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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8241 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21157 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, vertente tra rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanna Parte_1
DI per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio Galati e CP_1
NA CC per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: come in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 6680/2020 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, in assenza di richiesta di prove orali, la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
L' ha chiesto di: “revocare l'assegnazione della casa coniugale di Pt_1
Via delle Azzorre n. 374 in Roma, alla Signora avendo CP_1 volontariamente lasciato detta casa familiare in data 1 settembre 2010 per trasferirsi insieme ai figli alla Via Emilio Greco n. 16 in Roma, dove tutt'ora risiede, determinando quindi la caducazione del provvedimento di assegnazione;
2) confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione relativamente all'affidamento del solo figlio minore d) Per_1 determinare nella somma non superiore ad euro 400,00 il contributo mensile al mantenimento di entrambi i figli e che il Sig. Per_2 Per_1
verserà alla Signora oltre al rimborso del 50% delle spese Pt_1 CP_1 straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, previamente concordate tra le parti, sostenute nell'interesse della prole.
Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
La invece, ha chiesto di: “Revocare l'assegnazione della casa CP_1
coniugale di Via delle Azzorre n. 374 in Roma alla sig.ra CP_1
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, e Per_2
, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente Persona_3 indipendenti, nella misura complessiva di € 700,00 mensili, da rivalutare annualmente, che lo stesso sarà tenuto a corrispondere alla madre, sig.ra
, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie così come determinate e regolamentate nel Protocollo del
2 Tribunale di Roma. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.”
Con ordinanza in data 7.7.2023, il Collegio - rilevato che con le memorie ex art. 190 cpc il ricorrente aveva dedotto l'avvenuta assunzione della figlia con contratto a tempo determinato Per_2 scadente a dicembre 2022, depositando altresì documenti inutilizzabili ai fini della decisone e che la resistente, pur non contestando la suddetta circostanza sopravvenuta, contestava però
l'indipendenza economica della figlia, ancora iscritta all'università
- ha disposto la rimessione della causa sul ruolo istruttorio onde procedere all'audizione della figlia in merito alla sua Per_2
attuale posizione lavorativa e scolastica.
Alla udienza del 12.9.2023, la figlia ha dichiarato: “Sono Per_2 impiegata di una società in house del da giugno Controparte_2
2022; il primo contratto mi pare fosse di sei mesi, il secondo di tre mesi e questo è il terzo. Percepisco circa 1.600,00 euro netti al mese. L'attuale contratto non esclude la possibilità di proroga. Ho la laurea triennale in psicologia e a novembre dovrei conseguire la laurea magistrale.”. All'esito le parti hanno chiesto rinvio per trattative o, in caso di mancato accordo, per precisare le conclusioni. All'udienza del 24.10.2023, il ricorrente ha esibito documentazione attestante la proroga al giugno 2024 del contratto di lavoro della figlia , Per_2
riportandosi alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa conclusionale e nelle successive repliche (perciò chiedendo, essendo stata accolta la domanda subordinata di rimessione della causa in istruttoria, di revocare l'assegno di mantenimento per la figlia e di ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio Per_2
alla misura non maggiore di 250 euro mensili, da versare Per_1
direttamente al figlio); la resistente ha invece concluso chiedendo la
3 revoca dell'assegnazione della casa familiare ed ha rinunciato alla domanda di mantenimento per la figlia, rimettendo al Tribunale la decorrenza della revoca e chiedendo inoltre di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio Per_1 dell'importo di 500,00 euro mensili, a far data dalla domanda, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo. Pertanto, la causa è stata definitivamente rimessa al Collegio per la decisione con nuovi termini ex art 190 cpc, espressamente richiesti dalle parti.
Orbene il thema decidendum è allo stato limitato alle domande accessorie.
Va preliminarmente confermata la revoca dell'assegnazione alla resistente della ex casa familiare, sita in Roma via delle Azzore 374, come peraltro richiesto dalla predetta, in quanto da tempo trasferitasi altrove con i figli.
Quanto alle statuizioni economiche, va rilevato che la figlia
è ormai divenuta economicamente autosufficiente, atteso Per_2 che – dopo il conseguimento della laurea triennale – ha iniziato a lavorare presso una società “in house” del , Controparte_2
sin dal giugno 2022, con contratti a termine più volte prorogati ed una retribuzione mensile di circa 1.600,00 euro. La madre ha perciò rinunciato alla attribuzione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della ragazza, sicchè va revocato l'obbligo paterno al mantenimento della ragazza. Quanto alla decorrenza della revoca, essa va disposta dal settembre 2022, mensilità dalla quale il padre ha dichiarato di aver cessato di corrispondere l'assegno per la figlia, da ritenersi a tale data economicamente autosufficiente, considerato il decorso di tre mesi dalla prima assunzione, valutato alla luce delle plurime successive proroghe contrattuali. 4 Quanto al figlio divenuto maggiorenne ma Per_1
incontestatamente non autosufficiente economicamente e convivente con la madre, nulla va più disposto in punto di affidamento, collocamento e frequentazione dello stesso.
In merito alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio, convenuto in 300 euro mensili, oltre adeguamento Istat, in sede di separazione consensuale, va evidenziato quanto segue.
L' , impiegato del Ministero della transizione ecologica, ha Pt_1
dichiarato redditi netti da lavoro dipendente pari, per gli anni di imposta 2019 e 2020 (vedi 730/20 e PF 2021), a circa 23.000 euro annui e pari, per gli anni di imposta 2021 e 2022 (vedi 730/22 e
730/23), rispettivamente a circa 23.700 euro e a circa 31.800 euro. A tali redditi va aggiunta l'ulteriore entrata per redditi a tassazione separata percepiti per attività aggiuntive, pari, nell'anno di imposta
2019, a circa 3.200 euro, al netto delle ritenute (rilevabili dalla CU
2020) e pari, nell'anno di imposta 2021, a circa 3.000 euro al netto delle ritenute (rilevabili dalla CU 2022), mentre non sono quantificabili i redditi a tassazione separata percepiti nell'anno di imposta 2020 in mancanza della CU 2021. Nell'anno di imposta
2022, oltre ai redditi netti risultanti dal modello 730/23 sopra quantificati, l' ha percepito un importo di circa 1.100,00 euro Pt_1
mensili (vedi estratti conto in atti) da Autostrada Regionale
Cispadana Spa, per l'incarico quadriennale, ricevuto a febbraio
2022, di “segretario di un osservatorio ambientale” (da sommare ai redditi sopra dichiarati, non essendovi redditi a tassazione separata riportati nel modello 730/2023 depositato). Il predetto è inoltre gravato da un canone di locazione pari a 900 euro mensili (vedi registrazione del contratto) per la casa di abitazione in cui vive con
5 la attuale moglie (che deve ritenersi partecipi per la metà alla relativa spesa) ed è proprietario della quota di ½ della ex casa familiare (messa in vendita) e di due posti auto e di una cantina, in comunione con la resistente, nonché, iure hereditario, della quota del
22,22% di un immobile in Ceppaloni, casa di abitazione del fratello,
e di un terreno in Ceppaloni. Quanto ai finanziamenti gravanti sul ricorrente (finanziamento INPS pagato mediante trattenuta diretta sullo stipendio, scaduto ad agosto 2021, con rata mensile di 309 euro;
finanziamento , pagato mediante cessione del Parte_2
quinto, dell'importo mensile di 320 euro;
finanziamento di 142 euro mensili, scaduto a dicembre 2022, riportati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio), va ribadito che essi non sono valutabili ai fini della determinazione della capacità reddituale dello stesso e della quantificazione del contributo al mantenimento del figlio, essendo relativi ad obbligazioni negoziali, liberamente assunte previa valutazione della loro sostenibilità, della cui causale ed indispensabilità non è stato fornito idoneo riscontro (in particolare per quanto attiene all'importo di oltre 31.000 euro finanziato dalla
, che sarebbe servito a sostenere esborsi per la rinoplastica Parte_2
della figlia , quantificati in circa 3.100 euro mensili e, Per_2 peraltro, antecedenti al finanziamento).
La insegnante di ruolo dal settembre 2020 (precedentemente CP_1
precaria), ha dichiarato redditi netti pari, nell'anno di imposta 2019,
a circa 15.000 euro, pari, nell'anno di imposta 2020, a circa 18.700 euro, pari, nell'anno di imposta 2021, a circa 18.400 euro e pari, nell'anno di imposta 2022, a circa 19.300 euro. Non può ritenersi provato, sulla scorta del solo estratto di una pagina facebook che riporta genericamente, tra le informazioni, che la insegnante CP_1
di scuola primaria, insegna yoga ai bambini, che la stessa ritragga
6 da tale attività redditi significativi;
del pari non può ritenersi provato sulla scorta di soli tre bonifici con la causale “per Cristian”
(ricevuti a settembre 2022, a novembre 2022 e ad aprile 2023) per complessivi 100 euro, che la predetta ritragga ulteriori significativi redditi impartendo ripetizioni private. Anche del finanziamento contratto dalla resistente, scaduto ad ottobre 2021 (vedi dichiarazione sostitutiva), non può ritenersi provata l'indispensabilità, sicchè non è suscettibile di essere valutato ai fini del decidere.
Tanto premesso, considerato l'incremento del reddito di entrambi i genitori dalla separazione, particolarmente rilevante per l Pt_1
dall'anno di imposta 2022, considerate le accresciute esigenze dei figli, ancora piccoli all'epoca della separazione, pur valutato l'esborso per il canone di locazione sostenuto dal ricorrente dal luglio 2021, da presumersi condiviso con l'attuale moglie (e perciò ridotto) quantomeno dalla data del matrimonio (ossia dal settembre
2023), considerato il definitivo risparmio di spesa di cui il padre beneficia dal settembre 2022, in quanto esonerato da tale data dall'obbligo di mantenimento della figlia maggiore, l'assegno di mantenimento dovuto dall' per il figlio non solo Pt_1 Per_1 non va ridotto ma va aumentato, a decorrere dal settembre 2022, all'importo di 500,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, non ricorrendo - in assenza di domanda del figlio ed essendo la madre convivente titolare di un diritto autonomo e concorrente alla percezione dell'assegno - i presupposti per il versamento diretto al ragazzo (vedi sul punto Cass. civ. 25300/13,
34100/21), fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori ed urgenti confermativi delle condizioni della separazione, non
7 giustificandosi l'aumento dell'assegno dalla data della domanda della stante l'incremento del reddito materno, l'onere del CP_1
padre sino al settembre 2022 di provvedere al mantenimento di entrambi i figli e l'onere locativo gravante sul medesimo dal luglio
2021.
Stante l'adesione della resistente alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare e dell'assegno per la figlia e considerata la reciproca soccombenza delle parti in merito alle domande patrimoniali relative al figlio, va disposta la compensazione delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
- revoca l'assegnazione alla resistente della ex casa familiare;
- revoca, a decorrere dal settembre 2022 l'obbligo di mantenimento paterno nei confronti della figlia;
Per_2
- ridetermina, a decorrere dal settembre 2022, nell'importo di
500,00 euro mensili l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori ed urgenti confermativi delle condizioni della separazione;
- spese compensate.
Roma, 28.5.2025
IL RELATORE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21157 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, vertente tra rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanna Parte_1
DI per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio Galati e CP_1
NA CC per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: come in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 6680/2020 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, in assenza di richiesta di prove orali, la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
L' ha chiesto di: “revocare l'assegnazione della casa coniugale di Pt_1
Via delle Azzorre n. 374 in Roma, alla Signora avendo CP_1 volontariamente lasciato detta casa familiare in data 1 settembre 2010 per trasferirsi insieme ai figli alla Via Emilio Greco n. 16 in Roma, dove tutt'ora risiede, determinando quindi la caducazione del provvedimento di assegnazione;
2) confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione relativamente all'affidamento del solo figlio minore d) Per_1 determinare nella somma non superiore ad euro 400,00 il contributo mensile al mantenimento di entrambi i figli e che il Sig. Per_2 Per_1
verserà alla Signora oltre al rimborso del 50% delle spese Pt_1 CP_1 straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, previamente concordate tra le parti, sostenute nell'interesse della prole.
Con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
La invece, ha chiesto di: “Revocare l'assegnazione della casa CP_1
coniugale di Via delle Azzorre n. 374 in Roma alla sig.ra CP_1
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, e Per_2
, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente Persona_3 indipendenti, nella misura complessiva di € 700,00 mensili, da rivalutare annualmente, che lo stesso sarà tenuto a corrispondere alla madre, sig.ra
, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie così come determinate e regolamentate nel Protocollo del
2 Tribunale di Roma. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.”
Con ordinanza in data 7.7.2023, il Collegio - rilevato che con le memorie ex art. 190 cpc il ricorrente aveva dedotto l'avvenuta assunzione della figlia con contratto a tempo determinato Per_2 scadente a dicembre 2022, depositando altresì documenti inutilizzabili ai fini della decisone e che la resistente, pur non contestando la suddetta circostanza sopravvenuta, contestava però
l'indipendenza economica della figlia, ancora iscritta all'università
- ha disposto la rimessione della causa sul ruolo istruttorio onde procedere all'audizione della figlia in merito alla sua Per_2
attuale posizione lavorativa e scolastica.
Alla udienza del 12.9.2023, la figlia ha dichiarato: “Sono Per_2 impiegata di una società in house del da giugno Controparte_2
2022; il primo contratto mi pare fosse di sei mesi, il secondo di tre mesi e questo è il terzo. Percepisco circa 1.600,00 euro netti al mese. L'attuale contratto non esclude la possibilità di proroga. Ho la laurea triennale in psicologia e a novembre dovrei conseguire la laurea magistrale.”. All'esito le parti hanno chiesto rinvio per trattative o, in caso di mancato accordo, per precisare le conclusioni. All'udienza del 24.10.2023, il ricorrente ha esibito documentazione attestante la proroga al giugno 2024 del contratto di lavoro della figlia , Per_2
riportandosi alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa conclusionale e nelle successive repliche (perciò chiedendo, essendo stata accolta la domanda subordinata di rimessione della causa in istruttoria, di revocare l'assegno di mantenimento per la figlia e di ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio Per_2
alla misura non maggiore di 250 euro mensili, da versare Per_1
direttamente al figlio); la resistente ha invece concluso chiedendo la
3 revoca dell'assegnazione della casa familiare ed ha rinunciato alla domanda di mantenimento per la figlia, rimettendo al Tribunale la decorrenza della revoca e chiedendo inoltre di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio Per_1 dell'importo di 500,00 euro mensili, a far data dalla domanda, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo. Pertanto, la causa è stata definitivamente rimessa al Collegio per la decisione con nuovi termini ex art 190 cpc, espressamente richiesti dalle parti.
Orbene il thema decidendum è allo stato limitato alle domande accessorie.
Va preliminarmente confermata la revoca dell'assegnazione alla resistente della ex casa familiare, sita in Roma via delle Azzore 374, come peraltro richiesto dalla predetta, in quanto da tempo trasferitasi altrove con i figli.
Quanto alle statuizioni economiche, va rilevato che la figlia
è ormai divenuta economicamente autosufficiente, atteso Per_2 che – dopo il conseguimento della laurea triennale – ha iniziato a lavorare presso una società “in house” del , Controparte_2
sin dal giugno 2022, con contratti a termine più volte prorogati ed una retribuzione mensile di circa 1.600,00 euro. La madre ha perciò rinunciato alla attribuzione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della ragazza, sicchè va revocato l'obbligo paterno al mantenimento della ragazza. Quanto alla decorrenza della revoca, essa va disposta dal settembre 2022, mensilità dalla quale il padre ha dichiarato di aver cessato di corrispondere l'assegno per la figlia, da ritenersi a tale data economicamente autosufficiente, considerato il decorso di tre mesi dalla prima assunzione, valutato alla luce delle plurime successive proroghe contrattuali. 4 Quanto al figlio divenuto maggiorenne ma Per_1
incontestatamente non autosufficiente economicamente e convivente con la madre, nulla va più disposto in punto di affidamento, collocamento e frequentazione dello stesso.
In merito alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio, convenuto in 300 euro mensili, oltre adeguamento Istat, in sede di separazione consensuale, va evidenziato quanto segue.
L' , impiegato del Ministero della transizione ecologica, ha Pt_1
dichiarato redditi netti da lavoro dipendente pari, per gli anni di imposta 2019 e 2020 (vedi 730/20 e PF 2021), a circa 23.000 euro annui e pari, per gli anni di imposta 2021 e 2022 (vedi 730/22 e
730/23), rispettivamente a circa 23.700 euro e a circa 31.800 euro. A tali redditi va aggiunta l'ulteriore entrata per redditi a tassazione separata percepiti per attività aggiuntive, pari, nell'anno di imposta
2019, a circa 3.200 euro, al netto delle ritenute (rilevabili dalla CU
2020) e pari, nell'anno di imposta 2021, a circa 3.000 euro al netto delle ritenute (rilevabili dalla CU 2022), mentre non sono quantificabili i redditi a tassazione separata percepiti nell'anno di imposta 2020 in mancanza della CU 2021. Nell'anno di imposta
2022, oltre ai redditi netti risultanti dal modello 730/23 sopra quantificati, l' ha percepito un importo di circa 1.100,00 euro Pt_1
mensili (vedi estratti conto in atti) da Autostrada Regionale
Cispadana Spa, per l'incarico quadriennale, ricevuto a febbraio
2022, di “segretario di un osservatorio ambientale” (da sommare ai redditi sopra dichiarati, non essendovi redditi a tassazione separata riportati nel modello 730/2023 depositato). Il predetto è inoltre gravato da un canone di locazione pari a 900 euro mensili (vedi registrazione del contratto) per la casa di abitazione in cui vive con
5 la attuale moglie (che deve ritenersi partecipi per la metà alla relativa spesa) ed è proprietario della quota di ½ della ex casa familiare (messa in vendita) e di due posti auto e di una cantina, in comunione con la resistente, nonché, iure hereditario, della quota del
22,22% di un immobile in Ceppaloni, casa di abitazione del fratello,
e di un terreno in Ceppaloni. Quanto ai finanziamenti gravanti sul ricorrente (finanziamento INPS pagato mediante trattenuta diretta sullo stipendio, scaduto ad agosto 2021, con rata mensile di 309 euro;
finanziamento , pagato mediante cessione del Parte_2
quinto, dell'importo mensile di 320 euro;
finanziamento di 142 euro mensili, scaduto a dicembre 2022, riportati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio), va ribadito che essi non sono valutabili ai fini della determinazione della capacità reddituale dello stesso e della quantificazione del contributo al mantenimento del figlio, essendo relativi ad obbligazioni negoziali, liberamente assunte previa valutazione della loro sostenibilità, della cui causale ed indispensabilità non è stato fornito idoneo riscontro (in particolare per quanto attiene all'importo di oltre 31.000 euro finanziato dalla
, che sarebbe servito a sostenere esborsi per la rinoplastica Parte_2
della figlia , quantificati in circa 3.100 euro mensili e, Per_2 peraltro, antecedenti al finanziamento).
La insegnante di ruolo dal settembre 2020 (precedentemente CP_1
precaria), ha dichiarato redditi netti pari, nell'anno di imposta 2019,
a circa 15.000 euro, pari, nell'anno di imposta 2020, a circa 18.700 euro, pari, nell'anno di imposta 2021, a circa 18.400 euro e pari, nell'anno di imposta 2022, a circa 19.300 euro. Non può ritenersi provato, sulla scorta del solo estratto di una pagina facebook che riporta genericamente, tra le informazioni, che la insegnante CP_1
di scuola primaria, insegna yoga ai bambini, che la stessa ritragga
6 da tale attività redditi significativi;
del pari non può ritenersi provato sulla scorta di soli tre bonifici con la causale “per Cristian”
(ricevuti a settembre 2022, a novembre 2022 e ad aprile 2023) per complessivi 100 euro, che la predetta ritragga ulteriori significativi redditi impartendo ripetizioni private. Anche del finanziamento contratto dalla resistente, scaduto ad ottobre 2021 (vedi dichiarazione sostitutiva), non può ritenersi provata l'indispensabilità, sicchè non è suscettibile di essere valutato ai fini del decidere.
Tanto premesso, considerato l'incremento del reddito di entrambi i genitori dalla separazione, particolarmente rilevante per l Pt_1
dall'anno di imposta 2022, considerate le accresciute esigenze dei figli, ancora piccoli all'epoca della separazione, pur valutato l'esborso per il canone di locazione sostenuto dal ricorrente dal luglio 2021, da presumersi condiviso con l'attuale moglie (e perciò ridotto) quantomeno dalla data del matrimonio (ossia dal settembre
2023), considerato il definitivo risparmio di spesa di cui il padre beneficia dal settembre 2022, in quanto esonerato da tale data dall'obbligo di mantenimento della figlia maggiore, l'assegno di mantenimento dovuto dall' per il figlio non solo Pt_1 Per_1 non va ridotto ma va aumentato, a decorrere dal settembre 2022, all'importo di 500,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, non ricorrendo - in assenza di domanda del figlio ed essendo la madre convivente titolare di un diritto autonomo e concorrente alla percezione dell'assegno - i presupposti per il versamento diretto al ragazzo (vedi sul punto Cass. civ. 25300/13,
34100/21), fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori ed urgenti confermativi delle condizioni della separazione, non
7 giustificandosi l'aumento dell'assegno dalla data della domanda della stante l'incremento del reddito materno, l'onere del CP_1
padre sino al settembre 2022 di provvedere al mantenimento di entrambi i figli e l'onere locativo gravante sul medesimo dal luglio
2021.
Stante l'adesione della resistente alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare e dell'assegno per la figlia e considerata la reciproca soccombenza delle parti in merito alle domande patrimoniali relative al figlio, va disposta la compensazione delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
- revoca l'assegnazione alla resistente della ex casa familiare;
- revoca, a decorrere dal settembre 2022 l'obbligo di mantenimento paterno nei confronti della figlia;
Per_2
- ridetermina, a decorrere dal settembre 2022, nell'importo di
500,00 euro mensili l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori ed urgenti confermativi delle condizioni della separazione;
- spese compensate.
Roma, 28.5.2025
IL RELATORE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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