Art. 22.
Il primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , gia' modificato dall' articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498 , e' sostituito dal seguente:
"La circolazione, in quantita' superiore a chilogrammi 25, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, e' soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, all'istituto di vigilanza competente per territorio; l'altra, che accompagna la merce deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto".
Il primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , gia' modificato dall' articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498 , e' sostituito dal seguente:
"La circolazione, in quantita' superiore a chilogrammi 25, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, e' soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, all'istituto di vigilanza competente per territorio; l'altra, che accompagna la merce deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto".