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4 marzo 2007
4 marzo 2007
Art. 15. Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi). 1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 , e' sostituito dal seguente:
"3. Non e' consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 , e successive modificazioni, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato puo' essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di ammissione sul mercato di biocidi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000, n. 149, S.O.), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). - 1. Il Ministero della sanita' autorizza l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di un biocida, solo se ricorrono le seguenti condizioni:
a) i principi attivi del biocida sono iscritti negli elenchi predisposti in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 27 e 28 della direttiva 98/8/CE e i requisiti stabiliti nella predetta sede sono soddisfatti;
b) e' accertato, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche, e ne risulti la dimostrazione in esito alla valutazione dei fascicoli di cui all'art. 9 condotta secondo i principi previsti all'allegato V, che il biocida, tenuto conto di tutte le condizioni normali di uso, delle modalita' d'uso del materiale trattato con esso e delle conseguenze derivanti dal suo uso e dalla sua eliminazione:
1) e' sufficientemente efficace;
2) non ha effetti inaccettabili sulla specie bersaglio, come una resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili, o provochi sofferenze e dolori inutili nei vertebrati;
3) non ha effetti inaccettabili di per se' o a livello di residui, in,maniera diretta o indiretta, sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque di superficie e sotterranee;
4) non ha effetti inaccettabili di per se' o a livello di residui sull'ambiente per quanto riguarda, in particolare, la sua durata e la sua distribuzione nell'ambiente, con specifico riferimento alla contaminazione delle acque di superficie, le acque potabili e sotterranee e l'impatto sugli organismi diversi dalle specie bersaglio;
c) la natura e la quantita' dei principi attivi in esso contenuti e, se del caso, le impurita' e gli altri componenti rilevanti dal punto di vista tossicologico ed ecotossicologico, nonche' i residui di rilevanza tossicologica o ambientale provenienti da un uso autorizzato, possono essere determinati in base ai pertinenti requisiti di cui agli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIIA o IIIB;
d) le proprieta' fisiche e chimiche del biocida sono state determinate e giudicate accettabili per garantire un uso, un magazzinaggio ed un trasporto adeguati del prodotto.
2. L'autorizzazione puo' essere subordinata al rispetto di ulteriori condizioni necessarie a garantire la conformita' alle disposizioni del comma 1.
3. Non e' consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 , e successive modificazioni, come «tossico» o «molto tossico», «cancerogeno di categoria 1 o 2», «mutageno di categoria 1 o 2» o «tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2», fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato puo' essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».
"3. Non e' consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 , e successive modificazioni, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato puo' essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di ammissione sul mercato di biocidi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000, n. 149, S.O.), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). - 1. Il Ministero della sanita' autorizza l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di un biocida, solo se ricorrono le seguenti condizioni:
a) i principi attivi del biocida sono iscritti negli elenchi predisposti in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 27 e 28 della direttiva 98/8/CE e i requisiti stabiliti nella predetta sede sono soddisfatti;
b) e' accertato, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche, e ne risulti la dimostrazione in esito alla valutazione dei fascicoli di cui all'art. 9 condotta secondo i principi previsti all'allegato V, che il biocida, tenuto conto di tutte le condizioni normali di uso, delle modalita' d'uso del materiale trattato con esso e delle conseguenze derivanti dal suo uso e dalla sua eliminazione:
1) e' sufficientemente efficace;
2) non ha effetti inaccettabili sulla specie bersaglio, come una resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili, o provochi sofferenze e dolori inutili nei vertebrati;
3) non ha effetti inaccettabili di per se' o a livello di residui, in,maniera diretta o indiretta, sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque di superficie e sotterranee;
4) non ha effetti inaccettabili di per se' o a livello di residui sull'ambiente per quanto riguarda, in particolare, la sua durata e la sua distribuzione nell'ambiente, con specifico riferimento alla contaminazione delle acque di superficie, le acque potabili e sotterranee e l'impatto sugli organismi diversi dalle specie bersaglio;
c) la natura e la quantita' dei principi attivi in esso contenuti e, se del caso, le impurita' e gli altri componenti rilevanti dal punto di vista tossicologico ed ecotossicologico, nonche' i residui di rilevanza tossicologica o ambientale provenienti da un uso autorizzato, possono essere determinati in base ai pertinenti requisiti di cui agli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIIA o IIIB;
d) le proprieta' fisiche e chimiche del biocida sono state determinate e giudicate accettabili per garantire un uso, un magazzinaggio ed un trasporto adeguati del prodotto.
2. L'autorizzazione puo' essere subordinata al rispetto di ulteriori condizioni necessarie a garantire la conformita' alle disposizioni del comma 1.
3. Non e' consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 , e successive modificazioni, come «tossico» o «molto tossico», «cancerogeno di categoria 1 o 2», «mutageno di categoria 1 o 2» o «tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2», fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato puo' essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».
Commentario • 1
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