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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
La Prima Sezione Civile del Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale ed in persona di:
Rosangela Viteritti Presidente
Lucia Angela Marletta Giudice
Gino Bloise Giudice rel. ed est.
riunito in camera di consiglio;
udita la relazione del giudice istruttore;
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella querela di falso iscritta al n. 3027 del Ruolo Generale Affari Contenzioni Civili dell'anno 2021, proposta da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Enzo Costanzo Parte_1
Maletta e Iannone Antonio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Scarpelli, in San Marco Argentano (CS), via S. D'Acquisto snc, giusta procura in atti;
querelante
contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aureliano Chiodo e Caterina Coppoletta, ed CP_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Torano Castello (CS), via degli
Emigranti n. 25, giusta procura in atti;
querelata
con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: querela di falso di (copia di) scrittura privata autenticata;
conclusioni delle parti: all'udienza del 10 settembre 2024 entrambe si sono riportate a quelle rispettivamente rassegnate in atti;
per il querelante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: a) dichiarare la falsità della sottoscrizione a nome del Dott. Parte_1 apposta in calce alla scrittura privata autenticata;
e per l'effetto: b) dichiarare
[...] nulla, invalida, priva di ogni efficacia e come mai stipulata la scrittura privata sottoscritta in data 23.3.2003 tra e;
c) Con vittoria di spese e Parte_1 Persona_1 competenze ex art. 93 c.p.c.”;
1 per la querelata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in composizione Collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare in virtù di tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio esposte ed argomentate in narrativa: - rigettare la querela di falso siccome proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esplicitate in atto, e per l'effetto dichiarare la piena validità ed efficacia della scrittura privata di opzione intercorsa tra le parti in data 27.03.2003, nonché della copia conforme di essa siccome attestata e rilasciata dal notaio dott. in data 18.11.2003 e posta a fondamento Persona_2 del decreto ingiuntivo n. 1646/2016; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, riassumeva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, in seguito a declaratoria di incompetenza di quello di Catanzaro, la querela di falso della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata, la cui autentica per Notaio recante la data del 27.03.2003, di cui contestava altresì la stipula effettiva, di Per_2 costituzione di opzione di acquisto di terreno, in favore di , dal quale versata a Persona_1 titolo di acconto la somma di € 100 mila, la cui restituzione azionata dall'erede del la Per_1 coniuge con decreto ingiuntivo opposto, e confermato, in primo grado, dalla CP_1 sentenza n. 562/2018, con giudizio d'appello pendente;
rassegnava quindi le conclusioni ritrascritte.
Costituitasi in giudizio, , richiamando nel tenore letterale la comparsa di CP_1 costituzione nella querela proposta al Tribunale di Catanzaro, ribadiva l'eccezione di nullità della medesima per mancata indicazione delle prove a sostegno della falsità, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., ed altresì di inammissibilità, sia perché non confermata in prima udienza, sia per la tardività della sua proposizione, significativamente omessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
reiterava nondimeno, nel merito, ogni deduzione a sostegno della effettività del rapporto negoziale consacrato nel documento, le cui sottoscrizioni peraltro autenticate da Notaio, concludendo di conseguenza come in epigrafe. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata espletata consulenza grafologica, con appendice di chiarimento, e, all'udienza del 10 settembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini per comparse conclusionali e di replica.
Tanto premesso in fatto, la querela, siccome fondata, deve essere accolta. La stessa va preliminarmente ritenuta ammissibile, a dispetto dell'eccezione di mancata conferma in prima udienza, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quell'adempimento, “richiesto dall'art. 99 disp. att. c.p.c., per il caso di proposizione in via principale della querela, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza” (Cass. nn. 9013/1992, 23896/2014). Nel caso di specie, al di là della dichiarazione di conferma contenuta negli atti di causa, fino alla comparsa conclusionale, appare inequivoca e non revocabile in dubbio la pervicacia del querelante nel coltivare il giudizio, a dispetto della formalità omessa in prima udienza. Parimenti da respingere l'eccezione di nullità della querela per omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., in ragione dell'elasticità interpretativa propugnata, al riguardo, dalla giurisprudenza, secondo cui è
2 sufficiente che dalla querela si evincano, anche in via presuntiva, le ragioni che giustificano l'accertamento del falso (Cass. nn. 3833/1994, 6050/1998, 1537/2001, 4720/2019). Nell'atto introduttivo del giudizio, e nelle successive memorie, la difesa del querelante ha chiaramente – ed abbondantemente - rappresentato che la scrittura privata, la cui copia autentica impugnata di falsità, non era mai stata sottoscritta dal ed era altresì frutto di Pt_1 ulteriore falso materiale nell'apposizione del timbro di autentica del Notaio, contestando anche la stessa esistenza dell'originale della medesima, effettivamente non reperito, né reperibile, in corso di causa.
Altra opportuna premessa di carattere metodologico è quella relativa alla irrilevanza di ogni deduzione delle parti sul merito della controversia, atteso che la querela di falso è giudizio puro, siccome finalizzato in via esclusiva all'accertamento ed alla eventuale declaratoria della falsità del documento impugnato, ed alla conseguente definitiva espunzione dall'ordinamento giuridico del medesimo, e, come tale, assolutamente insensibile ad ogni questione di merito prospettata dalle parti, nel caso di specie sulla intestazione del bene asseritamente opzionato nella scrittura privata impugnata di falsità, piuttosto che sulla emissione di assegni a garanzia del negozio.
Del resto, il dispositivo della sentenza che decide la querela non può contenere, come vorrebbero entrambe le parti, alcuna statuizione sulla effettiva stipula della scrittura privata, né sulla sua validità o efficacia, rimanendo necessariamente circoscritto alla declaratoria di falsità della scrittura, ovvero al rigetto della querela.
Queste le ragioni – fra le altre - per cui denegata la prova testimoniale, capitolata da entrambe le parti (anche) su circostanze relative ai quei fatti irrilevanti.
Sotto diverso profilo, e proprio in ragione della prefata finalità della querela, la sua proposizione non è affatto obbligatoria, come vorrebbe la difesa della querelata, nel giudizio di merito pendente tra le parti (nel caso di specie l'opposizione a decreto ingiuntivo fondato sulla scrittura privata di cui denunciata la falsità), rilevando solo, eventualmente, la formazione del giudicato sulla portata probatoria del documento, incidente sulla valutazione dell'interesse alla proposizione della querela, nel caso di specie esclusa dalla sospensione adottata, fino alla definizione dell'odierno giudizio, in grado di appello. Su tali premesse, passando allo scrutinio del merito della querela, l'odierna decisione deve seguire l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, in primo luogo in relazione alla conclamata assenza dell'originale del documento oggetto di querela. Lo stesso ctu, in base alla prefata mancanza dell'originale, si è dovuto giocoforza esprimere in termini relativi, e non assoluti, di asseverazione della sottoscrizione riferibile al
, presente sulla copia della scrittura privata, con autentica notarile, Parte_1 sottoposta alla sua attenzione.
La questione, prospettata da entrambe le parti, e che incide, sotto ulteriore profilo rispetto a quelli scrutinati, sulla stessa ammissibilità della querela, è se, in un giudizio di querela di falso proposto contro una copia (apparentemente) autentica di atto notarile, (altrettanto apparentemente) rilasciata dallo stesso notaio che ha redatto l'originale, la prova della falsità della copia autentica si possa raggiungere solo attraverso l'esame di quell'originale, con la conseguenza che, essendo esso in possesso del notaio, il soggetto che, avendo proposto la querela di falso, ha assunto l'onere della prova della falsità, per assolvere al medesimo deve necessariamente chiedere un ordine di esibizione del documento in possesso del notaio.
In altri termini: è ammissibile la querela avverso una copia autentica se non si compulsa la produzione, in giudizio, dell'originale? E come si atteggia altresì, in quell'evenienza, il rispettivo onere probatorio delle parti?
La risposta a queste domande si rinviene nella giurisprudenza, e segnatamente in Cass. n. 22469/2017, secondo cui l'assunto a mente del quale il querelante è onerato della richiesta di
3 ordine di esibizione in danno del notaio, deve considerarsi fondato solo se, nella prospettazione dell'attore proponente la querela, si sostenga la falsità della copia autentica dell'atto notarile
“postulando che essa emerga dal confronto della copia impugnata di falso con l'originale”. Solo per quella specifica ipotesi, l'ordine di esibizione dell'originale deve ritenersi funzionale e necessario all'accertamento del falso, e, quindi, ove assente, condurre al rigetto del gravame, mentre invece, nell'ipotesi in cui il querelante non contesti affatto la falsità per difformità dall'originale, assumendo bensì – esattamente come nel caso di specie – la falsità tout court della scrittura autenticata, per non essere stata mai formata e sottoscritta, ed altresì falsificata nell'apposizione del timbro di asseverazione delle sottoscrizioni, è invece la parte querelata, “in via di eccezione, a dover dedurre che l'originale dell'atto era invece conforme alle copie impugnate di falso e, quindi, trattandosi di eccezione, a doverlo provare, producendo l'originale”. Se dunque era onere non del querelante, bensì della querelata, rappresentare, in via d'eccezione, la conformità della copia impugnata di falso all'originale, producendolo, o compulsandone la produzione, rimane in primo luogo significativa, ai fini della odierna CP_ decisione, la circostanza che la non abbia né dedotto quell'eccezione, né formulato la correlata istanza istruttoria, limitandosi a negare di esser mai stata in possesso dell'originale, e ribadendo che l'autenticità della copia deve inferirsi semplicemente dall'autentica del notaio. Opinando come vorrebbe la difesa della querelata, ogni copia dell'originale, autenticata dal notaio, dovrebbe per ciò stesso essere pregiudizialmente ritenuta conforme, con assunto che rimane invece contrario all'univoco indirizzo della giurisprudenza, che impone, sia pure ai fini del disconoscimento, alla parte che intende avvalersene la produzione dell'originale, rilevando il diritto di difesa del sottoscrittore, sub specie di concreta possibilità di apprezzare la veridicità della grafia in tutte le sue declinazioni, non ultima quella di scrutinio della pressione digitativa sul foglio, ai fini della diretta correlazione e dell'immanenza della personalità dell'autore nella sottoscrizione (Cass. n. 16551/2015). Del resto, è proprio questa la conclusione cui perviene la ctu, laddove, nell'appendice richiesta dal Tribunale, ha precisato che il suo giudizio di autenticità della sottoscrizione di sul documento oggetto di querela “è garantita esclusivamente dalla Parte_1 conformità al documento a firma del notaio datata 18/11/2003, e non anche dalla Per_2 sottoscritta … che non ha potuto verificare, in assenza dell'originale, che la sottoscrizione attribuita a sia stata apposta dallo stesso su quel determinato Parte_1 documento”; “tecnicamente non è infatti possibile attestare l'autenticità di un manoscritto in fotocopia”. Ciò posto, sono nondimeno emersi, nell'istruttoria di causa, ulteriori plurimi indizi, univoci e concordanti, sulla falsità del documento.
In primo luogo, in relazione alla perfetta sovrapponibilità di tutte le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata oggetto di querela, asseritamente autenticata il 27.03.2003 dal
Notaio con altra scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, recante la Persona_2 data del 15.05.2003, nella quale il si dichiarava debitore … nei confronti di Parte_1
… della somma di Euro 250.000,00 … alla presenza del signor Parte_2 [...]
. Per_3
Si badi: la seconda scrittura – il cui testo redatto con mano palesemente difforme, anche ad occhio profano, dalla sottoscrizione del – recava tre sottoscrizioni: l'una Parte_1 dell'odierno querelante, l'altra del Notaio autenticante, ed una terza non chiaramente intellegibile, ma gioco forza attribuibile o allo ovvero al Per_1 Per_3
Ebbene, anche la scrittura privata del 27.03.2003, oggetto della querela alla odierna attenzione, contiene inspiegabilmente tutte e tre quelle medesime sottoscrizioni, si ripete perfettamente sovrapponibili.
4 CP_ Se la difesa della , erede ed avente causa dallo sostiene che su quel Per_1 documento non vi è la firma dello aggiungendo nondimeno che, per tale motivo, Per_1 quest'ultimo non doveva possederne l'originale, per diretta conseguenza, allora, quella ulteriore firma non può che appartenere a , la cui presenza – però – se alla redazione Persona_3 della scrittura privata del 15.05.2003 aveva un senso, siccome chiamato a testimoniare l'autenticità della ricognizione di debito fatta dal non lo ha invece in alcun Parte_1 modo nella scrittura privata del 27.03.2003, in cui non è menzionato, e che, quindi, non si capisce a che titolo abbia potuto sottoscrivere.
In sostanza, sulla scrittura del 27.03.2003 sono inspiegabilmente presenti le medesime identiche sottoscrizioni apposte su quella – (apparentemente) successiva – del 15.05.2003.
A tale circostanza, di per sé altamente indiziaria della falsità, si aggiungono una serie di ulteriori risultanze probatorie.
In primo luogo, la dichiarazione resa dal notaio nella mail del 19.07.2019, a Per_2 riscontro di nota del difensore del querelante, in cui affermava che la sottoscrizione presente su entrambe le scritture private intercorse tra il e lo , non sembrava Parte_1 Per_1 apposta da lui, bensì una imitazione.
Non solo. Escusso a testimone in causa (quella iscritta al n. 508/2021 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale), pendente tra le stesse parti della odierna querela, e nella quale in rilievo la veridicità della scrittura privata del 15.05.2003, il notaio come si evince dal verbale di udienza Per_2 del 15.06.2021, acquisibile a titolo di prova atipica, e prodotto dalla difesa del querelante in allegato alla nota difensiva del 26.02.2022, ha, in primo luogo, confermato la prefata risposta fornita al legale del con la mail del 19.07.2019, sulla possibilità di imitazione Parte_1 della sua sottoscrizione, affermando, sotto diverso profilo, di aver subito, nel 1995/1996, il furto del suo primo sigillo, e di averne quindi ottenuto altro e diverso, contenente la dicitura “S.S.”, ovvero Secondo Sigillo.
Orbene: nel caso di specie, sulla scrittura privata del 27.03.2003, oggetto di querela, sono significativamente presenti due sigilli del Notaio il primo, di autentica della Per_2 sottoscrizione di , recante la data del 27.03.2003, che non pare avere Parte_1 la stessa dicitura (“S.S.”) del secondo, di rilascio, in 18.11.2003, della copia conforme del documento. Ancora: la difesa della querelata assume che l'originale della scrittura privata era esclusivamente in possesso del e che tale evenienza deve desumersi dal fatto Parte_1 che, nel timbro del notaio di conformità della copia all'originale, è attestata la restituzione di quest'ultimo alla parte. L'assunto non è affatto automatico e scontato, dovendosi anzi presumere che fosse lo e non il o comunque, entrambi e non solo quest'ultimo, in possesso Per_1 Parte_1 dell'originale di una scrittura privata redatta nell'interesse di entrambi, che prevedeva obbligazioni a carico di entrambi, trattandosi di preliminare di vendita con diritto di opzione, e che nondimeno non recava (inspiegabilmente) la sottoscrizione dello stesso. Per_1
Per inciso, nella causa iscritta al n. 508/2021, il ctu (lo stesso incaricato nell'odierno giudizio) è pervenuto ad affermare, per un verso, la non autenticità della firma a nome
[...] sul documento del 15/05/2003, poiché è la stessa firma presente sul Parte_1 documento datato 27/03/2003 riportata con mezzi artificiali, ed altresì l'impossibilità di determinare l'autografia o meno della firma del notaio sia sul lato verso della Per_2 scrittura, sia su quello recto, essendo il documento in fotocopia.
Alle stesse conclusioni sarebbe quindi necessariamente pervenuto il ctu anche nella odierna sede, ove demandato il medesimo accertamento nella odierna sede.
5 La falsità (anche) della scrittura privata del 15.05.2003 costituisce nondimeno ulteriore elemento indiziario a favore dell'accoglimento della querela. Come è invero facile intuire, quanto fin qui argomentato a titolo di circostanze precise, univoche e concordanti, appare di conseguenza idoneo a fondare la presunzione che consente al
Tribunale di affermare la prefata falsità della copia conforme rilasciata il 18.11.2003 dal notaio della scrittura privata la cui sottoscrizione del solo Per_2 Parte_1 autenticata dal medesimo notaio in data 27.03.2003, e di cui non esistente l'originale. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, dovendosi altresì porre definitivamente a carico della querelata le competenze di ctu, con diritto del
[...] alla restituzione di quanto eventualmente anticipato al consulente. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, nella prefata composizione collegiale e nel procedimento di cui in epigrafe, assorbita o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente decidendo, così provvede:
- accoglie la querela proposta da , e, per l'effetto, accerta e Parte_1 dichiara la falsità della copia, asseverata il 18.11.2003 dal notaio come Persona_2 conforme all'originale di scrittura privata la cui sottoscrizione da parte del querelante autenticata, sempre dal notaio il 27.03.2003, ordinando la cancellazione di Per_2 ogni effetto del predetto documento, ai sensi dell'art. 537 c.p.p.;
- condanna la querelata alla refusione, in favore del querelante, delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 545,00 per esborsi documentati, ed in € 3.809,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario (valore indeterminabile – complessità bassa), oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge;
- pone definitivamente a carico della querelata spese e competenze di CTU, liquidate giusta decreto in atti, con diritto del querelante alla restituzione di quanto eventualmente anticipato al consulente;
- dispone la comunicazione della odierna decisione al P.M.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il giudice estensore
(Gino Bloise)
Il Presidente
(Rosangela Viteritti)
6
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
La Prima Sezione Civile del Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale ed in persona di:
Rosangela Viteritti Presidente
Lucia Angela Marletta Giudice
Gino Bloise Giudice rel. ed est.
riunito in camera di consiglio;
udita la relazione del giudice istruttore;
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella querela di falso iscritta al n. 3027 del Ruolo Generale Affari Contenzioni Civili dell'anno 2021, proposta da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Enzo Costanzo Parte_1
Maletta e Iannone Antonio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Scarpelli, in San Marco Argentano (CS), via S. D'Acquisto snc, giusta procura in atti;
querelante
contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aureliano Chiodo e Caterina Coppoletta, ed CP_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Torano Castello (CS), via degli
Emigranti n. 25, giusta procura in atti;
querelata
con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: querela di falso di (copia di) scrittura privata autenticata;
conclusioni delle parti: all'udienza del 10 settembre 2024 entrambe si sono riportate a quelle rispettivamente rassegnate in atti;
per il querelante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: a) dichiarare la falsità della sottoscrizione a nome del Dott. Parte_1 apposta in calce alla scrittura privata autenticata;
e per l'effetto: b) dichiarare
[...] nulla, invalida, priva di ogni efficacia e come mai stipulata la scrittura privata sottoscritta in data 23.3.2003 tra e;
c) Con vittoria di spese e Parte_1 Persona_1 competenze ex art. 93 c.p.c.”;
1 per la querelata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in composizione Collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare in virtù di tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio esposte ed argomentate in narrativa: - rigettare la querela di falso siccome proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esplicitate in atto, e per l'effetto dichiarare la piena validità ed efficacia della scrittura privata di opzione intercorsa tra le parti in data 27.03.2003, nonché della copia conforme di essa siccome attestata e rilasciata dal notaio dott. in data 18.11.2003 e posta a fondamento Persona_2 del decreto ingiuntivo n. 1646/2016; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, riassumeva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, in seguito a declaratoria di incompetenza di quello di Catanzaro, la querela di falso della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata, la cui autentica per Notaio recante la data del 27.03.2003, di cui contestava altresì la stipula effettiva, di Per_2 costituzione di opzione di acquisto di terreno, in favore di , dal quale versata a Persona_1 titolo di acconto la somma di € 100 mila, la cui restituzione azionata dall'erede del la Per_1 coniuge con decreto ingiuntivo opposto, e confermato, in primo grado, dalla CP_1 sentenza n. 562/2018, con giudizio d'appello pendente;
rassegnava quindi le conclusioni ritrascritte.
Costituitasi in giudizio, , richiamando nel tenore letterale la comparsa di CP_1 costituzione nella querela proposta al Tribunale di Catanzaro, ribadiva l'eccezione di nullità della medesima per mancata indicazione delle prove a sostegno della falsità, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., ed altresì di inammissibilità, sia perché non confermata in prima udienza, sia per la tardività della sua proposizione, significativamente omessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
reiterava nondimeno, nel merito, ogni deduzione a sostegno della effettività del rapporto negoziale consacrato nel documento, le cui sottoscrizioni peraltro autenticate da Notaio, concludendo di conseguenza come in epigrafe. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata espletata consulenza grafologica, con appendice di chiarimento, e, all'udienza del 10 settembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini per comparse conclusionali e di replica.
Tanto premesso in fatto, la querela, siccome fondata, deve essere accolta. La stessa va preliminarmente ritenuta ammissibile, a dispetto dell'eccezione di mancata conferma in prima udienza, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quell'adempimento, “richiesto dall'art. 99 disp. att. c.p.c., per il caso di proposizione in via principale della querela, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza” (Cass. nn. 9013/1992, 23896/2014). Nel caso di specie, al di là della dichiarazione di conferma contenuta negli atti di causa, fino alla comparsa conclusionale, appare inequivoca e non revocabile in dubbio la pervicacia del querelante nel coltivare il giudizio, a dispetto della formalità omessa in prima udienza. Parimenti da respingere l'eccezione di nullità della querela per omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., in ragione dell'elasticità interpretativa propugnata, al riguardo, dalla giurisprudenza, secondo cui è
2 sufficiente che dalla querela si evincano, anche in via presuntiva, le ragioni che giustificano l'accertamento del falso (Cass. nn. 3833/1994, 6050/1998, 1537/2001, 4720/2019). Nell'atto introduttivo del giudizio, e nelle successive memorie, la difesa del querelante ha chiaramente – ed abbondantemente - rappresentato che la scrittura privata, la cui copia autentica impugnata di falsità, non era mai stata sottoscritta dal ed era altresì frutto di Pt_1 ulteriore falso materiale nell'apposizione del timbro di autentica del Notaio, contestando anche la stessa esistenza dell'originale della medesima, effettivamente non reperito, né reperibile, in corso di causa.
Altra opportuna premessa di carattere metodologico è quella relativa alla irrilevanza di ogni deduzione delle parti sul merito della controversia, atteso che la querela di falso è giudizio puro, siccome finalizzato in via esclusiva all'accertamento ed alla eventuale declaratoria della falsità del documento impugnato, ed alla conseguente definitiva espunzione dall'ordinamento giuridico del medesimo, e, come tale, assolutamente insensibile ad ogni questione di merito prospettata dalle parti, nel caso di specie sulla intestazione del bene asseritamente opzionato nella scrittura privata impugnata di falsità, piuttosto che sulla emissione di assegni a garanzia del negozio.
Del resto, il dispositivo della sentenza che decide la querela non può contenere, come vorrebbero entrambe le parti, alcuna statuizione sulla effettiva stipula della scrittura privata, né sulla sua validità o efficacia, rimanendo necessariamente circoscritto alla declaratoria di falsità della scrittura, ovvero al rigetto della querela.
Queste le ragioni – fra le altre - per cui denegata la prova testimoniale, capitolata da entrambe le parti (anche) su circostanze relative ai quei fatti irrilevanti.
Sotto diverso profilo, e proprio in ragione della prefata finalità della querela, la sua proposizione non è affatto obbligatoria, come vorrebbe la difesa della querelata, nel giudizio di merito pendente tra le parti (nel caso di specie l'opposizione a decreto ingiuntivo fondato sulla scrittura privata di cui denunciata la falsità), rilevando solo, eventualmente, la formazione del giudicato sulla portata probatoria del documento, incidente sulla valutazione dell'interesse alla proposizione della querela, nel caso di specie esclusa dalla sospensione adottata, fino alla definizione dell'odierno giudizio, in grado di appello. Su tali premesse, passando allo scrutinio del merito della querela, l'odierna decisione deve seguire l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, in primo luogo in relazione alla conclamata assenza dell'originale del documento oggetto di querela. Lo stesso ctu, in base alla prefata mancanza dell'originale, si è dovuto giocoforza esprimere in termini relativi, e non assoluti, di asseverazione della sottoscrizione riferibile al
, presente sulla copia della scrittura privata, con autentica notarile, Parte_1 sottoposta alla sua attenzione.
La questione, prospettata da entrambe le parti, e che incide, sotto ulteriore profilo rispetto a quelli scrutinati, sulla stessa ammissibilità della querela, è se, in un giudizio di querela di falso proposto contro una copia (apparentemente) autentica di atto notarile, (altrettanto apparentemente) rilasciata dallo stesso notaio che ha redatto l'originale, la prova della falsità della copia autentica si possa raggiungere solo attraverso l'esame di quell'originale, con la conseguenza che, essendo esso in possesso del notaio, il soggetto che, avendo proposto la querela di falso, ha assunto l'onere della prova della falsità, per assolvere al medesimo deve necessariamente chiedere un ordine di esibizione del documento in possesso del notaio.
In altri termini: è ammissibile la querela avverso una copia autentica se non si compulsa la produzione, in giudizio, dell'originale? E come si atteggia altresì, in quell'evenienza, il rispettivo onere probatorio delle parti?
