Sentenza 16 luglio 2024
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/12/2025, n. 9745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9745 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09745/2025REG.PROV.COLL.
N. 08486/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8486 del 2024, proposto dal Comune di Monteforte Irpino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Rapolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società Invest 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto al ricorso introduttivo:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania- Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01490/2024, del 16 luglio 2024, resa fra le parti;
quanto al ricorso incidentale
della sentenza n. 01490/2024 del 16 luglio 2024, resa fra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Invest 2000 s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla società Invest 2000 s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il consigliere PP ON;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto le seguenti domande azionate dalla società Invest 2000 srl nei confronti del Comune di Monteforte Irpino:
I) domanda di accertamento del diritto di Invest 2000 srl alla restituzione da parte del Comune di Monteforte Irpino della somma di €. 127.500,00 versata dalla Società in adempimento del contratto di convenzione rep. 1025 del 10.08.2005 per la procedura espropriativa dell’area da destinare a parcheggio pubblico, oltre interessi di mora al 30 aprile 2021 per un totale di €. 276.012,43, in subordine, oltre interessi legali per un totale di €. 178.945,78, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di ctu;
Ia) in via ulteriormente subordinata, domanda di accertamento dell’avvenuto arricchimento ingiustificato da parte del Comune di Monteforte Irpino (AV), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2041 cod. civ., dunque il diritto della società attrice ad essere indennizzata della diminuzione patrimoniale subita e, per l’effetto, condannare il Comune di Monteforte Irpino (AV) al pagamento della somma €. 127.500,00 versata dall’attrice in adempimento del contratto di Convenzione Rep. 1025 del 10.08.2005 per la procedura espropriativa dell’area da destinare a parcheggio pubblico, ovvero la minor somma che verrà determinata per tale titolo, oltre al risarcimento per il maggior danno da ritardo ex art. 1224, co. 2, cod. civ., oltre agli interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria dalla maturazione;
II) in ogni caso, domanda di accertamento della responsabilità del Comune di Monteforte Irpino (AV) della mancata esecuzione del contratto di Convenzione stipulato inter partes Rep. 1025 del 10 agosto 2005, nonché della responsabilità per il danno ingiustamente patito dalla Invest 2000 Srl derivante dalla perdita della possibilità di realizzare il Piano particolareggiato in esecuzione del quale è stato stipulato il predetto contratto di Convenzione.
IIa) domanda di condanna del Comune di Monteforte Irpino (AV) al pagamento in favore della Invest 2000 Srl a titolo di mancata realizzazione piano di lottizzazione, per un valore di €. 900.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di ctu.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
La soc. Invest 2000 srl è proprietaria di un fondo in Monteforte Irpino, sito alla via RI.
Il fondo rientra(va) interamente in zona “D2 omogenea artigianale e commerciale”.
A seguito di variante (che ridefiniva la zona da “commerciale a iniziativa privata” ad “intervento ad iniziativa pubblica”, subordinata all’approvazione di un piano esecutivo, attuabile mediante piano di lottizzazione e relativa stipula di Convenzione di lottizzazione con l’Amministrazione comunale) la società presentava una proposta di convenzione di lottizzazione che veniva approvata dall’amministrazione comunale e stipulata in data 10 agosto 2005 (rep. n. 1025).
La convenzione prevedeva, tra l’altro, a carico della Invest il versamento degli oneri di urbanizzazione per un ammontare totale pari ad €. 389.592,00 di cui €. 127.500,00 da destinare alla procedura espropriativa di un terreno frontista (esterno alla convenzione) di circa 5.100 mq di proprietà di terzi, da destinare a parcheggio pubblico
In data 26.9.2006 il Comune richiedeva il versamento della somma di €. 127.500,00 relativa all’esproprio da eseguire. L’esproprio del suolo in titolarità di terzi (per la realizzazione del parcheggio esterno alla lottizzazione) veniva eseguito con decreto n. 1 del 25 ottobre 2006.
Con permesso di costruire n. 39 del 19 ottobre 2005, veniva approvato il progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria richieste dal p.d.l.
Il titolo edilizio veniva rinnovato con rilascio del p.d.c. n. 61 del 24 settembre 2009.
Infine, veniva rilasciato un nuovo titolo edilizio in data 18 novembre 2010, n. 85, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Con nota del 13 ottobre 2010, prot 8439, il Comune, sul presupposto che fosse spirato inutilmente il termine quinquennale previsto dall’art. 4 della convenzione di lottizzazione, richiedeva l’escussione della fideiussione, con contestuale diffida alla riconsegna delle aree.
In data 12 gennaio 2011, la Invest stipulava appendice di polizza per l’importo al netto della somma già versata per l’esproprio delle aree in proprietà di terzi.
Con provvedimento del 13 marzo 2012, prot. n. 2089, il Comune dichiarava la decadenza del p.d.c. n. 85/2010, in considerazione del fatto che le opere non erano state neppure avviate.
3. Con atto di citazione notificato il 30 luglio 2021, la Invest conveniva il Comune in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino rassegnando le seguenti conclusioni:
“I) accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui al presente atto, il diritto di Invest 2000 Srl alla restituzione da parte del Comune di Monteforte Irpino della somma di €. 127.500,00 versata dall’attrice in adempimento del contratto di Convenzione Rep. 1025 del 10.08.2005 per la procedura espropriativa dell’area da destinare a parcheggio pubblico, oltre interessi di mora al 30.04.21 per un totale di €. 276.012,43, in subordine, oltre interessi legali al 31.04.21 per un totale di €. 178.945,78, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di CTU tecnico-contabile di
cui si chiede sin d’ora l’ammissione.
Ia) in via ulteriormente subordinata rispetto al punto che precede e nella denegata ipotesi in cui l’adito Tribunale ritenesse non sussistente un’azione contrattuale o comunque un’obbligazione ex lege alla restituzione delle somme di cui sub “I”, si chiede di accertare e dichiarare l’avvenuto arricchimento ingiustificato da parte del Comune di Monteforte Irpino (AV), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2041 cod. civ., dunque il diritto della società attrice ad essere indennizzata della diminuzione patrimoniale subita e, per l’effetto, condannare il Comune di Monteforte Irpino (AV) al pagamento della somma €. 127.500,00 versata dall’attrice in adempimento del contratto di Convenzione Rep. 1025 del 10.08.2005 per la procedura espropriativa dell’area da destinare a parcheggio pubblico, ovvero la minor somma che verrà determinata per tale titolo, oltre al risarcimento per il maggior danno da ritardo ex art. 1224, co. 2, cod. civ., oltre agli interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria dalla maturazione.
II) In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Monteforte Irpino (AV) della mancata esecuzione del contratto di Convenzione stipulato inter partes Rep. 1025 del 10.08.2005, per le motivazioni di cui al presente atto, nonché la responsabilità per il danno ingiustamente patito dalla Invest 2000 Srl derivante dalla perdita della possibilità di realizzare il Piano Particolareggiato in esecuzione del quale è stato stipulato il predetto contratto di Convenzione.
IIa) Per l’effetto condannare il Comune di Monteforte Irpino (AV) al pagamento in favore della Invest 2000 Srl a titolo di mancata realizzazione piano di lottizzazione, per un valore di €. 900.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di CTU tecnico-contabile di cui si chiede sin d’ora l’ammissione.
Il Comune di Monteforte Irpino eccepiva l’intervenuta prescrizione del credito.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1209 del 2022 del 1 luglio 2022, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario ritenendo la controversia spettante alla giurisdizione del Giudice amministrativo; disponeva, pertanto, la riassunzione nei termini di legge.
4. La causa veniva riassunta innanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, con ricorso nrg 1681/2022, ritualmente notificato e depositato in data 11 ottobre 2022.
La Società istante, nel dichiarare di riassumere il giudizio contro il Comune di Monteforte Irpino, dava “ per ripetuto e trascritto tutto quanto dedotto ed eccepito nell’atto di citazione sopra riportato ed al quale integralmente ci si riporta integralmente e rassegnando le seguenti, medesime conclusioni rese innanzi al Giudice ordinario (…)”.
Si costituiva il Comune di Monteforte Irpino, che eccepiva la prescrizione del diritto di credito azionato.
