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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2230/2023
Verbale di udienza del 10/06/2025
E' presente per parte resistente l'avv. Parrella che preso atto delle conclusioni rassegnate dal C.T.U., chiede la decisione, evidenziando che il C.T.U. ha riconosciuto un danno biologico pari al 9% già liquidato dall'Inail in via amministrativa.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 10/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 10.06.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2230/2023 R.G., avente ad oggetto “Prestazione: indennità – rendita vitalizia INAIL o equivalente – altre ipotesi” e vertente
TRA
, (c.f. indicato ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro D'Avanzo ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via De Sanctis, n. 24 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA e C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Controparte_2
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone, n. 12/14
(indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.08.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, di accertare che il grado di menomazione psico-fisica per l'infortunio sul lavoro subito in data 15.07.2022, è superiore a quello accertato dall'Inail, pari al 9% e, in specie, di riconoscere e dichiarare la sussistenza di postumi non inferiori al 16%, con conseguente diritto all'indennizzo in capitale e/o alla costituzione di rendita di cui al Dlg. n. 38 del 23.2.2000; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
In punto di fatto, il sig. , operaio alle dipendenze della società Parte_1
esponeva di aver subito infortunio sul lavoro in data 15.07.2022, Controparte_3 mentre era alla guida del compattatore, riportando la diagnosi di “frattura prossimale tibia sinistra”, a seguito del quale l'arto veniva posizionato in valva ingessata.
Riferiva di aver subito intervento di riduzione e sintesi con placca di stabilità angolare a sn., in data 23.07.2022, a seguito di ricovero e che in data 28.11.2022, sottoposto a visita specialistica presso il dipartimento di salute mentale dell'U.O. di Monteforte Irpino, riceveva diagnosi di “disturbi misti fobico-panici e depressivi, reattivi, post traumatici.”.
Lamentava che l'I.NA.I.L., accertata la menomazione “esiti di fratture biossee della gamba sinistra con sfumata ripercussione funzionale;
mezzi di sintesi e esiti cicatriziali”, riconosceva una diminuzione della integrità psico-fisica pari al 9%.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 11.03.2024 si costituiva l'I.N.A.I.L., instando per il rigetto del ricorso e ritenendo la correttezza del giudizio medico espresso nella fase amministrativa, nonché la congruità del danno biologico riscontrato, conforme alle tabelle valutative allegate al D.lgs. 38/00.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito alla dott.ssa (cfr. udienza del 5.04.2024), all'esito Persona_1 dell'odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Oggetto della presente controversia, anche ai fini della domanda di condanna dell'I.N.A.I.L. alla corresponsione dell'indennizzo per i postumi permanenti ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 di cui al ricorso, è l'accertamento del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente derivante dall'infortunio sul lavoro occorsogli in data 15.07.2022.
Parte ricorrente ha, in specie, contestato la percentuale del 9% riconosciuta dall'I.N.A.I.L. con riferimento all'infortunio sul lavoro subito ritenendo, invece, che il complesso delle lesioni patite determini un danno biologico complessivo maggiore.
Incontestata la sussistenza dell'infortunio per cui è causa e la riconducibilità dello stesso all'attività lavorativa del ricorrente, ai fini della decisione appaiono dirimenti le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.
In particolare, il consulente incaricato, dott.ssa , è stata chiamata a rispondere Persona_1 ai seguenti quesiti e ad indicare: “- la natura e l'entità delle lesioni riportate nell'evento per cui è causa e se tra le cause e le circostanze accertate e le lesioni sussista nesso di causalità materiale;
- se le lesioni abbiano determinato una riduzione dell'integrità psico-fisica del soggetto
(danno biologico); in caso affermativo quantificarne il grado percentuale, in riferimento alle tabelle di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/00, indicando i rispettivi codici di riferimento medico-legali;
- descriva gli eventuali precedenti morbosi del periziando e se questi concorrano o meno ad aggravare il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto (danno biologico) applicando se del caso la formula del così come disposto dal comma 6 Parte_2 dell'art. 13 del D.Lgs. 38/00.”
