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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/03/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6960 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] a San Giorgio a [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via Anfiteatro Laterizio n. 216 C.F._1 presso lo studio dell'avv.to Olga Izzo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Castello di Cisterna (NA) al C.so Vittorio Emanuele n. 12, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Granata che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.11.2021 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario, in Mariglianella (NA) in data 13.06.2013, con il sig. CP_1
(atto n. 7 Parte II Serie A Ufficio 1 anno 2013) e che dalla loro unione era nato , nato Persona_1 ad Acerra (NA) il 15.06.2014 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito allo stesso, affido condiviso del minore, residenza privilegiata dello stesso presso di sé, regolamentazione del diritto di visita paterno, assegno di mantenimento posto a carico del sig. ed a favore del minore di importo pari ad euro 600,00 mensili, 50% delle spese straordinarie, CP_1 assegnazione della casa coniugale, condanna del convenuto al risarcimento dei danni morali, biologici ed esistenziali quantificabili in corso di causa. Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva rigettarsi domanda di addebito a suo carico e, di contro, pronunciarsi separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra . Chiedeva Pt_1 inoltre pronunciarsi affido condiviso del minore con collocazione privilegiata presso di sé non appena completato il percorso di recupero genitoriale, rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento posto a suo carico ed a favore del minore pari ad euro
300,00 rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, spese straordinarie al 50%. Vittoria di spese.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, assegnati i termini ex art. 183 VI° co. c.p.c. e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.12.2024, il Giudice riservava la causa al collegio assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, 1° co. c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Per quanto concerne le ulteriori domande delle parti, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mariglianella (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
d) spese alla sentenza definitiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 27.02.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6960 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] a San Giorgio a [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via Anfiteatro Laterizio n. 216 C.F._1 presso lo studio dell'avv.to Olga Izzo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Castello di Cisterna (NA) al C.so Vittorio Emanuele n. 12, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Granata che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.11.2021 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario, in Mariglianella (NA) in data 13.06.2013, con il sig. CP_1
(atto n. 7 Parte II Serie A Ufficio 1 anno 2013) e che dalla loro unione era nato , nato Persona_1 ad Acerra (NA) il 15.06.2014 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito allo stesso, affido condiviso del minore, residenza privilegiata dello stesso presso di sé, regolamentazione del diritto di visita paterno, assegno di mantenimento posto a carico del sig. ed a favore del minore di importo pari ad euro 600,00 mensili, 50% delle spese straordinarie, CP_1 assegnazione della casa coniugale, condanna del convenuto al risarcimento dei danni morali, biologici ed esistenziali quantificabili in corso di causa. Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva rigettarsi domanda di addebito a suo carico e, di contro, pronunciarsi separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra . Chiedeva Pt_1 inoltre pronunciarsi affido condiviso del minore con collocazione privilegiata presso di sé non appena completato il percorso di recupero genitoriale, rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento posto a suo carico ed a favore del minore pari ad euro
300,00 rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, spese straordinarie al 50%. Vittoria di spese.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, assegnati i termini ex art. 183 VI° co. c.p.c. e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.12.2024, il Giudice riservava la causa al collegio assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, 1° co. c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Per quanto concerne le ulteriori domande delle parti, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mariglianella (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
d) spese alla sentenza definitiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 27.02.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)