Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia di Matteo – presidente dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 6281 del ruolo generale dell'anno 2020 + causa riunita r.g. n. 6376/2020 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli Avvocati Mario Barbati e Camilla C.F._2
Facchini;
- appellanti e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall' Avvocato Simone Palombi;
C.F._4
- appellati nonché
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
) e (C.F. ), tutti rappresentati C.F._6 CP_5 C.F._7
e difesi dall'Avvocato Antonio Torre;
- appellati
avverso
Oggetto: Vendita di cose immobili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Veniva impugnata da e la sentenza in epigrafe del Parte_2 Parte_1
Tribunale di Roma n. 14645/2020.
2. Con separato atto, veniva impugnata la medesima sentenza da e Controparte_4
e, con provvedimento in data 2/04/2021, il Presidente disponeva Controparte_3
la riunione dei procedimenti.
3. All'udienza del 12/09/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge.
4. Con istanza del 2/12/2024 i difensori delle parti chiedevano congiuntamente di rimettere la causa sul ruolo, avendo nel frattempo transatto la causa.
5. La Corte, quindi, rimetteva la causa sul ruolo, all'udienza del 22/01/2025, disponendo lo svolgimento di essa nelle forme della trattazione scritta.
6. Per l'udienza del 22 gennaio 2025 non venivano depositate note scritte.
7. Con ordinanza depositata nella medesima data la Corte rinviava ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 19 febbraio 2025.
8. Alla suddetta udienza del 19 febbraio 2025 – ritualmente comunicata – nessuna parte depositava note scritte.
9. La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini.
10. La mancata comparizione (qui deposito di note scritte) delle parti a seguito di rinvio disposto ex art. 309 c.p.c. e regolarmente comunicato comporta l'estinzione del giudizio trattandosi di causa introdotta in primo grado in data successiva al 25 giugno 2008, come previsto dal D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, da dichiararsi con sentenza ex art. 307 c.p.c..
11. Sul regime delle spese provvede l'art. 310, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_2 Parte_1
nonché da e , avverso la sentenza del Tribunale di Roma Controparte_4 Controparte_3
n. 14645 dell'anno 2020, così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, li 24 febbraio 2025 Il presidente estensore