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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 600/2021 vertente tra:
e Controparte_1 CP_2
opponenti
e
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
opposti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate dalle parti, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 600/2021 R.G., vertente tra e , rappresentati e difesi dall'Avv. Graziano Longo, elettivamente Controparte_1 CP_2
domiciliati presso lo studio del difensore in Salerno, Via G. Berta n.1, in virtù di procura allegata agli atti;
opponenti
e
, e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Cerracchio e Francesco Cerracchio, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Salerno,
Corso Garibaldi n. 103, in virtù di procura allegata agli atti;
opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 9.3.2020, , e , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nella qualità di eredi di – sulla base della ordinanza della Cassazione n. 19474/2019, Persona_1
resa in data 5.4-18.7.2019 – intimavano a e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2
, il pagamento della somma di € 6.860,57 (di cui € 4.500,00 per compensi ed € 200,00 Persona_2
2 per spese ivi liquidate).
Avverso esso atto di precetto spiegavano opposizione gli intimati, innanzi al Tribunale di Benevento.
A seguito della declaratoria di incompetenza resa dal sopra detto Tribunale (cfr. copia ordinanza del
22.10.2020 allegata agli atti), il giudizio veniva riassunto innanzi all'intestato Tribunale.
A supporto della opposizione gli istanti - premettendo che il titolo sotteso al precetto opposto veniva reso a definizione dell'ultima procedura giudiziaria intrapresa per addivenire alla “… divisione ereditaria dei beni lasciati dai SI.ri e , quali genitori di Controparte_6 Controparte_7
, madre degli opponenti, e di , coniuge e padre degli opposti …” (cfr. Persona_2 Persona_1
pag. 3 atto introduttivo) – eccepivano la compensazione del credito precettato con il controcredito da loro vantato nei confronti della parte intimante in forza della sentenza n. 2779/2011, resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 20.7-31.8.2011.
Concludevano, dunque – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato – per l'accoglimento della opposizione, stante la estinzione totale dell'importo precettato, con quanto a loro dovuto in forza della sentenza della CdA.
In via riconvenzionale spiegavano domanda per la restituzione della eccedenza della somma residua
“… pari quantomeno ad Euro 2.629,37, di cui 1.891,98 per sorta capitale eccedente, che è certa, liquida ed eSIibile e sempre derivante o riconosciuta nell'ambito della sentenza definitiva n.
2779/2011 della Corte di Appello di Napoli – sez. civ. - ed Euro 737,39 per interessi legali maturati dal 01.09.2011 fino al 27.05.2020, oltre agli ulteriori interessi legali o moratori che matureranno dopo il 27.05.2020 e a scadere ovvero per quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e da accertarsi in corso di causa …”; nonché – sempre in via riconvenzionale – chiedevano di accertare e dichiarare che “… sono dovuti ai SI.ri e in proprio CP_2 Controparte_1
e/o in solido e/o come eredi di , i frutti civili e/o l'indennità di occupazione maturata Persona_2
nel periodo successivo al marzo del 2009, in ragione del mancato rilascio o dell'occupazione subita del terreno assegnato e/o di proprietà della SI.ra ” e, per l'effetto, condannare le PE Parte_1
intimanti al pagamento di quanto dovuto (cfr. pag. 18 atto di citazione).
Si costituivano in giudizio gli opposti che, contestando l'avverso dedotto – in via preliminare – eccepivano l'inammissibilità/tardività della opposizione, avendo intrapreso esecuzione mobiliare in danno degli istanti;
nel merito, evidenziavano con particolare riguardo alla eccepita compensazione che nel
P.Q.M.
della sentenza della CdA – ad eccezione del capo d) – alcuna statuizione di condanna
è prevista, dacché “… l'attività cui sarebbero tenuti gli odierni opposti è esclusivamente la verifica della sussistenza della pretesa creditoria di € 662,39 e non già delle altre somme indicate in modo rocambolesco dagli stessi odierni opponenti …” (cfr. pag. 18 comparsa di costituzione).
