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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/10/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3097/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3097/2023 r.g. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avvocato UMBERTO MANINI presso il Parte_1 cui studio in REGGIO EMILIA, VIA M. RUINI, N. 74, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
rappresentato e difeso dall'Avvocato ENRICO LUSETTI Controparte_1 presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA PAOLO BORSELLINO, N. 2, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.10.2025.
FATTO
Il sig. ha convenuto in giudizio il assumendone la Parte_1 Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione alla via Castello, percorrendo la quale, durante una passeggiata in bicicletta, sarebbe caduto rovinosamente a terra, procurandosi lesioni.
In particolare, l'attore, dolendosi dell'asfalto ammalorato lungo tutta la via, ha riferito che
“Superato il circolo Arci (quagliodromo) all'ingresso di una leggera curva a sinistra, entrato in una zona d'ombra, non poteva evitare una buca nell'asfalto che provocava la caduta a terra del ciclista …”. A supporto di quanto assunto, l'attore ha prodotto sia il grafico del percorso, che quello della velocità, oltre a due fotografie della buca che avrebbe causato la caduta.
pagina 2 di 6 In ragione di quanto precede, il sig. ha chiesto la condanna del Parte_1 Controparte_1 al risarcimento dei danni patiti di euro 88.062,60.
Costituitosi in giudizio, quest'ultimo ha contestato la domanda attorea, osservando: a) che lungo tutto la strada percorsa dall'attore, erano presenti numerosi segnali di pericolo di strada deformata e banchina cedevole, oltre a numerosi cartelli che imponevano il limite di velocità di 30 Km/h; b) che l'asserita passeggiata in bicicletta era consistita, in realtà, nella percorrenza di molti chilometri in mountain bike su un percorso ad anello frequentato, di fatto, esclusivamente da ciclisti ed escursionisti;
c) che il grafico della velocità prodotto dall'attore dimostrava che il sig. aveva più volte raggiunto velocità superiori a 40 Km/h, nonostante il limite vigente;
d) Parte_1 che la caduta non era avvenuta secondo la dinamica descritta dall'attore, e cioè per avere intercettato la buca raffigurata nella fotografia prodotta;
che, in ogni caso, la condotta dell'attore configurava un'ipotesi di caso fortuito interruttivo del nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno;
e) che non vi era la prova del danno.
Sulla base di tali premesse, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., è stata parzialmente ammessa la prova orale formulata da entrambe le parti, che è stata assunta all'udienza del 9.5.2024.
Con successivo provvedimento è stata ammessa la c.t.u. medico-legale richiesta dall'attore.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 9.10.2025, con termine per note conclusive sino al 10.9.2025.
DIRITTO
La fattispecie prospettata dall'attore rientra pacificamente nell'ambito di applicazione dell'art. 2051
c.c., relativo alla responsabilità delle cose in custodia.
Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. S.U.
30.6.2022, n. 20943).
In ordine al nesso di causa, si ritiene che lo stesso sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad es. una caldaia che scoppia); qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte la quale richiede che l'agire umano, ed in particolare quello danneggiato, si unisca al modo di pagina 3 di 6 essere della cosa stessa, per la prova del nesso caudale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (ad es. un buca in cui si inciampa).
Orbene, nel caso in esame difetta la prova, a carico del danneggiato, del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno: in particolare, non è dimostrato che l'attore sia caduto a causa della buca presente sul manto stradale.
Nell'atto di citazione la difesa attorea ha assunto che “Superato il circolo Arci (quagliodromo) all'ingresso di una leggera curva a sinistra, entrato in una zona d'ombra, non poteva evitare una buca nell'asfalto che provocava la caduta a terra del ciclista;
l' cadeva a braccia avanti per Parte_1 ripararsi dall'urto …”. Nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta, mentre il teste Testimone_1 interrogato sul capitolo 3 della memoria istruttoria attorea (“Vero che accorso per accertarsi della situazione rinveniva il Sig. riverso al suolo accanto alla propria bicicletta”), ha Parte_1 riferito così: “come ho già detto io ero impegnato a dare da mangiare ai cani quando ho sentito improvvisamente un tonfo e subito dopo delle urla che continuavano e pertanto sono subito corso sulla strada fuori dal cancello;
vedevo che c'era un signore che era sdraiato sul fianco destro e si teneva il braccio e la spalla sinistra era dentro al fosso di fianco ad uno scolo dell'acqua raffigurata nel doc. n.
4 parte attrice contenente le autovetture”. Sentito sul capitolo 5 della predetta memoria (“Dica il teste se era presente una buca nel manto stradale in corrispondenza del punto in cui ha trovato il Sig.
”), il teste ha poi confermato che sulla strada ove era caduto l'attore era Persona_1 effettivamente presente la buca raffigurata nella fotografia esibitagli (doc. 4 dell'atto di citazione).
Quindi, sulla base di tale deposizione, il sig. è stato rinvenuto, non in prossimità della buca, Parte_1 ma in un scolo dell'acqua, presente sul margine della strada.
Ciò posto, valga ora osservarsi che, sulla base del grafico della velocità prodotto dalla stessa difesa attorea (doc. 3 dell'atto di citazione), l'attore ha percorso la curva in discesa, ove è avvenuta la caduta, ad una velocità superiore al limite consentito: in particolare, l'ultimo picco del grafico si pone a metà tra 36 e 48 Km/h. Dunque, come ritenuto dalla difesa del la caduta del sig. CP_1 Parte_1 potrebbe essere stata determinata, unicamente, dall'essere, il medesimo, entrato in curva a velocità troppo elevata, tenuto conto peraltro delle condizioni dissestate della strada, sulla base di quanto evidenziato nella fotografia prodotta dalla stessa difesa attorea (doc. 4 citato), con conseguente perdita di controllo del mezzo, finito fuori strada nel fosso. In altre parole, non la buca, ma la velocità superiore al limite consentito, potrebbe essere stato il fattore causale della caduta. Non vi è dunque evidenza che l'evento dannoso sia stato concretamente provocato dalla buca, e non da altri fattori, non risultando offerta la prova di una ricostruzione dettagliata e precisa della dinamica dei fatti. E come già pagina 4 di 6 osservato incombe alla parte attrice l'onere di provare gli accadimenti posti a fondamento della propria pretesa e il nesso causale tra gli stessi e i pregiudizi riportati. Nessuno dei testi ha visto l'incidente o, comunque, ha potuto descriverne e confermare le modalità secondo quanto narrato dall'attore, essendo escluso che sia stata data la prova in giudizio della riconducibilità del sinistro alla buca presente sul manto stradale, nel punto preciso in cui il sig. è caduto, dimostrazione che doveva essere Parte_1 fornita in modo rigoroso, ben potendo l'incidente avere anche una diversa derivazione causale. Come ben evidenziato dalla Corte di Cassazione, infatti, “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. ordinanza 9.5.2024, n. 12760).
In conclusione, l'incertezza sulle circostanze causative del danno impedisce di ritenere provato il nesso causale ex art. 2051 c.c. e, dunque, di imputare la responsabilità dell'evento al in qualità di CP_1 custode. Pertanto, la domanda attorea va respinta.
La sussistenza di elementi di oggettiva incertezza in fatto idonei ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori della fondatezza della domanda, essendosi difatti resa necessaria l'assunzione della prova orale sulla dinamica del sinistro, integra le gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l'art. 92, co. 2,
c.p.c. giustifica la deroga alla regola della soccombenza, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite.
Per le stesse ragioni, le spese della c.t.u. medico-legale vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico di ciascuna parte nella misura di metà.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge le domande formulate da contro il Parte_1 Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. nei rapporti interni a carico di ciascuna parte nella misura di metà.
