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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Camillo Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.1976/2024 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Paola Pifferi e Roberto Mancini, come da procura acclusa telematicamente all'atto di citazione in appello, presso il cui studio, sito in via C. Battisti n. 1, Milano, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. ), rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
e difese dall'avv. Antonio Galasso, come da rispettive procure accluse telematicamente alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliate preso lo studio dell'avv. Maria Luisa Alibandri, sito in viale Monte Nero n. 82, Milano;
APPELLATE
pagina 1 di 9 Oggetto: fideiussione.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 73/2024 del Tribunale di Milano resa a conclusione del giudizio R.G. 17545/2020:
In via principale:
- dichiarare la nullità totale della fidejussione oggetto di lite per violazione dell'art. 2 della L.
287/1990; In via subordinata
- dichiarare la nullità quantomeno delle clausole nn. 2, 6, 7 e 8 della fidejussione Medesima nonché l'intervenuta estinzione della obbligazione fidejussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. in data antecedente al ricorso monitorio di del 24.6.18 (doc. 4 del fascicolo di Controparte_3 parte di primo grado). In via istruttoria
Si reiterano inoltre, ad abundantiam, le seguenti istanze istruttorie già articolate nel corso del giudizio di primo grado.
Ordine di esibizione. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. o, eventualmente, ove se ne ritengano sussistere i presupposti, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. si chiede ordinarsi: a) alla Banca d'Italia s.p.a. ed alla ABI l'esibizione:
- dell'elenco degli istituti di credito con sportello o agenzia o filiale situata nel comune di Como nel maggio e nel dicembre 2007;
- dei dati numerici della clientela nonché della raccolta ed erogazione del credito relativi ai predetti istituti di credito;
b) alle banche di seguito specificate nell'istanza di prova testimoniale (nonché a quelle ulteriori che dovessero risultare dall'esito delle istanze di esibizione e chiarimenti di cui sopra) l'esibizione dei modelli standard utilizzati per le fideiussioni omnibus richieste a privati a garanzia di esposizioni debitorie di società commerciali nel maggio e nel dicembre 2007. Prova testimoniale. Si chiede l'ammissione di prova per testi, da assumersi anche ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c., sui seguenti capitoli:
1) vero che nel dicembre 2007 i moduli standard utilizzati dalla banca rappresentata dal teste per l'acquisizione di fideiussioni omnibus rilasciate da privati a garanzia di obbligazioni contratte da imprese commerciali conteneva le seguenti clausole:
- il fideiussore è tenuto “a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda di credito fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo o altra equivalente;
- i diritti derivanti all'Azienda di credito della fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” o altra equivalente
- nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalida, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate o altra equivalente;
pagina 2 di 9 - il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio o altra equivalente. Si indicano a testi i legali rappresentanti di Controparte_4 Controparte_3
Banco BPM s.p.a., , Cassa di Controparte_5 Controparte_6
Risparmio di Asti, UBI Banca s.p.a., Banca Sella s.p.a., Banco di Desio e Della Brianza s.p.a., BCC
Brianza e Laghi, BCC Milano, Bper Banca s.p.a., Deutsche Bank Controparte_7
s.p.a., Ubi Banca s.p.a., , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
Banca Valsabbina, Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
Banca Fideuram s.p.a., IW Bank s.p.a., ING Italia s.p.a., Banca Monte Dei Paschi Controparte_14 di Siena s.p.a., Che Banca s.p.a., Findomestic Banca s.p.a., (oltre Controparte_15 che i legale rappresentanti di eventuali altri diversi istituti di credito che venissero indicati dai soggetti destinatari degli ordini ex art. 210 e 213 c.p.c.). In ogni caso
- condannare alla restituzione in favore di parte appellante di ogni somma che gli Controparte_2 verrà da essa versata in corso di lite in adempimento alla sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 IV co. c.c. dalla data del relativo pagamento fino al saldo;
- condannare le appellate alla rifusione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Per Controparte_16 Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, previo ogni opportuno provvedimento, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e reietta così giudicare:
In principalità:
- respingere e rigettare le domande tutte formulate da appellante perché infondate sia in fatto, sia in diritto e, comunque sia, inammissibili, improcedibili e/o nulle.
- Confermare, comunque sia, anche eventualmente con motivazioni diverse, la sentenza impugnata n. 73/2024 pronunciata in data 4.01.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione Imprese.
Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza di entrambi i gradi di giudizio.”
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 giugno 2024 ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 74 del 2024 resa dal Tribunale delle Imprese di Milano, affidandosi a quattro motivi di gravame e reiterando le istanze istruttorie non accolte dal primo giudice.
- Si sono costituite in giudizio, con unico atto, e contestando Controparte_2 Controparte_17
tutti i motivi di appello.
- All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata rimessa innanzi al Collegio per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c
- Alla successiva udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa, previo deposito delle note conclusionali, e all'esito il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
*
pagina 3 di 9 B. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 maggio 2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, chiedendo Controparte_17
l'accertamento della nullità totale della fideiussione omnibus da lui sottoscritta a garanzia del debito della società Immobiliare Carlotta S.r.l., in quanto contraria all'art.2 della L.287/1990.
In subordine, l'attore ha domandato l'accertamento della nullità delle sole clausole n.2, 6 e 8 del medesimo accordo e, conseguentemente, del decorso del termine di cui all'art.1957 c.c.
In particolare, l'attore ha addotto la corrispondenza tra il contratto oggetto di causa e il modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia in quanto limitativo della concorrenza. Al fine di provare quanto sostenuto, il fideiussore ha prodotto contratti di fideiussione conclusi nel periodo successivo al 2005 da altri istituti di credito e ha chiesto l'acquisizione, ex art.210 c.p.c., di ulteriori modelli utilizzati presso altre banche. ha anche rappresentato al Tribunale di Milano la pendenza, dinnanzi al Tribunale di Como, Parte_1
di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca, inerente al medesimo rapporto, ed ha spiegato di aver introdotto il presente procedimento al fine di prevenire l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza formulata da in tale sede in merito alla domanda di Controparte_1
nullità della fideiussione omnibus per cui è causa.
Si è costituita in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_17 Controparte_18
contestando tutte le argomentazioni attoree e deducendo che le clausole contenute nel contratto in esame sono diverse da quelle previste dal modello sanzionato dalla Banca d'Italia.
Successivamente, la Banca, in relazione alla domanda relativa al termine di cui all'art.1957 c.c., ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano, a favore di quello di Como, innanzi al quale era stato istaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto giudice precedentemente adito.
Nel merito, ha rilevato il mancato decorso del termine invocato dalla controparte e, Controparte_1 nel caso in cui il Tribunale avesse accolto tale eccezione, ha evidenziato che l'eventuale inosservanza dello stesso non ha arrecato alcun pregiudizio al fideiussore.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. si è costituita anche in qualità di cessionaria del Controparte_2
credito di , facendo proprie tutte le argomentazioni e conclusioni già svolte dalla Controparte_1
convenuta.
pagina 4 di 9 Il Tribunale ha accolto parzialmente le istanze ex art.210 c.p.c. dell'attore e ha acquisito modelli utilizzati da altri istituti di rilevanza nazionale nello stesso periodo.
Con la propria comparsa conclusionale, ha prodotto altresì la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Como che, dopo aver separato la causa inerente alla posizione del debitore principale da quella attinente al fideiussore, ha sospeso il giudizio in relazione a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c, ritenendo necessario attendere l'esito del processo riguardante la domanda di nullità delle fideiussioni, rispetto alla quale si è ritenuto incompetente.
C. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 74 del 2024, ha respinto le domande di ritenendo: Parte_1
- che non è stata provata alcune intesa anticoncorrenziale esistente nel 2007, anno in cui si è concluso il contratto per cui è causa;
- che la clausola n.2 del contratto in esame non corrisponde a quella presente nel modello sanzionato dalla Banca d'Italia. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che tale clausola, pur prevedendo la c.d. reviviscenza della fideiussione, ne limita l'efficacia temporale tramite l'introduzione di un termine;
- che solo dalla presenza di tutte e tre le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia possa derivare la nullità del contratto “a valle”.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale di Milano ha quindi rigettato le domande di ed ha Parte_1 condannato quest'ultimo al pagamento delle spese di lite a favore della sola , ritenendo che CP_2
si sia disinteressata del procedimento a seguito all'intervento della cessionaria. Controparte_17
D. I motivi di appello
affidandosi a quattro motivi di appello, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado. Parte_1
1. Con il primo motivo ha censurato la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 2 della Parte_1
L. 287/1990, laddove non ha accertato la nullità della clausola n.6 della fideiussione oggetto del giudizio in quanto conforme a quelle contenute nel modello sanzionato dall'autorità antitrust.
2. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la statuizione del Tribunale in merito alla mancata prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale.
3. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata pronuncia da parte del primo giudice in Parte_1
relazione alla nullità totale della fideiussione per cui è causa.
pagina 5 di 9 4. Con il quarto motivo il fideiussore ha riproposto le questioni di merito già avanzate in primo grado riguardo al decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Con il primo motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la Parte_1 nullità dell'art.6 del contratto oggetto di causa nonostante esso sia identico a quello previsto dal modello sanzionato dalla Banca d'Italia.
L'appellante evidenzia che le SSUU n.41994 del 20221 non hanno indicato, come requisito necessario per statuire la nullità delle clausole contenute nei contratti “a valle”, la presenza contemporanea di tutte e tre.
Secondo infatti, dalla lettura complessiva della sentenza si ricava che la nullità può colpire Parte_1
anche una sola delle singole clausole.
Inoltre, l'appellante rileva che la modifica contenuta nell'art.2 dell'accordo da lui sottoscritto appare prettamente formale e non sostanziale.
In sintesi, la difesa del fideiussore ritiene che le clausole n.2,6 e 8 debbano essere considerate nulle sia perché la modifica di una sola di esse non rende valide le altre, sia perché tale modifica, nel caso di specie, deve considerarsi irrilevante in quanto non produttiva di effetti sostanziali.
Parte appellata ritiene tale motivo infondato, in quanto non solo sarebbe evidente che la clausola n.2 del contratto per cui è causa è differente da quella contenuta nel modello ABI sanzionato, ma anche perché tale differenza non può essere ritenuta meramente formale. Invero, le società creditrici ritengono che tale limitazione produca un importante effetto sostanziale, ossia limitare temporalmente l'efficacia della clausola stessa.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata l'intesa anticoncorrenziale.
Sul punto, evidenzia: Parte_1
- che per giurisprudenza consolidata la produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della
Banca d'Italia ha valore di prova privilegiata anche nel periodo successivo all'accertamento;
- che la fideiussione oggetto di causa è del 2007, quindi di poco successiva all'accertamento della
Banca d'Italia;
- che sono state prodotte in giudizio dieci fideiussioni che dimostrano la sussistenza dell'intesa dal
2006 al 2015;
- che altre undici fideiussioni finalizzate al medesimo scopo sono state acquisite ex art. 210 c.p.c.
pagina 6 di 9 Infine, l'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, ma al tempo stesso non ha esteso l'ordine ex art.210 c.p.c. agli altri istituti bancari, violando così il disposto di cui all'art. 115 c.1 c.p.c.
In merito le appellate ritengono che la controparte non abbia provato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale al momento della conclusione del contratto per cui è causa (2007). Sul punto in particolare evidenziano che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia ha ad oggetto il solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.
Quanto ai modelli di fideiussione utilizzati da altre banche, le appellate ritengono che essi non siano sufficienti a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale all'epoca della conclusione del contratto, né da soli, né unitamente a quelli acquisiti ex art. 210 c.p.c. in primo grado.
Con il terzo motivo di gravame, pur consapevole della posizione della giurisprudenza, Parte_1
censura la sentenza di primo grado laddove ha rigettato la domanda di nullità totale della fideiussione.
In particolare, l'appellante contesta la decisione delle Sezioni Unite n.41994 del 2021, affermando che in tale occasione la Suprema Corte non ha tenuto presente la ratio sottesa all'art. 2 della L. 287/1990, norma che non ha lo scopo di impedire deroghe in peius alla disciplina codicistica, bensì di evitare accordi che impongano determinati schemi contrattuali, impedendo qualsiasi contrattazione con il pubblico.
L'appellante reputa, quindi, che l'unica conseguenza coerente con tale logica è quella di ritenere integralmente nulli i contratti “a valle” che sono stati stipulati impedendo qualsiasi tipo di contrattazione, non rilevando il contenuto concreto delle clausole.
Sul punto e richiamano le SS.UU. 41994 del 2021 che hanno CP_2 Controparte_17 affermato la nullità parziale delle fideiussioni “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, in ragione del fatto che il fideiussore avrebbe certamente concluso il contratto in assenza delle clausole oggetto di censura, dato che esse sono per lui svantaggiose.
Riguardo al quarto motivo di appello, vengono richiamate le deduzioni già espresse nel giudizio di primo grado in punto di decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, l'appello è infondato per le seguenti ragioni.
Ritiene innanzitutto la Corte che i primi tre motivi d'appello debbano essere trattati in modo unitario, in quanto strettamente connessi e attinenti alla medesima questione.
pagina 7 di 9 In punto di diritto occorre chiarire che per poter dichiarare nulle le clausole di una fideiussione per violazione della normativa antitrust è necessario, verificare come recentemente espresso dalla Suprema
Corte (Cass. n. 30383 del 2024):
- il provvedimento della Banca d'Italia;
- la natura della fideiussione oggetto di causa, che non deve essere specifica, bensì omnibus;
- l'epoca di stipulazione della fideiussione e l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale sussistente in tale momento;
- l'esatta corrispondenza delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità con quelle previste nell'accordo limitativo della concorrenza.
Nel caso di specie l'appellante non ha fornito la prova dell'ultimo elemento richiamato.
A tal proposito, deve infatti rilevarsi che, sotto l'aspetto lessicale, tutte e tre le clausole oggetto di contestazione contenute nel negozio per cui è causa sono diverse, sia da quelle previste nel modello
ABI sanzionato dalla Banca d'Italia nel 2005, sia da quelle presenti nelle altre fideiussioni prodotte in giudizio.
In secondo luogo, occorre evidenziare che la clausola n.2 del contratto in esame contiene differenze non solo lessicali, ma anche sostanziali rispetto al modello contrattuale giudicato anticoncorrenziale dall'autorità antitrust. La pattuizione in esame, infatti, non può essere considerata meramente formale, in quanto impone un termine alle facoltà previste nella clausola medesima, generando così, un'alterazione sostanziale dei rapporti tra le parti.
Mancando, quindi, ogni tipo di corrispondenza tra la fideiussione firmata da e quelle Parte_1 prodotte in giudizio a dimostrazione dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, è necessario rilevare il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante, così come descritto in precedenza.
La mancanza di prova riguardo alla corrispondenza delle clausole denota, infatti, l'assenza di qualsivoglia nesso di derivazione causale tra il contratto oggetto di giudizio e l'intesa anticoncorrenziale addotta dall'appellante.
Quanto fin qui espresso rende superfluo affrontare le ulteriori questioni sollevate e inerenti alla possibilità di dichiarare nulla anche una sola clausola del contratto, così come quelle relative alla nullità totale dello stesso e alla prova dell'intensa anticoncorrenziale.
Infine, quanto al rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., di cui al quarto motivo di appello, la questione non può essere affrontata in questa sede, in quanto spetterà al giudice competente decidere sul punto, tenuto conto della presente statuizione riguardo la validità della fideiussione sottoscritta da
Parte_1
pagina 8 di 9 *
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono poste a carico dell'appellante e liquidate a favore delle appellate coma da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa n. RG. 1976\2024, avverso la sentenza n. 74/2024 del Tribunale delle Imprese di Milano:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna la al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e delle spese legali, quantificate per compensi in euro CP_17 Controparte_2
8.500,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
3. dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1 quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Milano, 14 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Ernesta Occhiuto Domenico Camillo Bonaretti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Camillo Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.1976/2024 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Paola Pifferi e Roberto Mancini, come da procura acclusa telematicamente all'atto di citazione in appello, presso il cui studio, sito in via C. Battisti n. 1, Milano, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. ), rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
e difese dall'avv. Antonio Galasso, come da rispettive procure accluse telematicamente alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliate preso lo studio dell'avv. Maria Luisa Alibandri, sito in viale Monte Nero n. 82, Milano;
APPELLATE
pagina 1 di 9 Oggetto: fideiussione.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 73/2024 del Tribunale di Milano resa a conclusione del giudizio R.G. 17545/2020:
In via principale:
- dichiarare la nullità totale della fidejussione oggetto di lite per violazione dell'art. 2 della L.
287/1990; In via subordinata
- dichiarare la nullità quantomeno delle clausole nn. 2, 6, 7 e 8 della fidejussione Medesima nonché l'intervenuta estinzione della obbligazione fidejussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. in data antecedente al ricorso monitorio di del 24.6.18 (doc. 4 del fascicolo di Controparte_3 parte di primo grado). In via istruttoria
Si reiterano inoltre, ad abundantiam, le seguenti istanze istruttorie già articolate nel corso del giudizio di primo grado.
Ordine di esibizione. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. o, eventualmente, ove se ne ritengano sussistere i presupposti, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. si chiede ordinarsi: a) alla Banca d'Italia s.p.a. ed alla ABI l'esibizione:
- dell'elenco degli istituti di credito con sportello o agenzia o filiale situata nel comune di Como nel maggio e nel dicembre 2007;
- dei dati numerici della clientela nonché della raccolta ed erogazione del credito relativi ai predetti istituti di credito;
b) alle banche di seguito specificate nell'istanza di prova testimoniale (nonché a quelle ulteriori che dovessero risultare dall'esito delle istanze di esibizione e chiarimenti di cui sopra) l'esibizione dei modelli standard utilizzati per le fideiussioni omnibus richieste a privati a garanzia di esposizioni debitorie di società commerciali nel maggio e nel dicembre 2007. Prova testimoniale. Si chiede l'ammissione di prova per testi, da assumersi anche ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c., sui seguenti capitoli:
1) vero che nel dicembre 2007 i moduli standard utilizzati dalla banca rappresentata dal teste per l'acquisizione di fideiussioni omnibus rilasciate da privati a garanzia di obbligazioni contratte da imprese commerciali conteneva le seguenti clausole:
- il fideiussore è tenuto “a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda di credito fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo o altra equivalente;
- i diritti derivanti all'Azienda di credito della fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” o altra equivalente
- nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalida, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate o altra equivalente;
pagina 2 di 9 - il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio o altra equivalente. Si indicano a testi i legali rappresentanti di Controparte_4 Controparte_3
Banco BPM s.p.a., , Cassa di Controparte_5 Controparte_6
Risparmio di Asti, UBI Banca s.p.a., Banca Sella s.p.a., Banco di Desio e Della Brianza s.p.a., BCC
Brianza e Laghi, BCC Milano, Bper Banca s.p.a., Deutsche Bank Controparte_7
s.p.a., Ubi Banca s.p.a., , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
Banca Valsabbina, Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
Banca Fideuram s.p.a., IW Bank s.p.a., ING Italia s.p.a., Banca Monte Dei Paschi Controparte_14 di Siena s.p.a., Che Banca s.p.a., Findomestic Banca s.p.a., (oltre Controparte_15 che i legale rappresentanti di eventuali altri diversi istituti di credito che venissero indicati dai soggetti destinatari degli ordini ex art. 210 e 213 c.p.c.). In ogni caso
- condannare alla restituzione in favore di parte appellante di ogni somma che gli Controparte_2 verrà da essa versata in corso di lite in adempimento alla sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 IV co. c.c. dalla data del relativo pagamento fino al saldo;
- condannare le appellate alla rifusione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Per Controparte_16 Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, previo ogni opportuno provvedimento, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e reietta così giudicare:
In principalità:
- respingere e rigettare le domande tutte formulate da appellante perché infondate sia in fatto, sia in diritto e, comunque sia, inammissibili, improcedibili e/o nulle.
- Confermare, comunque sia, anche eventualmente con motivazioni diverse, la sentenza impugnata n. 73/2024 pronunciata in data 4.01.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione Imprese.
Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza di entrambi i gradi di giudizio.”
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 giugno 2024 ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 74 del 2024 resa dal Tribunale delle Imprese di Milano, affidandosi a quattro motivi di gravame e reiterando le istanze istruttorie non accolte dal primo giudice.
- Si sono costituite in giudizio, con unico atto, e contestando Controparte_2 Controparte_17
tutti i motivi di appello.
- All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata rimessa innanzi al Collegio per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c
- Alla successiva udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa, previo deposito delle note conclusionali, e all'esito il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
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pagina 3 di 9 B. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 maggio 2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, chiedendo Controparte_17
l'accertamento della nullità totale della fideiussione omnibus da lui sottoscritta a garanzia del debito della società Immobiliare Carlotta S.r.l., in quanto contraria all'art.2 della L.287/1990.
In subordine, l'attore ha domandato l'accertamento della nullità delle sole clausole n.2, 6 e 8 del medesimo accordo e, conseguentemente, del decorso del termine di cui all'art.1957 c.c.
In particolare, l'attore ha addotto la corrispondenza tra il contratto oggetto di causa e il modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia in quanto limitativo della concorrenza. Al fine di provare quanto sostenuto, il fideiussore ha prodotto contratti di fideiussione conclusi nel periodo successivo al 2005 da altri istituti di credito e ha chiesto l'acquisizione, ex art.210 c.p.c., di ulteriori modelli utilizzati presso altre banche. ha anche rappresentato al Tribunale di Milano la pendenza, dinnanzi al Tribunale di Como, Parte_1
di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca, inerente al medesimo rapporto, ed ha spiegato di aver introdotto il presente procedimento al fine di prevenire l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza formulata da in tale sede in merito alla domanda di Controparte_1
nullità della fideiussione omnibus per cui è causa.
Si è costituita in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_17 Controparte_18
contestando tutte le argomentazioni attoree e deducendo che le clausole contenute nel contratto in esame sono diverse da quelle previste dal modello sanzionato dalla Banca d'Italia.
Successivamente, la Banca, in relazione alla domanda relativa al termine di cui all'art.1957 c.c., ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano, a favore di quello di Como, innanzi al quale era stato istaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto giudice precedentemente adito.
Nel merito, ha rilevato il mancato decorso del termine invocato dalla controparte e, Controparte_1 nel caso in cui il Tribunale avesse accolto tale eccezione, ha evidenziato che l'eventuale inosservanza dello stesso non ha arrecato alcun pregiudizio al fideiussore.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. si è costituita anche in qualità di cessionaria del Controparte_2
credito di , facendo proprie tutte le argomentazioni e conclusioni già svolte dalla Controparte_1
convenuta.
pagina 4 di 9 Il Tribunale ha accolto parzialmente le istanze ex art.210 c.p.c. dell'attore e ha acquisito modelli utilizzati da altri istituti di rilevanza nazionale nello stesso periodo.
Con la propria comparsa conclusionale, ha prodotto altresì la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Como che, dopo aver separato la causa inerente alla posizione del debitore principale da quella attinente al fideiussore, ha sospeso il giudizio in relazione a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c, ritenendo necessario attendere l'esito del processo riguardante la domanda di nullità delle fideiussioni, rispetto alla quale si è ritenuto incompetente.
C. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 74 del 2024, ha respinto le domande di ritenendo: Parte_1
- che non è stata provata alcune intesa anticoncorrenziale esistente nel 2007, anno in cui si è concluso il contratto per cui è causa;
- che la clausola n.2 del contratto in esame non corrisponde a quella presente nel modello sanzionato dalla Banca d'Italia. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che tale clausola, pur prevedendo la c.d. reviviscenza della fideiussione, ne limita l'efficacia temporale tramite l'introduzione di un termine;
- che solo dalla presenza di tutte e tre le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia possa derivare la nullità del contratto “a valle”.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale di Milano ha quindi rigettato le domande di ed ha Parte_1 condannato quest'ultimo al pagamento delle spese di lite a favore della sola , ritenendo che CP_2
si sia disinteressata del procedimento a seguito all'intervento della cessionaria. Controparte_17
D. I motivi di appello
affidandosi a quattro motivi di appello, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado. Parte_1
1. Con il primo motivo ha censurato la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 2 della Parte_1
L. 287/1990, laddove non ha accertato la nullità della clausola n.6 della fideiussione oggetto del giudizio in quanto conforme a quelle contenute nel modello sanzionato dall'autorità antitrust.
2. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la statuizione del Tribunale in merito alla mancata prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale.
3. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata pronuncia da parte del primo giudice in Parte_1
relazione alla nullità totale della fideiussione per cui è causa.
pagina 5 di 9 4. Con il quarto motivo il fideiussore ha riproposto le questioni di merito già avanzate in primo grado riguardo al decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Con il primo motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la Parte_1 nullità dell'art.6 del contratto oggetto di causa nonostante esso sia identico a quello previsto dal modello sanzionato dalla Banca d'Italia.
L'appellante evidenzia che le SSUU n.41994 del 20221 non hanno indicato, come requisito necessario per statuire la nullità delle clausole contenute nei contratti “a valle”, la presenza contemporanea di tutte e tre.
Secondo infatti, dalla lettura complessiva della sentenza si ricava che la nullità può colpire Parte_1
anche una sola delle singole clausole.
Inoltre, l'appellante rileva che la modifica contenuta nell'art.2 dell'accordo da lui sottoscritto appare prettamente formale e non sostanziale.
In sintesi, la difesa del fideiussore ritiene che le clausole n.2,6 e 8 debbano essere considerate nulle sia perché la modifica di una sola di esse non rende valide le altre, sia perché tale modifica, nel caso di specie, deve considerarsi irrilevante in quanto non produttiva di effetti sostanziali.
Parte appellata ritiene tale motivo infondato, in quanto non solo sarebbe evidente che la clausola n.2 del contratto per cui è causa è differente da quella contenuta nel modello ABI sanzionato, ma anche perché tale differenza non può essere ritenuta meramente formale. Invero, le società creditrici ritengono che tale limitazione produca un importante effetto sostanziale, ossia limitare temporalmente l'efficacia della clausola stessa.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata l'intesa anticoncorrenziale.
Sul punto, evidenzia: Parte_1
- che per giurisprudenza consolidata la produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della
Banca d'Italia ha valore di prova privilegiata anche nel periodo successivo all'accertamento;
- che la fideiussione oggetto di causa è del 2007, quindi di poco successiva all'accertamento della
Banca d'Italia;
- che sono state prodotte in giudizio dieci fideiussioni che dimostrano la sussistenza dell'intesa dal
2006 al 2015;
- che altre undici fideiussioni finalizzate al medesimo scopo sono state acquisite ex art. 210 c.p.c.
pagina 6 di 9 Infine, l'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, ma al tempo stesso non ha esteso l'ordine ex art.210 c.p.c. agli altri istituti bancari, violando così il disposto di cui all'art. 115 c.1 c.p.c.
In merito le appellate ritengono che la controparte non abbia provato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale al momento della conclusione del contratto per cui è causa (2007). Sul punto in particolare evidenziano che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia ha ad oggetto il solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.
Quanto ai modelli di fideiussione utilizzati da altre banche, le appellate ritengono che essi non siano sufficienti a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale all'epoca della conclusione del contratto, né da soli, né unitamente a quelli acquisiti ex art. 210 c.p.c. in primo grado.
Con il terzo motivo di gravame, pur consapevole della posizione della giurisprudenza, Parte_1
censura la sentenza di primo grado laddove ha rigettato la domanda di nullità totale della fideiussione.