Concludevano, dunque, per il rigetto della opposizione, deducendo “… Nella ipotesi in cui il
3 Tribunale volesse ritenere legittima la pretesa degli opponenti, limitare la pretesa degli stessi nella sola misura di € 662,39, facilmente decurtabili dal maggior importo legittimamente preteso nell'atto di precetto per cui è causa …” (cfr. conclusioni pag. 12 comparsa di costituzione).
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venivano concessi termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c.; all'esito, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni
(cfr. ordinanza del 30.11.2021).
Il procedimento veniva – da ultimo – rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di premessa, va detto che nelle more del giudizio, in ragione dell'assunto pagamento ad opera della parte opponente delle somme precettate (cfr. note scritte depositate in data 8.7.2024), la scrivente fissava udienza in prosieguo al fine di interloquire con i difensori delle parti.
Precisamente, veniva rappresentato che: “… i SI.ri hanno COMUNQUE provveduto a CP_1
pagare le somme precettate in corso di causa, come risulta dalla documentazione versta in atti: A) assegno circolare Unicredit n. 7404496147-09 del 12.07.2021 di Euro 2.296,85 intestato a
[...]
con relativa missiva di spedizione – racc. a.r. ; B) assegno circolare Unicredit n. CP_3
7404496148-10 del 12.07.2021 di Euro 2.296,85 intestato a con relativa missiva di Controparte_4
spedizione – racc. a.r. ; C) assegno circolare Unicredit n. 7404496149-11 del 12.07.2021 di Euro
2.296,85 intestato a con relativa missiva di spedizione – racc. a.r. ). Infatti, stante CP_5
l'ordinanza del Giudice adito del 17.05.2021 con la quale non veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo ex adverso azionato (sentenza n. 19474/2019 della Corte Suprema di Cassazione), i SI.ri
e temendo la ripresa dell'azione esecutiva e l'alea del giudizio, CP_2 Controparte_1 provvedevano a pagare l'importo precettato di Euro 6.860,57 agli eredi di , Persona_1
ovverosia corrispondevano, in data 12.07.2021 e pro-quota, la somma di Euro 2.286,85 alla SI.ra
, quale coniuge di , Euro 2.286,85 alla SI.ra , Controparte_3 Persona_1 Controparte_4
quale figlia di ed Euro 2.286,85 alla SI.ra , quale figlia di Persona_1 CP_5 ER
; tutto ciò avveniva mediante la spedizione degli assegni circolari allegati in giudizio. …”
[...]
In sede di udienza, il difensore della parte opposta affermava che “… che gli assegni circolari intestati
a e non sono stati incassati …”; nella medesima sede il difensore CP_5 Controparte_3 della parte opponente evidenziava quanto segue: “… gli assegni trasmessi hanno i requisiti di forma per poter essere incassati e che le attestazioni delle Poste sono in copia, di cui contesta la conformità all'originale; in ogni caso, si dichiara disponibile a ricevere gli assegni presso il proprio studio per la risoluzione di ogni problematica. …” (cfr. verbale udienza del 15.10.2024).
Successivamente, preso atto del mancato raggiungimento della ipotesi conciliativa, veniva disposto
4 rinvio alla data odierna per la decisione.
In via preliminare, in punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999
n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574) - la spiegata opposizione va ricondotta nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere in executivis.
Ed invero, dal tenore dell'atto introduttivo, si ricava dell'assunta esistenza di un controcredito vantato dagli odierni opponenti sulla base della sentenza n. 2779/2011, resa dalla CdA di Napoli, in data
31.8.2011, a definizione del giudizio di divisione dei beni ereditari di e Controparte_6 [...]