Dall'esame della relazione peritale in atti, depositata in data 23.03.2025, emerge anzitutto la seguente ricostruzione anche fattuale: “Il 15.07.2022, verso le ore 11, mentre il ricorrente era alla guida del compattatore, veniva coinvolto in un incidente stradale riportando gravi lesioni personali per cui veniva trasportato dal 118 presso l'Azienda ospedaliero S.
Giuseppe Moscati di Avellino dove veniva diagnosticata una “frattura epifisi prossimale tibia sinistra” e veniva posizionato l'arto inferiore sinistro in valva gessata. In data 20 luglio 2022 il ricorrente è stato ricoverato presso la Villa Esther dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con placca a stabilita angolare a sinistra”.
Con particolare riferimento alla condizione patologica del ricorrente, il consulente poneva la seguente diagnosi: “ESITI DI FRATTURA DELLA METAFISI PROSSIMALE E DEL
PIATTO TIBIALE RIDOTTA CHIRURGICAMENTE CON APPOSIZIONE DI M.D.S.
ATTUALMENTE ANCORA IN SITU ED ESITI STRUMENTALMENTE ACCERTATI DI
LESIONE TRAUMATICA DEL PERONE OO-LATERALE.”.
Riportava, quindi, la seguente valutazione medico-legale operata considerando le specifiche voci tabellari I.N.A.I.L..: “La voce tabellare 292, che riguarda gli “Esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” e prevede una quantificazione fino all'8%, non può essere applicata integralmente in questo caso, poiché la frattura ha interessato esclusivamente la tibia, mentre il perone presenta esiti post-traumatici compatibili con una lesione significativa, ma senza una soluzione di continuità.”, ritenendo di attribuire una menomazione del 6% per il danno derivante dalla frattura tibiale.
Considerata, inoltre, la presenza dei mezzi di sintesi, quantificata, in base alla voce tabellare
306 evidenziava che “In questo caso, la persistenza dei mezzi di sintesi determina dolore alla palpazione e alla digitopressione, con una sintomatologia che potrebbe richiedere un intervento per la loro rimozione.”, ritenendo di attribuire un ulteriore 3% per la loro presenza.
Osservava, dunque, che “Sommando i due elementi, il danno biologico complessivo viene quantificato al 9%, valore che risulta congruo e giustificato in relazione alle condizioni cliniche attuali. Questa valutazione tiene conto sia della frattura subita che delle conseguenze legate alla presenza dei mezzi di sintesi, senza evidenziare compromissioni funzionali tali da interferire con la normale attività lavorativa del ricorrente. Il danno già riconosciuto dall'INAIL risulta pertanto corretto e adeguato alla reale condizione del lavoratore.” e formulava, infine, le seguenti conclusioni: “Il ricorrente signor Parte_1
risulta essere attualmente affetto dalle seguenti infermità: ESITI DI FRATTURA
[...]
DELLA METAFISI PROSSIMALE E DEL PIATTO TIBIALE RIDOTTA
CHIRURGICAMENTE CON APPOSIZIONE DI M.D.S. ATTUALMENTE ANCORA IN SITU
ED ESITI STRUMENTALMENTE ACCERTATI DI LESIONE TRAUMATICA DEL PERONE
OMOLATERALE. La lesione riportata induce un danno quantificabile in misura del 9%.”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma della dott.ssa Persona_1 si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Il consulente ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover condividere le valutazioni della commissione medica I.NA.I.L., motivando in maniera esaustiva le proprie conclusioni medico-legali.
In definitiva, ritenuto di dover condividere il giudizio espresso dal consulente nominato, il presente ricorso deve essere rigettato.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiarando di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R.
115/2002.
Pertanto, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, sono poste definitivamente a carico dell'I.N.A.I.L.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'I.N.A.I.L. le spese di C.T.U, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 10.06.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2230/2023
Verbale di udienza del 10/06/2025
E' presente per parte resistente l'avv. Parrella che preso atto delle conclusioni rassegnate dal C.T.U., chiede la decisione, evidenziando che il C.T.U. ha riconosciuto un danno biologico pari al 9% già liquidato dall'Inail in via amministrativa.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 10/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 10.06.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2230/2023 R.G., avente ad oggetto “Prestazione: indennità – rendita vitalizia INAIL o equivalente – altre ipotesi” e vertente
TRA
, (c.f. indicato ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro D'Avanzo ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via De Sanctis, n. 24 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA e C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Controparte_2
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone, n. 12/14
(indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.08.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, di accertare che il grado di menomazione psico-fisica per l'infortunio sul lavoro subito in data 15.07.2022, è superiore a quello accertato dall'Inail, pari al 9% e, in specie, di riconoscere e dichiarare la sussistenza di postumi non inferiori al 16%, con conseguente diritto all'indennizzo in capitale e/o alla costituzione di rendita di cui al Dlg. n. 38 del 23.2.2000; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
In punto di fatto, il sig. , operaio alle dipendenze della società Parte_1
esponeva di aver subito infortunio sul lavoro in data 15.07.2022, Controparte_3 mentre era alla guida del compattatore, riportando la diagnosi di “frattura prossimale tibia sinistra”, a seguito del quale l'arto veniva posizionato in valva ingessata.
Riferiva di aver subito intervento di riduzione e sintesi con placca di stabilità angolare a sn., in data 23.07.2022, a seguito di ricovero e che in data 28.11.2022, sottoposto a visita specialistica presso il dipartimento di salute mentale dell'U.O. di Monteforte Irpino, riceveva diagnosi di “disturbi misti fobico-panici e depressivi, reattivi, post traumatici.”.
Lamentava che l'I.NA.I.L., accertata la menomazione “esiti di fratture biossee della gamba sinistra con sfumata ripercussione funzionale;
mezzi di sintesi e esiti cicatriziali”, riconosceva una diminuzione della integrità psico-fisica pari al 9%.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 11.03.2024 si costituiva l'I.N.A.I.L., instando per il rigetto del ricorso e ritenendo la correttezza del giudizio medico espresso nella fase amministrativa, nonché la congruità del danno biologico riscontrato, conforme alle tabelle valutative allegate al D.lgs. 38/00.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito alla dott.ssa (cfr. udienza del 5.04.2024), all'esito Persona_1 dell'odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Oggetto della presente controversia, anche ai fini della domanda di condanna dell'I.N.A.I.L. alla corresponsione dell'indennizzo per i postumi permanenti ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 di cui al ricorso, è l'accertamento del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente derivante dall'infortunio sul lavoro occorsogli in data 15.07.2022.
Parte ricorrente ha, in specie, contestato la percentuale del 9% riconosciuta dall'I.N.A.I.L. con riferimento all'infortunio sul lavoro subito ritenendo, invece, che il complesso delle lesioni patite determini un danno biologico complessivo maggiore.
Incontestata la sussistenza dell'infortunio per cui è causa e la riconducibilità dello stesso all'attività lavorativa del ricorrente, ai fini della decisione appaiono dirimenti le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.
In particolare, il consulente incaricato, dott.ssa , è stata chiamata a rispondere Persona_1 ai seguenti quesiti e ad indicare: “- la natura e l'entità delle lesioni riportate nell'evento per cui è causa e se tra le cause e le circostanze accertate e le lesioni sussista nesso di causalità materiale;
- se le lesioni abbiano determinato una riduzione dell'integrità psico-fisica del soggetto
(danno biologico); in caso affermativo quantificarne il grado percentuale, in riferimento alle tabelle di cui all'art. 13 del D.Lgs. 38/00, indicando i rispettivi codici di riferimento medico-legali;
- descriva gli eventuali precedenti morbosi del periziando e se questi concorrano o meno ad aggravare il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto (danno biologico) applicando se del caso la formula del così come disposto dal comma 6 Parte_2 dell'art. 13 del D.Lgs. 38/00.”
Dall'esame della relazione peritale in atti, depositata in data 23.03.2025, emerge anzitutto la seguente ricostruzione anche fattuale: “Il 15.07.2022, verso le ore 11, mentre il ricorrente era alla guida del compattatore, veniva coinvolto in un incidente stradale riportando gravi lesioni personali per cui veniva trasportato dal 118 presso l'Azienda ospedaliero S.
Giuseppe Moscati di Avellino dove veniva diagnosticata una “frattura epifisi prossimale tibia sinistra” e veniva posizionato l'arto inferiore sinistro in valva gessata. In data 20 luglio 2022 il ricorrente è stato ricoverato presso la Villa Esther dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con placca a stabilita angolare a sinistra”.
Con particolare riferimento alla condizione patologica del ricorrente, il consulente poneva la seguente diagnosi: “ESITI DI FRATTURA DELLA METAFISI PROSSIMALE E DEL
PIATTO TIBIALE RIDOTTA CHIRURGICAMENTE CON APPOSIZIONE DI M.D.S.
ATTUALMENTE ANCORA IN SITU ED ESITI STRUMENTALMENTE ACCERTATI DI
LESIONE TRAUMATICA DEL PERONE OO-LATERALE.”.
Riportava, quindi, la seguente valutazione medico-legale operata considerando le specifiche voci tabellari I.N.A.I.L..: “La voce tabellare 292, che riguarda gli “Esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” e prevede una quantificazione fino all'8%, non può essere applicata integralmente in questo caso, poiché la frattura ha interessato esclusivamente la tibia, mentre il perone presenta esiti post-traumatici compatibili con una lesione significativa, ma senza una soluzione di continuità.”, ritenendo di attribuire una menomazione del 6% per il danno derivante dalla frattura tibiale.
Considerata, inoltre, la presenza dei mezzi di sintesi, quantificata, in base alla voce tabellare
306 evidenziava che “In questo caso, la persistenza dei mezzi di sintesi determina dolore alla palpazione e alla digitopressione, con una sintomatologia che potrebbe richiedere un intervento per la loro rimozione.”, ritenendo di attribuire un ulteriore 3% per la loro presenza.
Osservava, dunque, che “Sommando i due elementi, il danno biologico complessivo viene quantificato al 9%, valore che risulta congruo e giustificato in relazione alle condizioni cliniche attuali. Questa valutazione tiene conto sia della frattura subita che delle conseguenze legate alla presenza dei mezzi di sintesi, senza evidenziare compromissioni funzionali tali da interferire con la normale attività lavorativa del ricorrente. Il danno già riconosciuto dall'INAIL risulta pertanto corretto e adeguato alla reale condizione del lavoratore.” e formulava, infine, le seguenti conclusioni: “Il ricorrente signor Parte_1
risulta essere attualmente affetto dalle seguenti infermità: ESITI DI FRATTURA
[...]
DELLA METAFISI PROSSIMALE E DEL PIATTO TIBIALE RIDOTTA
CHIRURGICAMENTE CON APPOSIZIONE DI M.D.S. ATTUALMENTE ANCORA IN SITU
ED ESITI STRUMENTALMENTE ACCERTATI DI LESIONE TRAUMATICA DEL PERONE
OMOLATERALE. La lesione riportata induce un danno quantificabile in misura del 9%.”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma della dott.ssa Persona_1 si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Il consulente ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover condividere le valutazioni della commissione medica I.NA.I.L., motivando in maniera esaustiva le proprie conclusioni medico-legali.
In definitiva, ritenuto di dover condividere il giudizio espresso dal consulente nominato, il presente ricorso deve essere rigettato.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiarando di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R.
115/2002.
Pertanto, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, sono poste definitivamente a carico dell'I.N.A.I.L.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'I.N.A.I.L. le spese di C.T.U, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 10.06.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro