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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1090/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 9.40, innanzi al dott. Rossana Musumeci, sono comparsi:
l'avv. PURPI PIETRO per CA RL, e l'avv. Massimo Rinaldi in sostituzione dell'avv. NICCHI GAETANO per . Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Purpi insiste nelle domande articolate in citazione e nelle note conclusive autorizzate, precisando che il nominato ctu ha accertato il nesso eziologico tra il sinistro e il danno richiesto;
contesta le note conclusive autorizzate depositate dalla compagnia assicurativa, rilevando che ivi sono riportate inesattezze rispetto a quanto dedotto dall'attore e a quanto risulta dalla documentazione offerta in ordine alle lesioni patite;
nonché in relazione al comportamento colposo dell'attore.
L'Avv. Rinaldi si riporta alle note conclusive autorizzate, contestando quanto ex adverso dedotto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Rossana Musumeci
1 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, all'udienza del 7 aprile 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1090 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
CA RL (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro C.F._1
Purpi per mandato in atti;
attore
e
(C.F. ), n.q. di impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gaetano Nicchi per mandato in atti;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, PO AR conveniva in giudizio la in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 5 agosto 2019, in Termini Imerese.
L'attore esponeva che, in quella data, intorno alle ore 9:30, stava percorrendo a bordo della propria autovettura Mercedes Classe A, targata CX244CC, Viale Targa Florio, in direzione
2 Messina. Giunto nei pressi della progressiva 90/95/100, situata vicino a un sottopasso ferroviario, notava un improvviso calo di potenza del motore, motivo per cui arrestava la marcia sul lato destro della strada, attivando le luci di emergenza.
Sceso dall'autovettura, l'attore veniva colpito violentemente da un mezzo in transito, non identificato;
a causa del violento urto veniva sbalzato in aria e ricadeva al suolo a diversi metri di distanza dalla propria autovettura, rimanendo semi-incosciente sull'asfalto.
A seguito dell'incidente, PO AR, soccorso da due passanti poi identificati in
[...]
e , veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale CP_2 CP_3
“Salvatore Cimino” di Termini Imerese, dove gli venivano diagnosticati “frattura L3 e malleolo-sovramalleolare perone dx, trauma con piccola lesione alla gamba sn, contusioni ed escoriazioni varie”, con applicazione di fascia gessata alla gamba destra, prescrizione di stivaletto per la gamba sinistra e di busto ortopedico;
PO AR veniva poi dimesso dal nosocomio con prognosi di 20 giorni e con la prescrizione di ulteriori controlli ed eventuale intervento chirurgico alla colonna vertebrale.
Esponeva l'attore che, nonostante il trattamento iniziale, continuava a soffrire di forti dolori e malesseri, tali da costringerlo al ricovero, in data 11.8.2019, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “G. Giglio” di Cefalù, dove veniva confermata la frattura dell'apice del malleolo sottosindesmotico destro, la deformazione a cuneo del soma di L3, a seguito di una frattura di grado lieve, nonché un'irregolarità del profilo corticale del canto somatico antero-superiore di
L5, con dubbia frattura, e la riduzione della fisiologica lordosi.
Lamentando insonnia, vertigini ed emicranie resistenti a terapia, nonché roncopatie, cagionate dalle lesioni subite a causa del sinistro, PO AR chiedeva, in via preliminare, ai sensi dell'art. 147 del Codice delle Assicurazioni, la liquidazione a titolo di provvisionale di un importo non inferiore a € 25.000,00; nel merito, la condanna della compagnia assicurativa convenuta nella qualità Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di € 122.568,29, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze ed onorari.
All'udienza del 15.09.2021 il Giudice dichiarava la contumacia della compagnia
[...]
non costituitasi malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione, e Controparte_1
3 ammetteva la prova testimoniale articolata dall'attore in citazione, rinviando all'udienza del
16.2.2022 per l'escussione dei testi ammessi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.02.2022 si costituiva tardivamente in giudizio la nella qualità di impresa designata Controparte_1 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la quale in via preliminare, richiamando la disciplina di cui all'art. 283, lett. a, del DLGS
209/2005, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo l'attore fornito prova alcuna sull'esistenza del veicolo pirata e sull'esclusiva responsabilità di questo nella causazione del sinistro.
