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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/10/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Caltanissetta nella persona del consigliere delegato dott. LL AL, all'udienza del 26 settembre 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente,
SENTENZA nella causa iscritta al n. 66 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
Avv. , elettivamente domiciliato presso il proprio studio Parte_1
professionale in Leonforte (EN), Corso Umberto 184, rappresentato e difeso da sé stesso (C.F.
; PEC: ; C.F._1 Email_1
-parte ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma Controparte_1
in Via Arenula 70,
-parte resistente contumace-
OGGETTO: liquidazione dei compensi in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 26 settembre 2025 parte ricorrente ha concluso come da nota scritta alla quale si rinvia;
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , in accoglimento dell'opposizione proposta Controparte_1
dall'avv. , in riforma del decreto emesso dalla Corte di Appello di Parte_1 Caltanissetta il 26 febbraio 2025 nel procedimento n. 3520/2020 RGNR e n. 459/2023 R.G.C.A., così provvede:
1) liquida in favore dell'avv. , per l'attività dallo stesso prestata in favore di Parte_1
parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per il giudizio di Parte_2
secondo grado la complessiva somma di € 946,00, oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge, di cui € 237,00 per esame e studio, € 473,00 per fase introduttiva, €
709,00 per discussione, con le riduzioni di legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente CP_1
che liquida in euro 250,00 oltre oneri di legge se dovuti;
e dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, tempestivamente depositato, l'Avv. ha convenuto Parte_1
in giudizio il impugnando ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 il decreto Controparte_1
del 21 febbraio 2025 con il quale la Corte di Appello di Caltanissetta, seconda sezione, aveva liquidato i compensi relativi all'attività svolta nel giudizio di appello nell'interesse della sua assistita, parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quantificandoli Parte_2
in euro 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Ha dedotto la violazione dei valori minimi della tariffa professionale prevista dal DM 55/2014 e succ. modif., evidenziando che la Corte aveva applicato il protocollo per le liquidazioni del 3 dicembre 2019, nonostante lui non ne avesse fatto richiesta.
Ha rilevato, al riguardo, che il punto 1 del protocollo prevede che l'istante debba richiederne l'applicazione, mentre nell'istanza depositata il 12 dicembre 2023 aveva invocato i compensi previsti, nella misura minima, dal DM 55/2014 per le cause penali di competenza della Corte di
Appello (fase di studio: € 237,00; fase introduttiva : € 473,00; fase istruttoria: € 709/00; fase decisoria: € 709,00), per un totale di € 2.128,00, ridotti ex art. 106 bis DPR 115/2002 a € 1.418,67, oltre rimborso spese generali e CPA.
Il , regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Tanto premesso, ritiene il decidente che il ricorso sia parzialmente fondato.
E' condivisibile l'assunto dell'istante, secondo il quale il protocollo sottoscritto dal Presidente della Corte di Appello e dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto per le liquidazioni, richiamato nel decreto opposto, presuppone, come stabilito al punto 1), che “i difensori che vorranno aderirvi dovranno formulare l'istanza di liquidazione in udienza al termine della discussione, chiedendo
l'applicazione del protocollo”.
Va, altresì, rilevato che come affermato dai giudici di legittimità i protocolli adottati nelle varie sedi giudiziarie - che costituiscono forme di autoregolamentazione di prassi condivise, prive di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore - non possono comunque incidere nella determinazione legislativa dei minimi dei compensi professionali, aventi carattere inderogabile
(cfr Cass. ord. 29184/23; sent. 9815/23).
Non avendo il difensore aderito esplicitamente nella propria istanza al protocollo, non può conseguentemente che liquidarsi allo stesso i compensi previsti dalle tariffe forensi appositamente predisposte dal legislatore, sia pure nei valori minimi come chiesto nell'istanza e nell'opposizione.
In riforma del provvedimento impugnato va pertanto liquidata al ricorrente, per l'attività svolta nella fase del giudizio di appello, nell'interesse della sua assistita, la complessiva somma, ritenuta congrua rispetto all'attività svolta, di € 946,00, così determinata: € 237,00 per esame e studio, euro
473,00 per fase introduttiva (per la memoria difensiva presentata) ed euro 709,00 per la fase decisionale, pari a € 1.419,00, ridotta ex art. 106 bis DPR 115/02 a euro 946,00.
Non può invece essere liquidato alcunché per la fase della cd. istruttoria, invocata dal ricorrente
“per l'udienza in camera di consiglio dell'11/10/2023”, senza ulteriori specificazioni, a suo dire da liquidare anche in assenza di istruttoria.
L'assunto non è condivisibile.
L'art. 12, co. 3, lett. c), del citato D.M. 55/2014 prevede che per fase istruttoria o dibattimentale sono da intendere esemplificativamente “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Si tratta dunque di attività comunque funzionali alla ricerca di mezzi di prova o alla formazione della prova, non consistenti, invece, nella semplice partecipazione a un'udienza camerale. Non avendo il ricorrente evidenziato quale attività procedimentale o processuale finalizzata a tali scopi sia stata nel caso di specie espletata nell'udienza richiamata, detta voce non può che essere esclusa dalla liquidazione.
Secondo il principio della soccombenza, deve, infine, condannarsi il convenuto al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, delle spese che si liquidano in euro 250,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Caltanissetta all'udienza del 26 settembre 2025
Il consigliere delegato
LL AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Caltanissetta nella persona del consigliere delegato dott. LL AL, all'udienza del 26 settembre 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente,
SENTENZA nella causa iscritta al n. 66 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
Avv. , elettivamente domiciliato presso il proprio studio Parte_1
professionale in Leonforte (EN), Corso Umberto 184, rappresentato e difeso da sé stesso (C.F.
; PEC: ; C.F._1 Email_1
-parte ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma Controparte_1
in Via Arenula 70,
-parte resistente contumace-
OGGETTO: liquidazione dei compensi in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 26 settembre 2025 parte ricorrente ha concluso come da nota scritta alla quale si rinvia;
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , in accoglimento dell'opposizione proposta Controparte_1
dall'avv. , in riforma del decreto emesso dalla Corte di Appello di Parte_1 Caltanissetta il 26 febbraio 2025 nel procedimento n. 3520/2020 RGNR e n. 459/2023 R.G.C.A., così provvede:
1) liquida in favore dell'avv. , per l'attività dallo stesso prestata in favore di Parte_1
parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per il giudizio di Parte_2
secondo grado la complessiva somma di € 946,00, oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge, di cui € 237,00 per esame e studio, € 473,00 per fase introduttiva, €
709,00 per discussione, con le riduzioni di legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente CP_1
che liquida in euro 250,00 oltre oneri di legge se dovuti;
e dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, tempestivamente depositato, l'Avv. ha convenuto Parte_1
in giudizio il impugnando ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 il decreto Controparte_1
del 21 febbraio 2025 con il quale la Corte di Appello di Caltanissetta, seconda sezione, aveva liquidato i compensi relativi all'attività svolta nel giudizio di appello nell'interesse della sua assistita, parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quantificandoli Parte_2
in euro 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Ha dedotto la violazione dei valori minimi della tariffa professionale prevista dal DM 55/2014 e succ. modif., evidenziando che la Corte aveva applicato il protocollo per le liquidazioni del 3 dicembre 2019, nonostante lui non ne avesse fatto richiesta.
Ha rilevato, al riguardo, che il punto 1 del protocollo prevede che l'istante debba richiederne l'applicazione, mentre nell'istanza depositata il 12 dicembre 2023 aveva invocato i compensi previsti, nella misura minima, dal DM 55/2014 per le cause penali di competenza della Corte di
Appello (fase di studio: € 237,00; fase introduttiva : € 473,00; fase istruttoria: € 709/00; fase decisoria: € 709,00), per un totale di € 2.128,00, ridotti ex art. 106 bis DPR 115/2002 a € 1.418,67, oltre rimborso spese generali e CPA.
Il , regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Tanto premesso, ritiene il decidente che il ricorso sia parzialmente fondato.
E' condivisibile l'assunto dell'istante, secondo il quale il protocollo sottoscritto dal Presidente della Corte di Appello e dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto per le liquidazioni, richiamato nel decreto opposto, presuppone, come stabilito al punto 1), che “i difensori che vorranno aderirvi dovranno formulare l'istanza di liquidazione in udienza al termine della discussione, chiedendo
l'applicazione del protocollo”.
Va, altresì, rilevato che come affermato dai giudici di legittimità i protocolli adottati nelle varie sedi giudiziarie - che costituiscono forme di autoregolamentazione di prassi condivise, prive di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore - non possono comunque incidere nella determinazione legislativa dei minimi dei compensi professionali, aventi carattere inderogabile
(cfr Cass. ord. 29184/23; sent. 9815/23).
Non avendo il difensore aderito esplicitamente nella propria istanza al protocollo, non può conseguentemente che liquidarsi allo stesso i compensi previsti dalle tariffe forensi appositamente predisposte dal legislatore, sia pure nei valori minimi come chiesto nell'istanza e nell'opposizione.
In riforma del provvedimento impugnato va pertanto liquidata al ricorrente, per l'attività svolta nella fase del giudizio di appello, nell'interesse della sua assistita, la complessiva somma, ritenuta congrua rispetto all'attività svolta, di € 946,00, così determinata: € 237,00 per esame e studio, euro
473,00 per fase introduttiva (per la memoria difensiva presentata) ed euro 709,00 per la fase decisionale, pari a € 1.419,00, ridotta ex art. 106 bis DPR 115/02 a euro 946,00.
Non può invece essere liquidato alcunché per la fase della cd. istruttoria, invocata dal ricorrente
“per l'udienza in camera di consiglio dell'11/10/2023”, senza ulteriori specificazioni, a suo dire da liquidare anche in assenza di istruttoria.
L'assunto non è condivisibile.
L'art. 12, co. 3, lett. c), del citato D.M. 55/2014 prevede che per fase istruttoria o dibattimentale sono da intendere esemplificativamente “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Si tratta dunque di attività comunque funzionali alla ricerca di mezzi di prova o alla formazione della prova, non consistenti, invece, nella semplice partecipazione a un'udienza camerale. Non avendo il ricorrente evidenziato quale attività procedimentale o processuale finalizzata a tali scopi sia stata nel caso di specie espletata nell'udienza richiamata, detta voce non può che essere esclusa dalla liquidazione.
Secondo il principio della soccombenza, deve, infine, condannarsi il convenuto al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, delle spese che si liquidano in euro 250,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Caltanissetta all'udienza del 26 settembre 2025
Il consigliere delegato
LL AL