5. Con sentenza n. 1490 del 16 luglio 2024, il Tar:
a) respingeva l’eccezione di prescrizione del (presunto) credito sul rilievo che il “dies a quo per il decorso del termine decennale ex art. 2946 cod. civ. è identificabile, nella specie, soltanto nel momento in cui il pagamento della somma di € 127.500,00, versata per rimborso dei costi di espropriazione dell’area destinata a parcheggio pubblico, è divenuto “indebito”, e cioè ha smarrito la sua originaria giustificazione causale ossia la sua funzione di corrispettivo dell’iniziativa edificatoria sottesa al PdL RI, e, quindi, nel momento in cui quest’ultimo si è reso ormai inattuabile per intervenuta decadenza decennale ex 17, comma 1, della l. n. 1150/1942” (ossia prima del 30 giugno 2015;
b) accoglieva la domanda restitutoria della somma di € 127.500,00 per la seguente motivazione: “ Essendo – come visto – decaduto il PdL RI e l’adottato PUC di Monteforte Irpino avendo, per di più, assegnato all’area lottizzata una destinazione di zona F6 (“Riconversione sportiva”) incompatibile con l’assetto alla medesima riservato dal menzionato strumento attuativo convenzionato, il rimborso dei costi di acquisizione del suolo adibito a parcheggio pubblico, posto a carico della I. ed a beneficio dell’ente locale espropriante, ossia lo spostamento patrimoniale dal primo al secondo, ha, infatti, come accennato, smarrito la sua originaria giustificazione causale, codificata negli artt. 3 e 13 della convenzione di lottizzazione del 10 agosto 2005, rep. n. 1025, e cioè la sua funzione ‘compensativa’ dell’approvazione della progettata iniziativa edificatori” ;
c) riconosceva sulla somma i soli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale;
d) respingeva la domanda di risarcimento del danno da inadempimento della convenzione di lottizzazione, sul rilievo che a “cagionare la frustrazione del progetto de quo è stata la condotta inadempiente non già dell’amministrazione resistente, bensì della I. E cioè: da un lato, l’inosservanza dei termini di 30 mesi e di 5 anni dalla sottoscrizione previsti dall’art. 11 della convenzione di lottizzazione del 10 agosto 2005, rep. n. 1025, rispettivamente, per l’esecuzione del 50% e per il completamento delle opere urbanizzazione primaria previste dal PdL RI; d’altro lato, il mancato inizio dei lavori assentiti col PdC n. 60 del 22 settembre 2009”;
d) compensava le spese.
6. Ha appellato il Comune di Monteforte Irpino, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Errata statuizione in relazione alla accolta domanda di ripetizione - infondatezza.
II) Errata motivazione in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione.
III) Infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata.
L’Ente comunale sostiene che la scadenza della convenzione di lottizzazione riguarderebbe l’efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione e non anche gli effetti obbligatori che lo stesso atto va a produrre tra le parti tra i quali rientrerebbe la corresponsione di somme a titolo di oneri o la realizzazione di opere di urbanizzazione: nel caso di specie, in assenza di una risoluzione della convenzione, la stessa sarebbe caratterizzata da ultrattività e quindi continuerebbe nel tempo a giustificare le prestazioni eseguite dal privato in favore dell'ente locale, anche se costui non abbia inteso avvalersi dei benefici che discendono dal medesimo accordo.
Non sarebbe configurabile, pertanto, un difetto di causa sopravvenuto (giustificativo di un indebito oggettivo riconosciuto invece dal Tar) trovando applicazione il principio generale di vincolatività dei contratti: la convenzione di lottizzazione, alla scadenza del decennio, non avrebbe, in altri termini, cessato di produrre effetti per quanto concerne il corredo di diritti e di obbligazioni convenute in attuazione del piano urbanistico di secondo livello.
Anche l’azione subordinata di ingiustificato arricchimento (rimasta assorbita dalla decisione sull’indebito) sarebbe infondata non avendo provato la società l’arricchimento del Comune.
6.1. Si è costituita, per resistere all’appello principale (reputato inammissibile e infondato), la Società Invest.
6.2. Parte appellata propone, altresì, ricorso incidentale (depositato in data 9 gennaio 2025) a mezzo del quale impugna e contesta:
- il capo di sentenza che respinto la domanda risarcitoria avanzata in primo grado, per “errata motivazione e valutazione della responsabilità sulla mancata attuazione del piano di lottizzazione approvato con delibera di consiglio comunale di Monteforte Irpino n. 32 del 30 giugno 2005. Violazione dell’art. 1175 c.c.”;
- il capo di sentenza che ha riconosciuto gli interessi dovuti alla Invest 2000 srl al solo tasso legale, negando quelli moratori ex art. 5 del d.lgs n. 231/2002.