nell'ambito del quale parte appellante era , madre degli opponenti. CP_7 Persona_2
Secondo la prospettazione della parte opponente “… il credito totale dei SI.ri E CP_2
quali eredi di , vantato in solido nei confronti di , Controparte_1 Persona_2 Controparte_3
e , quali eredi di , ammonta quantomeno alla somma Controparte_4 CP_5 Persona_1
totale di Euro 8.752,55 per sorta capitale, oltre agli accessori di legge, interessi legali dal 01.09.2011 fino al 23.10.2019 e/o anche moratori dal 24.10.2019 fino al soddisfo e/o per come sarà accertato in corso di causa o per legge e per quella somma superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia …
Eseguita la compensazione ora richiesta, in aggiunta ed in via riconvenzionale e/o accessoria, si chiede al Giudice adito di accertare e dichiarare che il credito residuo dovuto dagli opposti agli opponenti risulta - all'attualità - pari al totale di Euro 2.629,37, di cui Euro 1.891,98 per sorta capitale rimanente ed Euro 737,39 per interessi legali maturati dal 01.09.2011 fino al 27.05.2020, oltre interessi successivi e a scadere dal dì del diritto sino al soddisfo o per quella somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia.” (cfr. pag. 6 e 11 atto introduttivo).
Venendo alla gradata disamina delle questioni devolute, il Tribunale reputa che la eccezione di tardività sollevata dalla parte opposta sia priva di pregio: il fatto che sia stata intrapresa una esecuzione non depriva il giudice investito della opposizione spiegata avverso l'atto di precetto della cognizione delle relative censure.
Per ciò che concerne la censura di insussistenza del diritto a procedere, fondata sulla eccezione di compensazione occorre svolgere delle considerazioni.
Come noto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., deve considerarsi ammissibile l'eccezione di compensazione parziale o totale del credito precettato con il maggior credito vantato;
il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al
5 controcredito opposto in compensazione (cfr. sul punto, Cassazione civile sez. III, 11/05/2021,
n.12436).
Precisamente, gli odierni istanti hanno provveduto a specificare i crediti vantati nei confronti della parte opposta, in forza della sentenza n. 2779/2011 della Corte di Appello di Napoli come di seguito indicato: “… - Euro 7.500,79, oltre accessori di legge, interessi legali dal dì del diritto sino al soddisfo ed interessi di mora a decorrere dall'atto di messa in mora del 15.10.2019, che si produce, ritualmente ricevuto dagli eredi di ovverosia da e Persona_1 Controparte_4 [...]
, nella precisata qualità, il 16.10.2019 e da , sempre nella qualità di erede CP_3 CP_5
di , in data 23.10.2019.- Euro 1.178,79 per i frutti civili fino al marzo 2009. La Persona_1
somma deve essere pagata in solido con gli eredi di ma, ripetesi, qui non viene Persona_3 considerata per l'intero credito, nonostante la sua natura solidale, ma bensì solo nella misura pari al 50% ovvero viene vantato o richiesto il credito di Euro 589,37, oltre accessori di legge, interessi legali e moratori dal dì del diritto sino al soddisfo, da riconoscersi secondo il criterio specificato nel precedente punto n. 1);- Euro 662,39 per frutti civili fino al marzo del 2009, oltre accessori di legge, interessi legali dal dì del diritto sino al soddisfo ed interessi di mora a decorrere dall'atto di messa in mora del 15.10.2019, che come predetto, è stato ritualmente ricevuto dagli eredi di ER
ovverosia da , e , sempre nella qualità di
[...] Controparte_4 Controparte_3 CP_5 erede di . …” (cfr. pag. 10 atto introduttivo). Persona_1
Nondimeno, è necessario verificare in concreto la praticabilità della eccepita compensazione.
Trattasi di un fatto estintivo dell'obbligazione che presuppone la coesistenza di reciproci crediti e debiti, determinando, appunto, l'estinzione di essi per quantità corrispondenti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 23225/2016, hanno affermato “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed eSIibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda”.
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione - in ossequio al consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte a mente del quale, allorquando il titolo azionato in executivis, come nella specie, ha natura giudiziale - può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, solo nella ipotesi in cui il credito fatto valere in compensazione sia sorto successivamente alla formazione del titolo azionato.
6 Ebbene, nella specie, il controcredito che la parte istante pretende di addurre in compensazione si riferisce ad un titolo di natura giudiziale (sentenza della CdA di Napoli n. 2779/2011) formatosi prima della ordinanza della Cassazione n. 19474/2019, azionata nella presente sede.
Se ne inferisce che la contestazione del diritto a procedere della parte intimante non è meritevole di accoglimento.
A tanto segue il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata al capo 4) delle conclusioni dell'atto introduttivo.
Sempre in via riconvenzionale, le parti opponenti – muovendo dall'excursus motivazionale della sentenza della CdA di Napoli n. 2779/2011 e sulla base della occupazione ad opera di ER
(dante causa degli odierni opposti) dei cespiti ereditari assegnati a e/o ai suoi
[...] Persona_2
eredi – domandavano quanto segue: “… in ragione di quanto esposto in narrativa e di quanto sarà accertato in corso di causa, dichiarare che sono dovuti ai SI.ri e CP_2 Controparte_1 in proprio e/o in solido e/o come eredi di , i frutti civili e/o l'indennità di occupazione Persona_2
maturata nel periodo successivo al marzo del 2009, in ragione del mancato rilascio o dell'occupazione subita del terreno assegnato e/o di proprietà della SI.ra ( mq 1225 Persona_2
del terreno sito in Telese al Foglio 6 p.lla 356, ex 536 ) ed ora dei suoi eredi, occupato dal loro
[...]
e/o dagli opposti e, per l'effetto, condannare la SI.ra , la SI.ra CP_8 Controparte_3 CP_5
e la SI.ra , in solido quali eredi di , e/o in proprio, al
[...] Controparte_4 Persona_1
pagamento in favore di e di in proprio e/o quali eredi di CP_2 Controparte_1 PE
, dei frutti civili e/o dell'indennità di occupazione maturati e dovutogli in conseguenza
[...] dell'occupazione predetta, oltre interessi legali dall'aprile del 2009 al soddisfo o come per legge.
…”.
In sede di note illustrative, la difesa degli istanti reiterava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati “… PER CONSENTIRE AGLI OPPONENTI DI DIMOSTRARE I FATTI
CONNESSI AD UNA PARTE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE SPIEGATA, OVVERO A
QUELLA CHE NON E' SUPPORTATA DALLA PROVA DOCUMENTALE OFFERTA IN GIUDIZIO
…”.
Si reputa, sul punto, di procedere oltre, in ragione della inammissibilità della domanda riconvenzionale articolata al capo 5) delle conclusioni rassegnate.
A ben vedere, trattasi di autonoma domanda caratterizzata da una causa petendi, estranea all'odierno thema decidendum, ovvero l'accertamento negativo del credito precettato su un dato titolo giudiziale.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, giacché il
7 debitore opponente ha la veste sostanziale e processuale di attore e non di convenuto e, pertanto, è il solo creditore opposto che, avendo veste sostanziale e processuale di convenuto, a poter formulare una domanda riconvenzionale, al fine di costituire un nuovo titolo esecutivo da utilizzare nella medesima o in altra procedura esecutiva” (cfr. Trib. Napoli Sez. lavoro, 17/01/2006 e Cass.
14554/2000Cass. 1107/96; Tribunale Monza sez. fallimentare, 24/05/2012, (ud. 07/05/2012, dep.
24/05/2012), n.1431).
Se ne inferisce che l'opponente non può allargare l'oggetto dell'impugnazione del precetto a temi che non ineriscano l'accertamento negativo del credito precettato, peraltro – nella specie - privi di qualsivoglia collegamento tra le opposte pretese.
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, con applicazione della riduzione ex art. 4 D.M. n. 55/14 e ss.mm. nella misura del 50% su ciascuna fase, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 600/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore di quella opposta, delle spese di lite che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 2.459,00, di cui € 438,00 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva, € 800,00 per fase istruttoria ed
€ 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e CPA come per legge;
- DISPONE la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese liquidate al capo che precede in favore dei procuratori costituiti di parte opposta, dichiaratisi antistatari.
