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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7744/2024 promossa da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], (C.F. Parte_1 C.F._1
), residente in [...]N. 3 TREZZO SULL'ADDA C.F._1 (MI) elettivamente domiciliato in Vimercate, Largo Pontida n. 3, presso lo studio degli Avv. Massimiliano Cesana che la rappresenta e difendo in forza di procura alle liti in atti RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Delia, del Foro di Monza (C.F. – pec: ) ed C.F._3 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Monza, via Italia n. 50, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: VO
CONCLUSIONI per Parte_1 CONCLUSIONI Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, I. dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 lo scioglimento del matrimonio celebrato in data in data 21.07.2006 tra i sig.ri e Parte_2 Controparte_1 annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Concorezzo atto n. 116 p. 1.
[...] pagina 1 di 8 Anno 2006 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Concorezzo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, II. affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1 madre;
III. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio sulla base di libero accordo con lo stesso, quando ne dimostrerà la volontà Per_1 IV. disporre che versi a , entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 Controparte_1 del mese, a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore nella misura di euro 150,00 Per_1 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT a decorrere dalla data di presentazione della presente domanda. V. Con vittoria si spese di lite
per Controparte_1
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 21.07.2006 tra la signora Controparte_1 e il signor trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
Concorezzo al n. 116, Parte 1, Anno 2026, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. Disporre, per tutti i motivi indicati in atti, l'affidamento del figlio minore in via Persona_2 esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
3.Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio sulla base del libero accordo con lo Per_1 stesso, quando il figlio ne dimostrerà la volontà;
4.Disporre, per tutti i motivi indicati in atti, che il padre versi alla signora entro giorno 5 di CP_1 ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza;
5.In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi allo scrivente procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 1185/2021 depositata in data 4.6.2021 e con successiva sentenza nr. 2413/2022 passata in giudicato sono state stabilite le condizioni della separazione. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. pagina 2 di 8 Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
In sede di separazione è stato disposto l'affido condiviso del figlio minore nato il Per_1 21.7.2008 con collocamento presso la madre.
Nella relazione dei servizi sociali del Comune di Concorezzo si legge:
pagina 3 di 8 pagina 4 di 8 pagina 5 di 8 Allo stato, il figlio non vuole incontrare il padre. Ha dichiarato di essere “arrabbiato” e deluso perché non c'è mai stato. La mancanza di rapporti tra padre e figlio legittima l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso di lei. Considerata l'età del figlio, potrà concordare con il padre se vederlo e i tempi di permanenza presso di lui.
III. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. Nel 2022 il ricorrente lavorava come dipendente dal 2018 con un reddito netto mensile di euro 1.724 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo risultante dalla Cu 2023 al netto degli oneri tributari. Ha percepito la Naspi almeno fino al 30.3.2025. Ha sempre versato euro 250 mensili fino al mese di ottobre 2024, poi nulla più e il pignoramento presso terzi ha avuto esito negativo. Allega di essere disoccupato a causa della depressione in cui è incorso dopo l'interruzione dei rapporti con il figlio. Ha piena capacità lavorativa.
La resistente chiede la conferma delle condizioni della separazione (euro 300 mensili per il figlio) pronunciata nel 2022. La resistente ha dichiarato nel 2024 euro 500 mensili, ma ha aumentato l'attività lavorativa a 20 ore settimanali per cui potrà guadagnare di più (euro 750 mensili) e percepisce l'assegno unico familiare per intero (euro 235 mensili). Vive in un immobile Aler con un canone di euro 55 mensili. Il contributo a carico del padre viene stabilito come da dispositivo. IV. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti per la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in data 2.7.2006 in Monza (trascritto al nr. 216 parte I del Controparte_1 registro atti di matrimonio); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MONZA per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso di lei.Considerata l'età del figlio, potrà concordare con il padre se vederlo e i tempi di permanenza presso di lui;
IV. Pone a carico del padre l'importo di euro 300, da versarsi con decorrenza dal mese di novembre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a pagina 6 di 8 titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2026 e con riferimento al mese di novembre 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso pagina 7 di 8 mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza V. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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