Parte appellata ripropone, altresì, in via cautelativa la domanda ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento del Comune nei confronti della Invest 2000 srl. (in primo grado proposta subordinatamente all’accoglimento della domanda principale di condictio indebiti ), sulla quale è mancata la pronunzia del giudice di prime cure (avendo costui accolto la domanda principale di condictio indebiti).
6.3. Le parti hanno depositato memorie difensive.
7. All’udienza del 25 settembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. Con il primo motivo, il Comune censura la statuizione di primo grado in relazione alla accolta domanda di ripetizione sul rilievo che si tratterebbe di somme versate dalla società in esecuzione degli obblighi posti a proprio carico dalla convenzione di lottizzazione, e non di oneri di urbanizzazione correlati ad un permesso a costruire per interventi di edificazione privati, non portato ad esecuzione.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Il principio generale di cui all’art. 2033 c.c. è che quanto è stato percepito e risulta oggettivamente non dovuto va restituito; ciò avviene nei limiti in cui venga accertata la mancanza del titolo dell’obbligazione, il che tipicamente accade quando il titolo non è mai venuto ad esistenza nel mondo giuridico, quando il titolo è affetto da nullità, ovvero quando l’efficacia del titolo è venuta retroattivamente meno (ad es. per causa di annullamento, di risoluzione o di rescissione), eliminando in questo modo la causa giustificativa del trasferimento: per tutte, C.d.S. sez. IV 15 luglio 2021 n.5344.
8.3. Nella specie, come si ricava dalla lettura del documento n. 1 – allegato 002 – depositato in primo grado della produzione del ricorrente-appellato, vale a dire la convenzione stipulata inter partes , unico contenuto della stessa (vedi art. 3) è quello di monetizzare le aree da espropriare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; la convenzione stessa è poi legata all’efficacia del permesso di costruire rilasciato (v. art. 7). Non vi sono quindi contenuti aggiuntivi nel senso che si è detto: pertanto, nel caso verificatosi di mancata realizzazione dell’intervento, rispetto alle somme pagate vi è un indebito oggettivo e non un semplice arricchimento.
8.4. Parte appellante sostiene (primo motivo di appello) che la scadenza della convenzione di lottizzazione riguarderebbe l’efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione e non anche gli effetti obbligatori che lo stesso atto va a produrre tra le parti, con la conseguenza che le parti potrebbero anche oltre il termine di scadenza esigere l’adempimento degli obblighi che la controparte si è assunta con la convenzione stessa, quali la corresponsione di somme a titolo di oneri o la realizzazione di opere di urbanizzazione, nel termine decennale di prescrizione.
Il Collegio, con riferimento al caso di specie, osserva che, se è vero che gli espropri possono essere ancora effettuati anche dopo la scadenza della convenzione, tuttavia una tale ipotesi è predicabile finché non viene approvata una nuova previsione urbanistica; solo in mancanza di tale sopravvenienza il potere di rilasciare permessi di costruire e l’efficacia della disciplina urbanistica possono perdurare.
Pertanto, il perdurare degli effetti obbligatori dipende dalla situazione specifica: se le opere sono completate o meno, e se non è intervenuta una nuova disciplina urbanistica sull’area.
8.5. Nel caso di specie, decaduto il PdL RI e avendo il Comune – con il nuovo PUC di Monteforte Irpino – assegnato all’area lottizzata una diversa destinazione di zona F6 (“Riconversione sportiva”) incompatibile con l’assetto alla medesima riservato dal menzionato strumento attuativo convenzionato, deve ritenersi venuta meno l’originaria giustificazione causale del rimborso dei costi di acquisizione del suolo adibito a parcheggio pubblico, prevista negli artt. 3 e 13 della convenzione di lottizzazione del 10 agosto 2005, rep. n. 1025, in asserita “funzione ‘compensativa’ dell’approvazione della progettata iniziativa edificatoria”.
La circostanza che il nuovo PUC – col quale è stata riclassificata l’area disciplinata dal PdL RI in zona F6 (“Riconversione sportiva”) - sia stato adottato dal Comune successivamente alla data del 30 giugno 2005, ovvero in data 30 settembre 2020, con delibera n. 150, non assume rilievo ostativo poiché nessuna delle opere programmate (edificatorie come di urbanizzazione) era stata realizzata alla data di scadenza del piano, ciò ha precluso il perdurare degli effetti obbligatori in ragione della situazione specifica.
9. Con il secondo motivo di appello, il Comune eccepisce l’errata statuizione in relazione alla accolta domanda di ripetizione sotto il profilo dell’avvenuta prescrizione del diritto.
In punto di fatto, il Collegio osserva che - come sopra chiarito al paragrafo 8 (v. da par. 8.2 a 8.7) - le divisate somme sono state versate dalla Società in esecuzione degli obblighi posti a suo carico per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, correlate peraltro al permesso a costruire.
Ragion per cui, è soltanto nel momento in cui il pagamento della somma di € 127.500,00, versata per rimborso dei costi di espropriazione dell’area destinata a parcheggio pubblico, è divenuto “indebito”, cioè ha perso la “funzione di corrispettivo dell’iniziativa edificatoria sottesa al PdL”, che il piano è divenuto inattuabile; tale momento, a sua volta, coincide con il decorso del termine decennale di validità del Piano attuativo che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della l. n. 1150/1942, e – per come concordato dalle parti ex art. 12 della convenzione di lottizzazione del 10 agosto 2005 – giungeva a scadenza il 30 giugno 2015 poiché la data di approvazione del piano è stata quella del 30 giugno 2005 e doveva ritenersi valido per 10 anni (art. 12 della convenzione), ossia fino al 30 giugno 2015.
9.5. Da tale data, 30 giugno 2015, alla domanda giudiziale (atto di citazione dinanzi al Tribunale di Avellino, notificato il 30 luglio 2021), l’eccepita prescrizione decennale dell’azionata pretesa restitutoria non può, dunque, ritenersi maturata. L’azione per ripetere un indebito oggettivo (ovvero un pagamento non dovuto) si prescrive infatti, di norma, in dieci anni, come stabilito dagli articoli 2033 e 2946 del Codice civile.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui diventa esigibile il pagamento indebito e dunque dal 30 giugno 2015 e non anche dal 10 agosto 2010 come sostenuto dal comune appellante a pag. 12 dell’appello.
Parte appellante sostiene che, ai sensi dell’art. 11 della convenzione, la prescrizione decorrerebbe dal 10 agosto 2010, ovvero dal quinto anno successivo alla stipula del contratto. Il Collegio osserva che il termine indicato nell’art. 11 della convenzione non è un termine di validità né di efficacia della pattuizione in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, tale da inverare il presupposto del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
Tanto si evince dalla circostanza che l’articolo 11, nel fissare l’obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione nel termine di cinque anni, non opera né come condizione risolutiva della convenzione né come termine finale essenziale atteso che prevede soltanto un meccanismo sostitutivo azionabile a discrezione del Comune.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello perché, essendo stata accolta dal giudice di primo grado la domanda principale, nessun problema di onere della prova si pone in relazione alla domanda subordinata di arricchimento senza causa.
In conclusione, definitivamente pronunciando, l’appello principale è infondato.
10. Si può passare all’esame del ricorso incidentale.
11. Esso è infondato
12. La ricorrente incidentale censura, con il primo motivo di appello incidentale, il capo di sentenza che ha respinto la domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale per mancata esecuzione della convenzione. Sostiene che il Comune Concedente avrebbe “ agito con il palese scopo di impedire la realizzazione del Piano Particolareggiato previsto nel contratto di Concessione stipulato con la Invest 2ooo Srl, tentando deliberatamente di alterare il rapporto sinallagmatico e trarre indebiti benefici in danno dell’imprenditore privato, con condotte decettive ad essa esclusivamente imputabili; dette condotte hanno pregiudicato la corretta realizzazione di quanto previsto in Convenzione penalizzando ingiustamente la Invest 2000 Srl che dalla corretta esecuzione del contratto e dalla realizzazione del Piano Particolareggiato avrebbe potuto beneficiare di un ampliamento dell’azienda con incremento del valore della stessa e del volume di affari che sarebbe seguito. Tutto ciò in aperta violazione degli obblighi di buona fede … posto che l’Amministrazione pur rilasciando i permessi di costruire relativi alle opere di urbanizzazione (da cedere poi all’Amministrazione stessa) pretendeva il versamento degli oneri per eseguire la procedura espropriativa ed allo stesso tempo escuteva, senza alcun valido motivo, la polizza fidejussoria prestata dall’attrice a garanzia del corretto adempimento degli obblighi ad essa gravanti dalla Convenzione, costringendo la Invest 2000 Srl ad intraprendere i contenziosi che ne sono seguiti … ”.
