Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4783 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies.3 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 13280/2024 promossa da
( ), con il patrocinio dell'avv. Alberto Bettiol, Parte_1 C.F._1 il 12 20121, Milano, presso il difensore ATTRICE
contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
“In via preliminare nel merito:
-accertare l'inadempimento della Convenuta rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Attrice. In via principale: Dichiarare risolti i rapporti contrattuali e conseguentemente condannare la Convenuta a restituire all'Attrice i corrispettivi versati, per complessivi € 122.718,66 o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. In via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato integrale accoglimento delle richieste in via principale, condannare la Convenuta a corrispondere all'Attrice gli importi relativi alle opere non eseguite come quantificate dalla CTU, pari a € 24.395,28, o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. In ogni caso - Condannare la Convenuta a corrispondere all'Attrice a titolo di risarcimento del maggiore danno € 20.000,00 o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. - Disporre ogni conseguente statuizione anche relativamente a spese pagina 1 di 6
- Con vittoria di spese, imposta sul valore aggiunto e cassa previdenza avvocati come per legge. In via istruttoria
- Si producono in giudizio i seguenti documenti:
1. copia della contabile del bonifico di € 1.042,00 effettuato in favore del consulente tecnico d'ufficio;
2. copia della fattura quietanzata n. 54/2024 emessa dal consulente tecnico d'ufficio;
3. copia della nota proforma n. 19/20225 emessa dal consulente tecnico d'ufficio;
4. copia della contabile del bonifico di € 3.710,34 effettuato in favore del consulente tecnico d'ufficio.
- Si ribadiscono le istanze istruttorie presentate nei precedenti atti processuali e si richiamano i documenti ivi allegati.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha allegato che: - in data 12.2.2022 ha sottoscritto Parte_1 con u ppalto avente ad oggetto la ristrutturazione totale Controparte_1 dell'appartamento di sua proprietà sito in Milano Via Arganini 10, destinato ad uso prima casa della sua famiglia;
- il contratto prevedeva un corrispettivo di € 92.000, di cui € 46.000 da corrispondere tramite versamento diretto e la restante parte mediante cessione dei relativi crediti fiscali con connesso sconto in fattura del 50%; - la durata pattuita per i lavori era di centoventi giorni lavorativi;
i lavori sono iniziati nella primavera del 2022 (doc 1); -successivamente, il 12.11.2022, parte attrice ha sottoscritto con la medesima società appaltatrice un ulteriore contratto avente per oggetto la fornitura di serramenti, anch'essi destinati al medesimo immobile;
- il corrispettivo pattuito era pari a €30.000, di cui €15.359,33 da corrispondere tramite versamento diretto e la restante parte tramite cessione dei relativi crediti fiscali con sconto in fattura del 50%; - il termine pattuito per l'esecuzione era definito in otto/nove settimane dal rilievo esecutivo (doc 2); - parte attrice ha provveduto all'intero pagamento dei corrispettivi pattuiti in relazione ad entrambi i contratti di appalto (docc. 3-9) - a distanza di più di due anni dalla stipula del contratto di ristrutturazione e a più di un anno e quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto di fornitura serramenti, la convenuta non ha ancora adempiuto alle proprie obbligazioni, in particolare al completamento dei lavori di piastrellatura dei due bagni dell'appartamento (docc. 10- 15), alla posa in opera degli zoccoletti in alcune parti degli immobili (docc. 16-19) e allo sgombero dei materiali e delle macerie (docc. 20-21), oltre a non aver rilasciato la pagina 2 di 6 documentazione necessaria per la chiusura delle pratiche edilizie;
quanto, invece, al contratto di fornitura serramenti, non è stata effettuata la fornitura e posa in opera dei serramenti inerenti ai due bagni e al soggiorno dell'appartamento, nonché dei connessi lavori di muratura, tinteggiatura e collegamento all'impianto elettrico (docc. 22-26); - parte delle opere realizzate dalla convenuta si caratterizza per gravi vizi, che le rendono difformi dalle regole dell'arte, sia con riguardo al contratto di ristrutturazione (gran parte delle pareti presentano una superficie irregolare, la piastrellatura del pavimento dei due bagni ha ceduto, l'acciaio di sostegno del box doccia presenta evidenti strisciature;
il soffione della doccia non risulta posato correttamente;
lo smalto di uno dei mobili bagno risulta danneggiato), sia relativamente al contratto di fornitura serramenti (risulta usurata la placca della porta blindata e alcuni degli infissi presentano delle sigillature non corrette); - a fronte dei solleciti, parte convenuta ha continuato a procrastinare gli adempimenti, finchè ha cessato del tutto di rispondere;
- gli inadempimenti hanno cagionato gravi danni all'attrice, riducendo la possibilità di utilizzare pienamente l'immobile, costringendola a posticipare alcuni lavori dell'appartamento con aggravio dei costi relativi, ad impiegare denaro ed energie nel sollecitare la convenuta ad adempiere, cagionando alla turbamenti psicologici Parte_1 dovuti al senso di frustrazione per non vedere ristrutturata la propria abitazione, nonostante in questa operazione abbia investito buona parte dei suoi risparmi. Parte attrice ha, così, concluso chiedendo la condanna di parte convenuta all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'attrice nei due menzionati contratti;
in subordine, chiedendo di dichiarare risolti i contratti e condannare a restituire a i corrispettivi versati, per l'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di €122.718,66, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale pari a
€20.000. Successivamente, nella memoria ex art. 171-ter n.1 c.p.c., ha modificato le conclusioni assunte chiedendo in via principale di dichiarare risolti i menzionati contratti e di condannare parte convenuta alla restituzione degli importi versati pari a € 122.718,66, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale pari a € 20.000. non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notificazione, ed è Controparte_1 stata dichiarata contumace. All'udienza di prima comparizione delle parti l'attrice ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione;
pertanto il giudice ha invitato la parte costituita a discutere la causa e a precisare le conclusioni a mente dell'art 281sexies c.p.c.; quindi ha riservato il deposito della sentenza ai sensi del terzo comma della norma. Assunta in decisione la causa e considerato che non aveva espletato un Parte_1 procedimento di istruzione preventiva e non aveva prodotto una relazione tecnica di parte relativamente sia al mancato completamento delle opere, alla natura ed entità dell'inadempimento dell'appaltatrice - tale da giustificare, secondo l'allegazione della pagina 3 di 6 committente, la risoluzione dei contratti - sia ai lamentati danni conseguentemente patiti, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio con cui ha affidato all'ausiliario il compito di: 1) descrivere lo stato e le condizioni dell'immobile in oggetto, con riferimento ai temi di indagine della presente causa;
2) accertare le opere realizzate dall' appaltatrice in esecuzione dei due contratti stipulati con la committente il 12.2.22 e 12.11.22, operandone una quantificazione economica tenendo conto del contratto e, per le opere non previste, del prezzario delle opere edili pubblicato dalla Camera di Commercio della Provincia di Milano e, ove mancanti, dei prezzi di mercato;
3) accertare per ciascun contratto se le opere realizzate dalla convenuta siano o no complete rispetto alle obbligazioni assunte e, nel secondo caso, indicare quali siano gli interventi e attività ancora da eseguire quantificandone il valore anche in percentuale rispetto a ciascun contratto;
4) dire se le opere realizzate presentino le criticità lamentate dalla committente precisando il grado di difformità rispetto alle regole dell'arte; 5) dire se e in che misura per ciascuno dei contratti quanto incassato da ecceda il valore delle opere realizzate, alla luce di quanto sopra accertato considerato che trattasi di due contratti stipulati con il meccanismo dello sconto in fattura del 50% e che la committente in relazione ai due contratti ha versato complessivamente € 57.035,00; 6) accertare e descrivere, ove allegati e documentati, i danni patiti dall'attrice in conseguenza delle criticità riscontrate attribuibili a responsabilità dell'appaltatrice, provvedendo alla relativa quantificazione. Ad esito della CTU, parte attrice ha nuovamente precisato le conclusioni e la causa è entrata nella fase decisoria a mente dell'art. 281sexies.3 c.p.c. Va premesso che non è in atti il pagamento in data 1.12.2022 di € 4.223,82, cui fa riferimento il CTU, per cui si conferma che, a fronte del complessivo prezzo pattuito per i due contratti - di cui il 50%, pari a € 61.359,33, a carico della - la Parte_1 committente, in relazione ad entrambi