Santa Maria Capua Vetere, 1.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
8
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 600/2021 vertente tra:
e Controparte_1 CP_2
opponenti
e
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
opposti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate dalle parti, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 600/2021 R.G., vertente tra e , rappresentati e difesi dall'Avv. Graziano Longo, elettivamente Controparte_1 CP_2
domiciliati presso lo studio del difensore in Salerno, Via G. Berta n.1, in virtù di procura allegata agli atti;
opponenti
e
, e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Cerracchio e Francesco Cerracchio, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Salerno,
Corso Garibaldi n. 103, in virtù di procura allegata agli atti;
opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 9.3.2020, , e , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nella qualità di eredi di – sulla base della ordinanza della Cassazione n. 19474/2019, Persona_1
resa in data 5.4-18.7.2019 – intimavano a e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2
, il pagamento della somma di € 6.860,57 (di cui € 4.500,00 per compensi ed € 200,00 Persona_2
2 per spese ivi liquidate).
Avverso esso atto di precetto spiegavano opposizione gli intimati, innanzi al Tribunale di Benevento.
A seguito della declaratoria di incompetenza resa dal sopra detto Tribunale (cfr. copia ordinanza del
22.10.2020 allegata agli atti), il giudizio veniva riassunto innanzi all'intestato Tribunale.
A supporto della opposizione gli istanti - premettendo che il titolo sotteso al precetto opposto veniva reso a definizione dell'ultima procedura giudiziaria intrapresa per addivenire alla “… divisione ereditaria dei beni lasciati dai SI.ri e , quali genitori di Controparte_6 Controparte_7
, madre degli opponenti, e di , coniuge e padre degli opposti …” (cfr. Persona_2 Persona_1
pag. 3 atto introduttivo) – eccepivano la compensazione del credito precettato con il controcredito da loro vantato nei confronti della parte intimante in forza della sentenza n. 2779/2011, resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 20.7-31.8.2011.
Concludevano, dunque – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato – per l'accoglimento della opposizione, stante la estinzione totale dell'importo precettato, con quanto a loro dovuto in forza della sentenza della CdA.
In via riconvenzionale spiegavano domanda per la restituzione della eccedenza della somma residua
“… pari quantomeno ad Euro 2.629,37, di cui 1.891,98 per sorta capitale eccedente, che è certa, liquida ed eSIibile e sempre derivante o riconosciuta nell'ambito della sentenza definitiva n.
2779/2011 della Corte di Appello di Napoli – sez. civ. - ed Euro 737,39 per interessi legali maturati dal 01.09.2011 fino al 27.05.2020, oltre agli ulteriori interessi legali o moratori che matureranno dopo il 27.05.2020 e a scadere ovvero per quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e da accertarsi in corso di causa …”; nonché – sempre in via riconvenzionale – chiedevano di accertare e dichiarare che “… sono dovuti ai SI.ri e in proprio CP_2 Controparte_1
e/o in solido e/o come eredi di , i frutti civili e/o l'indennità di occupazione maturata Persona_2
nel periodo successivo al marzo del 2009, in ragione del mancato rilascio o dell'occupazione subita del terreno assegnato e/o di proprietà della SI.ra ” e, per l'effetto, condannare le PE Parte_1
intimanti al pagamento di quanto dovuto (cfr. pag. 18 atto di citazione).
Si costituivano in giudizio gli opposti che, contestando l'avverso dedotto – in via preliminare – eccepivano l'inammissibilità/tardività della opposizione, avendo intrapreso esecuzione mobiliare in danno degli istanti;
nel merito, evidenziavano con particolare riguardo alla eccepita compensazione che nel
P.Q.M.
della sentenza della CdA – ad eccezione del capo d) – alcuna statuizione di condanna
è prevista, dacché “… l'attività cui sarebbero tenuti gli odierni opposti è esclusivamente la verifica della sussistenza della pretesa creditoria di € 662,39 e non già delle altre somme indicate in modo rocambolesco dagli stessi odierni opponenti …” (cfr. pag. 18 comparsa di costituzione).
Concludevano, dunque, per il rigetto della opposizione, deducendo “… Nella ipotesi in cui il
3 Tribunale volesse ritenere legittima la pretesa degli opponenti, limitare la pretesa degli stessi nella sola misura di € 662,39, facilmente decurtabili dal maggior importo legittimamente preteso nell'atto di precetto per cui è causa …” (cfr. conclusioni pag. 12 comparsa di costituzione).
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venivano concessi termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c.; all'esito, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni
(cfr. ordinanza del 30.11.2021).
Il procedimento veniva – da ultimo – rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di premessa, va detto che nelle more del giudizio, in ragione dell'assunto pagamento ad opera della parte opponente delle somme precettate (cfr. note scritte depositate in data 8.7.2024), la scrivente fissava udienza in prosieguo al fine di interloquire con i difensori delle parti.
Precisamente, veniva rappresentato che: “… i SI.ri hanno COMUNQUE provveduto a CP_1
pagare le somme precettate in corso di causa, come risulta dalla documentazione versta in atti: A) assegno circolare Unicredit n. 7404496147-09 del 12.07.2021 di Euro 2.296,85 intestato a
[...]
con relativa missiva di spedizione – racc. a.r. ; B) assegno circolare Unicredit n. CP_3
7404496148-10 del 12.07.2021 di Euro 2.296,85 intestato a con relativa missiva di Controparte_4
spedizione – racc. a.r. ; C) assegno circolare Unicredit n. 7404496149-11 del 12.07.2021 di Euro
2.296,85 intestato a con relativa missiva di spedizione – racc. a.r. ). Infatti, stante CP_5
l'ordinanza del Giudice adito del 17.05.2021 con la quale non veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo ex adverso azionato (sentenza n. 19474/2019 della Corte Suprema di Cassazione), i SI.ri
e temendo la ripresa dell'azione esecutiva e l'alea del giudizio, CP_2 Controparte_1 provvedevano a pagare l'importo precettato di Euro 6.860,57 agli eredi di , Persona_1
ovverosia corrispondevano, in data 12.07.2021 e pro-quota, la somma di Euro 2.286,85 alla SI.ra
, quale coniuge di , Euro 2.286,85 alla SI.ra , Controparte_3 Persona_1 Controparte_4
quale figlia di ed Euro 2.286,85 alla SI.ra , quale figlia di Persona_1 CP_5 ER
; tutto ciò avveniva mediante la spedizione degli assegni circolari allegati in giudizio. …”
[...]
In sede di udienza, il difensore della parte opposta affermava che “… che gli assegni circolari intestati
a e non sono stati incassati …”; nella medesima sede il difensore CP_5 Controparte_3 della parte opponente evidenziava quanto segue: “… gli assegni trasmessi hanno i requisiti di forma per poter essere incassati e che le attestazioni delle Poste sono in copia, di cui contesta la conformità all'originale; in ogni caso, si dichiara disponibile a ricevere gli assegni presso il proprio studio per la risoluzione di ogni problematica. …” (cfr. verbale udienza del 15.10.2024).
Successivamente, preso atto del mancato raggiungimento della ipotesi conciliativa, veniva disposto
4 rinvio alla data odierna per la decisione.
In via preliminare, in punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999
n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574) - la spiegata opposizione va ricondotta nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere in executivis.
Ed invero, dal tenore dell'atto introduttivo, si ricava dell'assunta esistenza di un controcredito vantato dagli odierni opponenti sulla base della sentenza n. 2779/2011, resa dalla CdA di Napoli, in data
31.8.2011, a definizione del giudizio di divisione dei beni ereditari di e Controparte_6 [...]