A giudizio del Collegio, il Tar, con argomentazioni puntuali e indefettibili sul piano della evidenza storica dei fatti e del loro incedere nello sviluppo dei rapporti amministrativi fra le parti, ha correttamente ricostruito gli apporti procedimentali e il comportamento tenuto dalle parti nella vicenda, motivando in modo precipuo sulla causalità efficiente del pregiudizio lamentato dalla Società.
Sulla condotta osservata dal Comune di Monteforte Irpino nelle vicende (anche contenziose) inerenti al rimborso dei costi della procedura ablatoria definita col decreto di esproprio n. 1 del 25 ottobre 2006 ed all’escussione della polizza fideiussoria ex art. 14 della convenzione di lottizzazione del 10 agosto 2005, rep. n. 1025, il Tar ha osservato – con argomentazioni condivise dal Collegio sul piano fattuale e giuridico – che i comportamenti dell’amministrazione “non sono ricollegabili gli estremi del denunciato inadempimento contrattuale e della denunciata violazione dei doveri di correttezza ex art. 1175 cod. civ., tali, sul piano eziologico, da precludere alla Invest la realizzazione delle opere di urbanizzazione richieste per l’attuazione del piano di lottizzazione RI e, con essa, la realizzazione dell’insediamento commerciale assentito, in esecuzione di quest’ultimo, col PdC n. 60 del 22 settembre 2009”.
Il giudice territoriale, nel procedere all’esame del nesso di causalità, correttamente ne ha escluso l’incidenza eziologica a carico dell’Ente trattandosi di “ vicende, di per sé, insuscettibili di incidere sulla fattibilità, giuridica e materiale, del programma lottizzatorio, la quale risulta venuta meno indipendentemente da esse, a distanza di un considerevole arco temporale dall’approvazione dello strumento urbanistico attuativo, soltanto all’indomani della sua intervenuta decadenza, prima ancora che per effetto della riclassificazione del comparto territoriale in zona F6 (“Riconversione sportiva”), ad opera del PUC adottato”.
Ciò che poi appare dirimente, in quanto neppure oggetto di una specifica confutazione da parte dell’appello incidentale, è la considerazione svolta dal Tar secondo cui “In realtà, a cagionare la frustrazione del progetto de quo è stata la condotta inadempiente non già dell’amministrazione resistente, bensì della Invest. E cioè: - da un lato, l’inosservanza dei termini di 30 mesi e di 5 anni dalla sottoscrizione previsti dall’art. 11 della convenzione di lottizzazione del 10 agosto 2005, rep. n. 1025, rispettivamente, per l’esecuzione del 50% e per il completamento delle opere urbanizzazione primaria previste dal PdL RI; - d’altro lato, il mancato inizio dei lavori assentiti col PdC n. 60 del 22 settembre 2009. In particolare, sotto il primo profilo, assume rilievo dirimente la circostanza che la proponente non abbia mai realizzato le opere di urbanizzazione primaria previste dai PdC n. 39 del 19 ottobre 2005, n. 61 del 24 settembre 2009 e n. 85 del 18 novembre 2010, rilasciati in suo favore, l’ultimo dei quali è stato anche dichiarato decaduto col provvedimento del 13 marzo 2012, prot. n. 2089 (tenuto conto che - come annotato nell’allegato verbale di sopralluogo dell’8 marzo 2012 – «l’area di che trattasi è stata interessata solo dal taglio della vegetazione costituita da piante di nocciolo e dalla installazione di una recinzione di delimitazione delle aree costituita da paletti in legno e rete in materia plastica di colore rosso che peraltro presenta segni di degrado e, quindi, di inefficienza … l’area medesima è adibita alla stabulazione di ovini … essendo presenti sulla stessa numerosi abbeveratoi destinati agli ovini stessi … non sono state rilevate attività edilizie finalizzate alla costruzione dell’opera di cui ai predetti titoli abilitativi [PdC n. 39 del 19 ottobre 2005, n. 61 del 24 settembre 2009 e n. 85 del 18 novembre 2010] e pertanto le stesse non hanno avuto materialmente inizio»).
