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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/12/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 3105/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to BOTINDARI STEFANO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della visita di revisione del 06.04.2022 (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente possiede Parte_1
i requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della visita di revisione (06.04.2022); condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.400,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 3105/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to BOTINDARI STEFANO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della visita di revisione del 06.04.2022 (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente possiede Parte_1
i requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della visita di revisione (06.04.2022); condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.400,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)