/2012 al 09/03/2012 provv. n. 9315.57/753” regolarmente notificato,
come da ricevute in atti.
Detto comparente chiedeva quindi il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato, con conseguente conferma della gravata decisione e vittoria di spese ed onorari di lite.
All'esito della trattazione, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.3.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto, sia pure con diversa motivazione 8
rispetto a quella adottata dal primo giudice.
Infatti, con pronuncia avente carattere assorbente rispetto ai motivi di gravame attinenti al merito, va affermato che andava dichiarata inammissibile
- e non rigettata nel merito - l'opposizione proposta dal Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro –
[...] Parte_1
tempore, avverso la cartella esattoriale n. 071201660085347362,
asseritamente notificata il 9.6.2017.
Ed invero, l'istante ha dedotto che, stante la mancata notifica di tale atto, asseritamente avvenuta a mani di tale - qualificatosi come Persona_3
Amministratore dello stabile condominiale, senza in realtà esserlo - aveva appreso dell'esistenza della cartella esattoriale in questione solo in data
27.9.2017, a seguito di un accesso presso gli uffici dell' Controparte_7
e della consultazione di un estratto di ruolo così ottenuto;
a
[...]
seguito di ciò, era stato quindi proposto il ricorso del 26.10.2017, introduttivo del presente procedimento.
Orbene, osserva questo giudicante che, come già chiarito in analoghe controversie, e correttamente eccepito da parte appellata, la Suprema Corte (v.
Cassazione civile, sez. III, 23/06/2023, n. 18079) ha da tempo chiarito che “La
impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è
ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di
pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per
dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non
essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in
difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna
iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”. 9
D'altra parte, è stato specificamente precisato (v. Cassazione civile,
Sez. III, 8/4/2024, n.9389; cfr. anche Cass., Sez. Un. 6.9.2022, n. 26283) che la sussistenza dell'interesse all'azione deve essere dimostrata anche nei giudizi pendenti;
infatti, “sulla base di una concezione dinamica dell'interesse
ad agire, ex articolo 100 del Cpc deve affermarsi l'applicabilità, anche nei
giudizi pendenti relativi ad opposizioni avverso estratti di ruolo, dello ius
superveniens costituito articolo 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, norma che
ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale
contro l'estratto del ruolo. La norma sopravvenuta, in particolare, -
nell'introdurre il comma 4-bis nel testo dell'articolo 12 del Dpr 29 settembre
1973, n. 602, e dunque nel subordinare la possibilità di diretta impugnazione
del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente
notificata, alla condizione di dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa
derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto,
oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione -
opera, come detto, anche nei giudizi già pendenti, giacché plasma l'interesse
ad agire, dal momento che stabilisce quando l'invalida notificazione della
cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela”.
Sulla base di tale principio, quindi, l'azione proposta dal Parte_1
al , in persona del legale rapp.te pro –
[...] Parte_1
tempore, fondata sulla sola asserita conoscenza della cartella esattoriale n.
071201660085347362, asseritamente notificata il 9.6.2017, a seguito di accesso presso gli uffici dell' e dell'estratto di ruolo in Controparte_1 10
tale sede ottenuto, doveva ritenersi del tutto inammissibile, risultando così
assorbita ogni ulteriore questione di merito riguardante il relativo credito ivi indicato.
Sulla base di tali considerazioni, aventi carattere assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore questione sollevata dalle parti, stante l'inammissibilità
dell'originaria opposizione proposta con ricorso del 26.10.2017 dal
, in persona del legale rapp.te Parte_2
pro – tempore, avverso la cartella esattoriale n. 071201660085347362,
asseritamente notificata il 9.6.2017, va rigettata, sia pure con diversa motivazione, l'impugnazione proposta.