Nel merito, deducendone l'infondatezza sia in ordine all'an, che in ordine al quantum debeatur, chiedeva il rigetto della domanda proposta;
in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità prevalente dell'attore nella causazione del sinistro;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
L'udienza del 16.2.2022 veniva più volte differita anche per il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, fino all'udienza del 14.11.2022, ove venivano escussi i testi dell'attore, e (cfr. verbale di udienza del 14.11.2022). CP_2 Testimone_1
Con provvedimento del 21 dicembre 2022 il Giudice, rigettata la richiesta di parte attrice di assegnazione provvisionale di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno ex art. 147 D.Lgs. n. 209/2005, ordinava l'espletamento di c.t.u. medico legale.
Depositata la relazione di ctu in data 30.8.2023 e ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rinviato all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione alle parti termine per il deposito di note conclusive autorizzate fino a dieci giorni prima dell'udienza.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
***
Preliminarmente, deve essere revocata la declaratoria di contumacia della
[...]
dichiarata con provvedimento del 15.9.2021, costituitasi tardivamente in Controparte_1 data 11 febbraio 2022.
4 Ancora, sempre in via preliminare, il tribunale rileva la proponibilità in rito della domanda risarcitoria proposta da PO AR, alla luce delle richieste stragiudiziali ritualmente inoltrate alla n.q. e alla Consap S.p.A., a norma dell'art. 287 del citato Controparte_4
D.Lgs. 209/2005, con lettere raccomandate ricevute il 09 settembre 2019 (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione), nonché dell'invito alla stipula di negoziazione assistita all'odierna convenuta, condizione di procedibilità della domanda, pure ritualmente ricevuta il 26 ottobre
2020 (cfr. doc. 11 allegato all'atto di citazione).
Ciò posto, nel merito, la domanda proposta da PO AR è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi che infra si diranno.
Com'è noto, nei giudizi instaurati contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata l'onere probatorio grava sul danneggiato in maniera particolarmente rigorosa.
Invero, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, sebbene il danneggiato non sia onerato della proposizione, prima del giudizio, di una denuncia o di una querela contro ignoti (cfr. Cass. n. 21983/2022), né della dimostrazione di essersi attivato per l'identificazione del colpevole [in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Corte appello Salerno sez. I n. 1080/2023; Cass. n. 9873/2021)] è, comunque, per regola generale, chiamato a dimostrare il fatto generatore del danno (ossia che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, dunque, a dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n. 10540/2023;
Cass. n. 5892/2016).
5 Ora, nel caso di specie, sulla scorta delle norme e delle argomentazioni or ora richiamate, ritiene il Tribunale come sia rimasto del tutto sguarnito di prova il fatto generatore del danno così come rappresentato dall'attore.
Esaminando la vicenda, si osserva che nell'atto introduttivo del giudizio l'attore descrive l'incidente affermando di essere stato "attinto violentemente da un mezzo in transito rimasto non identificato" e di aver subito un impatto tale da "volare in aria" e cadere a qualche metro di distanza, rimanendo semi-incosciente a terra (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
Questo stato di semi-incoscienza viene poi confermato nei capitoli di prova testimoniale, con l'intervento del soccorritore, , che, ciononostante, avrebbe trasportato CP_2 personalmente l'attore al Pronto Soccorso.
Tuttavia, un aspetto decisamente rilevante emerge dal certificato di pronto soccorso - che, come noto, ha valore fidefacente (cfr. Cass. penale n. 44874/2015; Cass. Civ. sez. lav. n.
5000/1999) e le dichiarazioni rese al personale medico, ancorché non vincolanti in sede civile, costituiscono nondimeno confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. n. 29316/2008; Cass. n. 15849/2001; Cass.
n. 1085/2000; Cass. n. 3309/1997) - che riporta una versione diversa dell'incidente.
Alla voce 'anamnesi', invero, si legge che l'attore "riferisce di essere stato investito di striscio da un'autovettura che non si è fermata" (cfr. doc. 12, relazione sanitaria di pronto soccorso del
05.08.2019, allegato all'atto di citazione).
Inoltre, dalle indagini condotte dall'Autorità Giudiziaria, a seguito di ratifica della denuncia- querela sporta dall'attore dopo 15 giorni dal sinistro, e precisamente in data 20 agosto 2019, non sono emersi elementi utili a chiarire i fatti che hanno causato l'incidente (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).
Anche la testimonianza del soccorritore , pur confermando il ritrovamento CP_2 dell'attore dolorante sulla carreggiata, tuttavia, non fornisce alcun supporto significativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, non avendo lo stesso effettivamente assistito al dedotto investimento. CP_ Infatti, il teste ha precisato che “ io ero insieme a un ragazzo, un certo che mi aiutava a pulire il terreno, a bordo della mia autovettura Yaris, dovevo andare da Cascino, venivo da Buonfornello con
6 direzione Termini Imerese, era di mattina, ma non ricordo l'orario, dalle 9.00 in poi, improvvisamente abbiamo visto questa persona per terra, accanto a un'autovettura nera, non ricordo esattamente il modello, non so se fosse accesa o spenta, forse lo sportello del guidatore era aperto, il corpo era quasi al centro della carreggiata, in stato di semi incoscienza, si lamentava per il dolore e si contorceva, allora l'abbiamo preso e
l'abbiamo trasportato al P.S. di Termini Imerese. L'autovettura era di lato rispetto alla carreggiata. Non ricordo di ferite visibili.” (cfr. verbale di udienza del 14.11.2022).
Peraltro, in disparte la circostanza per la quale il teste escusso abbia assistito all'incidente, risultano contraddittorie le dichiarazioni rese dallo stesso circa la circostanza che lo sportello dell'autovettura in ditta all'attore fosse aperto o chiuso, nonché che lo stesso fosse al centro della carreggiata, risultando inverosimile che un veicolo marciante a forte velocità investa un soggetto appena sceso dall'autovettura e non urti in nessun modo l'autovettura stessa.
Pertanto, pur volendo prescindere dai rilievi di contraddittorietà nella ricostruzione del fatto storico offerta dall'attore, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che parte attrice non abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, non fornendo la prova che l'incidente sia stato causato da un veicolo non identificato.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che il disposto dell'art. 2697 c.c. distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti disponendo in tal caso la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare;
sicché in applicazione di tale principio, qualora all'esito dell'istruttoria sussista un insanabile contrasto tra le risultanze delle prove acquisite sui fatti costitutivi della domanda,
l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. n.
4773/2015).
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda proposta da PO AR deve essere rigettata.
***
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza la PO AR deve essere condannato al pagamento delle spese di lite di nella qualità di Controparte_1 impresa designata dal F.G.V.S., le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come
7 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri minimi e ridotte le fasi istruttoria e decisionale, sono liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di PO AR.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta la domanda proposta da PO AR;
condanna PO AR, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, liquidate in € 4.000,00, per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
pone le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, in capo a PO AR.
Così deciso in Termini Imerese, 7 aprile 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 9.40, innanzi al dott. Rossana Musumeci, sono comparsi:
l'avv. PURPI PIETRO per CA RL, e l'avv. Massimo Rinaldi in sostituzione dell'avv. NICCHI GAETANO per . Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Purpi insiste nelle domande articolate in citazione e nelle note conclusive autorizzate, precisando che il nominato ctu ha accertato il nesso eziologico tra il sinistro e il danno richiesto;
contesta le note conclusive autorizzate depositate dalla compagnia assicurativa, rilevando che ivi sono riportate inesattezze rispetto a quanto dedotto dall'attore e a quanto risulta dalla documentazione offerta in ordine alle lesioni patite;
nonché in relazione al comportamento colposo dell'attore.
L'Avv. Rinaldi si riporta alle note conclusive autorizzate, contestando quanto ex adverso dedotto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Rossana Musumeci
1 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, all'udienza del 7 aprile 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1090 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
CA RL (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro C.F._1
Purpi per mandato in atti;
attore
e
(C.F. ), n.q. di impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gaetano Nicchi per mandato in atti;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, PO AR conveniva in giudizio la in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 5 agosto 2019, in Termini Imerese.
L'attore esponeva che, in quella data, intorno alle ore 9:30, stava percorrendo a bordo della propria autovettura Mercedes Classe A, targata CX244CC, Viale Targa Florio, in direzione
2 Messina. Giunto nei pressi della progressiva 90/95/100, situata vicino a un sottopasso ferroviario, notava un improvviso calo di potenza del motore, motivo per cui arrestava la marcia sul lato destro della strada, attivando le luci di emergenza.
Sceso dall'autovettura, l'attore veniva colpito violentemente da un mezzo in transito, non identificato;
a causa del violento urto veniva sbalzato in aria e ricadeva al suolo a diversi metri di distanza dalla propria autovettura, rimanendo semi-incosciente sull'asfalto.
A seguito dell'incidente, PO AR, soccorso da due passanti poi identificati in
[...]
e , veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale CP_2 CP_3
“Salvatore Cimino” di Termini Imerese, dove gli venivano diagnosticati “frattura L3 e malleolo-sovramalleolare perone dx, trauma con piccola lesione alla gamba sn, contusioni ed escoriazioni varie”, con applicazione di fascia gessata alla gamba destra, prescrizione di stivaletto per la gamba sinistra e di busto ortopedico;
PO AR veniva poi dimesso dal nosocomio con prognosi di 20 giorni e con la prescrizione di ulteriori controlli ed eventuale intervento chirurgico alla colonna vertebrale.
Esponeva l'attore che, nonostante il trattamento iniziale, continuava a soffrire di forti dolori e malesseri, tali da costringerlo al ricovero, in data 11.8.2019, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “G. Giglio” di Cefalù, dove veniva confermata la frattura dell'apice del malleolo sottosindesmotico destro, la deformazione a cuneo del soma di L3, a seguito di una frattura di grado lieve, nonché un'irregolarità del profilo corticale del canto somatico antero-superiore di
L5, con dubbia frattura, e la riduzione della fisiologica lordosi.
Lamentando insonnia, vertigini ed emicranie resistenti a terapia, nonché roncopatie, cagionate dalle lesioni subite a causa del sinistro, PO AR chiedeva, in via preliminare, ai sensi dell'art. 147 del Codice delle Assicurazioni, la liquidazione a titolo di provvisionale di un importo non inferiore a € 25.000,00; nel merito, la condanna della compagnia assicurativa convenuta nella qualità Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di € 122.568,29, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze ed onorari.
All'udienza del 15.09.2021 il Giudice dichiarava la contumacia della compagnia
[...]
non costituitasi malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione, e Controparte_1
3 ammetteva la prova testimoniale articolata dall'attore in citazione, rinviando all'udienza del
16.2.2022 per l'escussione dei testi ammessi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.02.2022 si costituiva tardivamente in giudizio la nella qualità di impresa designata Controparte_1 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la quale in via preliminare, richiamando la disciplina di cui all'art. 283, lett. a, del DLGS
209/2005, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo l'attore fornito prova alcuna sull'esistenza del veicolo pirata e sull'esclusiva responsabilità di questo nella causazione del sinistro.
Nel merito, deducendone l'infondatezza sia in ordine all'an, che in ordine al quantum debeatur, chiedeva il rigetto della domanda proposta;
in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità prevalente dell'attore nella causazione del sinistro;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
L'udienza del 16.2.2022 veniva più volte differita anche per il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, fino all'udienza del 14.11.2022, ove venivano escussi i testi dell'attore, e (cfr. verbale di udienza del 14.11.2022). CP_2 Testimone_1
Con provvedimento del 21 dicembre 2022 il Giudice, rigettata la richiesta di parte attrice di assegnazione provvisionale di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno ex art. 147 D.Lgs. n. 209/2005, ordinava l'espletamento di c.t.u. medico legale.
Depositata la relazione di ctu in data 30.8.2023 e ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rinviato all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione alle parti termine per il deposito di note conclusive autorizzate fino a dieci giorni prima dell'udienza.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
***
Preliminarmente, deve essere revocata la declaratoria di contumacia della
[...]
dichiarata con provvedimento del 15.9.2021, costituitasi tardivamente in Controparte_1 data 11 febbraio 2022.
4 Ancora, sempre in via preliminare, il tribunale rileva la proponibilità in rito della domanda risarcitoria proposta da PO AR, alla luce delle richieste stragiudiziali ritualmente inoltrate alla n.q. e alla Consap S.p.A., a norma dell'art. 287 del citato Controparte_4
D.Lgs. 209/2005, con lettere raccomandate ricevute il 09 settembre 2019 (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione), nonché dell'invito alla stipula di negoziazione assistita all'odierna convenuta, condizione di procedibilità della domanda, pure ritualmente ricevuta il 26 ottobre
2020 (cfr. doc. 11 allegato all'atto di citazione).
Ciò posto, nel merito, la domanda proposta da PO AR è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi che infra si diranno.
Com'è noto, nei giudizi instaurati contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata l'onere probatorio grava sul danneggiato in maniera particolarmente rigorosa.
Invero, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, sebbene il danneggiato non sia onerato della proposizione, prima del giudizio, di una denuncia o di una querela contro ignoti (cfr. Cass. n. 21983/2022), né della dimostrazione di essersi attivato per l'identificazione del colpevole [in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Corte appello Salerno sez. I n. 1080/2023; Cass. n. 9873/2021)] è, comunque, per regola generale, chiamato a dimostrare il fatto generatore del danno (ossia che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, dunque, a dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n. 10540/2023;
Cass. n. 5892/2016).
5 Ora, nel caso di specie, sulla scorta delle norme e delle argomentazioni or ora richiamate, ritiene il Tribunale come sia rimasto del tutto sguarnito di prova il fatto generatore del danno così come rappresentato dall'attore.
Esaminando la vicenda, si osserva che nell'atto introduttivo del giudizio l'attore descrive l'incidente affermando di essere stato "attinto violentemente da un mezzo in transito rimasto non identificato" e di aver subito un impatto tale da "volare in aria" e cadere a qualche metro di distanza, rimanendo semi-incosciente a terra (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
Questo stato di semi-incoscienza viene poi confermato nei capitoli di prova testimoniale, con l'intervento del soccorritore, , che, ciononostante, avrebbe trasportato CP_2 personalmente l'attore al Pronto Soccorso.
Tuttavia, un aspetto decisamente rilevante emerge dal certificato di pronto soccorso - che, come noto, ha valore fidefacente (cfr. Cass. penale n. 44874/2015; Cass. Civ. sez. lav. n.
5000/1999) e le dichiarazioni rese al personale medico, ancorché non vincolanti in sede civile, costituiscono nondimeno confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. n. 29316/2008; Cass. n. 15849/2001; Cass.
n. 1085/2000; Cass. n. 3309/1997) - che riporta una versione diversa dell'incidente.
Alla voce 'anamnesi', invero, si legge che l'attore "riferisce di essere stato investito di striscio da un'autovettura che non si è fermata" (cfr. doc. 12, relazione sanitaria di pronto soccorso del
05.08.2019, allegato all'atto di citazione).
Inoltre, dalle indagini condotte dall'Autorità Giudiziaria, a seguito di ratifica della denuncia- querela sporta dall'attore dopo 15 giorni dal sinistro, e precisamente in data 20 agosto 2019, non sono emersi elementi utili a chiarire i fatti che hanno causato l'incidente (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).
Anche la testimonianza del soccorritore , pur confermando il ritrovamento CP_2 dell'attore dolorante sulla carreggiata, tuttavia, non fornisce alcun supporto significativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, non avendo lo stesso effettivamente assistito al dedotto investimento. CP_ Infatti, il teste ha precisato che “ io ero insieme a un ragazzo, un certo che mi aiutava a pulire il terreno, a bordo della mia autovettura Yaris, dovevo andare da Cascino, venivo da Buonfornello con
6 direzione Termini Imerese, era di mattina, ma non ricordo l'orario, dalle 9.00 in poi, improvvisamente abbiamo visto questa persona per terra, accanto a un'autovettura nera, non ricordo esattamente il modello, non so se fosse accesa o spenta, forse lo sportello del guidatore era aperto, il corpo era quasi al centro della carreggiata, in stato di semi incoscienza, si lamentava per il dolore e si contorceva, allora l'abbiamo preso e
l'abbiamo trasportato al P.S. di Termini Imerese. L'autovettura era di lato rispetto alla carreggiata. Non ricordo di ferite visibili.” (cfr. verbale di udienza del 14.11.2022).
Peraltro, in disparte la circostanza per la quale il teste escusso abbia assistito all'incidente, risultano contraddittorie le dichiarazioni rese dallo stesso circa la circostanza che lo sportello dell'autovettura in ditta all'attore fosse aperto o chiuso, nonché che lo stesso fosse al centro della carreggiata, risultando inverosimile che un veicolo marciante a forte velocità investa un soggetto appena sceso dall'autovettura e non urti in nessun modo l'autovettura stessa.
Pertanto, pur volendo prescindere dai rilievi di contraddittorietà nella ricostruzione del fatto storico offerta dall'attore, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che parte attrice non abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, non fornendo la prova che l'incidente sia stato causato da un veicolo non identificato.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che il disposto dell'art. 2697 c.c. distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti disponendo in tal caso la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare;
sicché in applicazione di tale principio, qualora all'esito dell'istruttoria sussista un insanabile contrasto tra le risultanze delle prove acquisite sui fatti costitutivi della domanda,
l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. n.
4773/2015).
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda proposta da PO AR deve essere rigettata.
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Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza la PO AR deve essere condannato al pagamento delle spese di lite di nella qualità di Controparte_1 impresa designata dal F.G.V.S., le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come
7 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri minimi e ridotte le fasi istruttoria e decisionale, sono liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di PO AR.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta la domanda proposta da PO AR;
condanna PO AR, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, liquidate in € 4.000,00, per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
pone le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, in capo a PO AR.
Così deciso in Termini Imerese, 7 aprile 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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