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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1) - Dott.Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2) – Dott. Laura Scarlatelli Consigliere
3) – Dott.Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio , all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1003/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
P. Iva e CF in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. quale Ente della Riscossione su tutto il territorio nazionale subentrata, a far data dal 01.07.17 per effetto di decreto legge n. 193 del 22.10.16, convertito con modificazioni in Legge n. 225 del 01.12.16, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi, anche processuali, a tutte le società del gruppo , nella fattispecie in persona del Responsabile del Contenzioso CP_1 per la Regione Campania, dal Dott. , in virtù di procura speciale, Persona_1 autenticata per atto Notaio in Roma repertorio n. 177893 Persona_2 raccolta n. 11776 del 28.04.2022, rilasciata da Parte_1
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142,
[...] rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in separato foglio, da formarne un tutt'uno con il presente atto, all'Avv. Giovanni Luca Gelonese;
C.F. con Studio in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Roma n. 164, C.F._1 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni delle sentenze, delle ordinanze e degli altri provvedimenti di cui all'art. 176 cod. proc. civ. al numero di fax 0965.591499, ovvero al seguente indirizzo P.E.C.
Email_1
Appellante
CONTRO , nata a [...] il [...] e res.te a Marano di Controparte_2
LI (NA) in Via Antica Consolare Campana n.72, C.F. C.F._2 elett.te dom.ta a AN di LI (NA) in Via LI n. 172 - Sc. A/5, presso lo studio dell'Avv. Monica Giuliano (C.F. – P. IVA C.F._3
), da cui è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine P.IVA_2 della comparsa di costituzione in atti ,che dichiara ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma 2, 134, comma 2,170, comma 4, 176, comma 2, c.p.c., 134, 135 e 136, comma 3, c.p.c. di volere ricevere le notifiche e le comunicazioni ai seguenti recapiti: telefax081/5714014 e PEC Email_2
Appellata
NONCHE'
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 LI, rappresentato e difeso CP_3 dall'Avv. Emanuela Calamia (c.f. , giusta procura generale C.F._4 alle liti per Notaio di Roma, 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Persona_3
Raccolta n.7313), con indirizzo PEC t Email_3
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1428/2023 emessa dal Tribunale di LI NO – Sezione Lavoro, in data 23.03.2023, e pubblicata in Cancelleria in pari data (All. 1), notificata in data 4 aprile 2023 a definizione del procedimento recante R.G. 4212/22,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc iscritto al n. RG 4212/2022 e depositato presso il Tribunale di LI NO , in funzione di giudice del lavoro , Controparte_2 si opponeva all'intimazione di pagamento n. 07120219012623687000 notificatale il 28.2.2022, diretta alla riscossione dell'avviso di addebito n. 371 2011 20026014 78 000, portante crediti contributivi di titolarità dell' relativi CP_3 all'anno 1994. Deduceva che l'anzidetto avviso di addebito non le era mai stato notificato e che era maturata la prescrizione dei crediti contributivi portati dal suddetto avviso di addebito. Si costituiva l' la quale deduceva preliminarmente la non Parte_1 contestazione della regolare notifica dell'intimazione impugnata, nonché il mancato perfezionarsi della prescrizione per come lamentata da parte ricorrente atteso che, in data 11 novembre 2015, era stata notificata una prima intimazione di pagamento n. 07120159111471477000, valida a tutti gli effetti ai fini interruttivi della prescrizione. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva dell' , Controparte_4 anche in relazione alla notifica degli atti prodromici di competenza dell'Ente Impositore, nonché il mancato perfezionarsi della prescrizione successivamente alla notifica dell'intimazione avvenuta il giorno 11.11.2015, alla luce delle sospensioni intervenute per l'emergenza Covid-19. Si costituiva l' esponendo che ,in data 21/05/1999, la ricorrente aveva CP_3 presentato, con domanda n. 510012201387, richiesta di condono ai sensi della l. n. 23 dicembre 1998 n. 448, per la contribuzione I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 1994, optando per il pagamento in 20 rate semestrali;
che l'ultima rata, riferita al predetto condono, era stata versata in data 19/12/2008. Il Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata così statuiva:
- dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 371 2011 20026014 78 000, essendo i crediti contributivi prescritti;
- dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 07120219012623687000, diretta alla riscossione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 371 2011 20026014 78 000;
-condanna l' ed in solido al pagamento, in CP_3 Controparte_5 favore del ricorrente, delle spese di lite, quantificate in €1.100,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. A fondamento del decisum il Giudice di I grado riteneva prescritta la pretesa creditoria , in applicazione della legislazione emergenziale e precisamente dell'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, ( secondo cui sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e dell'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 ) che prevede una seconda sospensione dal 30.12.2020 al 30.6.2021; di contro non applicava l'art. 68 del d.l. 18/2020 sulla legislazione emergenziale evocato dall' . Pt_1
- Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' Parte_1 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 3.5.2023 , deducendo la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 111 Cost. co.
6. Omessa ricostruzione dei fatti e di punti decisivi del diritto nonché l'errata interpretazione dell'art. 68, comma 1, D.L n. 18/2020 (Decreto Cura LI), e dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 (espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 18/2020), la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad affermare che ,alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale invocato da parte ricorrente, poiché detto termine era maturato in data 11.11.2020 e, vale a dire, durante il periodo di sospensione previsto dal citato decreto Cura LI (dal 08.03.2020 al 31.08.2021). Chiedeva , pertanto , all'adita Corte , in riforma della sentenza impugnata , di rigettare l'opposizione formulata in prime cure , dichiarando la debenza dei crediti di cui all'intimazione di pagamento n. 07120219012623687000. Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che , Controparte_2 in via preliminare , eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc ed art. 348 bis cpc;
nel merito, sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto;
vinte le spese con attribuzione. Si costituiva, altresì , l , che , ribadita l'eccezione di carenza di CP_3 interesse ad agire della ricorrente, condivideva le doglianze espresse dall'appellante in punto al mancato decorso del termine di prescrizione per cui chiedeva di accogliere l'appello proposto dall' , Parte_1 dichiarando dovuti i crediti riportati nell'avviso di addebito n. 37120112002601478000 (e nella intimazione di pagamento n. 071202190126236687000). Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note;
quindi, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. , all'esito di camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione. In via parimenti preliminare va rilevato che la statuizione del primo giudice che ha ritenuto che l'intimazione di pagamento n. 07120219012623687000 ( relativa all'avviso di pagamento notificato ritualmente dall' n. CP_3
37120112002601478000), sia stata ritualmente notificata il 28.02.2022 e che l'atto interruttivo della prescrizione ovvero la precedente intimazione di pagamento n. 07120159111471477000, sia stata notificata in data 11.11.2015
,non è stata attinta da alcuna censura o appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato.
Disattesa l'eccezione dell' di carenza di interesse in quanto la notifica di CP_3 un'intimazione di pagamento, rende attuale e concreto l'interesse dell'odierna appellata ad ottenere una pronuncia di accertamento in ordine all'attuale sussistenza del proprio debito nei confronti dell'Istituto previdenziale, nel merito la Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il punctum dolens della dedotta vicenda processuale verte sulla interpretazione, data dal Giudice di primo grado, all'art. 68, comma 1, D.L n. 18/2020 (Decreto Cura LI), e all'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 (espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 18/2020), ritenuta errata dall'appellante .
Ebbene l'art.68 d.l. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura LI”), così dispone:
“§ Comma 1 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
§ Comma 2. “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”
§ Comma 4-bis. “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche' … sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
A sua volta l'articolo 12 del d lgs 159/2015 così dispone:
§ Comma 1 “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
§ Comma 2. “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”
§ Comma 3. “L' non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_6 pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”
Tale essendo il quadro normativo di riferimento , ritiene il Collegio che l'appello sia fondato atteso che l'attività di sospensione della notifica delle cartelle e degli atti di riscossione durante il periodo emergenziale CO (08.03.2020- 31.08.2021) ex art 68 DL. 18/2020 convertito in legge 27/2020, comporta che il termine di prescrizione che scade in detto periodo è prorogato al 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza originale della notifica dell'atto.
Nella specie l' ha documentato la regolare notifica dell'atto Controparte_7 interruttivo, rappresentato dall'intimazione di pagamento n.. 07120159111471477000, avvenuta in data 11.11.2015, per come acclarato anche dal Giudice di primo grado,sicchè il termine prescrizionale quinquennale è maturato in data 11.11.2020 , vale a dire, durante il periodo di sospensione previsto dal citato decreto Cura LI (dal 08.03.2020 al 31.08.2021).
In conclusione , in forza di dette disposizioni la prescrizione, che maturava in data 11.11.2020 (, termine compreso nel periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (8.3.2020-31.8.2021), è stata quindi prorogata al 31.12.2023 e pertanto non è maturata.
L'appello deve pertanto essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve rigettarsi l'opposizione proposta in prime cure da
[...]
avverso l'intimazione di pagamento impugnata CP_2
n.07120219012623687000, diretta alla riscossione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 371 2011 20026014 78 000, dichiarando dovuti i contributi ivi indicati. Le spese del doppio grado, in considerazione della novità della questione su cui non si registra ancora un intervento univoco consolidato della giurisprudenza di legittimità, possono essere eccezionalmente compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Controparte_2 pagamento n. 07120219012623687000, in relazione all'avviso di addebito n. 371 2011 20026014 78 000 , dichiarando dovuti i contributi ivi indicati;
-compensa tra le parti tutte per intero le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in LI, il 10.2.2025
Il Presidente
Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1) - Dott.Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2) – Dott. Laura Scarlatelli Consigliere
3) – Dott.Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio , all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1003/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
P. Iva e CF in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. quale Ente della Riscossione su tutto il territorio nazionale subentrata, a far data dal 01.07.17 per effetto di decreto legge n. 193 del 22.10.16, convertito con modificazioni in Legge n. 225 del 01.12.16, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi, anche processuali, a tutte le società del gruppo , nella fattispecie in persona del Responsabile del Contenzioso CP_1 per la Regione Campania, dal Dott. , in virtù di procura speciale, Persona_1 autenticata per atto Notaio in Roma repertorio n. 177893 Persona_2 raccolta n. 11776 del 28.04.2022, rilasciata da Parte_1
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142,
[...] rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in separato foglio, da formarne un tutt'uno con il presente atto, all'Avv. Giovanni Luca Gelonese;
C.F. con Studio in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Roma n. 164, C.F._1 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni delle sentenze, delle ordinanze e degli altri provvedimenti di cui all'art. 176 cod. proc. civ. al numero di fax 0965.591499, ovvero al seguente indirizzo P.E.C.
Email_1
Appellante
CONTRO , nata a [...] il [...] e res.te a Marano di Controparte_2
LI (NA) in Via Antica Consolare Campana n.72, C.F. C.F._2 elett.te dom.ta a AN di LI (NA) in Via LI n. 172 - Sc. A/5, presso lo studio dell'Avv. Monica Giuliano (C.F. – P. IVA C.F._3
), da cui è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine P.IVA_2 della comparsa di costituzione in atti ,che dichiara ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma 2, 134, comma 2,170, comma 4, 176, comma 2, c.p.c., 134, 135 e 136, comma 3, c.p.c. di volere ricevere le notifiche e le comunicazioni ai seguenti recapiti: telefax081/5714014 e PEC Email_2
Appellata
NONCHE'
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 LI, rappresentato e difeso CP_3 dall'Avv. Emanuela Calamia (c.f. , giusta procura generale C.F._4 alle liti per Notaio di Roma, 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Persona_3
Raccolta n.7313), con indirizzo PEC t Email_3
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1428/2023 emessa dal Tribunale di LI NO – Sezione Lavoro, in data 23.03.2023, e pubblicata in Cancelleria in pari data (All. 1), notificata in data 4 aprile 2023 a definizione del procedimento recante R.G. 4212/22,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc iscritto al n. RG 4212/2022 e depositato presso il Tribunale di LI NO , in funzione di giudice del lavoro , Controparte_2 si opponeva all'intimazione di pagamento n. 07120219012623687000 notificatale il 28.2.2022, diretta alla riscossione dell'avviso di addebito n. 371 2011 20026014 78 000, portante crediti contributivi di titolarità dell' relativi CP_3 all'anno 1994. Deduceva che l'anzidetto avviso di addebito non le era mai stato notificato e che era maturata la prescrizione dei crediti contributivi portati dal suddetto avviso di addebito. Si costituiva l' la quale deduceva preliminarmente la non Parte_1 contestazione della regolare notifica dell'intimazione impugnata, nonché il mancato perfezionarsi della prescrizione per come lamentata da parte ricorrente atteso che, in data 11 novembre 2015, era stata notificata una prima intimazione di pagamento n. 07120159111471477000, valida a tutti gli effetti ai fini interruttivi della prescrizione. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva dell' , Controparte_4 anche in relazione alla notifica degli atti prodromici di competenza dell'Ente Impositore, nonché il mancato perfezionarsi della prescrizione successivamente alla notifica dell'intimazione avvenuta il giorno 11.11.2015, alla luce delle sospensioni intervenute per l'emergenza Covid-19. Si costituiva l' esponendo che ,in data 21/05/1999, la ricorrente aveva CP_3 presentato, con domanda n. 510012201387, richiesta di condono ai sensi della l. n. 23 dicembre 1998 n. 448, per la contribuzione I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 1994, optando per il pagamento in 20 rate semestrali;
che l'ultima rata, riferita al predetto condono, era stata versata in data 19/12/2008. Il Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata così statuiva:
- dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 371 2011 20026014 78 000, essendo i crediti contributivi prescritti;
- dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 07120219012623687000, diretta alla riscossione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 371 2011 20026014 78 000;
-condanna l' ed in solido al pagamento, in CP_3 Controparte_5 favore del ricorrente, delle spese di lite, quantificate in €1.100,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. A fondamento del decisum il Giudice di I grado riteneva prescritta la pretesa creditoria , in applicazione della legislazione emergenziale e precisamente dell'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, ( secondo cui sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e dell'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 ) che prevede una seconda sospensione dal 30.12.2020 al 30.6.2021; di contro non applicava l'art. 68 del d.l. 18/2020 sulla legislazione emergenziale evocato dall' . Pt_1
- Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' Parte_1 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 3.5.2023 , deducendo la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 111 Cost. co.
6. Omessa ricostruzione dei fatti e di punti decisivi del diritto nonché l'errata interpretazione dell'art. 68, comma 1, D.L n. 18/2020 (Decreto Cura LI), e dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 (espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 18/2020), la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad affermare che ,alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale invocato da parte ricorrente, poiché detto termine era maturato in data 11.11.2020 e, vale a dire, durante il periodo di sospensione previsto dal citato decreto Cura LI (dal 08.03.2020 al 31.08.2021). Chiedeva , pertanto , all'adita Corte , in riforma della sentenza impugnata , di rigettare l'opposizione formulata in prime cure , dichiarando la debenza dei crediti di cui all'intimazione di pagamento n. 07120219012623687000. Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che , Controparte_2 in via preliminare , eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc ed art. 348 bis cpc;
nel merito, sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto;
vinte le spese con attribuzione. Si costituiva, altresì , l , che , ribadita l'eccezione di carenza di CP_3 interesse ad agire della ricorrente, condivideva le doglianze espresse dall'appellante in punto al mancato decorso del termine di prescrizione per cui chiedeva di accogliere l'appello proposto dall' , Parte_1 dichiarando dovuti i crediti riportati nell'avviso di addebito n. 37120112002601478000 (e nella intimazione di pagamento n. 071202190126236687000). Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note;
quindi, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. , all'esito di camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione. In via parimenti preliminare va rilevato che la statuizione del primo giudice che ha ritenuto che l'intimazione di pagamento n. 07120219012623687000 ( relativa all'avviso di pagamento notificato ritualmente dall' n. CP_3
37120112002601478000), sia stata ritualmente notificata il 28.02.2022 e che l'atto interruttivo della prescrizione ovvero la precedente intimazione di pagamento n. 07120159111471477000, sia stata notificata in data 11.11.2015
,non è stata attinta da alcuna censura o appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato.
Disattesa l'eccezione dell' di carenza di interesse in quanto la notifica di CP_3 un'intimazione di pagamento, rende attuale e concreto l'interesse dell'odierna appellata ad ottenere una pronuncia di accertamento in ordine all'attuale sussistenza del proprio debito nei confronti dell'Istituto previdenziale, nel merito la Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il punctum dolens della dedotta vicenda processuale verte sulla interpretazione, data dal Giudice di primo grado, all'art. 68, comma 1, D.L n. 18/2020 (Decreto Cura LI), e all'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 (espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 18/2020), ritenuta errata dall'appellante .
Ebbene l'art.68 d.l. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura LI”), così dispone:
“§ Comma 1 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
§ Comma 2. “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”
§ Comma 4-bis. “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche' … sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
A sua volta l'articolo 12 del d lgs 159/2015 così dispone:
§ Comma 1 “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
§ Comma 2. “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”
§ Comma 3. “L' non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_6 pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”
Tale essendo il quadro normativo di riferimento , ritiene il Collegio che l'appello sia fondato atteso che l'attività di sospensione della notifica delle cartelle e degli atti di riscossione durante il periodo emergenziale CO (08.03.2020- 31.08.2021) ex art 68 DL. 18/2020 convertito in legge 27/2020, comporta che il termine di prescrizione che scade in detto periodo è prorogato al 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza originale della notifica dell'atto.
Nella specie l' ha documentato la regolare notifica dell'atto Controparte_7 interruttivo, rappresentato dall'intimazione di pagamento n.. 07120159111471477000, avvenuta in data 11.11.2015, per come acclarato anche dal Giudice di primo grado,sicchè il termine prescrizionale quinquennale è maturato in data 11.11.2020 , vale a dire, durante il periodo di sospensione previsto dal citato decreto Cura LI (dal 08.03.2020 al 31.08.2021).
In conclusione , in forza di dette disposizioni la prescrizione, che maturava in data 11.11.2020 (, termine compreso nel periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (8.3.2020-31.8.2021), è stata quindi prorogata al 31.12.2023 e pertanto non è maturata.
L'appello deve pertanto essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve rigettarsi l'opposizione proposta in prime cure da
[...]
avverso l'intimazione di pagamento impugnata CP_2
n.07120219012623687000, diretta alla riscossione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 371 2011 20026014 78 000, dichiarando dovuti i contributi ivi indicati. Le spese del doppio grado, in considerazione della novità della questione su cui non si registra ancora un intervento univoco consolidato della giurisprudenza di legittimità, possono essere eccezionalmente compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Controparte_2 pagamento n. 07120219012623687000, in relazione all'avviso di addebito n. 371 2011 20026014 78 000 , dichiarando dovuti i contributi ivi indicati;
-compensa tra le parti tutte per intero le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in LI, il 10.2.2025
Il Presidente
Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.