Reggio Emilia, 10.10.2025
Il Giudice pagina 5 di 6 (Dott. Stefania Calò)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3097/2023 r.g. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avvocato UMBERTO MANINI presso il Parte_1 cui studio in REGGIO EMILIA, VIA M. RUINI, N. 74, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
rappresentato e difeso dall'Avvocato ENRICO LUSETTI Controparte_1 presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA PAOLO BORSELLINO, N. 2, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.10.2025.
FATTO
Il sig. ha convenuto in giudizio il assumendone la Parte_1 Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione alla via Castello, percorrendo la quale, durante una passeggiata in bicicletta, sarebbe caduto rovinosamente a terra, procurandosi lesioni.
In particolare, l'attore, dolendosi dell'asfalto ammalorato lungo tutta la via, ha riferito che
“Superato il circolo Arci (quagliodromo) all'ingresso di una leggera curva a sinistra, entrato in una zona d'ombra, non poteva evitare una buca nell'asfalto che provocava la caduta a terra del ciclista …”. A supporto di quanto assunto, l'attore ha prodotto sia il grafico del percorso, che quello della velocità, oltre a due fotografie della buca che avrebbe causato la caduta.
pagina 2 di 6 In ragione di quanto precede, il sig. ha chiesto la condanna del Parte_1 Controparte_1 al risarcimento dei danni patiti di euro 88.062,60.
Costituitosi in giudizio, quest'ultimo ha contestato la domanda attorea, osservando: a) che lungo tutto la strada percorsa dall'attore, erano presenti numerosi segnali di pericolo di strada deformata e banchina cedevole, oltre a numerosi cartelli che imponevano il limite di velocità di 30 Km/h; b) che l'asserita passeggiata in bicicletta era consistita, in realtà, nella percorrenza di molti chilometri in mountain bike su un percorso ad anello frequentato, di fatto, esclusivamente da ciclisti ed escursionisti;
c) che il grafico della velocità prodotto dall'attore dimostrava che il sig. aveva più volte raggiunto velocità superiori a 40 Km/h, nonostante il limite vigente;
d) Parte_1 che la caduta non era avvenuta secondo la dinamica descritta dall'attore, e cioè per avere intercettato la buca raffigurata nella fotografia prodotta;
che, in ogni caso, la condotta dell'attore configurava un'ipotesi di caso fortuito interruttivo del nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno;
e) che non vi era la prova del danno.
Sulla base di tali premesse, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., è stata parzialmente ammessa la prova orale formulata da entrambe le parti, che è stata assunta all'udienza del 9.5.2024.
Con successivo provvedimento è stata ammessa la c.t.u. medico-legale richiesta dall'attore.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 9.10.2025, con termine per note conclusive sino al 10.9.2025.
DIRITTO
La fattispecie prospettata dall'attore rientra pacificamente nell'ambito di applicazione dell'art. 2051
c.c., relativo alla responsabilità delle cose in custodia.
Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. S.U.
30.6.2022, n. 20943).
In ordine al nesso di causa, si ritiene che lo stesso sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad es. una caldaia che scoppia); qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte la quale richiede che l'agire umano, ed in particolare quello danneggiato, si unisca al modo di pagina 3 di 6 essere della cosa stessa, per la prova del nesso caudale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (ad es. un buca in cui si inciampa).
Orbene, nel caso in esame difetta la prova, a carico del danneggiato, del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno: in particolare, non è dimostrato che l'attore sia caduto a causa della buca presente sul manto stradale.
Nell'atto di citazione la difesa attorea ha assunto che “Superato il circolo Arci (quagliodromo) all'ingresso di una leggera curva a sinistra, entrato in una zona d'ombra, non poteva evitare una buca nell'asfalto che provocava la caduta a terra del ciclista;
l' cadeva a braccia avanti per Parte_1 ripararsi dall'urto …”. Nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta, mentre il teste Testimone_1 interrogato sul capitolo 3 della memoria istruttoria attorea (“Vero che accorso per accertarsi della situazione rinveniva il Sig. riverso al suolo accanto alla propria bicicletta”), ha Parte_1 riferito così: “come ho già detto io ero impegnato a dare da mangiare ai cani quando ho sentito improvvisamente un tonfo e subito dopo delle urla che continuavano e pertanto sono subito corso sulla strada fuori dal cancello;
vedevo che c'era un signore che era sdraiato sul fianco destro e si teneva il braccio e la spalla sinistra era dentro al fosso di fianco ad uno scolo dell'acqua raffigurata nel doc. n.
4 parte attrice contenente le autovetture”. Sentito sul capitolo 5 della predetta memoria (“Dica il teste se era presente una buca nel manto stradale in corrispondenza del punto in cui ha trovato il Sig.
”), il teste ha poi confermato che sulla strada ove era caduto l'attore era Persona_1 effettivamente presente la buca raffigurata nella fotografia esibitagli (doc. 4 dell'atto di citazione).
Quindi, sulla base di tale deposizione, il sig. è stato rinvenuto, non in prossimità della buca, Parte_1 ma in un scolo dell'acqua, presente sul margine della strada.
Ciò posto, valga ora osservarsi che, sulla base del grafico della velocità prodotto dalla stessa difesa attorea (doc. 3 dell'atto di citazione), l'attore ha percorso la curva in discesa, ove è avvenuta la caduta, ad una velocità superiore al limite consentito: in particolare, l'ultimo picco del grafico si pone a metà tra 36 e 48 Km/h. Dunque, come ritenuto dalla difesa del la caduta del sig. CP_1 Parte_1 potrebbe essere stata determinata, unicamente, dall'essere, il medesimo, entrato in curva a velocità troppo elevata, tenuto conto peraltro delle condizioni dissestate della strada, sulla base di quanto evidenziato nella fotografia prodotta dalla stessa difesa attorea (doc. 4 citato), con conseguente perdita di controllo del mezzo, finito fuori strada nel fosso. In altre parole, non la buca, ma la velocità superiore al limite consentito, potrebbe essere stato il fattore causale della caduta. Non vi è dunque evidenza che l'evento dannoso sia stato concretamente provocato dalla buca, e non da altri fattori, non risultando offerta la prova di una ricostruzione dettagliata e precisa della dinamica dei fatti. E come già pagina 4 di 6 osservato incombe alla parte attrice l'onere di provare gli accadimenti posti a fondamento della propria pretesa e il nesso causale tra gli stessi e i pregiudizi riportati. Nessuno dei testi ha visto l'incidente o, comunque, ha potuto descriverne e confermare le modalità secondo quanto narrato dall'attore, essendo escluso che sia stata data la prova in giudizio della riconducibilità del sinistro alla buca presente sul manto stradale, nel punto preciso in cui il sig. è caduto, dimostrazione che doveva essere Parte_1 fornita in modo rigoroso, ben potendo l'incidente avere anche una diversa derivazione causale. Come ben evidenziato dalla Corte di Cassazione, infatti, “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. ordinanza 9.5.2024, n. 12760).
In conclusione, l'incertezza sulle circostanze causative del danno impedisce di ritenere provato il nesso causale ex art. 2051 c.c. e, dunque, di imputare la responsabilità dell'evento al in qualità di CP_1 custode. Pertanto, la domanda attorea va respinta.
La sussistenza di elementi di oggettiva incertezza in fatto idonei ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori della fondatezza della domanda, essendosi difatti resa necessaria l'assunzione della prova orale sulla dinamica del sinistro, integra le gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l'art. 92, co. 2,
c.p.c. giustifica la deroga alla regola della soccombenza, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite.
Per le stesse ragioni, le spese della c.t.u. medico-legale vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico di ciascuna parte nella misura di metà.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge le domande formulate da contro il Parte_1 Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. nei rapporti interni a carico di ciascuna parte nella misura di metà.
Reggio Emilia, 10.10.2025
Il Giudice pagina 5 di 6 (Dott. Stefania Calò)
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