In particolare, l'appellante contesta la decisione delle Sezioni Unite n.41994 del 2021, affermando che in tale occasione la Suprema Corte non ha tenuto presente la ratio sottesa all'art. 2 della L. 287/1990, norma che non ha lo scopo di impedire deroghe in peius alla disciplina codicistica, bensì di evitare accordi che impongano determinati schemi contrattuali, impedendo qualsiasi contrattazione con il pubblico.
L'appellante reputa, quindi, che l'unica conseguenza coerente con tale logica è quella di ritenere integralmente nulli i contratti “a valle” che sono stati stipulati impedendo qualsiasi tipo di contrattazione, non rilevando il contenuto concreto delle clausole.
Sul punto e richiamano le SS.UU. 41994 del 2021 che hanno CP_2 Controparte_17 affermato la nullità parziale delle fideiussioni “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, in ragione del fatto che il fideiussore avrebbe certamente concluso il contratto in assenza delle clausole oggetto di censura, dato che esse sono per lui svantaggiose.
Riguardo al quarto motivo di appello, vengono richiamate le deduzioni già espresse nel giudizio di primo grado in punto di decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, l'appello è infondato per le seguenti ragioni.
Ritiene innanzitutto la Corte che i primi tre motivi d'appello debbano essere trattati in modo unitario, in quanto strettamente connessi e attinenti alla medesima questione.
pagina 7 di 9 In punto di diritto occorre chiarire che per poter dichiarare nulle le clausole di una fideiussione per violazione della normativa antitrust è necessario, verificare come recentemente espresso dalla Suprema
Corte (Cass. n. 30383 del 2024):
- il provvedimento della Banca d'Italia;
- la natura della fideiussione oggetto di causa, che non deve essere specifica, bensì omnibus;
- l'epoca di stipulazione della fideiussione e l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale sussistente in tale momento;
- l'esatta corrispondenza delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità con quelle previste nell'accordo limitativo della concorrenza.
Nel caso di specie l'appellante non ha fornito la prova dell'ultimo elemento richiamato.
A tal proposito, deve infatti rilevarsi che, sotto l'aspetto lessicale, tutte e tre le clausole oggetto di contestazione contenute nel negozio per cui è causa sono diverse, sia da quelle previste nel modello
ABI sanzionato dalla Banca d'Italia nel 2005, sia da quelle presenti nelle altre fideiussioni prodotte in giudizio.
In secondo luogo, occorre evidenziare che la clausola n.2 del contratto in esame contiene differenze non solo lessicali, ma anche sostanziali rispetto al modello contrattuale giudicato anticoncorrenziale dall'autorità antitrust. La pattuizione in esame, infatti, non può essere considerata meramente formale, in quanto impone un termine alle facoltà previste nella clausola medesima, generando così, un'alterazione sostanziale dei rapporti tra le parti.
Mancando, quindi, ogni tipo di corrispondenza tra la fideiussione firmata da e quelle Parte_1 prodotte in giudizio a dimostrazione dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, è necessario rilevare il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante, così come descritto in precedenza.
La mancanza di prova riguardo alla corrispondenza delle clausole denota, infatti, l'assenza di qualsivoglia nesso di derivazione causale tra il contratto oggetto di giudizio e l'intesa anticoncorrenziale addotta dall'appellante.
Quanto fin qui espresso rende superfluo affrontare le ulteriori questioni sollevate e inerenti alla possibilità di dichiarare nulla anche una sola clausola del contratto, così come quelle relative alla nullità totale dello stesso e alla prova dell'intensa anticoncorrenziale.
Infine, quanto al rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., di cui al quarto motivo di appello, la questione non può essere affrontata in questa sede, in quanto spetterà al giudice competente decidere sul punto, tenuto conto della presente statuizione riguardo la validità della fideiussione sottoscritta da
Parte_1
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Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono poste a carico dell'appellante e liquidate a favore delle appellate coma da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa n. RG. 1976\2024, avverso la sentenza n. 74/2024 del Tribunale delle Imprese di Milano:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna la al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e delle spese legali, quantificate per compensi in euro CP_17 Controparte_2
8.500,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
3. dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1 quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Milano, 14 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Ernesta Occhiuto Domenico Camillo Bonaretti
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