Le spese e competenze di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante al Parte_1 Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, e si liquidano di ufficio
[...]
in favore dell' , in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro – tempore, nonché del - in persona del legale Controparte_5
rapp.te pro – tempore, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 5.200,00 ad € 26.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante al Parte_1 11
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal al , in persona Parte_1 Parte_1
del legale rapp.te pro – tempore, con citazione del 15.6.2022, nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, nonché del - in persona del legale rapp.te pro – Controparte_5
tempore, ed avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8236/2021
dell'11.10.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna il al , in Parte_1 Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento in favore dell' in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro – tempore, nonché del - in persona del Controparte_5
legale rapp.te pro – tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e Cpa;
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
al , in persona del legale rapp.te pro
[...] Parte_1
– tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 12
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1496/2022
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1496/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'Altre controversie di diritto amministrativo – opposizione
avverso cartella esattoriale”, riservata in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 19.3.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro - P.IVA_1
tempore, rapp.to e difeso, in virtù di mandato accluso al fascicolo di primo grado, a valere in ogni stato e grado del giudizio, dell'Avv. Giovanna Iodice,
c.f. , elett.te dom.to presso il suo studio in Via Milano CodiceFiscale_1
n. 57, con richiesta di ricevere le comunicazioni ovvero tutte le Pt_1
notifiche previste dalla legge all'indirizzo PEC:
ovvero al nr fax 08119570269. Email_1 2
APPELLANTE
E
ente pubblico Controparte_1
economico, con sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, iscritta al registro delle imprese di Roma, C.F. e P.IVA n. , che, in virtù P.IVA_2
dell'art. 1 D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016, a decorrere dal
1/7/2017, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_2 [...]
in persona del Dott. , nella qualità di Controparte_3 Controparte_4
Responsabile degli Atti introduttivi del Giudizio Campania, autorizzato per procura speciale autenticata per atto del Notaio repertorio Persona_1
n. 177893 raccolta n. 11776 del 28/04/2022, rilasciata da
[...]
, il quale, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, su foglio separato, delega l'Avv. Antonio Vanore a rappresentare e difendere l' , eleggendo Controparte_1
domicilio presso il suo studio sito in alla via Toledo n. 256, fax 081 Pt_1
0132323, c.f. , il quale dichiara di voler ricevere CodiceFiscale_2
tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di PEC:
Email_2
APPELLATO
E
c.f. , in persona del Sindaco, legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nuvola Di
Mauro, c.f. , giusta procura generale ad lites CodiceFiscale_3
rilasciata dal Sindaco, con atto Rep. n. 22594 del 15/09/2022, rogato dal 3
Notaio , con esso elettivamente domiciliato presso la Casa Persona_2
Comunale, in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n.
1. Si richiede Pt_1
che eventuali comunicazioni via fax vengano trasmesse al n. 0817954645,
ovvero all'indirizzo PEC: apoli. Ema_3 Email_4 CP_5
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante in Parte_1
persona dell'amministratore, legale rappresentante pro - tempore, come da atto d'appello, e quindi:
“1) dichiarare la nullità della notifica della cartella esattoriale n.
071201660085347362 e dell'atto di accertamento presupposto;
2) dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria sottesa alla
cartella ed all'atto presupposto, anche nell'ipotesi in cui si ritenga valida ed
efficace la notifica di quest'ultimo;
3) in subordine, dichiarare comunque non dovuto il chiesto
pagamento, stante la già avvenuta corresponsione degli oneri quantificati
dagli uffici comunali in sede di concessione nr 36/2012;
4) con il favore di spese e compenso professionale del doppio grado di
giudizio, da distrarsi al procuratore.
Per l'appellata , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro – tempore, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta ed a tutte le proprie difese e, quindi, come di seguito indicato:
“-rigettare l'appello proposto, in quanto inammissibile, improponibile,
infondato in fatto ed in diritto;
4
-confermare la sentenza n. 8236/2021 emessa in data 5/10/2021 dal
Tribunale di Napoli, V Sezione Civile, in persona della Dott.ssa Stefania
Cannavale, pubblicata in data 11/10/2021, procedimento N. R.G. 29540/17,
non notificata;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze
di giudizio”.
Per l'appellato in persona del Sindaco, legale Controparte_5
rappresentante pro – tempore, come da conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e, quindi,
“1) in via preliminare, in rito, dichiarare nullo l'atto di appello per
mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt.342,1°comma e
163 c.p.c.;
2) sempre in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità
dell'appello per mancanza dei requisiti prescritti dall'art.342, I comma e, in
via gradata, sentite le parti, dichiararne comunque l'inammissibilità ex
art.348 bis c.p.c. in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di
essere accolto;
3) in via principale, ritenere infondati i motivi di appello esposti dal
ricorrente e rigettare in toto l'appello per le eccezioni preliminari e
subordinate sollevate, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in
fatto e in diritto, e comunque non provato;
4) rigettare l'atto di appello perchè infondato in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
5) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di
giudizio”. 5
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.4.2022, notificato in uno al decreto del 13.4.2022 di fissazione di udienza il 15.6.2022 alle parti convenute in primo grado, il
, in persona del legale Parte_2
rapp.te pro - tempore proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 8236/2021 dell'11.10.2021, con la quale detto giudice aveva rigettato l'opposizione proposta da esso istante, con ricorso del 26.10.2017,
avverso la cartella esattoriale n. 071201660085347362, asseritamente notificata il 9.6.2017, nei confronti dell' , Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e del - in Controparte_5
persona del legale rapp.te pro – tempore.
L'istante conveniva quindi dette parti innanzi all'intestata Corte di
Appello, al fine di sentir accogliere, in riforma della gravata decisione e per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, l'originaria opposizione e, in conseguenza, dichiarare inesistente e/o nulla la predetta cartella esattoriale ed in conseguenza non dovuti gli importi richiesti nei titoli opposti, anche per sopravvenuta prescrizione del credito, con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore anticipatario.
Con comparsa del 2.11.2022 si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_6
chiedendo per il rigetto dell'appello e, nel riportarsi alle difese svolte in primo grado, ribadiva che: a) l'avvenuta notifica della cartella esattoriale n.
071201660085347362000, avvenuta in data 8.6.2017 a mani del “Signor
Iodice” qualificatosi amministratore del Condominio, come da relata di notifica facente fede fino a querela di falso;
b) la mancata proposizione di 6
opposizione a detta cartella non consentiva nessuna “tutela recuperatoria” con riferimento alle eccezioni relative agli atti presupposti, incluso l'avviso di accertamento;
c) l'omessa censura in ordine alla motivazione della sentenza impugnata per la parte in cui era stato affermato che la parte opponente non avesse fornito alcuna prova che l'intervenuto pagamento potesse riguardare il credito di cui alla cartella impugnata;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione tenuto conto della notifica intervenuta in data 8.6.2017, con cui il concessionario aveva dato prova di aver tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione.
Con comparsa del 7.11.2022 si costituiva il in Controparte_5
persona del legale rapp.te pro – tempore, il quale deduceva:
a) l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 342 1comma e 163 c.p.c. e per violazione degli artt. 342, 1 comma e 348bis c.p.c.; b) a fronte di una cartella di pagamento correttamente notificata, stante l'assenza di attività esecutive da parte dell'Amministrazione, l'inesistenza di un interesse ad agire da parte del ricorrente, che non avrebbe potuto impugnare la cartella di pagamento (e il ruolo con la stessa portato a conoscenza, peraltro non impugnabile con l'entrata in vigore della Legge n. 215/2021) correttamente notificata e non impugnata, né gli atti di una procedura esecutiva, in realtà mai iniziata;
c) la propria carenza di legittimazione passiva stante l'estraneità del CP_5
al procedimento amministrativo relativo alla formazione e notifica
[...]
delle cartelle esattoriali;
d) la fondatezza della pretesa creditoria tenuto conto che: 1) l'atto che aveva dato origine al ruolo coattivo impugnato era relativo all'anno 2012, e precisamente al periodo 8/2/2012 - 9/03/2012, provv. 7
n.9315.57/753, regolarmente notificato, come da ricevute già agli atti di causa;
2) l'istanza per ottenere la concessione di suolo era stata presentata dal
Condominio in data 21/12/2012, per cui nell'atto di concessione rilasciato era stato precisato che l'occupazione veniva autorizzata per 180 giorni dal
10/03/2012, su istanza si precisa nuovamente in data 21/12/2012, per cui i lavori sarebbero dovuti iniziare solo da quella data, mentre l'amministratore aveva dichiarato di aver iniziato l'occupazione in data 9/1/2012, in anticipo sui tempi stabiliti in concessione;
3) il regime tariffario previsto per le occupazioni di suolo pubblico di natura abusiva, nel caso di specie giornaliera,
era stato applicato dal sulla scorta delle norme vigenti Controparte_5
(lettera g) del comma 2 dell'art. 63 del D.lgs. 446/97 ed artt. 21 e 32 del
Regolamento Cosap, con applicazione delle relative sanzioni;
4) l'atto che aveva dato origine al ruolo coattivo impugnato era relativo a “anno 2012 dal
08/02/2012 al 09/03/2012 provv. n. 9315.57/753” regolarmente notificato,
come da ricevute in atti.