La risposta a queste domande si rinviene nella giurisprudenza, e segnatamente in Cass. n. 22469/2017, secondo cui l'assunto a mente del quale il querelante è onerato della richiesta di
3 ordine di esibizione in danno del notaio, deve considerarsi fondato solo se, nella prospettazione dell'attore proponente la querela, si sostenga la falsità della copia autentica dell'atto notarile
“postulando che essa emerga dal confronto della copia impugnata di falso con l'originale”. Solo per quella specifica ipotesi, l'ordine di esibizione dell'originale deve ritenersi funzionale e necessario all'accertamento del falso, e, quindi, ove assente, condurre al rigetto del gravame, mentre invece, nell'ipotesi in cui il querelante non contesti affatto la falsità per difformità dall'originale, assumendo bensì – esattamente come nel caso di specie – la falsità tout court della scrittura autenticata, per non essere stata mai formata e sottoscritta, ed altresì falsificata nell'apposizione del timbro di asseverazione delle sottoscrizioni, è invece la parte querelata, “in via di eccezione, a dover dedurre che l'originale dell'atto era invece conforme alle copie impugnate di falso e, quindi, trattandosi di eccezione, a doverlo provare, producendo l'originale”. Se dunque era onere non del querelante, bensì della querelata, rappresentare, in via d'eccezione, la conformità della copia impugnata di falso all'originale, producendolo, o compulsandone la produzione, rimane in primo luogo significativa, ai fini della odierna CP_ decisione, la circostanza che la non abbia né dedotto quell'eccezione, né formulato la correlata istanza istruttoria, limitandosi a negare di esser mai stata in possesso dell'originale, e ribadendo che l'autenticità della copia deve inferirsi semplicemente dall'autentica del notaio. Opinando come vorrebbe la difesa della querelata, ogni copia dell'originale, autenticata dal notaio, dovrebbe per ciò stesso essere pregiudizialmente ritenuta conforme, con assunto che rimane invece contrario all'univoco indirizzo della giurisprudenza, che impone, sia pure ai fini del disconoscimento, alla parte che intende avvalersene la produzione dell'originale, rilevando il diritto di difesa del sottoscrittore, sub specie di concreta possibilità di apprezzare la veridicità della grafia in tutte le sue declinazioni, non ultima quella di scrutinio della pressione digitativa sul foglio, ai fini della diretta correlazione e dell'immanenza della personalità dell'autore nella sottoscrizione (Cass. n. 16551/2015). Del resto, è proprio questa la conclusione cui perviene la ctu, laddove, nell'appendice richiesta dal Tribunale, ha precisato che il suo giudizio di autenticità della sottoscrizione di sul documento oggetto di querela “è garantita esclusivamente dalla Parte_1 conformità al documento a firma del notaio datata 18/11/2003, e non anche dalla Per_2 sottoscritta … che non ha potuto verificare, in assenza dell'originale, che la sottoscrizione attribuita a sia stata apposta dallo stesso su quel determinato Parte_1 documento”; “tecnicamente non è infatti possibile attestare l'autenticità di un manoscritto in fotocopia”. Ciò posto, sono nondimeno emersi, nell'istruttoria di causa, ulteriori plurimi indizi, univoci e concordanti, sulla falsità del documento.
In primo luogo, in relazione alla perfetta sovrapponibilità di tutte le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata oggetto di querela, asseritamente autenticata il 27.03.2003 dal
Notaio con altra scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, recante la Persona_2 data del 15.05.2003, nella quale il si dichiarava debitore … nei confronti di Parte_1
… della somma di Euro 250.000,00 … alla presenza del signor Parte_2 [...]
. Per_3
Si badi: la seconda scrittura – il cui testo redatto con mano palesemente difforme, anche ad occhio profano, dalla sottoscrizione del – recava tre sottoscrizioni: l'una Parte_1 dell'odierno querelante, l'altra del Notaio autenticante, ed una terza non chiaramente intellegibile, ma gioco forza attribuibile o allo ovvero al Per_1 Per_3
Ebbene, anche la scrittura privata del 27.03.2003, oggetto della querela alla odierna attenzione, contiene inspiegabilmente tutte e tre quelle medesime sottoscrizioni, si ripete perfettamente sovrapponibili.
4 CP_ Se la difesa della , erede ed avente causa dallo sostiene che su quel Per_1 documento non vi è la firma dello aggiungendo nondimeno che, per tale motivo, Per_1 quest'ultimo non doveva possederne l'originale, per diretta conseguenza, allora, quella ulteriore firma non può che appartenere a , la cui presenza – però – se alla redazione Persona_3 della scrittura privata del 15.05.2003 aveva un senso, siccome chiamato a testimoniare l'autenticità della ricognizione di debito fatta dal non lo ha invece in alcun Parte_1 modo nella scrittura privata del 27.03.2003, in cui non è menzionato, e che, quindi, non si capisce a che titolo abbia potuto sottoscrivere.
In sostanza, sulla scrittura del 27.03.2003 sono inspiegabilmente presenti le medesime identiche sottoscrizioni apposte su quella – (apparentemente) successiva – del 15.05.2003.
A tale circostanza, di per sé altamente indiziaria della falsità, si aggiungono una serie di ulteriori risultanze probatorie.
In primo luogo, la dichiarazione resa dal notaio nella mail del 19.07.2019, a Per_2 riscontro di nota del difensore del querelante, in cui affermava che la sottoscrizione presente su entrambe le scritture private intercorse tra il e lo , non sembrava Parte_1 Per_1 apposta da lui, bensì una imitazione.
Non solo. Escusso a testimone in causa (quella iscritta al n. 508/2021 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale), pendente tra le stesse parti della odierna querela, e nella quale in rilievo la veridicità della scrittura privata del 15.05.2003, il notaio come si evince dal verbale di udienza Per_2 del 15.06.2021, acquisibile a titolo di prova atipica, e prodotto dalla difesa del querelante in allegato alla nota difensiva del 26.02.2022, ha, in primo luogo, confermato la prefata risposta fornita al legale del con la mail del 19.07.2019, sulla possibilità di imitazione Parte_1 della sua sottoscrizione, affermando, sotto diverso profilo, di aver subito, nel 1995/1996, il furto del suo primo sigillo, e di averne quindi ottenuto altro e diverso, contenente la dicitura “S.S.”, ovvero Secondo Sigillo.
Orbene: nel caso di specie, sulla scrittura privata del 27.03.2003, oggetto di querela, sono significativamente presenti due sigilli del Notaio il primo, di autentica della Per_2 sottoscrizione di , recante la data del 27.03.2003, che non pare avere Parte_1 la stessa dicitura (“S.S.”) del secondo, di rilascio, in 18.11.2003, della copia conforme del documento. Ancora: la difesa della querelata assume che l'originale della scrittura privata era esclusivamente in possesso del e che tale evenienza deve desumersi dal fatto Parte_1 che, nel timbro del notaio di conformità della copia all'originale, è attestata la restituzione di quest'ultimo alla parte. L'assunto non è affatto automatico e scontato, dovendosi anzi presumere che fosse lo e non il o comunque, entrambi e non solo quest'ultimo, in possesso Per_1 Parte_1 dell'originale di una scrittura privata redatta nell'interesse di entrambi, che prevedeva obbligazioni a carico di entrambi, trattandosi di preliminare di vendita con diritto di opzione, e che nondimeno non recava (inspiegabilmente) la sottoscrizione dello stesso. Per_1
Per inciso, nella causa iscritta al n. 508/2021, il ctu (lo stesso incaricato nell'odierno giudizio) è pervenuto ad affermare, per un verso, la non autenticità della firma a nome
[...] sul documento del 15/05/2003, poiché è la stessa firma presente sul Parte_1 documento datato 27/03/2003 riportata con mezzi artificiali, ed altresì l'impossibilità di determinare l'autografia o meno della firma del notaio sia sul lato verso della Per_2 scrittura, sia su quello recto, essendo il documento in fotocopia.
Alle stesse conclusioni sarebbe quindi necessariamente pervenuto il ctu anche nella odierna sede, ove demandato il medesimo accertamento nella odierna sede.
5 La falsità (anche) della scrittura privata del 15.05.2003 costituisce nondimeno ulteriore elemento indiziario a favore dell'accoglimento della querela. Come è invero facile intuire, quanto fin qui argomentato a titolo di circostanze precise, univoche e concordanti, appare di conseguenza idoneo a fondare la presunzione che consente al
Tribunale di affermare la prefata falsità della copia conforme rilasciata il 18.11.2003 dal notaio della scrittura privata la cui sottoscrizione del solo Per_2 Parte_1 autenticata dal medesimo notaio in data 27.03.2003, e di cui non esistente l'originale. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, dovendosi altresì porre definitivamente a carico della querelata le competenze di ctu, con diritto del
[...] alla restituzione di quanto eventualmente anticipato al consulente. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, nella prefata composizione collegiale e nel procedimento di cui in epigrafe, assorbita o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente decidendo, così provvede:
- accoglie la querela proposta da , e, per l'effetto, accerta e Parte_1 dichiara la falsità della copia, asseverata il 18.11.2003 dal notaio come Persona_2 conforme all'originale di scrittura privata la cui sottoscrizione da parte del querelante autenticata, sempre dal notaio il 27.03.2003, ordinando la cancellazione di Per_2 ogni effetto del predetto documento, ai sensi dell'art. 537 c.p.p.;
- condanna la querelata alla refusione, in favore del querelante, delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 545,00 per esborsi documentati, ed in € 3.809,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario (valore indeterminabile – complessità bassa), oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge;
- pone definitivamente a carico della querelata spese e competenze di CTU, liquidate giusta decreto in atti, con diritto del querelante alla restituzione di quanto eventualmente anticipato al consulente;
- dispone la comunicazione della odierna decisione al P.M.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il giudice estensore
(Gino Bloise)
Il Presidente
(Rosangela Viteritti)
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