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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/07/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1667/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Sindaco in Parte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Callipo;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angela
Barone;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a
1 seguito della discussione orale ex art. 350 bis, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto avanti al TAR Catania la , Controparte_1 premesso di svolgere il servizio di tesoreria per il Comune Parte_1 dichiarato in stato di dissesto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del
29/6/2015, impugnava la delibera della Commissione Straordinaria di Liquidazione n.61 del 27 dicembre 2017, con la quale era stato disposto d'ufficio l'inserimento, nel piano di rilevazione della massa passiva, del debito rilevato nei confronti della pari ad CP_1
€.1.854.731,79.
Assumeva la ricorrente che con deliberazione n. 63 del 15/9/2016 la giunta comunale aveva attestato l'esistenza - alla data del 31 dicembre 2013 - di un debito nei confronti di esso tesoriere pari ad € 1.854.731,79 a titolo di mancato rimborso delle somme relative all'anticipazione di tesoreria, e che, tuttavia, il debito era stato da esso istituto bancario
“riportato a nuovo e assorbito dal fido per anticipazione di tesoreria per l'anno 2014” con
“imputazione dell'esposizione debitoria ad esercizi successivi al 2013”, risultando infine il credito estinto anteriormente alla dichiarazione dello stato di dissesto.
Con sentenza n. 255 del 26 marzo 2021 il Consiglio di Giustizia Amministrativa, accogliendo l'appello proposto dal avverso la sentenza del TAR Catania, Pt_1 dichiarava sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, annullava senza rinvio l'impugnata decisione e concedeva il termine di mesi tre - salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda – per la riassunzione del processo dinanzi al Tribunale competente per territorio.
Riassunto tempestivamente il giudizio, il Tribunale di Catania, con sentenza n.
5250/2024 del 7/11/2024, condannava il a corrispondere Parte_1 alla la complessiva somma di € 264.292,25 a titolo di Controparte_1 interessi e regolava le spese in base al principio della soccombenza.
In sintesi, il giudice rigettava l'eccezione afferente la giurisdizione della Corte dei
Conti; riteneva ammissibile la domanda di pagamento degli interessi sull'importo di €.
1.854.731,79, formulata dalla nel giudizio instaurato Controparte_1 dinanzi al Tribunale ordinario;
assumeva che la gestione delle anticipazioni di tesoreria non restituite al 31 dicembre dell'anno di imputazione imponeva che le stesse dovessero essere estinte nell'anno successivo a mezzo compensazione con le prime entrate non
2 vincolate, come avvenuto nella fattispecie;
riteneva che al marzo 2014 il debito esistente al
31 dicembre 2013 era stato estinto con le prime entrate disponibili, e che pertanto la somma di € 1.854.731,79 non poteva concorrere alla formazione della massa passiva di competenza dell'organo straordinario di liquidazione;
riteneva che, prevedendo l'anticipazione di tesoreria la maturazione di interessi passivi, ai sensi dell'art. 222 del
TUEL, a decorrere dall'effettivo utilizzo delle somme, era ancora dovuta la somma di €
264.292,25, a titolo di interessi maturati sulle anticipazioni di tesoreria utilizzate dal 2016 in poi, e non restituite entro il 31 dicembre dell'anno di utilizzo.
Avverso la sentenza il ha interposto appello sulla Parte_1 base di cinque ragioni di censura.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale delle parti, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 9 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ribadisce l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti.
Il motivo è fondato.
Sul punto, il primo giudice ha così motivato: “Tale eccezione è stata già sollevata nel giudizio amministrativo, in seno al quale veniva individuato il Giudice Ordinario quale
Giudice della odierna controversia, non avente ad oggetto i rapporti tra ente locale e suo tesoriere, bensì le procedure di ammissione alla massa passiva dei debiti dell'Ente locale al momento della dichiarazione di dissesto.
La domanda - rivolta anche a questo Giudice - prescinde, quindi, dalla natura pubblicistica o meno della somma oggetto di debito e attiene, più semplicemente, alla valutazione della condotta osservata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione al fine di inserire un debito in massa.
Trattasi, quindi, di materia estranea alla contabilità pubblica – e, di conseguenza alla giurisdizione contabile – e relativa, piuttosto, all'accertamento e alla gestione dei debiti dell'Ente Locale a seguito di intervenuta dichiarazione dissesto finanziario (ex art. 244 e ss. D.Lgs. n. 267 del 2000)”.
Ora, osserva in primo luogo la Corte che l'affermazione della giurisdizione del giudice contabile non è preclusa dal fatto che il Consiglio di Stato abbia ritenuto sussistente la
3 giurisdizione del giudice ordinario.
Ed invero, se per un verso la detta statuizione ha solo natura declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, per altro verso, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “è ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato” (v. Cass. nn. 8246/2017, 14660/2011).
È dunque ammissibile la riproposizione, nel presente procedimento, dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, fatta oggetto del motivo di appello, siccome è possibile a questa Corte negare la propria giurisdizione in favore del giudice contabile, non sussistendo giudicato alcuno sul punto.
Quanto all'autorità giudiziaria cui appartiene la giurisdizione, la controversia oggetto di causa riguarda l'esame della legittimità o meno dell'assorbimento – effettuato dal tesoriere - dal fido per anticipazione di tesoreria per l'anno 2014, del debito per anticipazione di tesoreria per l'anno 2013 ed il conseguente scrutinio sulla legittimità (di cui la prima questione costituisce necessaria premessa) dell'ammissione del detto debito alla massa passiva dei debiti dell'ente locale una volta intervenuto il dissesto.
Essa involge, a parere della Corte, il rapporto di dare-avere (nella prospettiva della presentazione del conto) riguardante il contratto di tesoreria, ed inerendo ad una tipica gestione contabile afferisce, pertanto, la materia della contabilità pubblica ex art. 103, comma 2, Cost. (così, ex multis, Corte Cassazione, Sez. unite, n. 15658/2006; Corte
Conti, Sez. riunite, n. 6956/2003; Corte Conti, Sez. II, n. 116/2010; Corte Conti, Sez. I, n.
201/2007), come tale sottratta al sindacato del giudice ordinario ed attratta nella giurisdizione della Corte dei Conti.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti motivi del gravame.
In considerazione della novità della materia trattata, ricorrono giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese del doppio grado.
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P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dal
[...] avverso la sentenza n. 5250/2024 in data 7/11/2024 del Tribunale di Parte_1
Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti;
- Compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
10 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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