Detto comparente chiedeva quindi il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato, con conseguente conferma della gravata decisione e vittoria di spese ed onorari di lite.
All'esito della trattazione, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.3.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto, sia pure con diversa motivazione 8
rispetto a quella adottata dal primo giudice.
Infatti, con pronuncia avente carattere assorbente rispetto ai motivi di gravame attinenti al merito, va affermato che andava dichiarata inammissibile
- e non rigettata nel merito - l'opposizione proposta dal Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro –
[...] Parte_1
tempore, avverso la cartella esattoriale n. 071201660085347362,
asseritamente notificata il 9.6.2017.
Ed invero, l'istante ha dedotto che, stante la mancata notifica di tale atto, asseritamente avvenuta a mani di tale - qualificatosi come Persona_3
Amministratore dello stabile condominiale, senza in realtà esserlo - aveva appreso dell'esistenza della cartella esattoriale in questione solo in data
27.9.2017, a seguito di un accesso presso gli uffici dell' Controparte_7
e della consultazione di un estratto di ruolo così ottenuto;
a
[...]
seguito di ciò, era stato quindi proposto il ricorso del 26.10.2017, introduttivo del presente procedimento.
Orbene, osserva questo giudicante che, come già chiarito in analoghe controversie, e correttamente eccepito da parte appellata, la Suprema Corte (v.
Cassazione civile, sez. III, 23/06/2023, n. 18079) ha da tempo chiarito che “La
impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è
ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di
pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per
dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non
essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in
difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna
iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”. 9
D'altra parte, è stato specificamente precisato (v. Cassazione civile,
Sez. III, 8/4/2024, n.9389; cfr. anche Cass., Sez. Un. 6.9.2022, n. 26283) che la sussistenza dell'interesse all'azione deve essere dimostrata anche nei giudizi pendenti;
infatti, “sulla base di una concezione dinamica dell'interesse
ad agire, ex articolo 100 del Cpc deve affermarsi l'applicabilità, anche nei
giudizi pendenti relativi ad opposizioni avverso estratti di ruolo, dello ius
superveniens costituito articolo 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, norma che
ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale
contro l'estratto del ruolo. La norma sopravvenuta, in particolare, -
nell'introdurre il comma 4-bis nel testo dell'articolo 12 del Dpr 29 settembre
1973, n. 602, e dunque nel subordinare la possibilità di diretta impugnazione
del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente
notificata, alla condizione di dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa
derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto,
oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione -
opera, come detto, anche nei giudizi già pendenti, giacché plasma l'interesse
ad agire, dal momento che stabilisce quando l'invalida notificazione della
cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela”.
Sulla base di tale principio, quindi, l'azione proposta dal Parte_1
al , in persona del legale rapp.te pro –
[...] Parte_1
tempore, fondata sulla sola asserita conoscenza della cartella esattoriale n.
071201660085347362, asseritamente notificata il 9.6.2017, a seguito di accesso presso gli uffici dell' e dell'estratto di ruolo in Controparte_1 10
tale sede ottenuto, doveva ritenersi del tutto inammissibile, risultando così
assorbita ogni ulteriore questione di merito riguardante il relativo credito ivi indicato.
Sulla base di tali considerazioni, aventi carattere assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore questione sollevata dalle parti, stante l'inammissibilità
dell'originaria opposizione proposta con ricorso del 26.10.2017 dal
, in persona del legale rapp.te Parte_2
pro – tempore, avverso la cartella esattoriale n. 071201660085347362,
asseritamente notificata il 9.6.2017, va rigettata, sia pure con diversa motivazione, l'impugnazione proposta.
Le spese e competenze di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante al Parte_1 Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, e si liquidano di ufficio
[...]
in favore dell' , in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro – tempore, nonché del - in persona del legale Controparte_5
rapp.te pro – tempore, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 5.200,00 ad € 26.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante al Parte_1 11
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal al , in persona Parte_1 Parte_1
del legale rapp.te pro – tempore, con citazione del 15.6.2022, nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, nonché del - in persona del legale rapp.te pro – Controparte_5
tempore, ed avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8236/2021
dell'11.10.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna il al , in Parte_1 Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento in favore dell' in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro – tempore, nonché del - in persona del Controparte_5
legale rapp.te pro – tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e Cpa;
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
al , in persona del legale rapp.te pro
[...] Parte_1
– tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 12
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo