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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Luca Buccheri Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'8.01.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2689/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. R. Ferrara
Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. C. Barone
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli nord, l'odierna appellante premetteva di aver lavorato alle dipendenze della dal 02.11.2009 al Controparte_2
06.04.2015, in qualità di apparecchiatrice e che non aveva percepito il TFR;
che la veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli - Sezione Controparte_2
Fallimentare – con sentenza N. 156 del 2015; che l'appellante veniva ammessa regolarmente al passivo fallimentare per la somma di €. 2.750,00 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
che, pertanto, proponeva domanda per la corresponsione del T.F.R. alla sede territorialmente competente.
1 L'appellante, completato negativamente il procedimento amministrativo, adiva in giudizio l chiedendo la condanna dell'Ente al pagamento della somma di €.2.750,00 CP_1
a titolo di TFR, oltre accessori, vinte le spese di lite.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda eccependo di avere corrisposto CP_1
per il titolo di cui è causa la somma di euro 5294,88, da ritenersi esaustiva del dovuto.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 3432/2022 (resa in data 4.05.2022) ha respinto la domanda.
Avverso la pronuncia, ha proposto appello la con ricorso depositato in data Parte_1
3.10.2022 lamentando la insufficienza della somma corrisposta dall' essendo stato CP_1
in sede di opposizione al passivo accertato un maggio credito per tfr di euro 8243,02 ( di cui euro 2750,00 già oggetto di ammissione) e chiedendo la condanna dell' al CP_1
pagamento dell'importo già oggetto di ammissione oltre accessori e spese di lite
L'Istituto appellato costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è fondato.
Il ricorrente ha documentalmente provato il suo diritto al pagamento della somma di cui è
causa, siccome oggetto di ammissione allo stato passivo del fallimento del proprio datore di lavoro.
Non può sostenersi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la esaustività della somma corrisposta dall' essendo l'importo complessivamente riconosciuto in sede CP_1 fallimentare pari alla maggior somma di euro 8243,02 (come da decreto n. 1479/2018, versato in atti).
Per meglio inquadrare la fattispecie, occorre rilevare che l'appellante in data 10.12.2015 inviava istanza di ammissione al passivo fallimentare della relativamente Controparte_2
al periodo di lavoro dal 02.11.2009 al 06.04.2015 richiedendo €. 72.611,45 di cui €.10.894,98
a titolo di TFR ed €.2.948,14 a titolo di ultime mensilità non percepite, rappresentando, tra l'altro, che risultava formalmente inquadrata con contratto a tempo determinato dal
02.11.2009 al 02.01.2010 e con contratto a tempo parziale dal 22.03.2012 al 06.04.2015,
benchè avesse lavorato senza soluzione di continuità dal 02.11.2009 al 06.04.2015 (vedi allegato).
A seguito della verifica delle istanze di insinuazione, l'appellante veniva parzialmente ammessa al passivo fallimentare per il solo importo di €.2.750,00 a titolo di TFR relativamente al solo periodo lavorativo per il quale aveva avuto formale inquadramento dal
2 punto di visto previdenziale ed assistenziale (vedi certificato del Tribunale Napoli -Sezione
Fallimentare allegato).
Successivamente, la ricorrente proponeva ricorso in opposizione allo stato passivo per recuperare l'ulteriore TFR spettante, avendo lavorato senza essere mai inquadrata dal
03.01.2010 al 21.03.2012 e solo con contratto a tempo parziale per il periodo dal 22.03.2012 al 06.04.2015 per il residuo importo di €. 69.861,45 di cui €. 8.144,98 a titolo di TFR (vedi allegato).
A seguito dell'espletata prova testimoniale il Tribunale di Napoli -Sezione Fallimentare- con decreto n. cron. 1470 del 23.05.2018 accoglieva la richiesta della signora e CP_3 ammetteva il suo credito al passivo fallimentare per l'ulteriore importo della somma di €.
8.243,02 di cui €. 5.294,88 per residuo TFR ed €.2.744,89 a titolo di ultime mensilità non percepite (vedi allegato).
Tali somme sono state regolarmente pagate dall' di Aversa in data 22.01.2019. CP_1
Con riferimento a quanto stabilito nel decreto del Tribunale fallimentare n.1470/2018 del
23.05.2018 di ammissione al passivo all'affermazione, non condivisibile è la lettura e l'interpretazione che ne dà il Giudice di primo grado.
Il dispositivo del decreto di cui si discorre è assolutamente chiaro. L'appellante viene ammessa al passivo fallimentare per ulteriori €.8.243,02 .
Ulteriore vuole dire che si aggiunge, per cui è chiaro che all'ammissione della somma di €.
2.750,00 a titolo di TFR a seguito di insinuazione tempestiva, si aggiunge l'ammissione al passivo di €. 5.294,88.
Il Collegio Fallimentare non può andare ultra petitum e decidere in ordine a quanto già ammesso in via definitiva con provvedimento del Giudice delegato divenuto definito con dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
A pagina tre di tale decreto si legge: “Considerato che il difensore ha ridotto le proprie pretese al solo tfr (rectius:differenza tfr) ed ultime due mensilità e che il curatore fallimentare non si è opposto all'ammissione in tale ridotta misura, come da estratto del medesimo verbale. A questo punto l'avv. Patrizia Natale riduce la domanda ad euro 2.948,14 per le ultime mensilità ed a euro 5.294,88 per tfr (euro 8.243,02 di cui 2.750,00, già oggetto di ammissione), rinunciando ad ogni altra pretesa….”
Da tutto quanto rappresentato è chiaro che l'appellante ha ottenuto il riconoscimento di ulteriore TFR per €. 5.294,88 e non vi è stata revoca della precedente ammissione al passivo fallimentare, né rinuncia della somma di €.2.750,00 già ammessa al passivo fallimentare in sede di insinuazione tempestiva e non oggetto del giudizio di opposizione che riguardava le somme non ammesse in sede di verifica delle domande tempestive.
La rinunzia di cui si discorre fa riferimento, e non può essere diversamente, solo alle altre
3 somme richieste per titoli diversi (differeze retributive, scatti di anzianità, 13^ , ferie,
straordinario ecc. ecc.) nel giudizio di opposizione allo stato passivo (l'importo richiesto nel ricorso in opposizione era di €. 69.861,45).
Deve, indi, ritenersi dovuta la somma già ammessa al passivo fallimentare essendo stata disposta in sede di opposizione una “integrazione” della somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto rispetto al rapporto di lavoro di cui è causa.
In definitiva, incontestati i presupposti normativamente previsti per il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia, l' va condannato al pagamento dell'ulteriore somma di CP_1
euro 2750,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo (Cass. Civ. 14220/2002)
Le spese di lite del doppio grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna l' al pagamento, in CP_1
favore di della somma di euro 2750,00, oltre accessori specificati in Parte_1
parte motiva;
condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in euro CP_1
1000,00 per il primo grado ed euro 1200,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Luca Buccheri Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'8.01.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2689/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. R. Ferrara
Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. C. Barone
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli nord, l'odierna appellante premetteva di aver lavorato alle dipendenze della dal 02.11.2009 al Controparte_2
06.04.2015, in qualità di apparecchiatrice e che non aveva percepito il TFR;
che la veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli - Sezione Controparte_2
Fallimentare – con sentenza N. 156 del 2015; che l'appellante veniva ammessa regolarmente al passivo fallimentare per la somma di €. 2.750,00 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
che, pertanto, proponeva domanda per la corresponsione del T.F.R. alla sede territorialmente competente.
1 L'appellante, completato negativamente il procedimento amministrativo, adiva in giudizio l chiedendo la condanna dell'Ente al pagamento della somma di €.2.750,00 CP_1
a titolo di TFR, oltre accessori, vinte le spese di lite.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda eccependo di avere corrisposto CP_1
per il titolo di cui è causa la somma di euro 5294,88, da ritenersi esaustiva del dovuto.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 3432/2022 (resa in data 4.05.2022) ha respinto la domanda.
Avverso la pronuncia, ha proposto appello la con ricorso depositato in data Parte_1
3.10.2022 lamentando la insufficienza della somma corrisposta dall' essendo stato CP_1
in sede di opposizione al passivo accertato un maggio credito per tfr di euro 8243,02 ( di cui euro 2750,00 già oggetto di ammissione) e chiedendo la condanna dell' al CP_1
pagamento dell'importo già oggetto di ammissione oltre accessori e spese di lite
L'Istituto appellato costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è fondato.
Il ricorrente ha documentalmente provato il suo diritto al pagamento della somma di cui è
causa, siccome oggetto di ammissione allo stato passivo del fallimento del proprio datore di lavoro.
Non può sostenersi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la esaustività della somma corrisposta dall' essendo l'importo complessivamente riconosciuto in sede CP_1 fallimentare pari alla maggior somma di euro 8243,02 (come da decreto n. 1479/2018, versato in atti).
Per meglio inquadrare la fattispecie, occorre rilevare che l'appellante in data 10.12.2015 inviava istanza di ammissione al passivo fallimentare della relativamente Controparte_2
al periodo di lavoro dal 02.11.2009 al 06.04.2015 richiedendo €. 72.611,45 di cui €.10.894,98
a titolo di TFR ed €.2.948,14 a titolo di ultime mensilità non percepite, rappresentando, tra l'altro, che risultava formalmente inquadrata con contratto a tempo determinato dal
02.11.2009 al 02.01.2010 e con contratto a tempo parziale dal 22.03.2012 al 06.04.2015,
benchè avesse lavorato senza soluzione di continuità dal 02.11.2009 al 06.04.2015 (vedi allegato).
A seguito della verifica delle istanze di insinuazione, l'appellante veniva parzialmente ammessa al passivo fallimentare per il solo importo di €.2.750,00 a titolo di TFR relativamente al solo periodo lavorativo per il quale aveva avuto formale inquadramento dal
2 punto di visto previdenziale ed assistenziale (vedi certificato del Tribunale Napoli -Sezione
Fallimentare allegato).
Successivamente, la ricorrente proponeva ricorso in opposizione allo stato passivo per recuperare l'ulteriore TFR spettante, avendo lavorato senza essere mai inquadrata dal
03.01.2010 al 21.03.2012 e solo con contratto a tempo parziale per il periodo dal 22.03.2012 al 06.04.2015 per il residuo importo di €. 69.861,45 di cui €. 8.144,98 a titolo di TFR (vedi allegato).
A seguito dell'espletata prova testimoniale il Tribunale di Napoli -Sezione Fallimentare- con decreto n. cron. 1470 del 23.05.2018 accoglieva la richiesta della signora e CP_3 ammetteva il suo credito al passivo fallimentare per l'ulteriore importo della somma di €.
8.243,02 di cui €. 5.294,88 per residuo TFR ed €.2.744,89 a titolo di ultime mensilità non percepite (vedi allegato).
Tali somme sono state regolarmente pagate dall' di Aversa in data 22.01.2019. CP_1
Con riferimento a quanto stabilito nel decreto del Tribunale fallimentare n.1470/2018 del
23.05.2018 di ammissione al passivo all'affermazione, non condivisibile è la lettura e l'interpretazione che ne dà il Giudice di primo grado.
Il dispositivo del decreto di cui si discorre è assolutamente chiaro. L'appellante viene ammessa al passivo fallimentare per ulteriori €.8.243,02 .
Ulteriore vuole dire che si aggiunge, per cui è chiaro che all'ammissione della somma di €.
2.750,00 a titolo di TFR a seguito di insinuazione tempestiva, si aggiunge l'ammissione al passivo di €. 5.294,88.
Il Collegio Fallimentare non può andare ultra petitum e decidere in ordine a quanto già ammesso in via definitiva con provvedimento del Giudice delegato divenuto definito con dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
A pagina tre di tale decreto si legge: “Considerato che il difensore ha ridotto le proprie pretese al solo tfr (rectius:differenza tfr) ed ultime due mensilità e che il curatore fallimentare non si è opposto all'ammissione in tale ridotta misura, come da estratto del medesimo verbale. A questo punto l'avv. Patrizia Natale riduce la domanda ad euro 2.948,14 per le ultime mensilità ed a euro 5.294,88 per tfr (euro 8.243,02 di cui 2.750,00, già oggetto di ammissione), rinunciando ad ogni altra pretesa….”
Da tutto quanto rappresentato è chiaro che l'appellante ha ottenuto il riconoscimento di ulteriore TFR per €. 5.294,88 e non vi è stata revoca della precedente ammissione al passivo fallimentare, né rinuncia della somma di €.2.750,00 già ammessa al passivo fallimentare in sede di insinuazione tempestiva e non oggetto del giudizio di opposizione che riguardava le somme non ammesse in sede di verifica delle domande tempestive.
La rinunzia di cui si discorre fa riferimento, e non può essere diversamente, solo alle altre
3 somme richieste per titoli diversi (differeze retributive, scatti di anzianità, 13^ , ferie,
straordinario ecc. ecc.) nel giudizio di opposizione allo stato passivo (l'importo richiesto nel ricorso in opposizione era di €. 69.861,45).
Deve, indi, ritenersi dovuta la somma già ammessa al passivo fallimentare essendo stata disposta in sede di opposizione una “integrazione” della somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto rispetto al rapporto di lavoro di cui è causa.
In definitiva, incontestati i presupposti normativamente previsti per il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia, l' va condannato al pagamento dell'ulteriore somma di CP_1
euro 2750,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo (Cass. Civ. 14220/2002)
Le spese di lite del doppio grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna l' al pagamento, in CP_1
favore di della somma di euro 2750,00, oltre accessori specificati in Parte_1
parte motiva;
condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in euro CP_1
1000,00 per il primo grado ed euro 1200,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
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