nell'ambito del quale parte appellante era , madre degli opponenti. CP_7 Persona_2
Secondo la prospettazione della parte opponente “… il credito totale dei SI.ri E CP_2
quali eredi di , vantato in solido nei confronti di , Controparte_1 Persona_2 Controparte_3
e , quali eredi di , ammonta quantomeno alla somma Controparte_4 CP_5 Persona_1
totale di Euro 8.752,55 per sorta capitale, oltre agli accessori di legge, interessi legali dal 01.09.2011 fino al 23.10.2019 e/o anche moratori dal 24.10.2019 fino al soddisfo e/o per come sarà accertato in corso di causa o per legge e per quella somma superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia …
Eseguita la compensazione ora richiesta, in aggiunta ed in via riconvenzionale e/o accessoria, si chiede al Giudice adito di accertare e dichiarare che il credito residuo dovuto dagli opposti agli opponenti risulta - all'attualità - pari al totale di Euro 2.629,37, di cui Euro 1.891,98 per sorta capitale rimanente ed Euro 737,39 per interessi legali maturati dal 01.09.2011 fino al 27.05.2020, oltre interessi successivi e a scadere dal dì del diritto sino al soddisfo o per quella somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia.” (cfr. pag. 6 e 11 atto introduttivo).
Venendo alla gradata disamina delle questioni devolute, il Tribunale reputa che la eccezione di tardività sollevata dalla parte opposta sia priva di pregio: il fatto che sia stata intrapresa una esecuzione non depriva il giudice investito della opposizione spiegata avverso l'atto di precetto della cognizione delle relative censure.
Per ciò che concerne la censura di insussistenza del diritto a procedere, fondata sulla eccezione di compensazione occorre svolgere delle considerazioni.
Come noto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., deve considerarsi ammissibile l'eccezione di compensazione parziale o totale del credito precettato con il maggior credito vantato;
il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al
5 controcredito opposto in compensazione (cfr. sul punto, Cassazione civile sez. III, 11/05/2021,
n.12436).
Precisamente, gli odierni istanti hanno provveduto a specificare i crediti vantati nei confronti della parte opposta, in forza della sentenza n. 2779/2011 della Corte di Appello di Napoli come di seguito indicato: “… - Euro 7.500,79, oltre accessori di legge, interessi legali dal dì del diritto sino al soddisfo ed interessi di mora a decorrere dall'atto di messa in mora del 15.10.2019, che si produce, ritualmente ricevuto dagli eredi di ovverosia da e Persona_1 Controparte_4 [...]
, nella precisata qualità, il 16.10.2019 e da , sempre nella qualità di erede CP_3 CP_5
di , in data 23.10.2019.- Euro 1.178,79 per i frutti civili fino al marzo 2009. La Persona_1
somma deve essere pagata in solido con gli eredi di ma, ripetesi, qui non viene Persona_3 considerata per l'intero credito, nonostante la sua natura solidale, ma bensì solo nella misura pari al 50% ovvero viene vantato o richiesto il credito di Euro 589,37, oltre accessori di legge, interessi legali e moratori dal dì del diritto sino al soddisfo, da riconoscersi secondo il criterio specificato nel precedente punto n. 1);- Euro 662,39 per frutti civili fino al marzo del 2009, oltre accessori di legge, interessi legali dal dì del diritto sino al soddisfo ed interessi di mora a decorrere dall'atto di messa in mora del 15.10.2019, che come predetto, è stato ritualmente ricevuto dagli eredi di ER
ovverosia da , e , sempre nella qualità di
[...] Controparte_4 Controparte_3 CP_5 erede di . …” (cfr. pag. 10 atto introduttivo). Persona_1
Nondimeno, è necessario verificare in concreto la praticabilità della eccepita compensazione.
Trattasi di un fatto estintivo dell'obbligazione che presuppone la coesistenza di reciproci crediti e debiti, determinando, appunto, l'estinzione di essi per quantità corrispondenti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 23225/2016, hanno affermato “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed eSIibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda”.
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione - in ossequio al consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte a mente del quale, allorquando il titolo azionato in executivis, come nella specie, ha natura giudiziale - può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, solo nella ipotesi in cui il credito fatto valere in compensazione sia sorto successivamente alla formazione del titolo azionato.
6 Ebbene, nella specie, il controcredito che la parte istante pretende di addurre in compensazione si riferisce ad un titolo di natura giudiziale (sentenza della CdA di Napoli n. 2779/2011) formatosi prima della ordinanza della Cassazione n. 19474/2019, azionata nella presente sede.
Se ne inferisce che la contestazione del diritto a procedere della parte intimante non è meritevole di accoglimento.
A tanto segue il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata al capo 4) delle conclusioni dell'atto introduttivo.
Sempre in via riconvenzionale, le parti opponenti – muovendo dall'excursus motivazionale della sentenza della CdA di Napoli n. 2779/2011 e sulla base della occupazione ad opera di ER
(dante causa degli odierni opposti) dei cespiti ereditari assegnati a e/o ai suoi
[...] Persona_2
eredi – domandavano quanto segue: “… in ragione di quanto esposto in narrativa e di quanto sarà accertato in corso di causa, dichiarare che sono dovuti ai SI.ri e CP_2 Controparte_1 in proprio e/o in solido e/o come eredi di , i frutti civili e/o l'indennità di occupazione Persona_2
maturata nel periodo successivo al marzo del 2009, in ragione del mancato rilascio o dell'occupazione subita del terreno assegnato e/o di proprietà della SI.ra ( mq 1225 Persona_2
del terreno sito in Telese al Foglio 6 p.lla 356, ex 536 ) ed ora dei suoi eredi, occupato dal loro
[...]
e/o dagli opposti e, per l'effetto, condannare la SI.ra , la SI.ra CP_8 Controparte_3 CP_5
e la SI.ra , in solido quali eredi di , e/o in proprio, al
[...] Controparte_4 Persona_1
pagamento in favore di e di in proprio e/o quali eredi di CP_2 Controparte_1 PE
, dei frutti civili e/o dell'indennità di occupazione maturati e dovutogli in conseguenza
[...] dell'occupazione predetta, oltre interessi legali dall'aprile del 2009 al soddisfo o come per legge.
…”.
In sede di note illustrative, la difesa degli istanti reiterava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati “… PER CONSENTIRE AGLI OPPONENTI DI DIMOSTRARE I FATTI
CONNESSI AD UNA PARTE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE SPIEGATA, OVVERO A
QUELLA CHE NON E' SUPPORTATA DALLA PROVA DOCUMENTALE OFFERTA IN GIUDIZIO
…”.
Si reputa, sul punto, di procedere oltre, in ragione della inammissibilità della domanda riconvenzionale articolata al capo 5) delle conclusioni rassegnate.
A ben vedere, trattasi di autonoma domanda caratterizzata da una causa petendi, estranea all'odierno thema decidendum, ovvero l'accertamento negativo del credito precettato su un dato titolo giudiziale.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, giacché il
7 debitore opponente ha la veste sostanziale e processuale di attore e non di convenuto e, pertanto, è il solo creditore opposto che, avendo veste sostanziale e processuale di convenuto, a poter formulare una domanda riconvenzionale, al fine di costituire un nuovo titolo esecutivo da utilizzare nella medesima o in altra procedura esecutiva” (cfr. Trib. Napoli Sez. lavoro, 17/01/2006 e Cass.
14554/2000Cass. 1107/96; Tribunale Monza sez. fallimentare, 24/05/2012, (ud. 07/05/2012, dep.
24/05/2012), n.1431).
Se ne inferisce che l'opponente non può allargare l'oggetto dell'impugnazione del precetto a temi che non ineriscano l'accertamento negativo del credito precettato, peraltro – nella specie - privi di qualsivoglia collegamento tra le opposte pretese.
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, con applicazione della riduzione ex art. 4 D.M. n. 55/14 e ss.mm. nella misura del 50% su ciascuna fase, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 600/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore di quella opposta, delle spese di lite che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 2.459,00, di cui € 438,00 per fase di studio, € 370,00 per fase introduttiva, € 800,00 per fase istruttoria ed
€ 851,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e CPA come per legge;
- DISPONE la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese liquidate al capo che precede in favore dei procuratori costituiti di parte opposta, dichiaratisi antistatari.
Santa Maria Capua Vetere, 1.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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