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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/07/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 553/2022 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Davide Sortino;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
Appellato
OGGETTO: appello – pensione di reversibilità per figlio inabile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5270/2021 del 20.12.2021, il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da volta ad ottenere dall' il riconoscimento Parte_1 CP_1
del diritto alla pensione di reversibilità della madre , deceduta il Persona_1
24.9.2017, in quanto inabile al lavoro e a carico della stessa al momento del decesso. Il giudice riteneva che non fossero stati provati i presupposti della prestazione e cioè l'assenza di mezzi di sussistenza autonomi e il mantenimento da parte del de cuius, tenuto conto del fatto che il ricorrente risultava, peraltro, titolare di un'autonoma prestazione di invalidità civile.
Rigettava la richiesta di prova testimoniale formulata dal reputando Pt_1
l'articolato di prova generico, tendente a demandare ai testimoni valutazioni personali inammissibili, nonché vertente su circostanze documentabili.
Appellava la citata sentenza il soccombente con atto depositato il 18.6.2022.
Resisteva al gravame l' CP_1
La causa, previo svolgimento di attività istruttoria, è stata posta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto insussistenti i requisiti legislativamente previsti per godere della pensione di reversibilità. Deduce che risultava documentalmente provato che il fosse Pt_1
affetto da una patologia che lo rendeva inabile al lavoro e che la prestazione d'invalidità percepita fosse insufficiente per provvedere al proprio mantenimento e alle necessarie cure sanitarie.
Critica, poi, la sentenza per aver rigettato l'istanza di prova testimoniale che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbe consentito a di Pt_1
provare il fondamento delle proprie pretese. Insiste, quindi, per l'ammissione della stessa, come articolata nel ricorso introduttivo del giudizio.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il collegio ha ammesso le prove per testi articolate nel ricorso di primo grado, volte a provare il requisito della vivenza a carico. All'esito dell'istruttoria svolta in questo grado del giudizio deve ritenersi provato che fino alla data del Parte_1
decesso della madre viveva con quest'ultima che provvedeva al suo sostentamento. Tuttavia, all'esito della consulenza tecnica disposta, deve ritenersi non sussistente il requisito della inabilità (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8) valutato in concreto e cioè considerando il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 16/7/2024, n. 19575).
Occorre, innanzitutto, evidenziare che la valutazione del requisito della inabilità deve essere condotta con riferimento alla data del decesso della de cuius, irrilevante la circostanza che in seguito le condizioni del si possano essere Pt_1
aggravate. A tale data era stato giudicato (con verbale del 6 giugno 2016) Pt_1
invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale dell'80%. L'invalidità nella misura del 100% è stata accertata nella successiva visita
12.2.2019.
Il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio ha ritenuto, all'esito della valutazione della documentazione e dell'esame del periziando, che non presenta limitazioni a carico dell'apparato osteo-muscolare, o di Parte_1
altri organi o apparati, di gravità tale da impedire lo svolgimento di attività lavorativa nell'occupazione già svolta in passato e cioè di elettricista o in altre occupazioni confacenti alle sue attitudini personali. Tale conclusioni il CTU ha confermato anche a seguito della richiesta di chiarimenti che il collegio ha rivolto al consulente al fine di precisare in conformità all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "L'accertamento del requisito della 'inabilità' (di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost., e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico" (Cassazione civile sez. lav. -16/7/2024, n.
19575), se nella fattispecie in esame alla data del decesso della madre Parte_1
avesse la possibilità in concreto di svolgere un'attività lavorativa tale da procurargli una fonte di guadagno che non fosse meramente simbolico. Il consulente, con valutazione condivisa dal collegio, siccome fondata su criteri corretti e valutazioni logiche ha ritenuto ai sensi del consolidato orientamento della Suprema Corte sopra richiamato che l'appellante, nonostante le infermità dalle quali era afflitto, dal punto di vista medico-legale non si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività alla data della morte della madre (settembre 2017) e neanche alla data della visita del consulente.
Il consulente ha messo in rilievo, inoltre, che l'appellante, in passato, aveva svolto l'attività lavorativa di elettricista, occupazione confacente alle sue attitudini personali che poteva essere proficuamente svolta.
In difetto di prova del requisito della inabilità, la domanda non può trovare accoglimento.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese vanno dichiarate irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp att.
C.p.c. Le spese di CTU vano poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, dichiara irripetibili le spese processuali, pone le spese di CTU definitivamente a carico dell , CP_1
dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 553/2022 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Davide Sortino;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
Appellato
OGGETTO: appello – pensione di reversibilità per figlio inabile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5270/2021 del 20.12.2021, il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da volta ad ottenere dall' il riconoscimento Parte_1 CP_1
del diritto alla pensione di reversibilità della madre , deceduta il Persona_1
24.9.2017, in quanto inabile al lavoro e a carico della stessa al momento del decesso. Il giudice riteneva che non fossero stati provati i presupposti della prestazione e cioè l'assenza di mezzi di sussistenza autonomi e il mantenimento da parte del de cuius, tenuto conto del fatto che il ricorrente risultava, peraltro, titolare di un'autonoma prestazione di invalidità civile.
Rigettava la richiesta di prova testimoniale formulata dal reputando Pt_1
l'articolato di prova generico, tendente a demandare ai testimoni valutazioni personali inammissibili, nonché vertente su circostanze documentabili.
Appellava la citata sentenza il soccombente con atto depositato il 18.6.2022.
Resisteva al gravame l' CP_1
La causa, previo svolgimento di attività istruttoria, è stata posta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto insussistenti i requisiti legislativamente previsti per godere della pensione di reversibilità. Deduce che risultava documentalmente provato che il fosse Pt_1
affetto da una patologia che lo rendeva inabile al lavoro e che la prestazione d'invalidità percepita fosse insufficiente per provvedere al proprio mantenimento e alle necessarie cure sanitarie.
Critica, poi, la sentenza per aver rigettato l'istanza di prova testimoniale che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbe consentito a di Pt_1
provare il fondamento delle proprie pretese. Insiste, quindi, per l'ammissione della stessa, come articolata nel ricorso introduttivo del giudizio.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il collegio ha ammesso le prove per testi articolate nel ricorso di primo grado, volte a provare il requisito della vivenza a carico. All'esito dell'istruttoria svolta in questo grado del giudizio deve ritenersi provato che fino alla data del Parte_1
decesso della madre viveva con quest'ultima che provvedeva al suo sostentamento. Tuttavia, all'esito della consulenza tecnica disposta, deve ritenersi non sussistente il requisito della inabilità (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8) valutato in concreto e cioè considerando il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 16/7/2024, n. 19575).
Occorre, innanzitutto, evidenziare che la valutazione del requisito della inabilità deve essere condotta con riferimento alla data del decesso della de cuius, irrilevante la circostanza che in seguito le condizioni del si possano essere Pt_1
aggravate. A tale data era stato giudicato (con verbale del 6 giugno 2016) Pt_1
invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale dell'80%. L'invalidità nella misura del 100% è stata accertata nella successiva visita
12.2.2019.
Il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio ha ritenuto, all'esito della valutazione della documentazione e dell'esame del periziando, che non presenta limitazioni a carico dell'apparato osteo-muscolare, o di Parte_1
altri organi o apparati, di gravità tale da impedire lo svolgimento di attività lavorativa nell'occupazione già svolta in passato e cioè di elettricista o in altre occupazioni confacenti alle sue attitudini personali. Tale conclusioni il CTU ha confermato anche a seguito della richiesta di chiarimenti che il collegio ha rivolto al consulente al fine di precisare in conformità all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "L'accertamento del requisito della 'inabilità' (di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost., e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico" (Cassazione civile sez. lav. -16/7/2024, n.
19575), se nella fattispecie in esame alla data del decesso della madre Parte_1
avesse la possibilità in concreto di svolgere un'attività lavorativa tale da procurargli una fonte di guadagno che non fosse meramente simbolico. Il consulente, con valutazione condivisa dal collegio, siccome fondata su criteri corretti e valutazioni logiche ha ritenuto ai sensi del consolidato orientamento della Suprema Corte sopra richiamato che l'appellante, nonostante le infermità dalle quali era afflitto, dal punto di vista medico-legale non si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività alla data della morte della madre (settembre 2017) e neanche alla data della visita del consulente.
Il consulente ha messo in rilievo, inoltre, che l'appellante, in passato, aveva svolto l'attività lavorativa di elettricista, occupazione confacente alle sue attitudini personali che poteva essere proficuamente svolta.
In difetto di prova del requisito della inabilità, la domanda non può trovare accoglimento.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese vanno dichiarate irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp att.
C.p.c. Le spese di CTU vano poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, dichiara irripetibili le spese processuali, pone le spese di CTU definitivamente a carico dell , CP_1
dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Marcella Celesti