i contratti, ha versato complessivamente € 57.035,00 (docc. 3-9); residuavano da versare € 4.324,33. Prosegue il CTU che la ristrutturazione dell'appartamento appare sostanzialmente conclusa ma sono presenti i vizi/difformità e le mancanze lamentate dall'attrice; precisamente mancano: il completamento della piastrellatura dei due bagni dell'appartamento (€ 1.251,84), la posa in opera di alcuni zoccolini e del coprifilo porte (€ 291,20), la fornitura dei serramenti dei due bagni e del soggiorno (€ 11.950,00 + € 797,36), la pulizia finale e la chiusura della pratica edilizia (1.728,00 + 650,00). Per quanto attiene ai vizi e difformità dell'opera, il CTU ha accertato che: - gran parte delle pareti non sono state correttamente rasate e lisciate e presentano quindi una superficie grossolanamente irregolare;
per costi di emenda ha quantificato l'importo di
€ 1.292,80; - la piastrellatura del pavimento di uno dei bagni ha ceduto rendendo le piastrelle posate instabili e pericolanti;
il costo di emenda è stimato in € 161,60; -
pagina 4 di 6 l'acciaio di sostegno del box boccia presenta evidenti strisciature;
la perdita di valore percentuale è pari a € 150,00; - il soffione della doccia risulta posato non correttamente;
per rimediarvi va sopportato il costo di € 50,00; - lo smalto di uno dei mobili del bagno risulta danneggiato con perdita del suo valore commerciale pari a € 50,00; - la placca della porta blindata risulta strisciata;
il costo per la sostituzione ammonta a € 400,00; -
- alcuni degli infissi posati presentano sigillature non corrette con conseguenti infiltrazioni di aria e umidità dall'esterno; il costo per rimediarvi è stimato in € 145,65; - i serramenti nuovi posati in alcuni casi hanno i cardini interni parzialmente incassati nel muro;
l'intervento di emenda è stimato in € 694,40. In definitiva, premesso che l' opera è sostanzialmente conclusa (per cui l'inadempimento della convenuta non può essere valutato - ai fii della domanda di risoluzione del contratto - in base al combinato disposto degli artt. 1453-1455 c.c., ma va esaminato alla luce degli artt. 1667-1668 c.p.c.) e tenuto conto che, rispetto ai due contratti di appalto del complessivo prezzo di € 122.718,66 - di cui € 61.359,33 a carico della committente - per una parte modesta, pari a € 16.668,40, le opere non risultano eseguite e per una minima parte risultano affette da vizi e difformità (emendabili al costo di € 2744,40 e che per la parte non eliminabile riducono il valore dell'immobile di € 200,00), non merita accoglimento la domanda avanzata in via principale dalla di dichiarare Parte_1 risolti i contratti stipulati con GruppoEffe S.r.l. Merita, invece, accoglimento la domanda subordinata, per cui la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice gli importi per eliminare i vizi e le difformità, come quantificate dalla CTU, pari a € 19.412,80, oltre IVA e oneri di legge, oltre interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo. Per il resto la pretesa non merita accoglimento poichè non vi è concreta allegazione e prova dei danni lamentati dall'attrice. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, seguono la soccombenza della società convenuta, con la riduzione massima della fase decisionale in rapporto all'attività ivi espletata e per essersi la causa svolta nella contumacia della convenuta. Il costo della CTU liquidato con decreto del 18.4.2025 resta definitivamente a carico della convenuta per cui spetta all'attrice anche la rifusione del compenso versato al CTU pari a € 4752,34 (docc.
1-4 depositati il 5.5.2025) La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta,
pagina 5 di 6 condanna a pagare a € 19.412,80, oltre IVA e oneri di Controparte_1 Parte_1 legge, pari ai costi per l'eliminazione dei vizi e delle difformità da cui sono affette le opere realizzate dall'appaltatrice in esecuzione dei contratti di appalto stipulati tra le parti il 12.2.2022 e il 12.11.2022, oltre interessi ex art 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo;
rigetta per il resto la domanda formulata dall'attrice; condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali liquidate in € 759,00 per spese ed € 4.237,00 per compenso oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA;
pone il costo della CTU definitivamente a carico della convenuta e la condanna a rimborsare all'attrice € 4752,34, pari a quanto pagato da al CTU a titolo Parte_1 di compenso. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 12.6.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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