In definitiva, il Tar, sulla base di condivise argomentazioni logico-giuridiche congrue e coerenti rispetto all’incedere dei fatti e alla condotta delle parti, ha escluso che il postulato pregiudizio dipendesse, in termini di causalità efficiente o anche di concausalità determinante, concorrente o prevalente, da una condotta del Comune.
13. Parte appellata, sempre con l’appello incidentale, sostiene che il Tar avrebbe errato nel riconoscere i soli interessi legali negando gli interessi moratori sulla somma di cui sopra (secondo motivo di appello incidentale).
Il motivo è infondato.
Gli interessi legali rappresentano la misura minima di interessi stabilita dalla legge che un debitore deve al creditore in caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro.
Gli interessi moratori sono, invece, interessi aggiuntivi rispetto agli interessi legali, che scattano quando il debitore è in mora, ovvero è in ritardo nel pagamento a causa di un suo inadempimento. L’applicazione di questi interessi richiede solitamente una specifica clausola contrattuale o una disposizione di legge.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha osservato che “Gli interessi dovuti sono, all’evidenza, quelli legali di cui al comma 1 dell’art. 1284 cod. civ., e non quelli moratori convenzionali, di cui al successivo comma 3, non figurando, nella specie, pattuiti per iscritto, né quelli moratori ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, di cui al successivo comma 4, la relativa finalità e la relativa peculiare disciplina essendo estranei alla condictio indebiti, che ricorre allorquando un soggetto, sia esso o meno un imprenditore commerciale, esegua un pagamento in difetto di una causa giustificativa e chiami in giudizio l'accipiens per la restituzione di quanto da questi indebitamente percepito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 36595)” .
Il Tar ha dunque escluso – sulla base di precisi, e condivisi dal Collegio, accertamenti (id est, natura dell’obbligazione, assenza di un accordo valido sull’ammontare e il riconoscimento di tali interessi (v. Cass. sez. un. sentenza n. 12449/2024) – la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli interessi moratori; segnatamente, osserva il Collegio, per quanto riguarda gli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 (che attua la direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) che la norma in esame prevede che gli stessi sono dovuti al soggetto che subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del corrispettivo concordato: questi interessi di mora, tuttavia, si applicano relativamente a contratti commerciali stipulati tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che prevedono la fornitura di beni o servizi a fronte di un pagamento per il lavoro svolto; fattispecie che correttamente il Tar ha escluso che ricorresse nel caso in esame (si veda in tal senso l’art. 1, comma 1, d. lgs. 231/2002).
Tali accertamenti, peraltro, neppure hanno trovato una puntuale confutazione in sede di appello incidentale essendosi la Società limitata a sostenere, con riguardo appunto alla pretesa degli interessi moratori aggiuntivi, che in giudizio “ non solo è stata formulata la domanda ma è stato addirittura conteggiato l’importo spettante applicando il tasso degli interessi moratori di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, peraltro neanche contestato da controparte” .
Con riferimento agli interessi da svalutazione monetaria – labialmente chiesti con l’atto di appello – va respinta la domanda perché non appare provato il maggior danno che l’art. 1224 c.c. richiede per il loro riconoscimento. Né sotto questo aspetto può dirsi raggiunta la prova attraverso la richiesta di CTU.
14. Il terzo motivo di appello incidentale, proposto in via cautelativa e incentrato sulla azione di arricchimento senza causa, è inammissibile perché la parte avendo vittoriosamente ottenuto la ripetizione di indebito non ha interesse, e infondato per le ragioni prima rappresentate.
15. In conclusione, per quanto sin qui esposto, sia l’appello principale che l’appello incidentale sono infondati e vanno, pertanto, entrambi respinti.
16. Le spese relative al grado giudizio possono essere compensate fra le parti in ragione della peculiarità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- respinge l’appello principale;
- respinge l’appello incidentale.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI RI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
PP ON, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP ON | VI RI |
IL SEGRETARIO